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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/10/2024, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Anna Maria Raschellà Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1513/21 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 28.06.23, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Rizzuti Parte_1 Parte_2
appellanti e
in persona del presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Silvana Tassone e Marina Cizza appellata nonché
in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Controparte_2 dall'avv. Giuseppe Parise appellato a cui è stata riunita la causa civile iscritta al n. 1534/21 R.G. vertente tra
in persona Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Giuseppe Parise appellante
e
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Silvana Tassone e Marina Cizza appellata - appellante incidentale nonchè
e , rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Rizzuti Parte_1 Parte_2
appellati
Conclusioni:
Per e , nel giudizio n. 1513/21 R.G:“in accoglimento Parte_1 Parte_2
dell'interposto gravame, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito su spese e compensi di giudizio, condannando, per l'appunto, i convenuti costituiti al pagamento, in favore degli attori – e per essi, in favore del suo difensore, che ne aveva fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.
– delle spese sostenute nel corso del procedimento, oltre che dei giusti compensi maturati, come in narrativa individuati e/o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, tenendo conto di come essi debbano essere determinati in ossequio ai provvedimenti legislativi vigenti, con l'applicazione anche della disposizione di cui all'art. 4 comma 2 del d.m. n. 55/2014; il tutto con vittoria di spese e compensi anche dell'odierno grado di giudizio, compresi accessori, da distrarre ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore”; nel giudizio n. 1534/21 R.G.: “rigettare l'appello proposto dal
[...]
, con integrale conferma della sentenza oggetto di impugnazione con condanna della CP_2
controparte appellante alla refusione di spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del difensore istante”.
Per la Provincia di nel giudizio n. 1513/21 R.G.: “rigettare l'appello promosso da CP_1
controparte, in quanto inammissibile, nonché totalmente infondato in fatto ed in diritto;
respingere con la miglior formula le domande svolte da controparte contro la di con vittoria CP_1 CP_1 di spese anche di questo grado di giudizio oltre accessori di legge”; nel giudizio n. 1534/21 R.G:
“rigettare l'appello promosso da controparte, in quanto inammissibile, nonché totalmente infondato in fatto ed in diritto;
respingere con la miglior formula le domande svolte da controparte contro la
Provincia di per i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese anche di questo grado CP_1 di giudizio oltre accessori di legge”.
Per il , nel giudizio n. 1534/21 R.G: “in via principale nel merito, accogliere, Controparte_2 per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. In conseguenza di quanto sopra, accogliere le conclusioni riportate nella comparsa di costituzione e risposta innanzi al Tribunale di Crotone che qui si riportano. Qualora dovesse il Giudice, ravvisare, alcuna compartecipazione alla determinazione del danno da parte del di rigettare il ricorso: CP_2
trattasi di evento determinato da caso fortuito o forza maggiore;
la concausa attribuita al
[...]
, nella determinazione dell'evento per cui è causa non è determinante;
con vittoria di CP_2 diritti spese ed onorari del doppio grado giudizio con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. Ancora, qualora, venga dimostrata una diversa responsabilità del in persona del suo legale r.p.t. , rispetto a quella riconosciuta nella CTU e Controparte_2
nella sentenza (50%); in tal caso, nei confronti del compensare le spese di giudizio”; nel CP_2
giudizio n. 1513/21 RG.: “rimettere la causa sul ruolo per il rinnovo della c.t.u., per come richiesto nell'atto di appello;
annullare e revocare la sentenza appellata in virtù delle motivazioni addotte nell'atto di citazione in appello che qui s'intendono integralmente riprodotte e riportate;
rigettare
l'appello proposto da parte convenuta e riportante il n. di R.G. Parte_1 Parte_2
1513/21; condanna alle spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Crotone esponendo: di essere proprietari di due terreni contigui, ubicati in in località CP_2
“Picula”, entrambi prospicienti la ex S.P. 109, attualmente 59, di proprietà della Provincia di CP_1
che, in occasione di piogge abbondanti, poiché la strada provinciale era priva di un sistema di convogliamento delle acque, l'acqua piovana si riversava a valle provocando frane e gravi danni ai predetti terreni;
che con sentenza n. 1156/13 del 20.12.13, il Tribunale di Crotone aveva già accertato la responsabilità della , condannandola a risarcire il danno cagionato a e CP_1 Parte_1
ordinando, alla medesima, di porre in essere i necessari rimedi per evitare danni futuri, ordine, che non era mai stato eseguito;
che, pertanto, in data 21.03.17 avevano dato avvio al procedimento di accertamento tecnico preventivo ove era stato accertato che la causa dei danni era addebitabile all'assenza di un sistema di regimentazione delle acque da parte della;
che i Controparte_1
costi per il ripristino della funzionalità del sistema erano stati stimati dal c.t.u. in complessivi €.
51.789,30.
