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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 5354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5354 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da con l'avvocato Antonio Achille Cattaneo Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. Il ricorrente:
− ha chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di , nato Persona_1
a Serravalle a Po (Mantova) il 9.12.1869, e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
− ha rappresentato come segue la linea di discendenza: “In data 09 Dicembre 1869, in Italia, nel Comune di
Serravalle a Po, Provincia di Mantova, nasceva il signor , figlio legittimo di Persona_1
e di , come comprovato dal “Certificato di Nascita/Battesimo”, vo. V, Persona_2 Persona_3 tav.8, n.55 datato 14.01.2019, emesso dal Direttore della della Parte_2 località di Libione del Comune di Serravalle a Po (Mantova), munito di visto per la legalizzazione della firma datato 14.10.2019, emesso dal Cancelliere Vescovile della Curia di Mantova, che si produce
(doc.03).
2. In data 22 Aprile 1895, in Italia, nel Comune di Serravalle a Po, Provincia di Mantova, il signor contraeva matrimonio con la NO , Persona_1 Persona_4 cittadina Italiana, come comprovato dall'”Estratto per riassunto del registro degli atti di Matrimonio”,
Anno 1895, N.7 datato 03.07.2019, emesso dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serravalle a Po
(Mantova), che si produce (doc.04).
3. Il signor - denominato in atti anche come Persona_1 Per RT ovvero come RT - non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana, Persona_5 come comprovato dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” n.000.917.853.653/2023 datato
24.05.2023, emesso dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale di Giustizia,
Dipartimento Stranieri, che si produce anche in copia tradotta e muniti di “apostille” ai sensi della
Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.05). 4.
Dall'unione coniugale tra il signor e la NO Persona_1 Persona_4
(denominata in atto, ), nasceva, in Nuporaga (SPBrasile), in data 30 Dicembre 1900, Persona_7 il signor come comprovato dal ”Certificato integrale di Nascita”, matricola Parte_3 122879.01.55.1901.1.00003.007.0000016-26 datata 27.04.2020, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del
Municipio Nuporaga (SPBrasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.06).
5. In data 16 Settembre 1922, in Chavantes (SP-Brasile), il signor - espressamente Parte_3 dichiarato e formalmente riconosciuto quale “figlio legittimo” di e di Persona_1 [...]
- contraeva matrimonio con la NO cittadina Brasiliana, come Persona_4 Persona_8 comprovato dal ”Certificato di Matrimonio integrale”, matricola
142232.01.55.1922.2.00003.115.0000044-07 datato 20.03.2023, emesso dall'Ufficiale dello Stato Civile del Municipio Chavantes (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.07).
6. Dall'unione coniugale tra il signor e la NO (denominata in Parte_3 Persona_8 atto, ), nasceva, in Chavantes (SP-Brasile), in data 03 Luglio 1932, la NO Persona_9 Pt_4
, come comprovato dal ”Certificato integrale di Nascita”, matricola
[...]
142232.01.55.1939.1.00016.052.0001370-13 datato 14.06.2024, emesso dall'Ufficiale del Registro Civile del Municipio Chavantes (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.08).
7. In data 27 Maggio 1950, in São Caetano do Sul (SP-Brasile), la NO - da coniugata, Parte_4 passata ad adottare il cognome - contraeva matrimonio con il signor Parte_5 [...]
cittadino Brasiliano, come comprovato dal “Certificato integrale di Matrimonio”, Persona_10 matricola 116327.01.55.1950.2.00026.161.0006330-10 datato 23.05.2024, emesso dall'Ufficiale del
Registro Civile del Municipio di São Caetano do Sul (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
Giustizia Brasiliano (doc.09).
8. Dall'unione coniugale tra la NO ed il Parte_5 signor nasceva, in São Caetano do Sul (SP-Brasile), in data 21 Novembre 1955, il Persona_10 signor come comprovato dal “Certificato di Nascita integrale”, matricola Parte_6
116327.01.55.1955.1.00057.279.0037258-77 datato 22.05.2024, emesso dall'Ufficiale del Registro Civile del Municipio di São Caetano do Sul (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia
Brasiliano (doc.10).
9. In data 19 Dicembre 1981, in São Caetano do Sul (SP-Brasile), il signor
[...] contraeva matrimonio con la NO (da coniugata, Parte_6 Persona_11 [...]
, cittadina Brasiliana, come comprovato dal “Certificato integrale di Persona_12
Matrimonio”, matricola 116327.01.55.1981.2.00035.045.0010130- 77 datato 22.05.2024, emesso dall'Ufficiale del Registro Civile del Municipio di São Caetano do Sul (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio
Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.11). 10. Dall'unione coniugale tra il signor Parte_6
e la NO nasceva in Santo André (SP-Brasile), in data 13
[...] Persona_11 Parte_6
Maggio 1989, il signor come comprovato dal ”Certificato di Nascita Parte_1 integrale”, matricola 116467.01.55.1989.1.00277.067.0169044-87 datato 29.05.2024, emesso dall'Ufficiale del Registro Civile del 1° Sottodistretto del Municipio di Santo André(SPBrasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.12). 11. Dall'unione tra il signor
[...]
e la NO , cittadina Brasiliana, nascevano, in São Bernardo Parte_1 Parte_7 do Campo (SP-Brasile), due (2) figli - espressamente dichiarati e formalmente riconosciuti dallo stesso padre - ovvero: (i) in data 03 Ottobre 2013, la NO come comprovato dal Parte_8
”Certificato di Nascita integrale”, matricola 111419.01.55.2013.1.00225.124.0141636-41 datato
16.05.2024, emesso dall'Ufficiale del Registro Civile del 1° Sottodistretto del Municipio di São Bernardo do Campo (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della
Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.13); (ii) in data
21 Giugno 2018, il signor come comprovato dal ”Certificato di Nascita Parte_9 integrale”, matricola 111419.01.55.2018.1.00753.241.0463407-76 datato 31.05.2024, emesso dall'Ufficiale del Registro Civile del 1° Sottodistretto del Municipio di São Bernardo do Campo (SP-
Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja
05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.14)”.
Va dichiarata la contumacia del che non si è costituito in giudizio a seguito della regolare Controparte_1 notificazione degli atti.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co.
3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983, n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009, n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n. 58 A del
15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt.
3,4,16 Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
||
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dal ricorrente, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano del ricorrente, , nato a Serravalle a [...] il [...] (doc. Persona_1
3 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 5 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione resistente abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del resistente. CP_1
Per questi motivi
1. Dichiara che è cittadino italiano. Parte_1
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli Controparte_1 adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 4.12.2025
Il giudice
CH OM