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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 561/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA IO, OR
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1128/2022 depositato il 10/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Dalmazio Birago, 60/a 73100 Lecce LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1586/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 29/10/2021
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0592012190011073200 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: Ade e AdeR si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1586/2021, pronunciata in data 04/10/2021 e depositata in data 29/10/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
05980201900010732000, notificato in data 13/11/2019, dell'importo complessivo di Euro 48.328,10.
Con tale atto impositivo, si chiedeva il pagamento delle somme dovute rinvenienti da due avvisi di accertamento esecutivi, emessi e ritualmente notificati dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Lecce per gli anni 2013 (€ 46.237,11) e 2015 (per € 1.801,15). Le spese di procedura richieste ammontavano a € 289,84.
Parte ricorrente affidava le proprie difese ai seguenti motivi di impugnazione:
- difetto di motivazione dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 7, comma 3, della Legge n. 212/2000;
- omessa sottoscrizione del ruolo;
- carenza del potere dirigenziale di chi aveva emesso gli avvisi di accertamento presupposti al preavviso di fermo amministrativo.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente evocate in causa, si costituivano in giudizio precisando l'infondatezza delle ragioni esposte dal contribuente, ribadendo la correttezza del loro operato e la legittimità della pretesa tributaria. Concludevano per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime rigettavano le ragioni difensive del contribuente, ritenendole infondate.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Sig. Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante reiterava le motivazioni già argomentate in primo grado, deducendo l'erroneità e l'illegittimità della sentenza.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituivano nel presente giudizio ribadendo quanto già argomentato nei precedenti scritti difensivi e concludendo per la conferma della sentenza attesa la infondatezza dell'appello e la legittimità della pretesa tributaria, con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 19/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, tenendo presente che, nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo di primo grado, occorre dare preliminarmente riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposto con il ricorso introduttivo, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini, in via pregiudiziale, si chiedeva l'annullamento di tale atto.
In secundis, nel merito della vicenda processuale, questa Corte, munita di competenza e giurisdizione in materia, osserva quanto dedotto da Parte appellante negli scritti difensivi in merito al difetto di motivazione e probatorio del preavviso di fermo amministrativo n. 05980201900010732000, oggetto del presente gravame.
Orbene, gli atti sottesi a quello impugnato sono gli avvisi di accertamento n. TVM010201308/2017 e n.
TVM010202663/2017, rispettivamente notificati in data 10/07/2017 e 02/10/2017.
Il preavviso di fermo impugnato può, quindi, essere contestato non già per vizi ascrivibili ai sottesi atti prodromici, ma solo per vizi propri, che, come tali, idonei a rendere nulli od annullabili le intimazioni presupposte (Cass. civ., 14 febbraio 2020, n. 3743; Cass. civ., 13 aprile 2018, n. 9219); nel caso di specie, gli accertamenti esecutivi.
Sul punto, l'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, così recita: <ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. la mancata notificazione di impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo>>.
Alla luce del riportato testo normativo, il contribuente non ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo per un vizio proprio, per cui, in difetto di rituale e tempestiva impugnazione delle due intimazioni ricevute in notifica, il rapporto tributario è stato oramai fissato, in modo definitivo e non più contestabile, da tali atti impositivi e l'odierna impugnazione non è idonea a riaprire un termine scaduto per contestare un rapporto ormai esaurito, fatto salvo – sussistendone i presupposti – l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Infatti, le eventuali ragioni di censura dovevano essere proposte al momento del ricevimento dei primi atti e non in un momento successivo.
Circostanza, questa, peraltro avvenuta: risulta per tabulas che entrambi gli atti impositivi erano stati impugnati presso la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, per cui, avendo instaurato uno specifico contenzioso, il contribuente, peraltro rappresentato e difeso dallo stesso professionista, era stato certamente posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa conoscendo l'an e il quantum della pretesa tributaria.
In ultimo, riguardo al vizio motivazionale in ordine alla determinazione degli interessi di mora e dell'aggio esattoriale, si precisa che il tasso di interesse vigente è determinato normativamente ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo, mentre l'aggio, ovvero la remunerazione spettante all'Agente della riscossione, è disciplinato dall'art. 17 del D.Lgs. 112 del 1999. Entrambi sono stati applicati secondo le disposizioni di legge.
Ne consegue che l'eccezione in merito, sollevata dalla Parte appellata, diventa assorbente rispetto a tutti i motivi di appello.
Pertanto, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha più il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dalla Parte appellante.
Nel caso in esame, non vi è questa condizione giacché tutti i relativi vizi ed eccezioni di merito dovevano riguardare gli atti sottesi al preavviso impugnato e non certamente quest'ultimo.
