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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 13.1.2025, tenuta ai sensi dell' art
127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 6283/2024 R.G.L vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto costituita con l'avv. Chiara Contursi
-opponente-
E
con l' avv Francesco di Natale Controparte_1
- opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con decreto ingiuntivo notificato in data 30.04.24 è stato ingiunto all il pagamento della CP_2 somma di € 3.461,00 a titolo di trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2022. Precisava,
l'istante, che, nonostante l'inoltro di tutta la documentazione necessaria, la domanda amministrativa era rimasta senza esito. CP_
Con ricorso in opposizione depositato in data 9.7.2024, l' ha eccepito che la domanda monitoria è parzialmente infondata. Ha concluso come segue: “• Dichiarare l'assenza dei presupposti in fatto e diritto della pretesa disoccupazione agricola anno 2022 sulla base di n.156 giornate;
• Dichiarare la sussistenza di n. 106 giornate ai fini della liquidazione della prestazione pretesa per il 2022 ; • Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.238/24 in quanto infondato e CP_ carente di prova;
• rilevato che l sta provvedendo alla liquidazione delle somme spettanti in CP_ accoglimento della opposizione proposta dall dichiarare cessata la materia del contendere sulla prestazione di disoccupazione relativamente alla 106 giornate svolte in agricoltura per il 2022;
• Spese interamente compensate”
2.Si è costituita parte opposta, eccependo che all' atto del deposito ricorso monitorio era a conoscenza del provvedimento di parziale cancellazione e di reiscrizione per 106 giorni, emesso in data 19.12.2022 e notificatogli il 15.1.2024, citato nel ricorso per decreto ingiuntivo. Deduceva, dunque, di aver commesso un errore in fase di calcolo, allorchè ha considerato le 156 giornate anzichè le 106 riconosciute. Ha concluso come segue: “1. Rigettare l'opposizione perchè parzialmente infondata e per l'effetto revocare parzialmente il decreto ingiuntivo n. 238/2024 per le ragioni esposte in premessa, condannando l al pagamento dell'indennità corrispondente alle Pt_1
106 giornate.
1. Condannare l al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_2
giudizio da distrarsi in favore del procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
È principio consolidato nella giurisprudenza della S.C. quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (cfr., ex multis, Cass. 419/2006; 15037/2005).
E' pacifico e documentalmente provato che la fondatezza della richiesta monitoria deve qualificarsi solo parziale, avendo l'odierno opposto il diritto alla liquidazione della prestazione sulla base di 106 giornate lavorate e non sulla base delle 156 inizialmente azionate. Con note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, parte opponente ha documentato l'avvenuta liquidazione, in corso di causa, della prestazione azionata in ragione delle giornate di lavoro non oggetto di disconoscimento. Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere. Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito
(ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048; Cass. 19160/07).
4. Quanto alle spese di lite, si stima equo ed opportuno disporne la compensazione, tenuto conto della circostanza che l'introduzione del giudizio di opposizione si rendeva necessaria a fronte dell'errore commesso dall' opposto in sede di quantificazione delle somme azionate in monitorio - dallo stesso dedotto- e che, anche nella fase monitoria, non risulta documentata la proposizione del ricorso amministrativo avverso la mancata liquidazione della prestazione temporanea.
Si richiama, in merito, quanto rilevato dalla Corte Territoriale : “Giova premettere che, con riferimento al disposto dell'art. 92 comma 2, c.p.c., nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore della novella apportata dalla L. n. 69 del 18.6.2009, applicabile ai giudizi instaurati dopo il
4.7.2009, la Suprema Corte ha precisato che la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte Costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall' art. 92 c.p.c., comma 2
(così Cassazione civile , sez. VI , 10/04/2020 , n. 7782). Con riferimento alle “gravi ed eccezionali ragioni”, si è osservato che il Legislatore ha introdotto una norma elastica – configurabile quando una disposizione di limitato contenuto, ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali, delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa – volta ad adeguare la disciplina sulle spese di causa «a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (cfr.
Cass. S.U. 22 febbraio 2012 n. 2572); fermo restando che le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. n. 16037/2014 e Cass. n. 14546/2015) e che la suddetta formulazione normativa – significativamente aperta – è finalizzata ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (Cass. n. 21427/2018 e n. 12694/2017). Alla luce di tanto, va innanzi tutto chiarito che non sussiste alcun automatismo che imponga al giudice una meccanica applicazione della regola della soccombenza (in questo caso virtuale), ben potendo le spese essere in tutto o in parte compensate in presenza, appunto, di "gravi ed eccezionali ragioni" esplicitamente indicate nella motivazione. Va altresì osservato che, ai fini della compensazione delle spese, i motivi giustificativi ben possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass., n. 26083/2010) “ ( cfr Cda Bari sez. lav.,
26/05/2023, n.758).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 238/2024, notificato in data 30.04.24;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 13.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli