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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 8856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8856 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa
Maria Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della let- tura del dispositivo del 19.12.2024, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 11543/2022 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv. DI TELLA CIPRIANO , con cui Parte_1 elett.te domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
rappr. e difesa dall'avv. ANZISI ALESSIA e dall'avv. PERROTTA CP_1
PASQUALE ed elett.te domiciliata in VIA V. IMBRIANI 48, NAPOLI
resistente
1
Con ricorso depositato il 27.6.2022, l'istante di cui in epigrafe, premesso che prestava la propria attività lavorativa presso il cantiere di Viareg- gio(denominato Azimut), di Marotta e presso un cantiere in provincia di An- cona(denominato WAVE); che effettuava la stuccatura alle imbarcazioni;
che, per il lavoro espletato, lo stesso doveva essere inquadrato come operaio di livello 1 del C.C.N.L. “Metalmeccanica industria”; che il rapporto di lavoro si svolgeva senza soluzione di continuità dal 01/07/2015 al 05/11/2019 e dal
01/07/2020 al 06/04/2021, dal Lunedi al Venerdi dalle ore 7:00 alle ore
18:30 con 30 minuti di pausa pranzo;
che, durante il mese, lavorava per due sabati(dalle ore 7:00 alle ore 18:30) e due domeniche(dalle ore 7:00 alle ore
12:00); che, almeno una volta al mese, lavorava anche di notte, accadeva, infatti, che per completare dei lavori restava a lavorare fino all'una di notte;
che effettuava tutti i giorni 3 ore al giorno di lavoro straordinario(dalle ore
15:30 alle ore 18:30) ed in tali ore si occupava ugualmente della stuccatura delle imbarcazioni;
che, dall'inizio del rapporto di lavoro, effettuava 4 giorni di lavoro festivo al mese(due sabati e due domeniche); che, nel periodo pre- detto, percepiva regolarmente la retribuzione mensile prevista per le ore or- dinarie di lavoro dal contratto collettivo di categoria e tali somme venivano corrisposte sempre il giorno dieci del mese e non subivano aumenti e dimi- nuzioni in base ai risultati ottenuti;
che la sua prestazione lavorativa veniva sottoposta all'attività di vigilanza, controllo e di direzione da parte di
[...] il quale era il responsabile dell'azienda presso i cantieri dove Tes_1 lavorava il ricorrente.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavo- ro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A)Accertare e dichia- rarsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra il ricor- rente e in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Napoli CP_1 alla via Cervantes de Savaedra 55/27, p.iva n. P. IVA a partire P.IVA_1 dal 01/07/2015 al 05/11/2019 e dal 01/07/2020 al 06/04/2021;
2 B)Accertare e dichiararsi che l'inquadramento del ricorrente è quello di lavora- tore subordinato(operaio di livello 1) del C.C.N.L. “Metalmeccanica industria”;
C)per l'effetto, condannarsi in persona del legale rapp.te p.t., con CP_1 sede legale in Napoli alla via Cervantes de Savaedra 55/27, p.iva n. P. IVA
al pagamento della somma complessiva di euro 50.574,57, oltre P.IVA_1 interessi e rivalutazione in favore del sig. determinata secondo Parte_1 le modalità indicate in premessa. D)Con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la convenuta, chie- dendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
La domanda è parzialmente fondata e come tale può essere accolta nei limiti di cui alla presente decisione.
Secondo i consolidati principi giurisprudenziali, e in applicazione delle ordi- narie regole per il riparto dell'onere della prova, quale l'art. 2697, I comma,
c.c., spetta a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento: pertanto, il creditore che agisce in giudi- zio per ottenere l'adempimento di un'obbligazione vantata nei confronti del convenuto, una volta provato il fatto costitutivo della propria pretesa, deve soltanto allegarne l'inadempimento. D'altra parte, è il debitore, a quel punto,
a dover allegare e provare di aver adempiuto oppure di non avere eseguito la prestazione dovuta per un'impossibilita' sopravvenuta a se' non imputabile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, “qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di pro- vare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto aziona- to, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione”
(Cass. 26985/2009).
Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilita', che per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, infine, per l'indennità di mancato preavviso, nonché tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
3 In relazione alla richiesta di pagamento dell'indennita' sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festivita' non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attivita' lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attivita' lavorativa in ecceden- za rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennita' suddetta, risultando irrilevante la circo- stanza che il datore di lavoro abbia maggior facilita' nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto, si veda Cass.
8521/2015).
Infatti, l'indennita' sostitutiva si configura come emolumento di natura retri- butiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando ri- spettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne conte- sti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 26985/2009).
In aggiunta a tali ultime considerazioni, va ulteriormente ribadito anche che in caso di mancata costituzione del datore di lavoro, essa non equivale a non contestazione da parte di questi, dal momento che il contumace è abilitato a contestare il diritto oggetto della controversia in ogni fase del giudizio: per- tanto, anche in caso di contumacia, la ripartizione degli oneri probatori tra le parti non subisce alterazioni (cfr. Cassazione civile sez. VI, 20/12/2017,
n.30545).
Alla luce dei predetti orientamenti giurisprudenziali, e passando al merito della controversia, grava sull'odierno ricorrente l'onere di provare gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato (l'oggetto della prestazione, lo stabile inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa con sottoe- sposizione al potere direttivo, al potere di vigilanza e di controllo e al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro o del superiore gerarchico, as- senza di rischio e di organizzazione imprenditoriale autonoma), la sua dura-
4 ta, l'applicabilità ad esso delle norme del CCNL, nonché l'orario di lavoro set- timanale, le mansioni svolte dal lavoratore.
Nel caso di specie, si rileva che risulta acclarata, alla luce delle emergenze documentali, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricor- rente e l'odierna convenuta in quanto i due periodi di lavoro sono incontesta- ti, oltre che comprovati dalla documentazione agli atti di parte convenuta
(lettera assunzione del 1.7.2015, buste paga dell'intero anno 2016 fino ad aprile 2017 (tutte recanti quale data di assunzione il 1.7.2015), da maggio
2017 con contratto di assunzione del 17.5.2017, buste paga dell'intero anno
2018 con assunzione del 17.5.2017, buste paga del 2019, data di assunzio- ne del 17.5.2017 fino al 27.5.2019 (data di cessazione).
Manca, invece, la prova del rapporto da giugno 2019 a giugno 2020, conside- rato che i testi nulla hanno riferito di preciso al riguardo ed, inoltre, agli atti, vi è la comunicazione Unilav del 19 maggio 2019, la quale attesta che il rap- porto cessava per dimissioni in quella data .
Ed invero, il teste di parte ricorrente , dichiarava quanto Testimone_2 segue: “sono indifferente”. Adr:”Ho incaricato un legale di procedere nei con- Con fronti della società dei miei diritti”. Adr:”Ho lavorato Parte_2 per la società convenuta per 6/7 anni, se ben ricordo, fino a tre anni fà”.
Adr:”Io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme presso un cantiere in provincia di Ancona e anche presso un altro cantiere di cui non ricordo il nome”. Adr:”Io
e il ricorrente avevamo la stessa mansione, ossia eravamo carrozzieri nautici, ossia ci occupavamo della stuccatura, verniciatura e lucidatura, insomma completavamo interamente le imbarcazioni”. Adr:”Io e il ricorrente avevamo lo stesso orario di lavoro, ossia dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 17.30 con 30 minuti di pausa pranzo;
io lavoravo quasi tutti i sabato perché vivevo lì ad Ancona, mentre il ricorrente era pendolare per cui lavorava forse due saba- to al mese in media e poteva capitare che lavorasse anche di domenica dalle
7.00 alle 13.00, non so quante domeniche al mese lavorasse perché io la do- menica quasi sempre stavo a casa”. Adr:”Ciò so che il ricorrente lavorava an- che la domenica perché essendo pendolare si tratteneva per 15 giorni”.
5 Adr:”Non so nulla circa la retribuzione percepita dal ricorrente”. Adr:”Io perce- pivo 9 euro all'ora”. Adr:”Io preciso di aver lavorato solo sul cantiere di Ancona con il ricorrente per circa un anno e mezzo se ben ricordo, poi non l'ho più vi- sto;
so però che il ricorrente ha lavorato presso il cantiere di Viareggio perché mi è stato riferito da alcuni colleghi di lavoro ”. Adr:”Non so per quanto Pt_1 tempo ha lavorato complessivamente per la società”. Adr: “Io andavo via alle
17:30 dal lavoro, non ho mai visto il sig. lavorare fino all'una di Parte_1 notte anche se so che all'interno si lavorasse.
L'altro teste di parte ricorrente ricorrente , di- Testimone_3 chiarava quanto segue: “sono indifferente”. Adr:”Ho lavorato per la società convenuta dal giugno 2020 a febbraio 2021 in qualità di verniciatore presso il cantiere di Viareggio”. Adr:”Non ho causa in corso nei confronti della convenu- ta, preciso però di averla iniziata ma poi si è conclusa con un accordo”. Adr:”Il ricorrente ha iniziato a lavorare prima di me per la società convenuta perché me lo disse lui stessa, poi nel cantiere di Viareggio è venuto dopo il mio inizio”.
Adr:”Preciso che il ricorrente si occupava di effettuare la stuccatura alle imbar- cazioni”. Adr:”Quando io ho cessato di lavorare il ricorrente rimaneva a lavo- ro”. Adr:”Preciso che io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme dal giugno
2020 a febbraio 2021”. Adr:”Avevamo lo stesso orario di lavoro, ossia parti- vamo il lunedì mattina verso le 7.00 da Napoli per giungere a Viareggio verso le 13.00/14.00 e quindi poi iniziavamo a lavorare verso le 15.00/15.30 per poi finire alle 17.00/18.00 senza pausa il lunedì; poi lavoravamo dal martedì al sabato dalle 8.00 alle 17.00/18.00 con 30 minuti di pausa pranzo;
la domeni- ca invece mezza giornata cioè dalle 8.00 alle 13.00. Adr:”Preciso che lavora- vamo per due sabato al mese e per due domeniche al mese”. Adr:”Preciso che rientravamo a Napoli dopo 13 giorni di lavoro consecutivo, ossia il venerdì, in- trono alle 12.00/13.00, della settimana successiva alla partenza ”. Adr:”Sul luogo di lavoro vi era un responsabile della ditta tale sig. o Persona_1
il quale era responsabile dell'azienda”. Adr:”Era la società Per_2 CP_1
che ci pagava con bonifico, ciò so che valeva anche per il ricorrente per-
[...] ché lui stesso me lo riferiva”. Adr:”Non ricordo se il ricorrente si sia mai assen-
6 tato in questo periodo”. Adr:”Se ben ricordo, abbiamo lavorato ininterrottamen- te”. Adr:”E' capitato raramente, ossia 1 o 2 volte al mese, di lavorare oltre
l'orario sopra detto, ossia fino all' una di notte quando dovevamo finire il lavo- ro”. Adr:”Ad agosto ho goduto di 15 giorni di ferie non retribuite, non so nulla delle ferie del ricorrente”. Adr:”E' capitato di lavorare anche il giorno dell'immacolata e il primo novembre”. Adr:”Le ore lavorate, compreso le poche ore di straordinario che facevamo, venivano interamente pagate.”.
Orbene, avendo il teste dichiarato: di aver “lavorato per la Testimone_2 società convenuta per 6/7 anni, se ben ricordo, fino a tre anni fa”, la sua te- stimonianza risulta affetta da genericità e vaghezza nei ricordi, oltre che non supportata nemmeno della desposizione del secondo teste, Testimone_4 vatore, il quale avendo lavorato per la società convenuta solo da giugno
2020, nulla riferiva per l'anno 2019.
Inoltre, va evidenziato che il ricorrente deduce di aver lavorato per un nume- ro di oresuperiore a quello pattuito e di non aver percepito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, le somme reltive alle ferie non godute, ai permessi non goduti, al lavoro notturno ed al TFR.
Pertanto, con riguardo alla domanda volta al riconoscimento delle somme a titolo di lavoro straordinario, va osservato che parte ricorrente non ha fornito prova del fatto costitutivo del diritto, considerato che le deposizioni testimo- niali rese non sono risultate concordi nell'indicazione dell'orario di lavoro del ricorrente e nella precisazione dei sabato lavorati.
Infatti, i testi escussi hanno manifestato nelle loro deposizioni elementi di radicale contrapposizione, oltre ad una certa genericità, che non consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante su chi agisce.
Dunque, la piattaforma probatoria offerta dall'attrice, nella sua equivocità, non è tale da fondare un giudizio di accertamento della quantità del lavoro straordinario asseritamente prestato, mancando elementi precisi in base ai quali stabilire l'entità effettiva dell'eventuale prolungamento di orario.
7 Non appare sufficiente che risulti verosimile che il ricorrente abbia talvolta superato il limite dell'orario contrattualmente previsto se non vi è prova di quando ciò sia concretamente accaduto ed in che misura.
In definitiva la statuizione su dieci o su cento o su mille ore di straordinario sarebbe solo il frutto di una arbitraria illazione nell'oggettiva impossibilità di una quantificazione correlata a dati certi.
La soluzione offerta, per certi versi, può apparire inappagante avuto riguardo alle oggettive difficoltà, in cui si imbatte il lavoratore, di fornire una prova rigorosa sulle ore di lavoro effettivamente prestate, ma tale difficoltà non può sovvertire la formale regola di giudizio imposta dall'art. 2697 c.c..
Alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, anche questo capo di do- manda deve essere rigettato.
Inoltre, in ordine alle ulteriori voci retributive richieste, va precisato quanto segue.
Con riferimento alle domande di indennità di lavoro notturno , di indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti, va precisato che esse non sono state compiutamente allegate, in quanto il ricorrente non ha specificato né in quali giorni festivi ha lavorato, né quali sono i permessi non goduti, né ha quante notti avrebbe lavorato.
Pertanto, le suddette richieste difettando di elementi a supporto dell' allega- zione, non sono state nemmeno comprovate.
Infine, in ordine al tfr, la domanda può essere accolta non essendo stata for- nita dalla società la prova del pagamento del suddetto, con la sola esclusione del periodo dal giugno 2019 a giugno 2020, per le ragioni di cui sopra. .
In merito alla determinazione del quantum debeatur, questo giudicante ritie- ne di condividere i conteggi allegati al ricorso, i quali appaiono correttamente eseguiti, in applicazione diretta del CCNL di categoria, nonchè immuni da censura, sebbene con esclusione del periodo dal giugno 2019 a giugno 2020.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite, liqui- date come in dispositivo, vanno compensate in parte.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la società con- venuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 6.889,67, a titolo di tfr per il periodo di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito (giugno2019) sino al soddi- sfo e di euro 1.274,59, a titolo di tfr per il periodo dal 1.7.2020 al 6.4.2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito
(aprile 2021) sino al soddisfo;
2) Compensa le spese di giudizio per 3/4 e condanna la convenuta al paga- mento del residuo che liquida, in tale misura ridotta in euro 1.500,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali;
3) Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 19/12/2024
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
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