Dacché il rigetto del presente appello, essendo condivisibile il decisum dei Giudici di prime cure.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che si liquidano in € 1.983,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA IO, OR
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1128/2022 depositato il 10/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Dalmazio Birago, 60/a 73100 Lecce LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1586/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 29/10/2021
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0592012190011073200 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: Ade e AdeR si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1586/2021, pronunciata in data 04/10/2021 e depositata in data 29/10/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
05980201900010732000, notificato in data 13/11/2019, dell'importo complessivo di Euro 48.328,10.
Con tale atto impositivo, si chiedeva il pagamento delle somme dovute rinvenienti da due avvisi di accertamento esecutivi, emessi e ritualmente notificati dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Lecce per gli anni 2013 (€ 46.237,11) e 2015 (per € 1.801,15). Le spese di procedura richieste ammontavano a € 289,84.
Parte ricorrente affidava le proprie difese ai seguenti motivi di impugnazione:
- difetto di motivazione dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 7, comma 3, della Legge n. 212/2000;
- omessa sottoscrizione del ruolo;
- carenza del potere dirigenziale di chi aveva emesso gli avvisi di accertamento presupposti al preavviso di fermo amministrativo.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente evocate in causa, si costituivano in giudizio precisando l'infondatezza delle ragioni esposte dal contribuente, ribadendo la correttezza del loro operato e la legittimità della pretesa tributaria. Concludevano per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime rigettavano le ragioni difensive del contribuente, ritenendole infondate.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Sig. Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante reiterava le motivazioni già argomentate in primo grado, deducendo l'erroneità e l'illegittimità della sentenza.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituivano nel presente giudizio ribadendo quanto già argomentato nei precedenti scritti difensivi e concludendo per la conferma della sentenza attesa la infondatezza dell'appello e la legittimità della pretesa tributaria, con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 19/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, tenendo presente che, nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo di primo grado, occorre dare preliminarmente riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposto con il ricorso introduttivo, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini, in via pregiudiziale, si chiedeva l'annullamento di tale atto.
In secundis, nel merito della vicenda processuale, questa Corte, munita di competenza e giurisdizione in materia, osserva quanto dedotto da Parte appellante negli scritti difensivi in merito al difetto di motivazione e probatorio del preavviso di fermo amministrativo n. 05980201900010732000, oggetto del presente gravame.
Orbene, gli atti sottesi a quello impugnato sono gli avvisi di accertamento n. TVM010201308/2017 e n.
TVM010202663/2017, rispettivamente notificati in data 10/07/2017 e 02/10/2017.
Il preavviso di fermo impugnato può, quindi, essere contestato non già per vizi ascrivibili ai sottesi atti prodromici, ma solo per vizi propri, che, come tali, idonei a rendere nulli od annullabili le intimazioni presupposte (Cass. civ., 14 febbraio 2020, n. 3743; Cass. civ., 13 aprile 2018, n. 9219); nel caso di specie, gli accertamenti esecutivi.
Sul punto, l'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, così recita: <ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. la mancata notificazione di impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo>>.
Alla luce del riportato testo normativo, il contribuente non ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo per un vizio proprio, per cui, in difetto di rituale e tempestiva impugnazione delle due intimazioni ricevute in notifica, il rapporto tributario è stato oramai fissato, in modo definitivo e non più contestabile, da tali atti impositivi e l'odierna impugnazione non è idonea a riaprire un termine scaduto per contestare un rapporto ormai esaurito, fatto salvo – sussistendone i presupposti – l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Infatti, le eventuali ragioni di censura dovevano essere proposte al momento del ricevimento dei primi atti e non in un momento successivo.
Circostanza, questa, peraltro avvenuta: risulta per tabulas che entrambi gli atti impositivi erano stati impugnati presso la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, per cui, avendo instaurato uno specifico contenzioso, il contribuente, peraltro rappresentato e difeso dallo stesso professionista, era stato certamente posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa conoscendo l'an e il quantum della pretesa tributaria.
In ultimo, riguardo al vizio motivazionale in ordine alla determinazione degli interessi di mora e dell'aggio esattoriale, si precisa che il tasso di interesse vigente è determinato normativamente ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo, mentre l'aggio, ovvero la remunerazione spettante all'Agente della riscossione, è disciplinato dall'art. 17 del D.Lgs. 112 del 1999. Entrambi sono stati applicati secondo le disposizioni di legge.
Ne consegue che l'eccezione in merito, sollevata dalla Parte appellata, diventa assorbente rispetto a tutti i motivi di appello.
Pertanto, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha più il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dalla Parte appellante.
Nel caso in esame, non vi è questa condizione giacché tutti i relativi vizi ed eccezioni di merito dovevano riguardare gli atti sottesi al preavviso impugnato e non certamente quest'ultimo.
Dacché il rigetto del presente appello, essendo condivisibile il decisum dei Giudici di prime cure.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che si liquidano in € 1.983,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti.