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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/09/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Maria Sechi Consigliere
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 37 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023, promossa da:
, già Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_2
Milano e ivi elettivamente domiciliata nella Piazza Castello n. 2 presso lo studio dell'Avv.
Dante De Benedetti, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce all'atto di citazione in appello appellante principale contro
e , residenti in [...]Controparte_1 Controparte_2
(CA) alla via Capo Comino n. 6 ed elettivamente domiciliati in Cagliari, Viale Regina
Elena n. 7, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Pizzoccheri Orofino, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti stesa a margine dell'atto di citazione in primo grado appellati
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli avv.ti Stefano Castaldo, Alberto
Esposito e in virtù di procura speciale alle liti in calce alla copia notificata CP_4 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
1 appellata e appellante incidentale
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante principale:
“Voglia la Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
In riforma della sentenza n. 1643/2022, Rep. 1665/2022, emessa dal Tribunale di
Cagliari nel procedimento RG 5865/2016, pubblicata in data 22 giugno 2022:
- accertare e dichiarare per, tra gli altri, i motivi tutti di cui in narrativa, il difetto di Parte legittimazione passiva di e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate, nei Parte confronti della stessa da parte dei signori e , con condanna di questi CP_2 CP_1
Parte ultimi (o, se così ritenuto, di ) alla restituzione ad dell'importo di € 28.000,00, CP_3 aumentati di rivalutazione e di interessi moratori (o, in subordine, di interessi legali) dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare l'inesistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra l'Appellante Parte e e, per l'effetto, dichiarare non tenuta a pagare qualsiasi somma ai signori CP_3
e e ad essere dagli stessi e da rimborsata di quanto versato, per CP_2 CP_1 CP_3
l'importo di € 28.000,00, aumentati di rivalutazione e di interessi moratori (o, in subordine, di interessi legali) dal dovuto al saldo;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertare e Parte dichiarare per, tra gli altri, i motivi di cui al presente atto, la responsabilità di nei limiti massimi di € 4.602,00 (o del diverso importo ritenuto di giustizia), da portare in parziale compensazione con la somma di € 28.000,00 già versata, con relativa condanna nei confronti di tutti gli appellati (signori ed , nonché ) alla CP_1 CP_2 CP_3
Parte restituzione ad della differenza;
IN OGNI CASO
- Riformata la Sentenza di primo grado, accertare la soccombenza (totale o parziale) dei signori e e condannare gli stessi al pagamento delle spese del primo CP_2 CP_1 grado, nonché del presente grado di giudizio;
Parte
- Dichiarare non tenuta al pagamento delle spese di CTU del primo grado”.
Nell'interesse degli appellati:
“Affinché l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, Voglia contrariis reiectis:
2 - In via pregiudiziale: dichiarare l'appello di inammissibile per difetto di CP_3 notifica.
- Nel merito: rigettare l'appello di e confermare la sentenza di primo CP_3 grado in relazione all'accertamento della responsabilità del sinistro de quo e, per
l'effetto, dichiararne l'esclusiva responsabilità nella causazione in capo alla
[...]
Controparte_3
- Si confermano anche le domande già dispiegate con la comparsa di costituzione e risposta primigenia e, pertanto, Parte
- In via principale: rigettare l'appello in riferimento alle somme che la è stata condannata a rifondere ai signori e relative alla parte di crociera non Parte_3 goduta per interruzione della vacanza.
- Sempre in via principale, in caso di accoglimento dei motivi d'appello, dichiari comunque che i coniugi e siano tenuti indenni da e quindi CP_2 CP_1 CP_3 non obbligati a restituire gli importi per qualsivoglia titolo afferente alla sentenza di Parte prima grado che la ha spontaneamente corrisposto alla medesima . CP_3
- Sempre e comunque con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio oltre rimborso forfettario come per legge”.
Nell'interesse dell'appellante incidentale:
“in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente la domanda spiegata dai
SIg.ri e in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 Controparte_2 diritto e, per l'effetto, condannare questi ultimi alla restituzione di quanto loro già corrisposto dalla in esecuzione della sentenza di primo grado, pari Controparte_3
a complessivi Euro 56.000,00, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla data dell'effettivo pagamento;
- in via estremamente gradata, accertare e dichiarare quanto meno il concorso di colpa della SI.ra nella causazione dell'infortunio occorsole e, per Controparte_2
l'effetto, ridurre proporzionalmente l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni, con conseguente condanna dei SIg.ri e Controparte_1 Controparte_2 alla restituzione in favore dell'appellante della differenza tra quanto già loro corrisposto, pari a complessivi Euro 56.000,00, e quanto verrà effettivamente liquidato, oltre interessi
e rivalutazione a decorrere dalla data dell'effettivo pagamento.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 1. I coniugi e convennero in giudizio davanti al Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Cagliari la e la compagnia assicurativa Controparte_3 Pt_1
Parte_ di seguito , esponendo:
[...]
- di aver acquistato in data 03.04.2015 un pacchetto turistico, organizzato dalla
[...]
, comprensivo di un soggiorno-crociera a bordo della nave “Costa Luminosa” CP_3 della durata di 41 giorni (partenza da Los Angeles il 12.10.2015 e arrivo a Singapore il
21.11.2015), per il prezzo complessivo di € 14.490,00;
- che dopo quattordici giorni di viaggio, alle ore 8.30 circa del 26.10.2015, CP_2
era caduta rovinosamente a terra nel passaggio tra l'interno della nave ed un
[...] ponte esterno a causa di una pedana di metallo installata a delimitazione della porta di transito, nella circostanza umida e scivolosa anche in ragione dei piovaschi notturni;
- che, immediatamente soccorsa dal personale di bordo e successivamente visitata presso un centro medico della vicina isola di Pago-Pago, in data 29.10.2015, la aveva CP_2 abbandonato definitivamente la nave insieme al marito per essere ricoverata dapprima presso l'ospedale delle Isole Figi e, in seguito, in una struttura a Sydney, dove i sanitari le avevano diagnosticato la frattura dell'omero sinistro;
- che, a seguito del rientro in , avvenuto il 01.11.2015, l'attrice era stata sottoposta Pt_1 ad un intervento chirurgico presso l'ospedale Marino di Cagliari per l'applicazione di un fissatore esterno sull'arto fratturato e ad un faticoso percorso di riabilitazione;
- di aver domandato, mediante diffida del 17.12.2015, il risarcimento del danno sia alla Parte_ compagnia assicurativa del vettore turistico, sia alla Controparte_3
- che l'assicurazione si era resa disponibile ad analizzare la richiesta dietro inoltro della documentazione relativa alle spese mediche sostenute, mentre Controparte_3 aveva riscontrato in senso negativo l'istanza, rendendo necessaria la procedura di negoziazione assistita e, poi, il ricorso alle vie giudiziali.
Tanto premesso, gli attori domandarono, previo accertamento della esclusiva responsabilità della società nella causazione del sinistro, la Controparte_3 condanna in solido delle convenute al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla e del danno patrimoniale costituito dalle spese mediche sostenute per le CP_2 cure, oltre che al ristoro, in favore di entrambi gli istanti, del danno da vacanza rovinata e al rimborso parziale del prezzo per il periodo di crociera non goduto, con gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e la rifusione delle spese processuali.
2. Si costituì in giudizio sostenendo la propria assenza di Controparte_3 responsabilità nella causazione del sinistro o, in subordine, la diminuzione del
4 risarcimento eventualmente dovuto a fronte dalla condotta imprudente della danneggiata, la quale, peraltro, aveva liberamente scelto di interrompere la crociera. Parte_
3. Anche la si costituì in giudizio per resistere alle avverse pretese, deducendo principalmente l'assenza di rapporti contrattuali intercorrenti con l'altra convenuta, della quale negò di essere la compagnia assicurativa, come invece asserito dagli attori.
Evidenziò, pertanto, di esser tenuta, in forza della polizza multirischi, a garantire solo l'assistenza sanitaria e le spese mediche, obbligazioni rispetto alle quali si era resa da subito adempiente nel momento in cui aveva coperto i costi correlati agli interventi sanitari eseguiti nel corso della crociera ed i costi di viaggio per il rientro in Italia, rimarcando la disponibilità già manifestata con riguardo al rimborso delle ulteriori spese mediche sostenute, cui non aveva fatto seguito l'invio da parte degli attori della documentazione richiesta. Sulla scorta di tali difese, la convenuta chiese il rigetto delle domande attoree o, in subordine, il contenimento della condanna nel rispetto delle condizioni e dei limiti di polizza.
4. Istruita la causa con prove testimoniali, consulenza tecnica d'ufficio e produzioni documentali, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1643/2022, ricondusse la responsabilità di all'alveo della fattispecie speciale di cui all'art. Controparte_3
2051 c.c., ritenendo provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento di danno.
In particolare, alla luce delle dichiarazioni dell'unico teste escusso e delle produzioni fotografiche, il giudice di prime cure affermò la pericolosità della pedana metallica in quanto scivolosa e non agevolmente visibile, perché posta dietro la porta di collegamento tra l'interno e il ponte della nave, in assenza di cartelli o di altre misure idonee a prevenire eventuali sinistri, escludendo al contempo la ricorrenza del caso fortuito o di una condotta della danneggiata improntata ad imprudenza, tale da recidere il nesso causale o da giustificare un concorso di colpa.
Di conseguenza, il Tribunale liquidò il danno biologico e il danno patrimoniale patito dalla in complessivi € 24.269,75, oltre interessi e rivalutazione, riconoscendo, CP_2 quanto alle ulteriori voci di danno invocate, sia il risarcimento per il danno da vacanza rovinata ex art. 47 d. lgs 23 maggio 2011 n. 79 (Codice del Turismo), determinato equitativamente nella misura di € 5.000,00 per ciascuno degli attori, sia il ristoro del
“danno per il periodo di vacanza non goduta”, anch'esso equitativamente stabilito in €
5.000,00 per ciascuno degli attori. La condanna fu posta, infine, tanto a carico di
[...] quanto a carico di quest'ultima dichiarata “solidamente Controparte_5 Parte_1 responsabile” e tenuta a rispondere “nei rapporti interni nei limiti dei massimali della
5 polizza per responsabilità civile stipulata con ”, poiché comprendente CP_3
“non solo i rimborsi dovuti per l'interruzione del viaggio ma anche gli obblighi di risarcimento del danno per infortuni e responsabilità civile verso terzi”.
5. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello la società di assicurazione, la quale ha incentrato le proprie doglianze, in primo luogo, sul piano della dedotta carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda direttamente svolta nei suoi confronti dai turisti, da cui discendeva l'immediato corollario dell'insussistenza del vincolo di solidarietà individuato dal Tribunale.
In secondo luogo, è stato denunciato l'omesso e/o l'erroneo accertamento in ordine ai rischi in concreto assicurati sulla base delle condizioni di polizza, entro i cui soli limiti Parte_ sarebbe insorto l'obbligo di indennizzo di verso dovendosi CP_3 escludere, in particolare, qualsiasi responsabilità per il danno biologico patito dalla passeggera assicurata ed essendo il rimborso per l'interruzione della crociera soggetto ai massimali specificamente previsti.
6. nel costituirsi anche nel presente grado di giudizio, ha a sua volta Controparte_3 dispiegato appello incidentale tardivo entro il termine di cui all'art. 343 c.p.c. per censurare la sentenza nella parte in cui era stata ravvisata la propria responsabilità nella causazione del sinistro, illustrando specifiche argomentazioni in fatto e in diritto circa la diversa ricostruzione della vicenda, volte all'esclusione del nesso di causa richiesto dall'art. 2051 c.c. o, in subordine, al riconoscimento di un concorso di colpa della danneggiata giustificante la riduzione del risarcimento ad essa spettante.
7. I coniugi , che hanno dapprima contestato solo parte dei motivi di Parte_3
Parte_ doglianza formulati da a seguito della costituzione di hanno Controparte_3 altresì eccepito, con comparsa integrativa, l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo da questa svolto, rilevandone l'omessa notifica e il mancato rispetto del termine per la relativa proposizione, perché avente nella sostanza natura di impugnazione autonoma.
8. La causa, in assenza di ulteriore istruttoria, è stata tenuta in decisione dal Collegio sulle conclusioni sopra trascritte.
9. Per motivi di economia processuale e di priorità logico-giuridica, occorre prendere le mosse dall'appello incidentale proposto da valutandone, Controparte_3 preliminarmente, l'ammissibilità.
10. Richiamando un precedente della Suprema Corte (Cass. n. 7886/2017), gli appellati sostengono che, nonostante il rito ordinario di cognizione non richieda la notifica
6 dell'appello incidentale, in tutti i casi in cui tale impugnazione non sia rivolta verso l'appellante principale, ma verso le altre parti non presenti nel giudizio di secondo grado, sia dovere dell'istante procedere alla notifica dell'atto nei confronti di queste ultime entro i termini di cui agli art. 325 c.p.c. e 327 c.p.c., sempre che ricorra anche l'ulteriore condizione della scindibilità della causa in cui è pronunciata la sentenza.
Nel caso di specie, ad avviso degli appellati, la proposizione dell'appello incidentale tardivo prima della loro costituzione, da un lato, e la natura evidentemente scindibile della controversia, dall'altro, avrebbe quindi richiesto la notifica dell'atto di impugnazione nei loro confronti entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, trattandosi, peraltro, di un appello principale inammissibilmente proposto nelle vesti di un appello incidentale.
10.1. Tale impostazione non è tuttavia condivisibile.
10.2. Giova, al riguardo, richiamare anzitutto l'orientamento espresso dalla Suprema
Corte nella decisione a Sezioni Unite n. 24627/2007, ancora oggi prevalente e cui questa
Corte ritiene di dare seguito, secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva “è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte proponente, tutte le volte che
l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivanti dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza”.
È stato, dunque, chiarito che è la prospettiva dell'interesse ad impugnare che legittima la parte coobbligata soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado,
a contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. La ratio dell'istituto è legata sia al principio del c.d. parità delle armi tra le parti, che consente al coobbligato originariamente astenutosi dal proporre gravame di non subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia impugnato la sentenza
(magari) nell'ultimo giorno disponibile, sia alla finalità di evitare autonome e tempestive impugnazioni precauzionali da parte del soccombente soddisfatto del complessivo esito del giudizio, con inutile proliferazione dei processi, sia, ancora, alla necessità di assicurare la coincidenza di giudicati tramite l'unità del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, la cui intima coerenza verrebbe meno se ogni parte di esso fosse suscettibile di esame separato, con conseguente difformità di giudicati scaturenti dal medesimo rapporto, seppur nei confronti di parti diverse.
Detta opzione ermeneutica è stata ulteriormente rafforzata dal recente arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8486 del 2024. Il Supremo consesso, sulla scia di quanto
7 affermato dalle citate Sezioni Unite del 2007, ha ribadito la centralità dell'interesse all'impugnazione e della tutela dell'assetto comune cristallizzato nel giudizio di primo grado, specificando, sempre con riferimento alle obbligazioni solidali – cui, alla luce della qualificazione operata dal giudice a quo, devono essere necessariamente ricondotte quelle oggetto di disamina in questa sede - che “l'interesse […] si identifica nel pregiudizio, non di mero fatto ma giuridicamente rilevante […], che il coobbligato acquiescente potrebbe subire se fosse riformata la sentenza di condanna impugnata in via principale dall'altro condebitore. In termini più concreti, il rischio che si vuole salvaguardare è quello che il coobbligato inerte - che abbia, nel frattempo, pagato il creditore - non riesca ad ottenere, in sede di regresso, la quota parte dovuta dal coobbligato, che, invece, abbia visto riformata in sede di impugnazione la sentenza di condanna”.
