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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IE DO, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore MAGNINI LETIZIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 161/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 39/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA e pubblicata il 16/01/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202400002824000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08080202400002824000 notificatagli via pec dall'Agenzia entrate riscossione (in seguito solo ADER) in relazione al mancato pagamento di 7 cartelle esattoriali.
Eccepiva vizi della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (mancanza delle pagine da 7 a 10 – semplice copia in formato pdf – assenza di firma digitale e dell'attestazione di conformità all'originale), vizi di notifica (assenze di relate ad hoc, utilizzo di casella pec di ADER non presente nei pubblici registri e invio a casella professionale del ricorrente), indicazione delle 7 cartelle in modo generico ed approssimativo, mancata allegazione delle stesse.
Resisteva ADER eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto formulato con istanza di reclamo/mediazione istituto non più esistente in virtù dell'art. 2 comma 3 del Dlgs n. 220/2023. Depositava altresì documentazione probatoria attestante la regolare notifica delle 7 cartelle sottese alla “comunicazione” impugnata e di tre atti interruttivi.
Il ricorrente produceva memoria ex art. 32 c.2 del dlgs n. 546/92 contestando l'eccezione di inammissibilità del ricorso e le produzioni documentali di ADER e argomentando nuovamente sui vizi delle notifiche e sulla mancata produzione delle stesse cartelle. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia in composizione monocratica con la sentenza n.39/2025 pronunciata il 16.10.2024 e depositata il 16.1.2025 dichiarava inammissibile il ricorso in violazione dell'art. 22 del dlgs 546/92 a norma del quale il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica alle controparti.
Il ricorrente propone appello e censura la sentenza argomentando sulla tempestività del ricorso alla luce della disposizione di cui all'art. 4 del Dlgs n. 220/23. Nel merito rinvia a tutti i propri scritti difensivi di primo grado riproponendoli in devoluzione.
ADER resiste argomentando sulla legittimità della statuizione di inammissibilità dei primi giudici e riportando per scrupolo difensivo le argomentazioni difensive esposte nella difesa di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti e valutati i motivi di gravame, le deduzioni di resistenza ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento di accoglimento parziale per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va valutata la questione dell'ammissibilità o meno del ricorso e il Collegio ritiene che le eccezioni formulate dall'appellante sul punto siano fondate: l'art. 2 comma 3 del d.lgs n. 220 del 2023 ha abrogato la disciplina della “mediazione tributaria” di cui all'art. 17 bis del d.lgs n. 546/92 a decorrere dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario. Lo stesso d.lgs all'art.4 distingue fra entrata in vigore del decreto ed efficacia delle sue disposizioni prevedendo l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'efficacia delle sue disposizioni ai giudizi instaurati con ricorsi notificati successivamente al 1 settembre 2024. Lo stesso art. 4 inoltre deroga alla regola dell'operatività degli effetti dal mese di settembre individuando espressamente le disposizioni che trovano applicazione fin dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore della disposizione. Ebbene tra le eccezioni compaiono solo alcune fattispecie previste dall'art. 1 comma 1 dello stesso decreto e non anche quella considerata dall'art. 2 comma 3 lett.a che riguarda appunto l'abrogazione dell'istituto della mediazione. Il Collegio ritiene quindi che secondo il combinato disposto dell'art.2 comma 3 lett.a) con l'art. 4 dello stesso decreto l'abrogazione della fase di mediazione abbia efficacia per i giudizi instaurati con ricorsi notificati agli enti impositori e di riscossione successivamente al 1 settembre 2024 e che tale impostazione è coerente con il tenore letterale della norma. Pertanto il ricorso introduttivo, notificato ad ADER in data 16 marzo 2024 e depositato l'11.7.2024, è tempestivo contrariamente a quanto statuito dai primi giudici. Statuita l'ammissibilità del ricorso vanno valutate nel merito le eccezioni introduttive non vagliate dai primi giudici.