Chiedevano, pertanto, previa acquisizione del fascicolo dell' l'accertamento della CP_3
responsabilità della per il distaccamento dei costoni di terreno e la perdita degli alberi di CP_1
ulivo, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti;
in subordine, la condanna della medesima a realizzare i lavori per come descritti dal c.t.u.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto della domanda poiché Controparte_1 il c.t.u. aveva accertato che la causa dei danni era da ricondursi all'assenza di regimentazione delle acque meteoriche non addebitabile alla , ma al Comune di Chiedeva, pertanto, CP_1 CP_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto ente, la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva e il rigetto del ricorso.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio, veniva disposta la trasformazione del rito da sommario, in ordinario. Si costituiva il che chiedeva il rigetto della domanda formulata dai Controparte_2
, essendo responsabile la sola Provincia di secondo quanto accertato dal c.t.u. T_ CP_1
Nel corso del giudizio - poiché il non aveva partecipato al procedimento Controparte_2
di A.T.P. - veniva disposta l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, inizialmente, con lo stesso ausiliare;
in seguito, con altro c.t.u.
Il giudizio, istruito mediante nuova consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuto in decisione.
Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 676/21 del 21.07.21, accoglieva la domanda e, accertata la responsabilità concorrente, ex art. 2051 c.c., della e del di Controparte_1 CP_2
nella causazione dei danni alla proprietà degli attori, li condannava, ciascuno per il 50%, CP_2
al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi €. 53.789,00, oltre accessori;
nonché al pagamento in solido delle spese di lite e di c.t.u.
Avverso la suddetta pronuncia, e interponevano gravame Parte_1 Parte_2
affidandolo ai motivi che di seguito saranno esposti. Concludevano, come in epigrafe.
Si costituivano in giudizio sia la che il chiedendo Controparte_1 Controparte_2
il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
Successivamente, con separato atto, il proponeva appello per la riforma Controparte_2
della sentenza relativamente al riconoscimento della sua responsabilità, nella misura del 50%, nell'evento dannoso.
Nella causa - cui veniva assegnato n. 1534/21 R.G - si costituiva, la , Controparte_1
chiedendo, preliminarmente, la riunione del giudizio per connessione oggettiva e soggettiva al giudizio n. 1513/21 R.G. e la declaratoria di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342
c.p.c.; nel merito, contestava la pronuncia laddove aveva riconosciuto la sua responsabilità, dovendosi ravvisare la causa dei danni nella mancanza di una rete fognaria comunale. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituivano, infine, e che chiedevano la conferma della sentenza Parte_1 Pt_2
appellata.
Con ordinanza del 26.01.22, la Corte disponeva la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 1534/21 R.G.
Successivamente, con ordinanza del 28.02.22, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, e rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.06.23, riservando, all'esito, la decisione sulla richiesta del di Controparte_2
rinnovo della c.t.u. A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 03.07.23.
Gli appellanti e depositavano la sola comparsa Parte_1 Parte_2
conclusionale. L'appellata provvedeva al deposito della comparsa conclusionale Controparte_1
e della memoria di replica. L'appellato depositava la sola comparsa Controparte_2
conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preliminare occorre delibare l'eccezione di inammissibilità del gravame, ex 342
c.p.c. sollevata dalla nel giudizio riunito (R.G. n. 1534/21). Controparte_1
Ebbene, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite con sentenza n. 27199/17.
L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
2.- Nel merito, prima di delibare l'appello proposto da e è Parte_1 Parte_2
necessario esaminare, per ragioni logiche, il gravame principale, proposto dal Controparte_2 nonché l'appello incidentale della . Controparte_1
2.-1 Quanto all'appello principale, con un primo motivo, il lamenta l'erronea CP_2
interpretazione e mancata applicazione del caso fortuito o forza maggiore, in relazione al risarcimento del danno, ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale crotonese non avrebbe, infatti, considerato che nel periodo in cui si è verificato il danno ai terreni dei vi erano state piogge continue ed intense, per come dichiarato anche in T_
sede di ricorso introduttivo del giudizio, per cui il terreno non sarebbe riuscito ad assorbire la quantità
d'acqua caduta formando ruscellamenti superficiali a carattere torrentizio.
Ciò avrebbe integrato il caso fortuito o, comunque, la forza maggiore idonei a recidere il nesso di causalità, trattandosi di una situazione eccezionale che escluderebbe il nesso eziologico, tra l'eventuale omissione dell'Ente - per non aver realizzato le opere necessarie - ed il danno.