Il principio enunciato nei suddetti termini è stato altresì valorizzato in diverse pronunce a sezioni semplici, le quali, dando continuità all'indirizzo prevalente, hanno specificato che l'impugnazione incidentale tardiva, da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato (o con il controricorso nel giudizio di cassazione) e rivolta contro la parte investita dall'impugnazione principale, è ammessa “anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt.
334, 343 e 371 c.p.c.” (così, Cass. n. 15100/2024, che, nella specie, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur; in senso conforme, Cass. n. 26139/2022, Cass.
n. 25285/2020, Cass. n. 14596/2020 e Cass. 14094/2020, richiamate dalla stessa Cass.
S.U. n. 8486/2024 cit.).
Alla luce di quanto sopra, non può condividersi l'assunto degli appellati circa l'intempestività dell'impugnazione incidentale in ragione delle sue intrinseche Parte_ caratteristiche: è, infatti, evidente che l'iniziativa intrapresa da con l'appello principale ha messo in discussione l'assetto giuridico derivante dalla sentenza emessa in primo grado – e, segnatamente, l'affermata responsabilità solidale delle compagnia assicurativa in relazione a tutte le componenti del danno oggetto di risarcimento, con conseguente ripercussione nei rapporti interni -, così innescando l'interesse di
[...] alla proposizione dell'appello incidentale oltre il termine di cui all'art. 327 Controparte_3
c.p.c., seppur in relazione ad un capo diverso da quello aggredito dall'impugnazione principale, a fronte del rischio di un mutamento dell'ampiezza della propria responsabilità
8 e, quindi, di una soccombenza più grave di quella stabilita dalla pronuncia di condanna di primo grado.
10.3. Quanto, poi, allo specifico profilo di inammissibilità sollevato con riferimento al difetto di notifica dell'impugnazione, deve osservarsi che lo stesso si fonda sul richiamo di una massima giurisprudenziale avulsa dall'intero contesto di riferimento, giacché la norma di cui all'art. 343, primo comma, c.p.c., che prevede che l'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli artt. 331 e 332 c.p.c. - senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell'atto di impugnazione – non trova applicazione quando detto appello sia proposto nei confronti di parti “non presenti” nel giudizio di secondo grado (cfr. Cass. n.
36541/2023; negli stessi termini, Cass. n. 2246/2024). Solo in quest'ultimo caso, “se
l'impugnazione ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all'appellante incidentale (che abbia tempestivamente proposto l'impugnazione con la comparsa o in udienza, nei confronti dell'appellante principale) il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell'art. 331 c.p.c.; se, invece, l'impugnazione ha per oggetto una sentenza resa in cause scindibili, l'appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell'impugnazione nei termini perentori di cui agli art. 325 e
327 c.p.c.”. Analogamente, è stato altresì precisato che “l'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343, prima comma, cod. proc. civ., si propone con il deposito della comparsa in cancelleria nei termini di cui all'art. 166 cod. proc. civ., senza che sia necessaria alcuna preventiva notificazione dell'atto che lo contiene all'appellante principale o ad altra parte già costituita, dovendosi, invece, provvedere solo nei confronti della parte contumace non presente nel giudizio di secondo grado” (così, ancora, Cass. n.
36541/2023 cit.).
Ebbene, l'affermato principio, pur invocato dagli stessi appellati, si concentra sulla circostanza, da questi non colta nella lettura di una massima non particolarmente chiara per la terminologia utilizzata, della necessità di integrare il contraddittorio o di notificare l'impugnazione, rispettivamente nelle cause inscindibili e in quelle scindibili secondo il dettato degli artt. 331 e 332 c.p.c., nei confronti di parti non presenti in giudizio – da intendersi quali parti non destinatarie della notifica dell'appello principale - o rimaste contumaci, in forza dell'art. 292 c.p.c., a seguito della proposizione dell'impugnazione incidentale.
9 Dal complesso delle considerazioni richiamate emerge, quindi, l'infondatezza dell'eccezione, non dovendo essere effettuata alcuna notifica nei confronti degli odierni appellati: è, infatti, pacifico che questi ultimi, già parti del giudizio perché evocati in sede di gravame sulla scorta dell'impugnazione principale, si siano costituiti e non siano rimasti contumaci, così perfezionandosi la regolarità del contraddittorio, a prescindere dal fatto che essi si siano costituiti prima o dopo la costituzione degli appellanti incidentali, essendo stati posti in condizione di controdedurre con apposita memoria integrativa nel termine richiesto (siffatta conclusione trova esplicito conforto alla luce della concreta applicazione dei principi che ne ha fatto la stessa giurisprudenza di legittimità in vicende processuali assimilabili a quella in esame in occasione: cfr. Cass. n. 36541/2023 sopra citata e Cass. n. 15849/2012 in essa richiamata;
più di recente, cfr. Cass. n. 2246/2024).
11. Tanto premesso, passando al merito dell'appello incidentale, con un primo articolato motivo ha contestato la valutazione operata dal Tribunale con Controparte_3 riguardo alle produzioni fotografiche e al contenuto delle dichiarazioni dell'unico teste escusso, il quale, a suo dire, non aveva confermato integralmente le Testimone_1 circostanze di fatto descritte in citazione, ma solo i capi di prova così come formulati nelle memorie istruttorie (il teste aveva quindi affermato che il ponte della nave era bagnato a causa dei piovaschi notturni, ma non anche che la pedana metallica era scivolosa e scarsamente visibile).
Inoltre, l'appellante ha criticato l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di prime cure, il quale, aderendo alla tesi sostenuta dagli attori, non aveva considerato l'effettiva prevedibilità e visibilità della pedana antiscivolo, al fine di inferire l'esclusiva derivazione causale del sinistro dalla condotta della danneggiata, evidentemente imprudente alla luce delle caratteristiche della res, oltre che della familiarità con il luogo del sinistro dopo quattordici giorni di viaggio.
11.1. Il motivo è fondato.
11.2. Dall'esame dell'iter argomentativo della decisione emerge che il Tribunale non ha fatto buon governo degli insegnamenti maturati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., fattispecie la cui applicazione al caso in esame deve intendersi per assodata, non avendo formato oggetto di alcuna censura.
Come noto, tale forma speciale di responsabilità, fondata su un criterio oggettivo di imputazione, può essere esclusa dalla prova del caso fortuito, quale fatto naturale estraneo alla sfera del custode, imprevedibile ed inevitabile, ovvero dalla rilevanza causale del
10 fatto umano di un terzo o dello stesso danneggiato, ex art. 1227 c.c., ove questo, per imprudenza o inosservanza del dovere di cautela, sia tale da interrompere il nesso eziologico con la cosa in custodia.
In materia, costituisce affermazione consolidata della Suprema Corte quella a mente della quale “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 20943/2022; Cass. n. 11152/2023; Cass. n. 14228/2023; Cass. n. 21675/2023;
Cass. n. 33074/2023). Tale principio è stato ulteriormente sviluppato nel senso che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017,
n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e suggellato anche dal suo massimo consesso (Cass. Sez. un 30/06/2022 n. 20943)” (in questi termini, Cass. n. 14228/2023).
Infatti, pur gravando sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, anche il fatto del danneggiato può elidere il nesso causale con la res custodita qualora risulti la violazione delle regole cautelari di condotta normalmente esigibili secondo la concreta situazione di rischio, determinando così una efficienza causale autonoma rispetto al dinamismo della cosa, senza necessità che detto comportamento presenti caratteri eccezionali, imprevedibili e/o inevitabili.
