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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15336 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
RI PE ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta) nella causa civile di primo grado iscritta al numero 37981 -2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 11.09.25, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
) Parte_1 C.F._1
Parte_2
(opponente) con generalità, residenza, codice fiscale, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in VIA MARENZIO N. 24 FIRENZE, presso lo studio dell'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE, da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
1
(2)
CP_1
Rappresentata da
CP_2
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio P.IVA_1
eletto in VIALE DEI PARIOLI, 74 00197 ROMA, presso lo studio dell'avv. PISELLI
CO da cui è rappresentato e difeso, giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione a precetto
Conclusioni
Come da note ex art. 189 c.p.c. da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito il 19/09/2024 e hanno introdotto la Parte_1 Parte_2
fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta il 17.10.23 innanzi al G.E. del procedimento
R.G.E. n. 87-23 sulla scorta del contratto di mutuo fondiario sottoscritto il 2.2.17 con
[...]
deducendo: la mancata comunicazione della cessione sino alla notifica dell'atto di Controparte_3
precetto del 8.10.22; la carenza di legittimazione attiva di l'usurarietà degli interessi Controparte_1
passivi pattuiti;
l'indeterminatezza del credito per mancata indicazione dei criteri di calcolo dell'ammortamento; la violazione delle norme sul merito creditizio ed il superamento del cd. limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B.
2
Nel costituirsi rappresentata da ha chiesto il rigetto Controparte_1 CP_2
dell'opposizione contestando puntualmente le deduzioni di parte avversa.
La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 11.09.25 previa concessione dei termini massimi ex art. 189 c.p.c..
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Occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse da parte opponente come opposizioni all'esecuzione poiché vertono sull'accertamento dell'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in danno di e sulla scorta del contratto di mutuo Controparte_1 Parte_1 Parte_2
fondiario sottoscritto il 2.2.17 con Controparte_3
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Va esclusa la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
Occorre premettere, in linea generale, che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass.,19/02/2019, n. 4713).
Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ..
L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione
"in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., Sez. VI.I., ordinanza 29 settembre 2020, n. 20495). Il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto, è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e
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sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass., sez. III, 31 luglio 2012, n. 13691; Cass., sez. II, 9 luglio 2018, n. 19016; Cass., sez. VI-III ordinanza 14 ottobre 2021).
La notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogata da questi ultimi. Segnatamente la notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495; Cass.,
17/03/2006, n. 5997).
Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario.
Sono così individuabili distinti profili: il perfezionamento della cessione, la prova dello stesso,
l'opponibilità di quella al debitore ceduto (Cass., sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200).
La prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova anche indiziario.
In caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Ora, nel caso in esame, l'avviso pubblicato GU Parte Seconda n.145 del 10-12-2019 afferma:
<< La società […] comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai Controparte_1
sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un Controparte_4
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contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 4 dicembre
2019 ha acquistato pro-soluto da …] tutti i crediti (per capitale, Controparte_4
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_4
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti
[...]
corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
139/199. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è depositata presso il Notaio avente sede in Milano, Via Persona_1
Ulrico Hoepli 7, con atto di deposito Repertorio 6197 Racc. 3438 e pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-
Banca.aspx fino all'estinzione dei relativi crediti ceduti.>>.
Il credito verso e rientra nelle caratteristiche della cessione e parte opposta Parte_1 Parte_2
è in possesso del titolo esecutivo e della documentazione afferente il credito nonché della la dichiarazione resa dalla stessa Banca cedente in data 19/04/2019; i debitori, inoltre, nell'ambito della procedura di regolazione della crisi con nomina di un esperto, nel ricostruire la propria posizione debitoria, hanno indicato anche la pretese creditoria qui precettata designando come creditore
[...]
, riportandone il suo indirizzo PEC. CP_1
In assenza di altra plausibile ricostruzione offerta da parte opponente, ciò basta ad escludere dubbi circa la legittimazione attiva di Controparte_1
È peraltro priva di pregio l'eccezione di illegittimità della cessione nel corso della dilazione concessa di pagamento concessa da parte di poiché non vietata dall'Ordinamento: Controparte_5
nell'asserita difficoltà di intraprendere nuove trattative con il creditore, anche nella ingiustificata incoscienza dell'avvenuta cessione nonostante la pubblicazione in. G.U., i debitori avrebbero potuto
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continuare ad assolvere all'obbligo di restituzione nei confronti del creditore cedente apparente, che avrebbe poi potuto a sua volta regolare in via autonoma eventuali questioni restitutorie con il cessionario.
Sono poi coperte dal giudicato della sentenza n. 2344-17 emessa dal Tribunale di Bergamo il
15.12.17 le questioni afferenti l'usurarietà degli interessi passivi pattuiti.
Il dedotto superamento del limite di finanziabilità ex art. 58 T.U.B., allo stato non provato, comunque non inciderebbe sull'efficacia esecutiva del titolo (Cass., Ss. Uu., 16 novembre 2022, n.
33719).
Va, infine, smentita l'asserita indeterminatezza del credito posto che al contratto di mutuo fondiario è allegato sia il documento di sintesi che il piano di ammortamento e il piano di ammortamento, che consentono di definire la posta relativa agli interessi. I mutuatari, sin dal momento della sottoscrizione del contratto, hanno avuto contezza della loro esposizione debitoria rispetto all'obbligazione di interessi, essendo nel contratto indicato la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse, sia con riferimento al valore nominale sia in relazione al valore effettivo, parametri questi idonei, come tali, a individuare il quantum debeatur dell'obbligazione.
L'errata valutazione del merito creditizio dei debitori non rileva in sede di esecuzione forzata poiché, qualora provata, attiene esclusivamente alla responsabilità precontrattuale di Controparte_3
originaria contraente.
[...]
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Rigetta l'opposizione;
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• Condanna e al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 Parte_2
che liquida in € 7.616,00, oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta Controparte_1
Così deciso in Roma il 31/10/2025
Il Giudice
RI PE
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa . Persona_2
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