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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/12/2025, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.18999/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.18999/2024, promossa da:
1. nato il [...] in [...] ; Controparte_1 C.F._1
2. nata il [...] in [...] Controparte_2
; C.F._2
3. nato il [...] in [...] Controparte_3
); C.F._3
4. nato il [...] in [...] ), in Parte_1 C.F._4 proprio e per i figli:
5. nata il [...] in [...] ); Controparte_4 C.F._5
6. nata il [...] ); Controparte_5 C.F._6
7. nato il [...] ); Controparte_6 C.F._7
8. nata il [...] in [...] ; Controparte_7 C.F._8
9. nato il [...] in [...] ; Parte_2 C.F._9
10. nato il [...] in [...] ; Parte_3 C.F._10 elettivamente domiciliati in VIALE PIAVE, 21, MILANO, Via Baldo degli Ubaldi n. 8, presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. MATARAZZO FREIRE LUIZ MARCOS
) e dall'Avv. PAULLI MATTEO ( ); C.F._11 C.F._12
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_8 Controparte_9 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
1 RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dagli autori:
1. nato il [...] in [...], residente in [...] Maior 14 a San Paolo in Brasile CAP 18555. C.F: C.F._1
2. nata il [...] in [...], residente in [...] a San Paolo in Brasile CAP 18701. C.F: C.F._2
3. nato il [...] in [...], residente in [...] Pinheiros SN a Brasilia in Brasile CAP 72726. C.F: C.F._3
4. nato il [...] in [...], residente in [...] Antares 114 a San Paolo in Brasile CAP 18555. C.F: C.F._4
5. nata il [...] in [...], residente in [...] Controparte_7 a San Paolo in Brasile. C.F: C.F._8
6. nato il [...] in [...], residente in [...] a Parte_2 San Paolo in Brasile CAP 18701. C.F: Minorenne rappresentato dai suoi C.F._9 genitori ricorrente in questo giudizio
7. nata il [...] in [...], residente in [...] 114 a San Paolo in Brasile CAP 18555. C.F: C.F._5 Minorenne rappresentata dai suoi genitori ricorrente in questo giudizio
8. nato il [...] in [...], residente in [...] a Parte_3 San Paolo in Brasile CAP 18701. C.F: C.F._10 Minorenne rappresentato dai suoi genitori ricorrente in questo giudizio
9. nata il [...] in [...], residente in [...] a Controparte_5 San Paolo in Brasile CAP 18555. C.F: C.F._6 Minorenne rappresentata dai suoi genitori ricorrente in questo giudizio
10. nato il [...] in [...], residente in [...] 114 a San Paolo in Brasile CAP 18555. C.F: C.F._7 Minorenne rappresentato dai suoi genitori ricorrente in questo giudizio Con l'ordine per l'Ufficiale di Stato Civile e/o ai competenti Consoli facenti funzioni di Ufficiali di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni nei Registri della popolazione residente;
Quanto alle spese di giudizio, si ritiene opportuno non chiedere la condanna per evitare di gravare sulle finanze dello Stato italiano.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/12/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano , nato nel Comune di Pianello Val Tidone (PC), il Persona_1
2 18/02/1890 (doc.1) ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano
(doc.23).
Con decreto in data 14 febbraio 2025 veniva fissata prima udienza e, successivamente, udienza di trattazione per il giorno 25 novembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 6 marzo 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_8 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 20 novembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
In data 28 dicembre 1920 si univa in matrimonio con Persona_1 [...]
, (doc.2) da cui nasceva la figlia il 30 gennaio 1927 (doc.4) che, in CP_10 Persona_2 data 01 febbraio 1947si univa in matrimonio con il signor , da cu nascevano i Persona_3 figli: 1. il 14 maggio 1950 (doc.7) che, in data 15 febbraio 1975, si univa in Controparte_3 matrimonio con (doc.9) da cui nascevano i figli: A. Persona_4 Controparte_2 il 25 febbraio 1976 (doc.10), odierna ricorrente che, in data 01 settembre 2010 si univa in
[...] matrimonio con il signor (doc.14); il 06 Persona_5 Parte_4 agosto 1978 (doc.11), odierno ricorrente che, in data 05 gennaio 2010 si univa in matrimonio con la signora il 02 agosto 2012 (doc.12), odierno ricorrente Persona_6 Persona_7
il 28 agosto 2014 (doc.13), odierno ricorrente. Parte_5
2. il 13 maggio 1956 (doc.8), odierno ricorrente che, in data 23 maggio Controparte_1
2015, si univa in matrimonio con (doc.16) da cui nascevano i figli: Parte_6 [...]