11 11.3. Orbene, nella vicenda qui scrutinata, la presenza della pedana di congiunzione tra la parte interna della nave ed il ponte esterno risultava chiaramente percepibile, come si evince dalle riproduzioni fotografiche in atti, indipendentemente dalla sua vicinanza alla soglia della porta (v. doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante incidentale e doc.
3 del fascicolo di parte attrice). La sua visibilità era, poi, senz'altro agevolata dall'orario diurno (ore 8.30) e dalle condizioni di luce naturale, oltre che da quella artificiale del ponte interno, come indicato nel report dell'incidente redatto dai membri dell'equipaggio
(v. doc. 1 del fascicolo di primo grado dell'appellante incidentale).
Non può, inoltre, trascurarsi che la superficie della res era all'evidenza dotata di idonei accorgimenti antiscivolo (c.d. zigrinature) e che il suo posizionamento era corretto, essendo finalizzato, in particolare, ad agevolare il transito di soggetti con difficoltà motorie e di eventuali ausili tecnici, oltre che ormai assolutamente prevedibile per la danneggiata, la quale, essendosi verificato il sinistro al quattordicesimo giorno di navigazione, deve ritenersi fosse a conoscenza delle condizioni dei luoghi e della normale presenza di pedane del tipo di quella in oggetto ubicate nei punti di passaggio tra la parte interna ed esterna della nave.
Parimenti, deve rilevarsi l'assenza di anomalie tali da conferire alla cosa in custodia una intrinseca pericolosità, ivi compresa l'eventuale circostanza - allegata dagli attori ed eventualmente inferibile, ma non specificamente affermata dal testimone escusso all'udienza del 20.12.2019, per le ragioni illustrate dalla compagnia assicurativa - che anche la pedana fosse umida al momento del sinistro, per via dei piovaschi notturni.
Infatti, proprio la immediata logicità di tale inferenza rende evidente la possibilità per qualunque soggetto di media diligenza di intuire che anche la piccola rampa si potesse presentare nelle stesse condizioni dell'attiguo ponte esterno, in quanto esposta alle medesime intemperie e che fosse, comunque, soggetta all'umidità notoriamente presente in detti luoghi, soprattutto nelle prime ore della mattinata, senza che il vettore fosse tenuto a richiamare l'attenzione dovuta dai passeggeri con appositi cartelli posizionati in prossimità di ogni zona di collegamento tra l'interno e l'esterno della nave.
Le condizioni in cui si è verificato l'evento dannoso denotano, pertanto, la sua prevedibilità ed evitabilità alla stregua di un comportamento improntato alla normale cautela esigibile in relazione ad una situazione di rischio agevolmente percepibile, ciò che, ad avviso di questa Corte, è idoneo ad esonerare da qualsivoglia Controparte_3 responsabilità, integrando gli estremi del fatto colposo esclusivo imputabile alla danneggiata.
12 12. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnata sentenza deve essere integralmente riformata.
12.1. L'accoglimento dell'appello incidentale, che investe, sul punto, una questione di merito logicamente preliminare, comporta l'assorbimento di tutti i restanti motivi, compresi quelli formulati con l'appello principale della ad eccezione delle Pt_1 domande restitutorie dispiegate da entrambe le società appellanti con riferimento alle somme versate in esecuzione della pronuncia di condanna di primo grado.
12.2. È appena il caso di osservare, in proposito, che, in considerazione della causa petendi azionata, non residua nemmeno la possibilità di valutare l'attribuzione eventuale ai coniugi di una parte delle somme originariamente riconosciute – Persona_1 segnatamente, quelle relative alle spese mediche sostenute successivamente al rientro in e quelle da parametrarsi al corrispettivo versato per il viaggio in ragione della sua Pt_1 anticipata interruzione –, poiché richieste espressamente, seppur in solido, a titolo risarcitorio, in quanto traenti origine da una obbligazione insorta con la compagnia di navigazione, e giammai a titolo di indennizzo, in forza di un'obbligazione contrattuale derivante dall'intervenuta stipulazione con ella polizza multirischio per Parte_1 conto e a favore degli assicurati (è dirimente, sul punto, sottolineare che gli attori, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avevano evocato la responsabilità di
[...]
Parte_
facendo sempre riferimento ad nella veste di “assicurazione della Controparte_3
Compagnia di navigazione” e concludendo per la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento dei danni in conseguenza dell'accertamento della dedotta responsabilità).
12.3. Al venir meno della causa giustificativa dell'attribuzione effettuata in base alla pronuncia riformata consegue, dunque, l'accoglimento delle domande restitutorie rispettivamente formulate dalle appellanti, nei limiti di seguito esposti.
È, infatti, documentalmente provato (v. bonifico sub doc.
3.b in fasc. e CP_3
Parte_ Parte_ ordine di bonifico sub doc. A in fasc. , che – la quale ha rivolto la propria domanda tanto nei confronti degli appellati quanto nei confronti dell'appellante incidentale – abbia corrisposto l'importo di € 28.000,00, quantificato nella misura del
50% dell'importo oggetto di condanna (comprensivo di capitale, interessi e spese legali),
a e che quest'ultima, a sua volta, abbia anticipato l'intero Controparte_3 risarcimento e le spese di giudizio in favore degli odierni appellati, quantificati complessivamente nella misura di € 56.000,00.
e devono essere pertanto condannati alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione, in favore di dell'importo di € 56.000,00, oltre Controparte_3
13 interessi legali con decorrenza dalla data del pagamento (03.08.2022), atteso che “in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., spettando all'interessato il diritto ad essere reintegrato dall'accipiens dell'intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal suo stato soggettivo di buona o mala fede” (si richiamano, per l'affermazione di tale principio,
Cass. n. 28646/2021, in tema di restituzione di quanto ricevuto dal coniuge a titolo di assegno divorzile poi revocato e Cass. n. 30658/2017, con riguardo alle spese di soccombenza erogate alla parte vittoriosa nei precedenti gradi di giudizio).
Al contempo, deve essere condannata alla restituzione, in favore di Controparte_3
Parte_ della somma di € 28.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla data del pagamento (20.10.2022) fino al saldo.
In entrambi i casi non spetta, invece, alcunché a titolo di rivalutazione sul debito di valuta, in difetto di prova del maggior danno patito ex art. 1224, comma 2, c.c..
13. In conseguenza della disposta riforma, le spese del doppio grado di giudizio sono poste in solido a carico degli appellati soccombenti e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa (da comprendersi nello scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00) e della complessiva attività difensiva svolta, secondo parametri medi per tutte le fasi del primo grado di giudizio e secondo parametri medi per le prime due fasi e ridotti rispetto ai medi per la fase decisionale in relazione al presente grado di giudizio, stante la ripetitività delle maggior parte delle argomentazioni svolte negli scritti conclusivi, con esclusione della fase istruttoria assente quale fase autonoma.
Analoga regolamentazione deve essere, infine, adottata in relazione alle spese di consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado, richiesta nell'interesse degli odierni appellati e da porsi definitivamente a loro carico in forza del principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in riforma Controparte_3 della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1643/2022, rigetta tutte le domande proposte da e;
Controparte_1 Controparte_2
2. Condanna e alla restituzione, in favore di Controparte_1 Controparte_2
, dell'importo di € 56.000,00, oltre interessi legali dalla data del Controparte_3 pagamento (03.08.2022) fino al saldo;
14 3. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_3 restituzione, in favore della ede secondaria per l'Italia, della somma di Parte_1
€ 28.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla data del pagamento (20.10.2022) fino al saldo;
4. Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione, Controparte_1 Controparte_2 in favore di e di ede secondaria per l'Italia, delle Controparte_3 Parte_1 spese processuali, che liquida, per ciascuna, nella misura di € 7.254,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori dovuti per legge, quanto al primo grado di giudizio, e nella misura di € 1.165,50 per spese vive e di € 5.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori dovuti per legge, quanto al secondo grado di giudizio.
5. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico degli appellati.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Maria Sechi Consigliere
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 37 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023, promossa da:
, già Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_2
Milano e ivi elettivamente domiciliata nella Piazza Castello n. 2 presso lo studio dell'Avv.
Dante De Benedetti, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce all'atto di citazione in appello appellante principale contro
e , residenti in [...]Controparte_1 Controparte_2
(CA) alla via Capo Comino n. 6 ed elettivamente domiciliati in Cagliari, Viale Regina
Elena n. 7, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Pizzoccheri Orofino, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti stesa a margine dell'atto di citazione in primo grado appellati
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli avv.ti Stefano Castaldo, Alberto
Esposito e in virtù di procura speciale alle liti in calce alla copia notificata CP_4 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
1 appellata e appellante incidentale
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante principale:
“Voglia la Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
In riforma della sentenza n. 1643/2022, Rep. 1665/2022, emessa dal Tribunale di
Cagliari nel procedimento RG 5865/2016, pubblicata in data 22 giugno 2022:
- accertare e dichiarare per, tra gli altri, i motivi tutti di cui in narrativa, il difetto di Parte legittimazione passiva di e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate, nei Parte confronti della stessa da parte dei signori e , con condanna di questi CP_2 CP_1
Parte ultimi (o, se così ritenuto, di ) alla restituzione ad dell'importo di € 28.000,00, CP_3 aumentati di rivalutazione e di interessi moratori (o, in subordine, di interessi legali) dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare l'inesistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra l'Appellante Parte e e, per l'effetto, dichiarare non tenuta a pagare qualsiasi somma ai signori CP_3
e e ad essere dagli stessi e da rimborsata di quanto versato, per CP_2 CP_1 CP_3
l'importo di € 28.000,00, aumentati di rivalutazione e di interessi moratori (o, in subordine, di interessi legali) dal dovuto al saldo;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertare e Parte dichiarare per, tra gli altri, i motivi di cui al presente atto, la responsabilità di nei limiti massimi di € 4.602,00 (o del diverso importo ritenuto di giustizia), da portare in parziale compensazione con la somma di € 28.000,00 già versata, con relativa condanna nei confronti di tutti gli appellati (signori ed , nonché ) alla CP_1 CP_2 CP_3
Parte restituzione ad della differenza;
IN OGNI CASO
- Riformata la Sentenza di primo grado, accertare la soccombenza (totale o parziale) dei signori e e condannare gli stessi al pagamento delle spese del primo CP_2 CP_1 grado, nonché del presente grado di giudizio;
Parte
- Dichiarare non tenuta al pagamento delle spese di CTU del primo grado”.
Nell'interesse degli appellati:
“Affinché l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, Voglia contrariis reiectis:
2 - In via pregiudiziale: dichiarare l'appello di inammissibile per difetto di CP_3 notifica.
- Nel merito: rigettare l'appello di e confermare la sentenza di primo CP_3 grado in relazione all'accertamento della responsabilità del sinistro de quo e, per
l'effetto, dichiararne l'esclusiva responsabilità nella causazione in capo alla
[...]
Controparte_3
- Si confermano anche le domande già dispiegate con la comparsa di costituzione e risposta primigenia e, pertanto, Parte
- In via principale: rigettare l'appello in riferimento alle somme che la è stata condannata a rifondere ai signori e relative alla parte di crociera non Parte_3 goduta per interruzione della vacanza.
- Sempre in via principale, in caso di accoglimento dei motivi d'appello, dichiari comunque che i coniugi e siano tenuti indenni da e quindi CP_2 CP_1 CP_3 non obbligati a restituire gli importi per qualsivoglia titolo afferente alla sentenza di Parte prima grado che la ha spontaneamente corrisposto alla medesima . CP_3
- Sempre e comunque con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio oltre rimborso forfettario come per legge”.
Nell'interesse dell'appellante incidentale:
“in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente la domanda spiegata dai
SIg.ri e in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 Controparte_2 diritto e, per l'effetto, condannare questi ultimi alla restituzione di quanto loro già corrisposto dalla in esecuzione della sentenza di primo grado, pari Controparte_3
a complessivi Euro 56.000,00, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla data dell'effettivo pagamento;
- in via estremamente gradata, accertare e dichiarare quanto meno il concorso di colpa della SI.ra nella causazione dell'infortunio occorsole e, per Controparte_2
l'effetto, ridurre proporzionalmente l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni, con conseguente condanna dei SIg.ri e Controparte_1 Controparte_2 alla restituzione in favore dell'appellante della differenza tra quanto già loro corrisposto, pari a complessivi Euro 56.000,00, e quanto verrà effettivamente liquidato, oltre interessi
e rivalutazione a decorrere dalla data dell'effettivo pagamento.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 1. I coniugi e convennero in giudizio davanti al Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Cagliari la e la compagnia assicurativa Controparte_3 Pt_1
Parte_ di seguito , esponendo:
[...]
- di aver acquistato in data 03.04.2015 un pacchetto turistico, organizzato dalla
[...]
, comprensivo di un soggiorno-crociera a bordo della nave “Costa Luminosa” CP_3 della durata di 41 giorni (partenza da Los Angeles il 12.10.2015 e arrivo a Singapore il
21.11.2015), per il prezzo complessivo di € 14.490,00;
- che dopo quattordici giorni di viaggio, alle ore 8.30 circa del 26.10.2015, CP_2
era caduta rovinosamente a terra nel passaggio tra l'interno della nave ed un
[...] ponte esterno a causa di una pedana di metallo installata a delimitazione della porta di transito, nella circostanza umida e scivolosa anche in ragione dei piovaschi notturni;
- che, immediatamente soccorsa dal personale di bordo e successivamente visitata presso un centro medico della vicina isola di Pago-Pago, in data 29.10.2015, la aveva CP_2 abbandonato definitivamente la nave insieme al marito per essere ricoverata dapprima presso l'ospedale delle Isole Figi e, in seguito, in una struttura a Sydney, dove i sanitari le avevano diagnosticato la frattura dell'omero sinistro;
- che, a seguito del rientro in , avvenuto il 01.11.2015, l'attrice era stata sottoposta Pt_1 ad un intervento chirurgico presso l'ospedale Marino di Cagliari per l'applicazione di un fissatore esterno sull'arto fratturato e ad un faticoso percorso di riabilitazione;
- di aver domandato, mediante diffida del 17.12.2015, il risarcimento del danno sia alla Parte_ compagnia assicurativa del vettore turistico, sia alla Controparte_3
- che l'assicurazione si era resa disponibile ad analizzare la richiesta dietro inoltro della documentazione relativa alle spese mediche sostenute, mentre Controparte_3 aveva riscontrato in senso negativo l'istanza, rendendo necessaria la procedura di negoziazione assistita e, poi, il ricorso alle vie giudiziali.
Tanto premesso, gli attori domandarono, previo accertamento della esclusiva responsabilità della società nella causazione del sinistro, la Controparte_3 condanna in solido delle convenute al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla e del danno patrimoniale costituito dalle spese mediche sostenute per le CP_2 cure, oltre che al ristoro, in favore di entrambi gli istanti, del danno da vacanza rovinata e al rimborso parziale del prezzo per il periodo di crociera non goduto, con gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e la rifusione delle spese processuali.
2. Si costituì in giudizio sostenendo la propria assenza di Controparte_3 responsabilità nella causazione del sinistro o, in subordine, la diminuzione del
4 risarcimento eventualmente dovuto a fronte dalla condotta imprudente della danneggiata, la quale, peraltro, aveva liberamente scelto di interrompere la crociera. Parte_
3. Anche la si costituì in giudizio per resistere alle avverse pretese, deducendo principalmente l'assenza di rapporti contrattuali intercorrenti con l'altra convenuta, della quale negò di essere la compagnia assicurativa, come invece asserito dagli attori.
Evidenziò, pertanto, di esser tenuta, in forza della polizza multirischi, a garantire solo l'assistenza sanitaria e le spese mediche, obbligazioni rispetto alle quali si era resa da subito adempiente nel momento in cui aveva coperto i costi correlati agli interventi sanitari eseguiti nel corso della crociera ed i costi di viaggio per il rientro in Italia, rimarcando la disponibilità già manifestata con riguardo al rimborso delle ulteriori spese mediche sostenute, cui non aveva fatto seguito l'invio da parte degli attori della documentazione richiesta. Sulla scorta di tali difese, la convenuta chiese il rigetto delle domande attoree o, in subordine, il contenimento della condanna nel rispetto delle condizioni e dei limiti di polizza.
4. Istruita la causa con prove testimoniali, consulenza tecnica d'ufficio e produzioni documentali, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1643/2022, ricondusse la responsabilità di all'alveo della fattispecie speciale di cui all'art. Controparte_3
2051 c.c., ritenendo provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento di danno.
In particolare, alla luce delle dichiarazioni dell'unico teste escusso e delle produzioni fotografiche, il giudice di prime cure affermò la pericolosità della pedana metallica in quanto scivolosa e non agevolmente visibile, perché posta dietro la porta di collegamento tra l'interno e il ponte della nave, in assenza di cartelli o di altre misure idonee a prevenire eventuali sinistri, escludendo al contempo la ricorrenza del caso fortuito o di una condotta della danneggiata improntata ad imprudenza, tale da recidere il nesso causale o da giustificare un concorso di colpa.
Di conseguenza, il Tribunale liquidò il danno biologico e il danno patrimoniale patito dalla in complessivi € 24.269,75, oltre interessi e rivalutazione, riconoscendo, CP_2 quanto alle ulteriori voci di danno invocate, sia il risarcimento per il danno da vacanza rovinata ex art. 47 d. lgs 23 maggio 2011 n. 79 (Codice del Turismo), determinato equitativamente nella misura di € 5.000,00 per ciascuno degli attori, sia il ristoro del
“danno per il periodo di vacanza non goduta”, anch'esso equitativamente stabilito in €
5.000,00 per ciascuno degli attori. La condanna fu posta, infine, tanto a carico di
[...] quanto a carico di quest'ultima dichiarata “solidamente Controparte_5 Parte_1 responsabile” e tenuta a rispondere “nei rapporti interni nei limiti dei massimali della
5 polizza per responsabilità civile stipulata con ”, poiché comprendente CP_3
“non solo i rimborsi dovuti per l'interruzione del viaggio ma anche gli obblighi di risarcimento del danno per infortuni e responsabilità civile verso terzi”.
5. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello la società di assicurazione, la quale ha incentrato le proprie doglianze, in primo luogo, sul piano della dedotta carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda direttamente svolta nei suoi confronti dai turisti, da cui discendeva l'immediato corollario dell'insussistenza del vincolo di solidarietà individuato dal Tribunale.
In secondo luogo, è stato denunciato l'omesso e/o l'erroneo accertamento in ordine ai rischi in concreto assicurati sulla base delle condizioni di polizza, entro i cui soli limiti Parte_ sarebbe insorto l'obbligo di indennizzo di verso dovendosi CP_3 escludere, in particolare, qualsiasi responsabilità per il danno biologico patito dalla passeggera assicurata ed essendo il rimborso per l'interruzione della crociera soggetto ai massimali specificamente previsti.
6. nel costituirsi anche nel presente grado di giudizio, ha a sua volta Controparte_3 dispiegato appello incidentale tardivo entro il termine di cui all'art. 343 c.p.c. per censurare la sentenza nella parte in cui era stata ravvisata la propria responsabilità nella causazione del sinistro, illustrando specifiche argomentazioni in fatto e in diritto circa la diversa ricostruzione della vicenda, volte all'esclusione del nesso di causa richiesto dall'art. 2051 c.c. o, in subordine, al riconoscimento di un concorso di colpa della danneggiata giustificante la riduzione del risarcimento ad essa spettante.
7. I coniugi , che hanno dapprima contestato solo parte dei motivi di Parte_3
Parte_ doglianza formulati da a seguito della costituzione di hanno Controparte_3 altresì eccepito, con comparsa integrativa, l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo da questa svolto, rilevandone l'omessa notifica e il mancato rispetto del termine per la relativa proposizione, perché avente nella sostanza natura di impugnazione autonoma.
8. La causa, in assenza di ulteriore istruttoria, è stata tenuta in decisione dal Collegio sulle conclusioni sopra trascritte.
9. Per motivi di economia processuale e di priorità logico-giuridica, occorre prendere le mosse dall'appello incidentale proposto da valutandone, Controparte_3 preliminarmente, l'ammissibilità.
10. Richiamando un precedente della Suprema Corte (Cass. n. 7886/2017), gli appellati sostengono che, nonostante il rito ordinario di cognizione non richieda la notifica
6 dell'appello incidentale, in tutti i casi in cui tale impugnazione non sia rivolta verso l'appellante principale, ma verso le altre parti non presenti nel giudizio di secondo grado, sia dovere dell'istante procedere alla notifica dell'atto nei confronti di queste ultime entro i termini di cui agli art. 325 c.p.c. e 327 c.p.c., sempre che ricorra anche l'ulteriore condizione della scindibilità della causa in cui è pronunciata la sentenza.
Nel caso di specie, ad avviso degli appellati, la proposizione dell'appello incidentale tardivo prima della loro costituzione, da un lato, e la natura evidentemente scindibile della controversia, dall'altro, avrebbe quindi richiesto la notifica dell'atto di impugnazione nei loro confronti entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, trattandosi, peraltro, di un appello principale inammissibilmente proposto nelle vesti di un appello incidentale.
10.1. Tale impostazione non è tuttavia condivisibile.
10.2. Giova, al riguardo, richiamare anzitutto l'orientamento espresso dalla Suprema
Corte nella decisione a Sezioni Unite n. 24627/2007, ancora oggi prevalente e cui questa
Corte ritiene di dare seguito, secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva “è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte proponente, tutte le volte che
l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivanti dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza”.
È stato, dunque, chiarito che è la prospettiva dell'interesse ad impugnare che legittima la parte coobbligata soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado,
a contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. La ratio dell'istituto è legata sia al principio del c.d. parità delle armi tra le parti, che consente al coobbligato originariamente astenutosi dal proporre gravame di non subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia impugnato la sentenza
(magari) nell'ultimo giorno disponibile, sia alla finalità di evitare autonome e tempestive impugnazioni precauzionali da parte del soccombente soddisfatto del complessivo esito del giudizio, con inutile proliferazione dei processi, sia, ancora, alla necessità di assicurare la coincidenza di giudicati tramite l'unità del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, la cui intima coerenza verrebbe meno se ogni parte di esso fosse suscettibile di esame separato, con conseguente difformità di giudicati scaturenti dal medesimo rapporto, seppur nei confronti di parti diverse.
Detta opzione ermeneutica è stata ulteriormente rafforzata dal recente arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8486 del 2024. Il Supremo consesso, sulla scia di quanto
7 affermato dalle citate Sezioni Unite del 2007, ha ribadito la centralità dell'interesse all'impugnazione e della tutela dell'assetto comune cristallizzato nel giudizio di primo grado, specificando, sempre con riferimento alle obbligazioni solidali – cui, alla luce della qualificazione operata dal giudice a quo, devono essere necessariamente ricondotte quelle oggetto di disamina in questa sede - che “l'interesse […] si identifica nel pregiudizio, non di mero fatto ma giuridicamente rilevante […], che il coobbligato acquiescente potrebbe subire se fosse riformata la sentenza di condanna impugnata in via principale dall'altro condebitore. In termini più concreti, il rischio che si vuole salvaguardare è quello che il coobbligato inerte - che abbia, nel frattempo, pagato il creditore - non riesca ad ottenere, in sede di regresso, la quota parte dovuta dal coobbligato, che, invece, abbia visto riformata in sede di impugnazione la sentenza di condanna”.