Le eccezioni relative ai vizi propri della comunicazione di fermo amministrativo sono infondate:
- la mancanza delle pagine da 7 a 10 della comunicazione ricevuta via pec non è stata provata dal ricorrente (in tal senso Cassazione n. 14935/2020 e 14941/2020) e comunque ADER ha prodotto in giudizio la copia integrale della comunicazione stessa e il contribuente già nel ricorso introduttivo, ancor prima della produzione documentale di ADER, effettuava censure in ordine a tutte le cartelle sottese dando la prova di conoscere tutto il contenuto sostanziale dell'atto
- non sussiste violazione dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973 in quanto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo alla PEC costituisce documento originale nativo in formato digitale e non una copia dell'originale foto-riprodotta. La fattispecie è stata di recente posta all'attenzione della Suprema Corte che con la sentenza n. 21328 del 5.10.2020, confermando peraltro un suo indirizzo consolidato, ha statuito che “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”) sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. copia informatica), dove il concessionario della riscossione ha provveduto ad inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato pdf “ , riconoscendo in tal modo la facoltà del notificante di allegare al messaggio PEC
o l'atto nativo digitale o una copia per immagini di documento in originale cartaceo. La stessa sentenza della Corte poi ribadisce il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 23620 del 28.9.2018 secondo cui l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC non ne comporta la nullità, se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
- le cartelle sottese alla “comunicazione” sono state indicate in maniera sufficiente e non generica tenendo conto che la comunicazione di fermo amministrativo è un atto di riscossione mentre la motivazione della pretesa tributaria deve essere presente nell'atto prodromico precedentemente notificato, che per questo motivo non deve essere obbligatoriamente allegato all'atto successivo
- in relazione agli eccepiti vizi delle notifiche sia della comunicazione di fermo amministrativo che delle cartelle sottese, effettuate tramite PEC con utilizzo di dominio non inserito nei pubblici elenchi e/o registri all'uopo istituiti, ritiene che l'art. 26, secondo comma, del DPR 602 del 29.9.1973, in tutte le versioni succedutesi dall'introduzione della possibilità di procedere a notificazione a mezzo PEC, prescrive che la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al DPR 11.2.2005 n. 68 all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge (attualmente: “all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC o INDICEPA), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”). La norma, dunque, pone la sua attenzione sul destinatario, ritenendo essenziale il momento della conoscibilità dell'atto da parte sua per consentirgli una corretta difesa. Nulla stabilisce, invece, riguardo l'indirizzo del notificante. E' perciò irrilevante che l'Agenzia delle Entrate Riscossione abbia utilizzato, per la notifica delle predette cartelle e della comunicazione impugnate, l'indirizzo Email_3 anziché l'indirizzo risultante dalle suddette banche. Il Collegio inoltre condivide il principio statuito dalla Cassazione che con Ordinanza n. 982 del 16.1.2023 ha ritenuto, sotto diverso profilo, valida la notifica della cartella da indirizzo PEC non presente nei pubblici registri se il contribuente non dimostra il pregiudizio subito, argomentando sulla mancata lesione del diritto di difesa, sul dovere di allegazione del pregiudizio arrecato, rimarcando infine che una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.ne.
- la notifica di un atto tributario all'indirizzo PEC professionale (iscritto in INI-PEC) è valida, anche se l'atto riguarda debiti personali non legati all'attività lavorativa in quanto per i professionisti e le ditte individuali non esiste una distinzione tra "persona fisica" e "professionista" ai fini del domicilio digitale;
l'indirizzo PEC registrato è considerato il canale ufficiale per ogni comunicazione legale. La Corte di cassazione (sentenze n.12134/2024 en. 33514/2025) ha confermato che l'utilizzo della PEC professionale per atti estranei all'attività è legittimo e produce gli stessi effetti di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel merito delle eccezioni formulate alle cartelle sottese il Collegio osserva preliminarmente che il giudizio di appello, in ossequio al principio ne bis in idem, non può riguardare eccezioni relative alla cartella n. 08020220027573567000 per Imposta di registro anno 2021, per la quale vi è stata la sentenza n. 29/2024 del 27.11.2023 e depositata il 25.1.2024 che ha accolto il ricorso di Ricorrente_1 ritenendo viziata la cartella per omessa produzione dell'atto presupposto.