il 12 giugno 1982 (doc.17), odierno ricorrente che, in data 19 ottobre 2012, si Parte_7 univa in matrimonio con (doc.19) da cui nascevano i figli: Pt_8 CP_11 Controparte_4 il 14 marzo 2013 (doc.20); il 22 luglio 2016 (doc.21), odierna
[...] CP_5 CP_4 ricorrente;
il 01 dicembre 2022 (doc.22), odierno ricorrente;
Controparte_6 [...]
il 26 dicembre 1987 (doc.18), odierna ricorrente. Parte_9
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla
3 semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_8 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di competenza deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e
Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
4 I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano Persona_1 né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia che la trasmetteva ai figli: 1. Persona_2 Controparte_3
che, a sua volta la trasmetteva ai figli: ;
[...] Persona_8 [...]
; 2. che la Parte_4 Persona_7 Parte_5 Controparte_1 trasmetteva ai figli: che , a sua volta, la trasmetteva ai figli: Parte_7 [...]
, e ; . CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_9
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
. Ciò, nonostante che si siano verificati passaggi generazionali per linea Persona_1
5 femminile in epoca precostituzionale, richiamando, pertanto, l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Non essendo state espressamente richieste, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_8
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. nato il [...] in [...]; Controparte_1
2. nata il [...] in [...]; Controparte_2
3. nato il [...] in [...]; Controparte_3
4. nato il [...] in [...]; Parte_1
5. nata il [...] in [...]; Controparte_7
6. nato il [...] in [...]; Parte_2
7. nata il [...] in [...]; Controparte_4
8. nato il [...] in [...]; Parte_3
9. nata il [...] in [...]; CP_4 CP_5
10. nato il [...] in [...], Controparte_6 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 14/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.18999/2024, promossa da:
1. nato il [...] in [...] ; Controparte_1 C.F._1
2. nata il [...] in [...] Controparte_2
; C.F._2
3. nato il [...] in [...] Controparte_3
); C.F._3
4. nato il [...] in [...] ), in Parte_1 C.F._4 proprio e per i figli:
5. nata il [...] in [...] ); Controparte_4 C.F._5
6. nata il [...] ); Controparte_5 C.F._6
7. nato il [...] ); Controparte_6 C.F._7
8. nata il [...] in [...] ; Controparte_7 C.F._8
9. nato il [...] in [...] ; Parte_2 C.F._9
10. nato il [...] in [...] ; Parte_3 C.F._10 elettivamente domiciliati in VIALE PIAVE, 21, MILANO, Via Baldo degli Ubaldi n. 8, presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. MATARAZZO FREIRE LUIZ MARCOS
) e dall'Avv. PAULLI MATTEO ( ); C.F._11 C.F._12
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_8 Controparte_9 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
1 RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dagli autori:
1. nato il [...] in [...], residente in [...] Maior 14 a San Paolo in Brasile CAP 18555. C.F: C.F._1
2. nata il [...] in [...], residente in [...] a San Paolo in Brasile CAP 18701. C.F: C.F._2
3. nato il [...] in [...], residente in [...] Pinheiros SN a Brasilia in Brasile CAP 72726. C.F: C.F._3
4. nato il [...] in [...], residente in [...] Antares 114 a San Paolo in Brasile CAP 18555. C.F: C.F._4
5. nata il [...] in [...], residente in [...] Controparte_7 a San Paolo in Brasile. C.F: C.F._8
6. nato il [...] in [...], residente in [...] a Parte_2 San Paolo in Brasile CAP 18701. C.F: Minorenne rappresentato dai suoi C.F._9 genitori ricorrente in questo giudizio
7. nata il [...] in [...], residente in [...] 114 a San Paolo in Brasile CAP 18555. C.F: C.F._5 Minorenne rappresentata dai suoi genitori ricorrente in questo giudizio
8. nato il [...] in [...], residente in [...] a Parte_3 San Paolo in Brasile CAP 18701. C.F: C.F._10 Minorenne rappresentato dai suoi genitori ricorrente in questo giudizio
9. nata il [...] in [...], residente in [...] a Controparte_5 San Paolo in Brasile CAP 18555. C.F: C.F._6 Minorenne rappresentata dai suoi genitori ricorrente in questo giudizio
10. nato il [...] in [...], residente in [...] 114 a San Paolo in Brasile CAP 18555. C.F: C.F._7 Minorenne rappresentato dai suoi genitori ricorrente in questo giudizio Con l'ordine per l'Ufficiale di Stato Civile e/o ai competenti Consoli facenti funzioni di Ufficiali di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni nei Registri della popolazione residente;
Quanto alle spese di giudizio, si ritiene opportuno non chiedere la condanna per evitare di gravare sulle finanze dello Stato italiano.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/12/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano , nato nel Comune di Pianello Val Tidone (PC), il Persona_1
2 18/02/1890 (doc.1) ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano
(doc.23).