Il principio enunciato nei suddetti termini è stato altresì valorizzato in diverse pronunce a sezioni semplici, le quali, dando continuità all'indirizzo prevalente, hanno specificato che l'impugnazione incidentale tardiva, da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato (o con il controricorso nel giudizio di cassazione) e rivolta contro la parte investita dall'impugnazione principale, è ammessa “anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt.
334, 343 e 371 c.p.c.” (così, Cass. n. 15100/2024, che, nella specie, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur; in senso conforme, Cass. n. 26139/2022, Cass.
n. 25285/2020, Cass. n. 14596/2020 e Cass. 14094/2020, richiamate dalla stessa Cass.
S.U. n. 8486/2024 cit.).
Alla luce di quanto sopra, non può condividersi l'assunto degli appellati circa l'intempestività dell'impugnazione incidentale in ragione delle sue intrinseche Parte_ caratteristiche: è, infatti, evidente che l'iniziativa intrapresa da con l'appello principale ha messo in discussione l'assetto giuridico derivante dalla sentenza emessa in primo grado – e, segnatamente, l'affermata responsabilità solidale delle compagnia assicurativa in relazione a tutte le componenti del danno oggetto di risarcimento, con conseguente ripercussione nei rapporti interni -, così innescando l'interesse di
[...] alla proposizione dell'appello incidentale oltre il termine di cui all'art. 327 Controparte_3
c.p.c., seppur in relazione ad un capo diverso da quello aggredito dall'impugnazione principale, a fronte del rischio di un mutamento dell'ampiezza della propria responsabilità
8 e, quindi, di una soccombenza più grave di quella stabilita dalla pronuncia di condanna di primo grado.
10.3. Quanto, poi, allo specifico profilo di inammissibilità sollevato con riferimento al difetto di notifica dell'impugnazione, deve osservarsi che lo stesso si fonda sul richiamo di una massima giurisprudenziale avulsa dall'intero contesto di riferimento, giacché la norma di cui all'art. 343, primo comma, c.p.c., che prevede che l'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli artt. 331 e 332 c.p.c. - senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell'atto di impugnazione – non trova applicazione quando detto appello sia proposto nei confronti di parti “non presenti” nel giudizio di secondo grado (cfr. Cass. n.
36541/2023; negli stessi termini, Cass. n. 2246/2024). Solo in quest'ultimo caso, “se
l'impugnazione ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all'appellante incidentale (che abbia tempestivamente proposto l'impugnazione con la comparsa o in udienza, nei confronti dell'appellante principale) il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell'art. 331 c.p.c.; se, invece, l'impugnazione ha per oggetto una sentenza resa in cause scindibili, l'appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell'impugnazione nei termini perentori di cui agli art. 325 e
327 c.p.c.”. Analogamente, è stato altresì precisato che “l'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343, prima comma, cod. proc. civ., si propone con il deposito della comparsa in cancelleria nei termini di cui all'art. 166 cod. proc. civ., senza che sia necessaria alcuna preventiva notificazione dell'atto che lo contiene all'appellante principale o ad altra parte già costituita, dovendosi, invece, provvedere solo nei confronti della parte contumace non presente nel giudizio di secondo grado” (così, ancora, Cass. n.
36541/2023 cit.).
Ebbene, l'affermato principio, pur invocato dagli stessi appellati, si concentra sulla circostanza, da questi non colta nella lettura di una massima non particolarmente chiara per la terminologia utilizzata, della necessità di integrare il contraddittorio o di notificare l'impugnazione, rispettivamente nelle cause inscindibili e in quelle scindibili secondo il dettato degli artt. 331 e 332 c.p.c., nei confronti di parti non presenti in giudizio – da intendersi quali parti non destinatarie della notifica dell'appello principale - o rimaste contumaci, in forza dell'art. 292 c.p.c., a seguito della proposizione dell'impugnazione incidentale.
9 Dal complesso delle considerazioni richiamate emerge, quindi, l'infondatezza dell'eccezione, non dovendo essere effettuata alcuna notifica nei confronti degli odierni appellati: è, infatti, pacifico che questi ultimi, già parti del giudizio perché evocati in sede di gravame sulla scorta dell'impugnazione principale, si siano costituiti e non siano rimasti contumaci, così perfezionandosi la regolarità del contraddittorio, a prescindere dal fatto che essi si siano costituiti prima o dopo la costituzione degli appellanti incidentali, essendo stati posti in condizione di controdedurre con apposita memoria integrativa nel termine richiesto (siffatta conclusione trova esplicito conforto alla luce della concreta applicazione dei principi che ne ha fatto la stessa giurisprudenza di legittimità in vicende processuali assimilabili a quella in esame in occasione: cfr. Cass. n. 36541/2023 sopra citata e Cass. n. 15849/2012 in essa richiamata;
più di recente, cfr. Cass. n. 2246/2024).
11. Tanto premesso, passando al merito dell'appello incidentale, con un primo articolato motivo ha contestato la valutazione operata dal Tribunale con Controparte_3 riguardo alle produzioni fotografiche e al contenuto delle dichiarazioni dell'unico teste escusso, il quale, a suo dire, non aveva confermato integralmente le Testimone_1 circostanze di fatto descritte in citazione, ma solo i capi di prova così come formulati nelle memorie istruttorie (il teste aveva quindi affermato che il ponte della nave era bagnato a causa dei piovaschi notturni, ma non anche che la pedana metallica era scivolosa e scarsamente visibile).
Inoltre, l'appellante ha criticato l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di prime cure, il quale, aderendo alla tesi sostenuta dagli attori, non aveva considerato l'effettiva prevedibilità e visibilità della pedana antiscivolo, al fine di inferire l'esclusiva derivazione causale del sinistro dalla condotta della danneggiata, evidentemente imprudente alla luce delle caratteristiche della res, oltre che della familiarità con il luogo del sinistro dopo quattordici giorni di viaggio.
11.1. Il motivo è fondato.
11.2. Dall'esame dell'iter argomentativo della decisione emerge che il Tribunale non ha fatto buon governo degli insegnamenti maturati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., fattispecie la cui applicazione al caso in esame deve intendersi per assodata, non avendo formato oggetto di alcuna censura.
Come noto, tale forma speciale di responsabilità, fondata su un criterio oggettivo di imputazione, può essere esclusa dalla prova del caso fortuito, quale fatto naturale estraneo alla sfera del custode, imprevedibile ed inevitabile, ovvero dalla rilevanza causale del
10 fatto umano di un terzo o dello stesso danneggiato, ex art. 1227 c.c., ove questo, per imprudenza o inosservanza del dovere di cautela, sia tale da interrompere il nesso eziologico con la cosa in custodia.
In materia, costituisce affermazione consolidata della Suprema Corte quella a mente della quale “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 20943/2022; Cass. n. 11152/2023; Cass. n. 14228/2023; Cass. n. 21675/2023;
Cass. n. 33074/2023). Tale principio è stato ulteriormente sviluppato nel senso che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017,
n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e suggellato anche dal suo massimo consesso (Cass. Sez. un 30/06/2022 n. 20943)” (in questi termini, Cass. n. 14228/2023).
Infatti, pur gravando sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, anche il fatto del danneggiato può elidere il nesso causale con la res custodita qualora risulti la violazione delle regole cautelari di condotta normalmente esigibili secondo la concreta situazione di rischio, determinando così una efficienza causale autonoma rispetto al dinamismo della cosa, senza necessità che detto comportamento presenti caratteri eccezionali, imprevedibili e/o inevitabili.