In relazione alle altre 6 cartelle dalla documentazione prodotta da ADER risulta che le stesse sono state tutte regolarmente notificate con relate e/o ricevute di consegna telematiche valide.
In relazione alle formulate eccezioni di prescrizione il Collegio ritiene che - le cartelle n. 08020120036015628000 per TARI 2011 notificata il 24.10.2012 e n. 08020140017461076000 per Canone acqua fognature notificata il 3.3.2015 il cui termine di prescrizione è quinquennale e n. n.08020170020007205 000 per Tassa automobilistica 2015 notificata il 9.11.2017 il cui termine di prescrizione è triennale sono prescritte in quanto per i successivi avvisi di intimazione interruttivi notificati è stata prodotta solo la relata di notifica senza copia dell'avviso impedendo di verificare se essi intimavano le pretese di cui alle tre cartelle in questione
- le cartelle n. 08020160023785143 000, n. 08020230008865586 000, n. 08020230010470345 000 riguardanti tutte tributi erariali con prescrizione decennale non sono prescritte in quanto dalla data di notifica delle cartelle alla data di notifica della comunicazione preventiva opposta non sono trascorsi dieci anni. Inoltre le eccezioni relative al merito andavano effettuate in sede di impugnazione tempestiva delle stesse cartelle.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono il Collegio ritiene che la comunicazione preventiva di fermo amministrativa
- è illegittima in relazione alle cartelle esattoriali n. 08020220027573567 000 (oggetto di precedente giudizio), n. 08020120036015628000 n. 08020140017461076000 e n.08020170020007205 000 (pretesa prescritta)
- è legittima in relazione alle cartelle esattoriali n. 08020160023785143 000, n. 08020230008865586 000 e n. 08020230010470345 000 e pertanto accoglie parzialmente l'appello nei suddetti limiti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello del contribuente nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Perugia 15 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente dr. Ciro Maddaloni dr. Ferdinando Pierucci
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IE DO, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore MAGNINI LETIZIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 161/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 39/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA e pubblicata il 16/01/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08080202400002824000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08080202400002824000 notificatagli via pec dall'Agenzia entrate riscossione (in seguito solo ADER) in relazione al mancato pagamento di 7 cartelle esattoriali.
Eccepiva vizi della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (mancanza delle pagine da 7 a 10 – semplice copia in formato pdf – assenza di firma digitale e dell'attestazione di conformità all'originale), vizi di notifica (assenze di relate ad hoc, utilizzo di casella pec di ADER non presente nei pubblici registri e invio a casella professionale del ricorrente), indicazione delle 7 cartelle in modo generico ed approssimativo, mancata allegazione delle stesse.
Resisteva ADER eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto formulato con istanza di reclamo/mediazione istituto non più esistente in virtù dell'art. 2 comma 3 del Dlgs n. 220/2023. Depositava altresì documentazione probatoria attestante la regolare notifica delle 7 cartelle sottese alla “comunicazione” impugnata e di tre atti interruttivi.
Il ricorrente produceva memoria ex art. 32 c.2 del dlgs n. 546/92 contestando l'eccezione di inammissibilità del ricorso e le produzioni documentali di ADER e argomentando nuovamente sui vizi delle notifiche e sulla mancata produzione delle stesse cartelle. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia in composizione monocratica con la sentenza n.39/2025 pronunciata il 16.10.2024 e depositata il 16.1.2025 dichiarava inammissibile il ricorso in violazione dell'art. 22 del dlgs 546/92 a norma del quale il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica alle controparti.
Il ricorrente propone appello e censura la sentenza argomentando sulla tempestività del ricorso alla luce della disposizione di cui all'art. 4 del Dlgs n. 220/23. Nel merito rinvia a tutti i propri scritti difensivi di primo grado riproponendoli in devoluzione.
