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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 27/01/2026, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1166/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAVALLUZZO US, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2562/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TK2 T 16 0000081 2024 SANZIONE AMMIN 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 proposto da Rappresentante_1 , quale legale rappresentante pro tempore della società Ricorrente_1 srl, come in atti rappresentato e difeso, avverso il provvedimento di cessazione della partita IVA emesso dalla suddetta Agenzia delle Entrate e notificato il
28.10.2024. Con tale provvedimento è stata operata la cessazione della partita IVA n. P.IVA_1 e l'esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 35, co. 15-bis. 1 del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 11418 del
12/06/2017. Inoltre, ai sensi dell'art.11, comma 7 quater del D. Lgs. 471/1997, è stata irrogata la sanzione amministrativa di € 3.000,00.
A fondamento del ricorso eccepisce quanto segue:
a) nullità del provvedimento per motivazione contraddittoria;
b) nullità del provvedimento per illegittimità del modus operandi dell'Ufficio;
c) violazione dei principi costituzionali di affidamento e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, art. 10 dello Statuto dei diritti del Contribuente ( Legge n. 212 del 2000);
d) difetto di istruttoria.
Conclude, quindi, per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che con articolate argomentazioni, in fatto ed in diritto, si oppone a quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Dall'esame degli atti si ritiene di poter condividere le controdeduzioni dell'Amministrazione resistente in quanto, con puntuali argomentazioni, in fatto ed in diritto, sostenute anche da un consolidato orientamento della Cassazione, si oppone e replica a tutti i motivi di gravame sollevati dal ricorrente, nella qualità.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta un difetto di motivazione dell'atto impugnato. Ebbene, dall'esame del provvedimento in parola si rileva che le doglianze manifestate dal ricorrente sono palesemente infondate, avendo l'Amministrazione resistente riportato nel documento in questione tutti gli elementi indispensabili a garantire il diritto di difesa degli interessi del contribuente e risulta dimostrato anche dalle puntali argomentazioni rilevabili nel ricorso stesso.
Il motivo è infondato.
Il secondo motivo riguarda la presunta illegittimità del modus operandi dell'ufficio. Su tale punto, il ricorrente lamenta, sostanzialmente, l'inidoneità delle prove fornite dall'Agenzia delle Entrate al fine di dimostrare l'inesistenza delle operazioni contestate.
Preliminarmente, si osserva che nelle fattispecie di società filtro e società cartiere, l'onere della prova è a carico dell'Amministrazione Finanziaria dimostrare l'esistenza della frode e l'inesistenza dell'operazione, ma grava sul contribuente l'onere di fornire una prova convincente, anche oltre la semplice documentazione, per dimostrare la propria buona fede e l'effettiva esistenza delle operazioni poste in essere, posto che l'Amministrazione può agire anche su presunzioni.
Ciò premesso, si evidenzia che dall'esame degli atti risulta che l'Ufficio resistente ha pienamente reso edotta parte a ricorrente sul proprio modus operandi e sugli elementi considerati ai fini dell'emissione del provvedimento impugnato. Al contrario, non si evidenzia alcuna prova idonea a contrastare l'assunto dell'Ufficio. Va sottolineato che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che, se l'Amministrazione Finanziaria prova, anche mediante elementi indiziari e/o presuntivi, la oggettiva inesistenza della prestazione indicata in fattura, spetta sempre al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza della prestazione e, questa prova deve essere puntuale e non limitarsi ad una mera contestazione delle affermazioni dell'Ufficio, né tanto meno consistere nella esibizione delle fatture o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia ( Cass. Sez. trib. 6643 del 7 marzo2019, 21953/07, 9363/15 ).
Il motivo è infondato.
Riguardo, inoltre, agli ulteriori due motivi di ricorso si rappresenta che in base agli argomenti difensivi finora illustrati, si ritiene che le contestazioni sollevate dal ricorrente si manifestano del tutto generiche e prive di elementi concreti, giuridicamente idonei a contrapporsi all'operato dell'Agenzia resistente.
Per quanto sopra, il ricorso va respinto e, relativamente alle spese di giudizio, le stesse seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese di giudizio in complessive euro 600,00.
Roma, 13/01/2026.