2.-2 Con un secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per erronea valutazione ed interpretazione delle prove acquisite;
in particolare, per erronea valutazione ed interpretazione della c.t.u. Il c.t.u. ing. ha, infatti, accertato, che: “la causa dei danni provocati ai sigg.ri , Per_1 T_ non sono riconducibili alla cattiva manutenzione del terreno di proprietà degli stessi, ma all'assenza generale di raccolta di acque piovane;
intendendo per “generale” la mancanza di due tipi di raccolta: una rete fognaria comunale (acque bianche ) deputata alla raccolta delle acque di pioggia proveniente dai piazzali delle attività commerciali, presenti in quel tratto di territorio;
una rete di canalizzazioni superficiali (cunette alla francese e relativi tombini di raccolta) posta ai lati della strada di proprietà della Provincia di deputata alla raccolta delle acque piovane cadute sul CP_1 manto stradale (allo stato non presente)”.
Dunque, secondo l'appellante, non vi sarebbe alcuna sua responsabilità, nella causazione dell'evento, poiché il mancato convogliamento delle acque non sarebbe da attribuire a sua incuria e negligenza, bensì ai proprietari dei piazzali commerciali che non hanno provveduto, a realizzare dette opere.
Di ciò il primo giudice non avrebbe tenuto conto nella ripartizione delle quote di responsabilità in quanto, pur mancando una rete fognaria comunale (acque bianche), quest'ultima, servirebbe in maniera esclusiva alla raccolta delle acque piovane provenienti dai piazzali delle attività commerciali, presenti nel territorio;
pertanto, avrebbe dovuto limitare la responsabilità dell' al 20- CP_4
30 %.
L'appellante chiede, pertanto, il rinnovo o l'integrazione della c.t.u., che si renderebbe necessaria poiché l'ausiliare avrebbe chiarito i termini della vicenda laddove afferma: “considerato che in effetti il c.t.u., nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, accanto alle responsabilità della in relazione ai fatti di causa, ha anche individuato ulteriori chiare, Controparte_1
evidenti responsabilità del , che concorrono con quelle dell'altro ente pubblico Controparte_2
territoriale, la causa è da attribuire allo scorrimento superficiale della pioggia che non essendo regimentata, né trattenuta dal terreno a monte, fortemente pavimentato (vedi all.n.2) defluisce in modalità torrentizia. Inoltre, a causa della trasformazione urbanistica che ha subito tutta la zona con una espansione urbanistica irregolare, la proprietà dei ricorrenti che si trova nella zona sottostante la strada risulta particolarmente esposta all'aggressione delle acque meteoriche. Le piogge, che nella situazione originaria venivano assorbite dal terreno, a fronte della notevole diminuzione della superficie naturale assorbente, si raccolgono inevitabilmente sulla strada facendone confluire in modo anomalo all'interno del fondo dei ricorrenti ed in quantità tale da causare l'allagamento del fondo medesimo”.
Dunque, ribadisce l'appellante, alcuna sua responsabilità sarebbe ravvisabile nell'evento dannoso poiché le opere sopra descritte sono state compiute da privati e i terreni appartengono ai CP_ medesimi e non all' comunale. 2.-3 Con un terzo motivo, l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 2051 c.c.
Nella motivazione della sentenza appellata si legge: “questo giudice ritiene di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale in base al quale la responsabilità per danni da frana e infiltrazioni possa essere ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale di cui all'art.
2051 c.c… Ne consegue, come corollario, che a fondamento di tale ipotesi di responsabilità aquiliana vi sia non già la titolarità o meno del bene attraverso il quale il danno viene prodotto, ma ciò che rileva è che sussista un nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno arrecato”.
Ebbene, quanto sopra affermato, non troverebbe alcun riscontro probatorio dalla quale evincersi che il abbia alcun diritto di custodia sul tratto di strada, ove si è Controparte_2 verificato l'evento; semmai, vi sarebbe la prova del contrario in quanto la custodia spetterebbe alla
. CP_1
2.-4 Con un quarto motivo, il si duole dell'errata interpretazione ed applicazione CP_2 dell'art. 2051 c.c. in relazione al concetto di concausa e causa determinante.
Secondo il c.t.u., l'omissione del costituirebbe una “concausa, rispetto Controparte_2 alla causa principale, rappresentata dall'omessa manutenzione della strada provinciale”;
Dunque, occorrerebbe accertare, se essa sia stata determinante rispetto alla causa principale e tale da escluderla.
Ebbene, dalla documentazione allegata ed in particolare dall'A.T.P., ciò che viene addebitato al di è che: “a causa della trasformazione urbanistica, che ha subito tutta la zona CP_2 CP_2
con una espansione urbanistica irregolare, la proprietà dei ricorrenti che si trova nella zona sottostante la strada risulta particolarmente esposta all'aggressione delle acque meteoriche”.
Secondo l'appellante, tale causa non sarebbe determinante nella causazione dell'evento dannoso;
peraltro, non vi sarebbe, in atti, alcuna prova che la trasformazione urbanistica, determinatasi a seguito dell'espansione urbanistica irregolare, possa essere attribuita a sua incuria o omissione.
