Articolo 11 della Legge 13 maggio 1985, n. 198
Articolo 10Articolo 12
Versione
21 maggio 1985
Art. 11.
Nella legge 15 ottobre 1981, n. 590 , dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis. - Per il ripristino e la ricostruzione delle opere edilizie danneggiate a seguito delle calamita' naturali o delle avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e per le quali sia richiesto il rilascio della concessione edilizia, ai sensi dell' articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , il contributo di concessione, di cui all'articolo 3 della stessa legge 28 gennaio 1977, n. 10 , non e' dovuto".
Note all' art. 11 :
- L' art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli) e' il seguente:
"Ogni attivita' comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere e' subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge".
- Il contributo per il rilascio della concessione di cui all' art. 3 della legge n. 10/1977 , deve essere commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonche' al costo di costruzione.
Entrata in vigore il 21 maggio 1985