ADER resiste argomentando sulla legittimità della statuizione di inammissibilità dei primi giudici e riportando per scrupolo difensivo le argomentazioni difensive esposte nella difesa di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti e valutati i motivi di gravame, le deduzioni di resistenza ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento di accoglimento parziale per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va valutata la questione dell'ammissibilità o meno del ricorso e il Collegio ritiene che le eccezioni formulate dall'appellante sul punto siano fondate: l'art. 2 comma 3 del d.lgs n. 220 del 2023 ha abrogato la disciplina della “mediazione tributaria” di cui all'art. 17 bis del d.lgs n. 546/92 a decorrere dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario. Lo stesso d.lgs all'art.4 distingue fra entrata in vigore del decreto ed efficacia delle sue disposizioni prevedendo l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'efficacia delle sue disposizioni ai giudizi instaurati con ricorsi notificati successivamente al 1 settembre 2024. Lo stesso art. 4 inoltre deroga alla regola dell'operatività degli effetti dal mese di settembre individuando espressamente le disposizioni che trovano applicazione fin dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore della disposizione. Ebbene tra le eccezioni compaiono solo alcune fattispecie previste dall'art. 1 comma 1 dello stesso decreto e non anche quella considerata dall'art. 2 comma 3 lett.a che riguarda appunto l'abrogazione dell'istituto della mediazione. Il Collegio ritiene quindi che secondo il combinato disposto dell'art.2 comma 3 lett.a) con l'art. 4 dello stesso decreto l'abrogazione della fase di mediazione abbia efficacia per i giudizi instaurati con ricorsi notificati agli enti impositori e di riscossione successivamente al 1 settembre 2024 e che tale impostazione è coerente con il tenore letterale della norma. Pertanto il ricorso introduttivo, notificato ad ADER in data 16 marzo 2024 e depositato l'11.7.2024, è tempestivo contrariamente a quanto statuito dai primi giudici. Statuita l'ammissibilità del ricorso vanno valutate nel merito le eccezioni introduttive non vagliate dai primi giudici.
Le eccezioni relative ai vizi propri della comunicazione di fermo amministrativo sono infondate:
- la mancanza delle pagine da 7 a 10 della comunicazione ricevuta via pec non è stata provata dal ricorrente (in tal senso Cassazione n. 14935/2020 e 14941/2020) e comunque ADER ha prodotto in giudizio la copia integrale della comunicazione stessa e il contribuente già nel ricorso introduttivo, ancor prima della produzione documentale di ADER, effettuava censure in ordine a tutte le cartelle sottese dando la prova di conoscere tutto il contenuto sostanziale dell'atto
- non sussiste violazione dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973 in quanto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo alla PEC costituisce documento originale nativo in formato digitale e non una copia dell'originale foto-riprodotta. La fattispecie è stata di recente posta all'attenzione della Suprema Corte che con la sentenza n. 21328 del 5.10.2020, confermando peraltro un suo indirizzo consolidato, ha statuito che “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”) sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. copia informatica), dove il concessionario della riscossione ha provveduto ad inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato pdf “ , riconoscendo in tal modo la facoltà del notificante di allegare al messaggio PEC
o l'atto nativo digitale o una copia per immagini di documento in originale cartaceo. La stessa sentenza della Corte poi ribadisce il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 23620 del 28.9.2018 secondo cui l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC non ne comporta la nullità, se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
- le cartelle sottese alla “comunicazione” sono state indicate in maniera sufficiente e non generica tenendo conto che la comunicazione di fermo amministrativo è un atto di riscossione mentre la motivazione della pretesa tributaria deve essere presente nell'atto prodromico precedentemente notificato, che per questo motivo non deve essere obbligatoriamente allegato all'atto successivo
- in relazione agli eccepiti vizi delle notifiche sia della comunicazione di fermo amministrativo che delle cartelle sottese, effettuate tramite PEC con utilizzo di dominio non inserito nei pubblici elenchi e/o registri all'uopo istituiti, ritiene che l'art. 26, secondo comma, del DPR 602 del 29.9.1973, in tutte le versioni succedutesi dall'introduzione della possibilità di procedere a notificazione a mezzo PEC, prescrive che la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al DPR 11.2.2005 n. 68 all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge (attualmente: “all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC o INDICEPA), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”). La norma, dunque, pone la sua attenzione sul destinatario, ritenendo essenziale il momento della conoscibilità dell'atto da parte sua per consentirgli una corretta difesa. Nulla stabilisce, invece, riguardo l'indirizzo del notificante. E' perciò irrilevante che l'Agenzia delle Entrate Riscossione abbia utilizzato, per la notifica delle predette cartelle e della comunicazione impugnate, l'indirizzo Email_3 anziché l'indirizzo risultante dalle suddette banche. Il Collegio inoltre condivide il principio statuito dalla Cassazione che con Ordinanza n. 982 del 16.1.2023 ha ritenuto, sotto diverso profilo, valida la notifica della cartella da indirizzo PEC non presente nei pubblici registri se il contribuente non dimostra il pregiudizio subito, argomentando sulla mancata lesione del diritto di difesa, sul dovere di allegazione del pregiudizio arrecato, rimarcando infine che una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.ne.
- la notifica di un atto tributario all'indirizzo PEC professionale (iscritto in INI-PEC) è valida, anche se l'atto riguarda debiti personali non legati all'attività lavorativa in quanto per i professionisti e le ditte individuali non esiste una distinzione tra "persona fisica" e "professionista" ai fini del domicilio digitale;
l'indirizzo PEC registrato è considerato il canale ufficiale per ogni comunicazione legale. La Corte di cassazione (sentenze n.12134/2024 en. 33514/2025) ha confermato che l'utilizzo della PEC professionale per atti estranei all'attività è legittimo e produce gli stessi effetti di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel merito delle eccezioni formulate alle cartelle sottese il Collegio osserva preliminarmente che il giudizio di appello, in ossequio al principio ne bis in idem, non può riguardare eccezioni relative alla cartella n. 08020220027573567000 per Imposta di registro anno 2021, per la quale vi è stata la sentenza n. 29/2024 del 27.11.2023 e depositata il 25.1.2024 che ha accolto il ricorso di Ricorrente_1 ritenendo viziata la cartella per omessa produzione dell'atto presupposto.
In relazione alle altre 6 cartelle dalla documentazione prodotta da ADER risulta che le stesse sono state tutte regolarmente notificate con relate e/o ricevute di consegna telematiche valide.
In relazione alle formulate eccezioni di prescrizione il Collegio ritiene che - le cartelle n. 08020120036015628000 per TARI 2011 notificata il 24.10.2012 e n. 08020140017461076000 per Canone acqua fognature notificata il 3.3.2015 il cui termine di prescrizione è quinquennale e n. n.08020170020007205 000 per Tassa automobilistica 2015 notificata il 9.11.2017 il cui termine di prescrizione è triennale sono prescritte in quanto per i successivi avvisi di intimazione interruttivi notificati è stata prodotta solo la relata di notifica senza copia dell'avviso impedendo di verificare se essi intimavano le pretese di cui alle tre cartelle in questione
- le cartelle n. 08020160023785143 000, n. 08020230008865586 000, n. 08020230010470345 000 riguardanti tutte tributi erariali con prescrizione decennale non sono prescritte in quanto dalla data di notifica delle cartelle alla data di notifica della comunicazione preventiva opposta non sono trascorsi dieci anni. Inoltre le eccezioni relative al merito andavano effettuate in sede di impugnazione tempestiva delle stesse cartelle.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono il Collegio ritiene che la comunicazione preventiva di fermo amministrativa
- è illegittima in relazione alle cartelle esattoriali n. 08020220027573567 000 (oggetto di precedente giudizio), n. 08020120036015628000 n. 08020140017461076000 e n.08020170020007205 000 (pretesa prescritta)
- è legittima in relazione alle cartelle esattoriali n. 08020160023785143 000, n. 08020230008865586 000 e n. 08020230010470345 000 e pertanto accoglie parzialmente l'appello nei suddetti limiti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello del contribuente nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Perugia 15 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente dr. Ciro Maddaloni dr. Ferdinando Pierucci