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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/05/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 31.10.2024 , da
1) Nato a Cantu' il 28.08.1967 - cittadino italiano Parte_1
Cod. Fisc. – residente a [...] C.F._1
con l'Avv. CUCCO TIZIANA
e
2) nata a [...] il [...] – cittadina italiana Parte_2
Cod. Fisc. – residente a [...]L C.F._2
con l'Avv. SATIRO GIUSEPPINA
premesso che:
a) la coppia
1 - ha i seguenti FIGLI MAGGIORENNI ED ECONOMICAMENTE AUTONOMI
1) nata il [...] in [...] Parte_1 Parte_3
b) tra le parti è intervenuto: divorzio in data 3.12.2015 mediante sentenza n. 1857 emessa dal Tribunale di Como nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 4156/2015
letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto/a dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti modifiche della regolamentazione vigente:
1) Voglia il Tribunale, preso atto delle mutate condizioni economiche di , Controparte_1 dichiarare la stessa autosufficiente ed in grado di provvedere al suo sostentamento e per l'effetto,
a parziale modifica della sentenza di divorzio sopraindicata, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta con decorrenza gennaio 2025, l'obbligazione di pagamento posto a carico del padre Sig. quale contributo per il mantenimento della propria figlia. Parte_1
2) Voglia il Tribunale, a parziale modifica della sentenza di divorzio, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta l'obbligazione di contribuzione nella misura del 50% a titolo di spese straordinarie riguardante e poste a carico di entrambi i genitori Controparte_1
e . Parte_1 Parte_2 sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2 2) PRENDE ATTO che le parti hanno rinunciato all aimpugnazione della sentenza;
3) SPESE compensate.
SI COMUNICHI
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 23.5.2025
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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