Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 561
CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte rileva che il preavviso di fermo amministrativo può essere contestato solo per vizi propri e non per vizi degli atti presupposti (avvisi di accertamento). Poiché il contribuente non ha impugnato gli avvisi di accertamento nei termini di legge, il rapporto tributario si è consolidato e l'impugnazione del preavviso di fermo è inammissibile per tardività.

  • Rigettato
    Omessa sottoscrizione del ruolo

    La Corte ritiene che tale vizio dovesse essere fatto valere con l'impugnazione degli avvisi di accertamento presupposti, non potendo essere sollevato in sede di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo.

  • Rigettato
    Carenza del potere dirigenziale di chi aveva emesso gli avvisi di accertamento

    La Corte ritiene che tale vizio dovesse essere fatto valere con l'impugnazione degli avvisi di accertamento presupposti, non potendo essere sollevato in sede di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo.

  • Rigettato
    Vizio motivazionale su interessi di mora e aggio esattoriale

    La Corte afferma che il tasso di interesse è normativamente determinato e l'aggio è disciplinato dalla legge, entrambi applicati secondo normativa vigente. Pertanto, non sussiste vizio motivazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 561
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 561
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo