TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza 24 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5904/2024 R.G. e vertente
TRA
, , nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] Contesse, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Puglisi giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, P. IVA con sede in via Consolare Valeria n. 1, in persona
[...] P.IVA_1 CP_1 del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Giordano,
Concetta Conti e Simona Della Cava giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: demansionamento e risarcimento del danno
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 10/11/2024 premetteva di essere Parte_1 collaboratore sanitario professionale con il ruolo di infermiere, cat. D, C.C.N.L del 2001 e di aver eseguito mansioni sino al 31/12/2008 presso il reparto di Medicina Geriatrica e dall'1/7/2009 presso il reparto di Medicina ad indirizzo Epatologico – Ematologia clinica
Biomolecolare.
Riferiva che fin dal momento della sua assegnazione al reparto, a causa della pressoché totale assenza degli O.S.S., era stato sistematicamente e prevalentemente adibito a mansioni proprie
1 di livelli professionali inferiori, cioè, ad incombenze igieniche, di riordino, di trasporto e di assistenza di base dei pazienti.
Sottolineava che tali attività rientravano, a pieno titolo, fra le mansioni inferiori di “supporto gestionale” e di “intervento igienico sanitario” proprie dell'Ausiliario Cat. A e operatore socio- sanitario Cat B del CCNL del 2001.
Deduceva di avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale fino all'anno 2018, data di ingresso degli OSS in reparto, per la violazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro e per la conseguente lesione dell'immagine professionale, intesa come perdita di autostima ovvero di eterostima e lesione al prestigio goduto all'interno e all'esterno dell'ambiente lavorativo in ragione delle funzioni esercitate.
Concludeva chiedendo di riconoscere e dichiarare la nullità e illegittimità dell'avvenuta assegnazione almeno sino al 2018, anche solo in via di fatto a mansioni inferiori riconducibili ai profili di operatore socio-sanitario Cat. BS e di ausiliario Cat. A e, cioè, inferiori di ben due categorie rispetto a quelle di appartenenza e, conseguentemente, condannare l'
[...]
di al risarcimento dei danni non Controparte_1 CP_1 patrimoniali subiti, in misura non inferiore ad € 25.000,00 pari quantomeno al 20% della retribuzione globale di fatto per tutti il periodo nel quale ha svolto attività demansionata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 30/1/2025 l' Controparte_1 si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare la nullità del
[...] ricorso perché generico.
Nel merito, contestava la fondatezza delle pretese.
Rilevava, innanzitutto, che il ricorrente aveva indicato, potendosi configurare come errore materiale, come data del presunto demansionamento dall'assunzione presso l'A.O.U. a tempo indeterminato il 3 dicembre 2008 mentre il era stato assunto per Stabilizzazione a Parte_1 far data dall'1/1/2009, con il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario -Infermiere- Ctg.
D/0 - oggi Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari ed era stato immediatamente (dall'1/1/2009 e non dall'1/7/2009 come affermato dal ricorrente) assegnato a prestare servizio presso l'UOC Medicina ad Indirizzo
Epatologico, sede nella quale risultava aver sempre prestato servizio.
Deduceva che l'istante non avesse fornito alcuna prova dell'avvenuto demansionamento, né del fatto che le mansioni espletate fossero incompatibili con il ruolo da lui ricoperto, né che queste
2 fossero state svolte in via prevalente ed esclusiva rispetto alle altre, tali da snaturare la sua qualifica. In ordine all'asserita carenza di OSS, osservava che, come risultava dalla relazione del responsabile dell' , nella dotazione Parte_2 organica deliberata dall' nel 2015 ed approvata dall'Assessorato alla Salute, Parte_3 erano previsti n. 82 OSS, sicché l' aveva avuto l'iniziativa di inserire il personale OSS CP_1 nella dotazione organica utilizzando delle risorse economiche che erano state individuate specificatamente per l'inserimento della figura dell'OSS. Aggiungeva che le attività igieniche e alberghiere non confacenti alla figura di infermiere erano svolte da OTA e precisava che tali figure erano presenti anche nel reparto di impiego del Parte_1
Eccepiva, infine, la prescrizione del presunto credito vantato da controparte per inutile decorso, ai sensi dell'art. 2947 c.c., del termine quinquennale di prescrizione ovvero, ai sensi dell'art. 2946 c.c., il termine di prescrizione decennale.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di ritenere e dichiarare la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. e, nel merito, di rigettarlo. In via subordinata, ove venisse ritenuta responsabile l' chiedeva di escludere e/o ridurre nei limiti del giusto e del provato, e comunque CP_1 anche in applicazione dell'art. 1227 c.c., il risarcimento del danno e/o comunque le somme eventualmente dovute dall'A.O.U. a qualsivoglia titolo nonché di ritenere e dichiarare prescritti i crediti antecedenti al quinquennio dalla presentazione del ricorso. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prova per testi.
L'udienza del 24/6/2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art.127-ter c.p.c.
e, in esito al deposito telematico di esse, la causa veniva decisa.
4. - Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dall' resistente, e comunque rilevabile d'ufficio. CP_1
Essa è destituita di fondamento. L'atto introduttivo contiene elementi utili e sufficienti ad individuare l'oggetto della domanda e a porre controparte nella condizione di difendersi adeguatamente. Non è pertanto ravvisabile la denunciata violazione dell'art. 414 c.p.c.
5.- Così disattesa l'eccezione preliminare e passando all'esame del merito, al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre premettere che, analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro privato dall'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 81/2015), anche nell'impiego pubblico contrattualizzato vige il principio, sancito dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di
3 inquadramento: le due disposizioni indicano in via analoga l'esatto ambito delle mansioni esigibili dal lavoratore, precludendo in termini generali la possibilità di richiedere l'espletamento di mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche della professionalità acquisita (v.
Cass. n. 17774/2006).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché uniforme, ha tuttavia affermato l'esigibilità da parte del datore di lavoro di attività corrispondenti a mansioni inferiori allorché le stesse abbiano natura residuale e accessoria, rispondano a esigenze organizzative, di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, rimangano circoscritte ad un breve lasso temporale e non intacchino lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all'inquadramento del lavoratore (v. Cass. n. 4301/2013); resterebbe invece ininfluente, secondo i più recenti orientamenti, che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto all'integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (v. Cass. n. 19419/2020).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e dunque di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020); grava invece sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (v. Cass. nn. 1169/2018 e 4211/2016).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di aver prestato, quanto meno fino al 2016
e per non meno della metà del proprio tempo di lavoro, assistenza alberghiera e igienico- sanitaria in favore dei degenti ricoverati, per lo più non autosufficienti, occupandosi stabilmente e direttamente delle necessità di pulizia, della gestione e del riordino dell'ambiente, del trasporto dei pazienti e del supporto alla loro alimentazione;
ha poi specificato di essersi fatta carico, specie nel turno di notte – svolto da ogni infermiere almeno sei volte al mese - o nel caso dei frequenti ricoveri d'urgenza, dell'ulteriore onere di trasportare i pazienti dall'ambulatorio delle emergenze alla corsia, di sistemarli a letto, aiutarli ad andare in bagno e, in alcune circostanze, provvedere ad interventi immediati e necessari di pulizia dei locali.
4 L resistente non ha contestato lo svolgimento da parte della ricorrente delle CP_1 specifiche mansioni dedotte, ma ne ha eccepito l'inerenza alla categoria professionale di appartenenza, atteso che, a seguito dell'abrogazione del mansionario contenuto nel d.P.R. n.
225/1974 ad opera della legge n. 42/1999, venendo meno il modello organizzativo rigido e vincolante che imponeva un'organizzazione del lavoro con precise e separate competenze,
l'infermiere professionale risulterebbe comunque responsabile di tutti gli aspetti igienico sanitari del reparto in cui opera, anche quando si avvale degli OSS in ambito assistenziale.
Occorre dunque in primo luogo individuare le mansioni proprie delle due diverse categorie, le differenze sussistenti tra le figure e l'eventuale ambito comune in cui ciascuna di esse opera.
L'attività infermieristica è disciplinata dal D.M. n. 739/1994 a norma del quale l'infermiere professionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. In particolare, l'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, ne identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Il decreto stabilisce, altresì, che l'infermiere agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, si avvale per l'espletamento delle funzioni, ove necessario, dell'opera del personale di supporto e svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Il C.C.N.L. Comparto Sanità 1998-2001, che richiama tale D.M., inquadra gli infermieri nella categoria D, cui appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”.
Viceversa, appartengono alla inferiore categoria A i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici, nonché autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito delle specifiche istruzioni fornite: vi rientrano gli ausiliari specializzati, i quali provvedono all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.
5 Appartengono invece alla categoria B gli operatori socio-sanitari (O.S.S.), già operatori tecnici addetti all'assistenza (O.T.), le cui mansioni sono disciplinate dall'accordo conferenza
Stato-Regioni del 2001: assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero, intervento igienico- sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo. Con particolare riferimento alla prima tipologia di attività, l'allegato A descrive le principali attività di detta figura professionale, la quale assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. In altri termini, l'operatore socio-sanitario coadiuva il medico e soprattutto il personale infermieristico nello svolgimento delle attività, dedicandosi ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico-domestico-alberghiere, ed è dunque una figura di supporto.
Così ricostruita la normativa contrattuale di riferimento, va anzitutto escluso che le mansioni di assistenza di base ai pazienti (igienica, di trasporto, di mobilizzazione e accompagnamento) rientrino nei doveri degli infermieri professionali: lo stesso art. 1 della legge n. 42/1999, pur abrogando quasi interamente il D.M. n. 225/1974, ha invece fatto salvo il citato D.M. n. 739/1994, con la conseguenza che permane la diversità di mansioni proprie delle analizzate figure.
E' poi necessario stabilire, per ritenersi integrato il lamentato demansionamento, se l'attività denunciata sia stata effettuata in maniera continuativa e prevalente rispetto a quella propria del profilo di appartenenza.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, gli assunti di parte ricorrente hanno trovato conferma nelle concordi deposizioni testimoniali rese da Testimone_1
e , entrambe colleghe di lavoro durante il medesimo periodo
[...] Persona_1 lavorativo.
Le testi hanno confermato che fino al 2018 nel reparto di medicina a indirizzo epatologico non erano presenti gli OSS e che, proprio per la mancanza di personale, le incombenze igienico personali dei pazienti, di riordino, somministrazione vitto ed ausilio all'alimentazione ove necessario, trasporto ed alla loro assistenza di base erano svolte dagli infermieri. Hanno, in
6 particolare, riferito che il ricorrente provvedeva ai cambi di pannoloni, all'assistenza dei pazienti non autosufficienti ed immobilizzati a letto, anche durante la defecazione e a dover provvedere, successivamente, all'igiene delle parti intime ed anche allo svuotamento ed alla pulitura dei presidi utilizzati (padella, pappagalli etc.), a rispondere al citofono ed ai campanelli del reparto ed ha anche espletato servizio di portierato.
Hanno, inoltre, aggiunto che il ricorrente, al pari dei colleghi, è stato sottoposto a forte preoccupazione, in ragione della indispensabile necessità di disinfettare minuziosamente le mani e l'abbigliamento onde evitare, venendo a contatto con i fluidi dei pazienti durante la loro pulizia (cui si doveva sobbarcare in mancanza di altre figure di supporto), di divenire veicolo patogeno per coloro ai quali doveva somministrare la terapia necessaria alle cure;
che il medesimo è stato sistematicamente costretto, per circa metà dell'orario di servizio, a svolgere mansioni alberghiere e di igiene personale dei pazienti, a provvedere al cambio delle lenzuola e della biancheria anche personale dei pazienti allettati (spesso in stato febbrile o ipotermico), alla detersione cutanea per evitare le piaghe da decubito, alla sistemazione dei letti a seguito delle dimissioni ed ai ricoveri di nuovi pazienti. Hanno, poi, precisato che gli infermieri presenti erano due per turno e, considerata la carenza di personale, per sei volte al mese essi ricoprivano il turno notturno.
Hanno ancora riferito che i medici dei reparti, i pazienti stessi ed i loro familiari hanno sistematicamente trattato il ricorrente ed i suoi colleghi alla stregua dei “portantini”, ritenendoli diretti responsabili dell'assistenza igienico-sanitaria dei pazienti e della pulizia dell'ambiente di vita, ovvero, dell'insufficiente aiuto nell'assunzione dei pasti ed, in generale, per la scarsa qualità dell'assistenza alberghiera, piuttosto che di quella sanitaria.
Sull'attendibilità delle testi non vi è ragione di dubitare, avendo le predette dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa ed avendo reso dichiarazioni precise, puntuali e sostanzialmente concordanti tra loro.
Isolata, oltre che indubbiamente generica, è rimasta la deposizione del teste Tes_2
il quale ha dichiarato di aver lavorato presso il reparto dal 2004 al 2024 e che il
[...]
dal momento in cui è stato assunto, ha sempre svolto le mansioni di infermiere Parte_1 professionale. Non può non rilevarsi che il teste ha ammesso di non ricordare l'anno di assunzione né quando sono stati introdotti gli OSS indicando come periodo generico il 2017-
2018. Ha poi riferito che nel reparto i pazienti erano autosufficienti, che il ricorrente non era mai stato trattato come portantino e che mai il personale medico aveva chiesto di svolgere incombenze igienico alberghiere se non in via meramente occasionale per la momentanea assenza di personale OSS.
7 Orbene, dalle univoche dichiarazioni rese dalle testi e è da ritenersi Tes_1 Per_1 provato l'avvenuto demansionamento del per il periodo antecedente al 2018, anno Parte_1 in cui sono state introdotte in reparto le figure degli OSS.
Deve dunque ritenersi provata l'adibizione continuativa del ricorrente, in via niente affatto marginale, dal dicembre 2008 e sino al dicembre 2018, allo svolgimento di compiti inferiori – seppur non del tutto estranei rispetto alla sua professionalità – tale da condizionare il pieno e satisfattivo svolgimento delle attività tipiche della qualifica di appartenenza e da comportare un mutamento apprezzabile delle mansioni, esulante dall'adempimento del generale dovere di collaborazione gravante sul dipendente pubblico.
7.- Quanto alla connessa domanda risarcitoria, per ius receptum in materia di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato;
va infatti distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo meramente eventuale.
In base ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta datoriale colpevole, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta (v. da ultimo Cass. n.
27910/2020).
L'onere della prova incombe dunque sul lavoratore, il quale può assolverlo anche allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa pregressa, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (v., ex multis, Cass. n. 434/2021 e n. 19923/2019).
Nel caso di specie, merita senz'altro accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine professionale intesa come perdita di autostima o etero stima e come lesione del prestigio goduto in regione delle funzioni esercitate, per come accertato sulla base degli elementi emersi (v. Cass. n. 24585/2019) quanto a caratteristiche del demansionamento (e quindi alla persistenza del comportamento lesivo e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale), a natura dell'attività (prettamente manuale rispetto alla natura intellettuale di quella propria del lavoratore), a visibilità della
8 dequalificazione sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno.
Dall'istruttoria compiuta è emerso infatti che il nel periodo sopra indicato, Parte_1 ha svolto mansioni relative a qualifiche professionali di ben due livelli di inquadramento inferiori al proprio e il demansionamento non può non avere avuto riflessi sull'immagine dello stesso.
Per la liquidazione di tale danno è possibile ricorrere a un criterio di tipo equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (v., ex multis, Cass. n. 16595/2019). In particolare, appare ragionevole rapportare la somma del risarcimento dovuto a una quota, pari al 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal 3/12/2008 al 31/12/2028 (al lordo delle ritenute fiscali: cfr. Cass. n. 2472/2021), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n.
724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
8.- Va quindi esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dall' resistente. CP_1
Essa è destituita di fondamento. Ed invero, costituisce ius receptum in giurisprudenza che in tema di domanda di risarcimento del danno, conseguente all'inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro e di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (v., tra le altre, Cass.
6/5/2013 n. 10414), è applicabile la prescrizione decennale.
Inoltre, fermo restando che la natura di illecito permanente, che la Suprema Corte, con orientamento costante (da ultimo, ribadito con la sentenza n. 31558/2021) ha conferito alla condotta demansionante del datore di lavoro, fa sì che la pretesa risarcitoria sia destinata a rinnovarsi in relazione al perpetrarsi dell'evento dannoso e che tale natura impedisce, dunque, il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento contra jus non sia cessato.
Avuto riguardo al caso di specie, il periodo di demansionamento accertato è cessato nel dicembre 2018 ed il ricorso è stato depositato nel novembre 2024, sicchè la fattispecie estintiva non si è perfezionata.
9.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento delle domande,
l' resistente va condannata a risarcire al ricorrente il danno non patrimoniale subito per CP_1 effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto dal 3/12/2008 al 31/12/2018, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
9.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore del ricorrente, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della
9 natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della durata infratriennale del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 10/11/2024 nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, condanna l'
[...]
a risarcire a Controparte_1 per il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato Parte_1 demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal 3 dicembre 2008 al 31 dicembre 2018, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che CP_1 liquida in euro 118,50 per rimborso contributo unificato ed in euro 4.628,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistataro avv. Oreste PUGLISI.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, lì 25 giugno 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
10