Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5659/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...] (Avv. REINA ROBERTA); Parte_1
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. REINA ROBERTA); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1539/2024 dei 12-13/03/2024 , passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1. I coniugi e continueranno a vivere separati con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi risiede in altra abitazione e, pertanto, nessuna pattuizione viene stabilita in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
3. Nessuna pattuizione, inoltre, viene stabilita in ordine all'assegno divorzile, in quanto entrambi i coniugi sono completamente autosufficienti economicamente;
4. Entrambi i coniugi continueranno a contribuire alle spese di mantenimento del figlio nella misura di euro 400,00 mensili ciascuno, oltre al pagamento del 50% ciascuno Per_1 delle spese straordinarie, in quanto lo stesso è ancora studente e non è titolare di occupazione lavorativa, provvedendo al pagamento diretto in favore del figlio.
5. Entrambi i coniugi sopporteranno il costo delle spese legali del presente procedimento divorzile, nella misura del 50% ciascuno.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 21/10/1998, da nato Parte_1
a PALERMO in data 23/01/1968 e da , nata a PALERMO in [...] Controparte_1
06/06/1971, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 132, parte II, serie A, dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore Dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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