Il Giudice
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAVALLUZZO US, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2562/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TK2 T 16 0000081 2024 SANZIONE AMMIN 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 proposto da Rappresentante_1 , quale legale rappresentante pro tempore della società Ricorrente_1 srl, come in atti rappresentato e difeso, avverso il provvedimento di cessazione della partita IVA emesso dalla suddetta Agenzia delle Entrate e notificato il
28.10.2024. Con tale provvedimento è stata operata la cessazione della partita IVA n. P.IVA_1 e l'esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 35, co. 15-bis. 1 del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 11418 del
12/06/2017. Inoltre, ai sensi dell'art.11, comma 7 quater del D. Lgs. 471/1997, è stata irrogata la sanzione amministrativa di € 3.000,00.
A fondamento del ricorso eccepisce quanto segue:
a) nullità del provvedimento per motivazione contraddittoria;
b) nullità del provvedimento per illegittimità del modus operandi dell'Ufficio;
c) violazione dei principi costituzionali di affidamento e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, art. 10 dello Statuto dei diritti del Contribuente ( Legge n. 212 del 2000);
d) difetto di istruttoria.
Conclude, quindi, per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che con articolate argomentazioni, in fatto ed in diritto, si oppone a quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Dall'esame degli atti si ritiene di poter condividere le controdeduzioni dell'Amministrazione resistente in quanto, con puntuali argomentazioni, in fatto ed in diritto, sostenute anche da un consolidato orientamento della Cassazione, si oppone e replica a tutti i motivi di gravame sollevati dal ricorrente, nella qualità.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta un difetto di motivazione dell'atto impugnato. Ebbene, dall'esame del provvedimento in parola si rileva che le doglianze manifestate dal ricorrente sono palesemente infondate, avendo l'Amministrazione resistente riportato nel documento in questione tutti gli elementi indispensabili a garantire il diritto di difesa degli interessi del contribuente e risulta dimostrato anche dalle puntali argomentazioni rilevabili nel ricorso stesso.
Il motivo è infondato.
Il secondo motivo riguarda la presunta illegittimità del modus operandi dell'ufficio. Su tale punto, il ricorrente lamenta, sostanzialmente, l'inidoneità delle prove fornite dall'Agenzia delle Entrate al fine di dimostrare l'inesistenza delle operazioni contestate.
Preliminarmente, si osserva che nelle fattispecie di società filtro e società cartiere, l'onere della prova è a carico dell'Amministrazione Finanziaria dimostrare l'esistenza della frode e l'inesistenza dell'operazione, ma grava sul contribuente l'onere di fornire una prova convincente, anche oltre la semplice documentazione, per dimostrare la propria buona fede e l'effettiva esistenza delle operazioni poste in essere, posto che l'Amministrazione può agire anche su presunzioni.
Ciò premesso, si evidenzia che dall'esame degli atti risulta che l'Ufficio resistente ha pienamente reso edotta parte a ricorrente sul proprio modus operandi e sugli elementi considerati ai fini dell'emissione del provvedimento impugnato. Al contrario, non si evidenzia alcuna prova idonea a contrastare l'assunto dell'Ufficio. Va sottolineato che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che, se l'Amministrazione Finanziaria prova, anche mediante elementi indiziari e/o presuntivi, la oggettiva inesistenza della prestazione indicata in fattura, spetta sempre al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza della prestazione e, questa prova deve essere puntuale e non limitarsi ad una mera contestazione delle affermazioni dell'Ufficio, né tanto meno consistere nella esibizione delle fatture o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia ( Cass. Sez. trib. 6643 del 7 marzo2019, 21953/07, 9363/15 ).
Il motivo è infondato.
Riguardo, inoltre, agli ulteriori due motivi di ricorso si rappresenta che in base agli argomenti difensivi finora illustrati, si ritiene che le contestazioni sollevate dal ricorrente si manifestano del tutto generiche e prive di elementi concreti, giuridicamente idonei a contrapporsi all'operato dell'Agenzia resistente.
Per quanto sopra, il ricorso va respinto e, relativamente alle spese di giudizio, le stesse seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese di giudizio in complessive euro 600,00.
Roma, 13/01/2026.
Il Giudice