11 11.3. Orbene, nella vicenda qui scrutinata, la presenza della pedana di congiunzione tra la parte interna della nave ed il ponte esterno risultava chiaramente percepibile, come si evince dalle riproduzioni fotografiche in atti, indipendentemente dalla sua vicinanza alla soglia della porta (v. doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante incidentale e doc.
3 del fascicolo di parte attrice). La sua visibilità era, poi, senz'altro agevolata dall'orario diurno (ore 8.30) e dalle condizioni di luce naturale, oltre che da quella artificiale del ponte interno, come indicato nel report dell'incidente redatto dai membri dell'equipaggio
(v. doc. 1 del fascicolo di primo grado dell'appellante incidentale).
Non può, inoltre, trascurarsi che la superficie della res era all'evidenza dotata di idonei accorgimenti antiscivolo (c.d. zigrinature) e che il suo posizionamento era corretto, essendo finalizzato, in particolare, ad agevolare il transito di soggetti con difficoltà motorie e di eventuali ausili tecnici, oltre che ormai assolutamente prevedibile per la danneggiata, la quale, essendosi verificato il sinistro al quattordicesimo giorno di navigazione, deve ritenersi fosse a conoscenza delle condizioni dei luoghi e della normale presenza di pedane del tipo di quella in oggetto ubicate nei punti di passaggio tra la parte interna ed esterna della nave.
Parimenti, deve rilevarsi l'assenza di anomalie tali da conferire alla cosa in custodia una intrinseca pericolosità, ivi compresa l'eventuale circostanza - allegata dagli attori ed eventualmente inferibile, ma non specificamente affermata dal testimone escusso all'udienza del 20.12.2019, per le ragioni illustrate dalla compagnia assicurativa - che anche la pedana fosse umida al momento del sinistro, per via dei piovaschi notturni.
Infatti, proprio la immediata logicità di tale inferenza rende evidente la possibilità per qualunque soggetto di media diligenza di intuire che anche la piccola rampa si potesse presentare nelle stesse condizioni dell'attiguo ponte esterno, in quanto esposta alle medesime intemperie e che fosse, comunque, soggetta all'umidità notoriamente presente in detti luoghi, soprattutto nelle prime ore della mattinata, senza che il vettore fosse tenuto a richiamare l'attenzione dovuta dai passeggeri con appositi cartelli posizionati in prossimità di ogni zona di collegamento tra l'interno e l'esterno della nave.
Le condizioni in cui si è verificato l'evento dannoso denotano, pertanto, la sua prevedibilità ed evitabilità alla stregua di un comportamento improntato alla normale cautela esigibile in relazione ad una situazione di rischio agevolmente percepibile, ciò che, ad avviso di questa Corte, è idoneo ad esonerare da qualsivoglia Controparte_3 responsabilità, integrando gli estremi del fatto colposo esclusivo imputabile alla danneggiata.
12 12. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnata sentenza deve essere integralmente riformata.
12.1. L'accoglimento dell'appello incidentale, che investe, sul punto, una questione di merito logicamente preliminare, comporta l'assorbimento di tutti i restanti motivi, compresi quelli formulati con l'appello principale della ad eccezione delle Pt_1 domande restitutorie dispiegate da entrambe le società appellanti con riferimento alle somme versate in esecuzione della pronuncia di condanna di primo grado.
12.2. È appena il caso di osservare, in proposito, che, in considerazione della causa petendi azionata, non residua nemmeno la possibilità di valutare l'attribuzione eventuale ai coniugi di una parte delle somme originariamente riconosciute – Persona_1 segnatamente, quelle relative alle spese mediche sostenute successivamente al rientro in e quelle da parametrarsi al corrispettivo versato per il viaggio in ragione della sua Pt_1 anticipata interruzione –, poiché richieste espressamente, seppur in solido, a titolo risarcitorio, in quanto traenti origine da una obbligazione insorta con la compagnia di navigazione, e giammai a titolo di indennizzo, in forza di un'obbligazione contrattuale derivante dall'intervenuta stipulazione con ella polizza multirischio per Parte_1 conto e a favore degli assicurati (è dirimente, sul punto, sottolineare che gli attori, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avevano evocato la responsabilità di
[...]
Parte_
facendo sempre riferimento ad nella veste di “assicurazione della Controparte_3
Compagnia di navigazione” e concludendo per la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento dei danni in conseguenza dell'accertamento della dedotta responsabilità).
12.3. Al venir meno della causa giustificativa dell'attribuzione effettuata in base alla pronuncia riformata consegue, dunque, l'accoglimento delle domande restitutorie rispettivamente formulate dalle appellanti, nei limiti di seguito esposti.
È, infatti, documentalmente provato (v. bonifico sub doc.
3.b in fasc. e CP_3
Parte_ Parte_ ordine di bonifico sub doc. A in fasc. , che – la quale ha rivolto la propria domanda tanto nei confronti degli appellati quanto nei confronti dell'appellante incidentale – abbia corrisposto l'importo di € 28.000,00, quantificato nella misura del
50% dell'importo oggetto di condanna (comprensivo di capitale, interessi e spese legali),
a e che quest'ultima, a sua volta, abbia anticipato l'intero Controparte_3 risarcimento e le spese di giudizio in favore degli odierni appellati, quantificati complessivamente nella misura di € 56.000,00.
e devono essere pertanto condannati alla Controparte_1 Controparte_2 restituzione, in favore di dell'importo di € 56.000,00, oltre Controparte_3
13 interessi legali con decorrenza dalla data del pagamento (03.08.2022), atteso che “in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., spettando all'interessato il diritto ad essere reintegrato dall'accipiens dell'intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal suo stato soggettivo di buona o mala fede” (si richiamano, per l'affermazione di tale principio,
Cass. n. 28646/2021, in tema di restituzione di quanto ricevuto dal coniuge a titolo di assegno divorzile poi revocato e Cass. n. 30658/2017, con riguardo alle spese di soccombenza erogate alla parte vittoriosa nei precedenti gradi di giudizio).
Al contempo, deve essere condannata alla restituzione, in favore di Controparte_3
Parte_ della somma di € 28.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla data del pagamento (20.10.2022) fino al saldo.
In entrambi i casi non spetta, invece, alcunché a titolo di rivalutazione sul debito di valuta, in difetto di prova del maggior danno patito ex art. 1224, comma 2, c.c..
13. In conseguenza della disposta riforma, le spese del doppio grado di giudizio sono poste in solido a carico degli appellati soccombenti e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa (da comprendersi nello scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00) e della complessiva attività difensiva svolta, secondo parametri medi per tutte le fasi del primo grado di giudizio e secondo parametri medi per le prime due fasi e ridotti rispetto ai medi per la fase decisionale in relazione al presente grado di giudizio, stante la ripetitività delle maggior parte delle argomentazioni svolte negli scritti conclusivi, con esclusione della fase istruttoria assente quale fase autonoma.
Analoga regolamentazione deve essere, infine, adottata in relazione alle spese di consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado, richiesta nell'interesse degli odierni appellati e da porsi definitivamente a loro carico in forza del principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in riforma Controparte_3 della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1643/2022, rigetta tutte le domande proposte da e;
Controparte_1 Controparte_2
2. Condanna e alla restituzione, in favore di Controparte_1 Controparte_2
, dell'importo di € 56.000,00, oltre interessi legali dalla data del Controparte_3 pagamento (03.08.2022) fino al saldo;
14 3. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_3 restituzione, in favore della ede secondaria per l'Italia, della somma di Parte_1
€ 28.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla data del pagamento (20.10.2022) fino al saldo;
4. Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione, Controparte_1 Controparte_2 in favore di e di ede secondaria per l'Italia, delle Controparte_3 Parte_1 spese processuali, che liquida, per ciascuna, nella misura di € 7.254,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori dovuti per legge, quanto al primo grado di giudizio, e nella misura di € 1.165,50 per spese vive e di € 5.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori dovuti per legge, quanto al secondo grado di giudizio.
5. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico degli appellati.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
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