Con decreto in data 14 febbraio 2025 veniva fissata prima udienza e, successivamente, udienza di trattazione per il giorno 25 novembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 6 marzo 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_8 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 20 novembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
In data 28 dicembre 1920 si univa in matrimonio con Persona_1 [...]
, (doc.2) da cui nasceva la figlia il 30 gennaio 1927 (doc.4) che, in CP_10 Persona_2 data 01 febbraio 1947si univa in matrimonio con il signor , da cu nascevano i Persona_3 figli: 1. il 14 maggio 1950 (doc.7) che, in data 15 febbraio 1975, si univa in Controparte_3 matrimonio con (doc.9) da cui nascevano i figli: A. Persona_4 Controparte_2 il 25 febbraio 1976 (doc.10), odierna ricorrente che, in data 01 settembre 2010 si univa in
[...] matrimonio con il signor (doc.14); il 06 Persona_5 Parte_4 agosto 1978 (doc.11), odierno ricorrente che, in data 05 gennaio 2010 si univa in matrimonio con la signora il 02 agosto 2012 (doc.12), odierno ricorrente Persona_6 Persona_7
il 28 agosto 2014 (doc.13), odierno ricorrente. Parte_5
2. il 13 maggio 1956 (doc.8), odierno ricorrente che, in data 23 maggio Controparte_1
2015, si univa in matrimonio con (doc.16) da cui nascevano i figli: Parte_6 [...]
il 12 giugno 1982 (doc.17), odierno ricorrente che, in data 19 ottobre 2012, si Parte_7 univa in matrimonio con (doc.19) da cui nascevano i figli: Pt_8 CP_11 Controparte_4 il 14 marzo 2013 (doc.20); il 22 luglio 2016 (doc.21), odierna
[...] CP_5 CP_4 ricorrente;
il 01 dicembre 2022 (doc.22), odierno ricorrente;
Controparte_6 [...]
il 26 dicembre 1987 (doc.18), odierna ricorrente. Parte_9
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla
3 semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_8 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di competenza deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e
Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
4 I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano Persona_1 né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia che la trasmetteva ai figli: 1. Persona_2 Controparte_3
che, a sua volta la trasmetteva ai figli: ;
[...] Persona_8 [...]
; 2. che la Parte_4 Persona_7 Parte_5 Controparte_1 trasmetteva ai figli: che , a sua volta, la trasmetteva ai figli: Parte_7 [...]
, e ; . CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_9
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
. Ciò, nonostante che si siano verificati passaggi generazionali per linea Persona_1
5 femminile in epoca precostituzionale, richiamando, pertanto, l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Non essendo state espressamente richieste, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_8
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. nato il [...] in [...]; Controparte_1
2. nata il [...] in [...]; Controparte_2
3. nato il [...] in [...]; Controparte_3
4. nato il [...] in [...]; Parte_1
5. nata il [...] in [...]; Controparte_7
6. nato il [...] in [...]; Parte_2
7. nata il [...] in [...]; Controparte_4
8. nato il [...] in [...]; Parte_3
9. nata il [...] in [...]; CP_4 CP_5
10. nato il [...] in [...], Controparte_6 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 14/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
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