Pertanto, l'imputazione di responsabilità al sarebbe del tutto generica e priva di ogni CP_2
fondamento giuridico.
3.- Quanto all'appello incidentale, con un unico ed articolato motivo, la Controparte_1
chiede la rivisitazione della sentenza impugnata laddove il giudice di prime cure ha affermato, erroneamente, la sua responsabilità nell'evento dannoso, atteso che la causa dei danni sarebbe l'assenza di regimentazione delle acque meteoriche delle aree urbane sovrastanti il tratto stradale, appartenenti al Comune di come accertato da entrambi i consulenti tecnici. CP_2 Ed invero, benché il c.t.u. le attribuisca, comunque, una parte di responsabilità sul presupposto che manca lungo i lati della strada provinciale “una rete di canalizzazione superficiale”, tuttavia, dimenticherebbe che tutte le opere di urbanizzazione sono a carico del anche se passano CP_2
sotto la strada provinciale in quanto la stessa attraversa il paese;
inoltre, l'acqua non incanalata a monte, nonostante la forte antropizzazione, si riverserebbe a valle, in maniera torrentizia, e ciò causerebbe problemi alla stessa strada.
La causa diretta del danno, dunque, sarebbe la mancanza di un sistema di raccolta delle acque a monte (responsabilità del e non a valle (strada provinciale), in quanto se Controparte_2
esistesse una rete fognaria di raccolta delle acque bianche proveniente dai piazzali e dalle attività commerciali, l'acqua non scorrerebbe copiosa lungo la strada.
Infatti, il c.t.u. nominato nella fase di merito ha affermato, a pag. 9 della relazione peritale, che: “le piogge, che normalmente vengono assorbite in gran pare dal terreno vegetale, a fronte della notevole diminuzione della superficie naturale assorbente e della mancanza di opportune reti fognarie di raccolta, si raccolgono inevitabilmente sulla strada provinciale, sfociando poi verso le parti depresse formando ruscellamenti superficiali a carattere torrentizio”.
Dunque, le cause individuate dal ctu - mancanza della rete fognaria comunale e mancanza di una rete di canalizzazione superficiale ai lati della strada - non possono in alcun modo essere poste sullo stesso livello in termini di efficienza causale che deve, se non esclusivamente, almeno prevalentemente, essere posta a carico del per la mancanza di un sistema di raccolta delle CP_2
acque piovane, ovvero della mancanza di un adeguato sistema fognario a fronte dell' urbanizzazione della intera zona, per come già ampiamente accertato anche in sede di ATP.
Infatti, il c.t.u., in quella sede, ha affermato che: “a causa della trasformazione urbanistica che ha subito tutta la zona con una espansione urbanistica irregolare, la proprietà dei ricorrenti che si trova nella zona sottostante la strada risulta particolarmente esposta all'aggressione delle acque meteoriche. Le piogge, che nella situazione originaria venivano assorbite dal terreno, a fronte della diminuzione della superficie naturale assorbente, si raccolgono inevitabilmente sulla strada facendole confluire in modo anomalo all'interno del fondo dei ricorrenti ed in quantità tale da causare l'allagamento del fondo medesimo”.
La chiede, dunque, la riforma della sentenza che dichiarato la sua responsabilità, CP_1
nella misura del 50%, poiché difetterebbe il nesso di causalità diretta tra i danni lamentati e la strada in questione.
4.- Si esamina, per ragioni logiche, il terzo motivo del gravame principale proposto dal relativo alla censura sull'errata applicazione dell'art. 2051 c.c. Controparte_2 Ebbene, ritiene il Collegio che il primo giudice abbia correttamente inquadrato la fattispecie nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove il dovere di custodia grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento
(Cass. n. 12796/24; n. 11152/23; 38089/21)
Nella fattispecie, il in quanto proprietario della strada in questione, Controparte_2 esercita il “potere”, ossia quella signoria di fatto sulla cosa di cui ha la disponibilità materiale e, pertanto, risponde dei danni dalla stessa eventualmente causati.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha affermato: “questo giudice ritiene di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale in base al quale la responsabilità per i danni da frana e infiltrazioni possa essere ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale di cui all'art.
2051 c.c. Ne consegue, come corollario, che a fondamento di tale ipotesi di responsabilità aquiliana vi sia non già la titolarità o meno del bene attraverso il quale il danno viene prodotto, ma ciò che rileva è che sussista un nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno arrecato”.
4.1- Il primo motivo di doglianza, relativo alla mancata valutazione da parte del giudice di primo grado della ricorrenza, nella fattispecie, del caso fortuito o della forza maggiore costituito dalla continuità delle piogge, non ha pregio.
Occorre chiarire, infatti, che l'espressione “piogge continue” non equivale a “piogge eccezionali” e che queste ultime non costituiscono necessariamente caso fortuito o forza maggiore;
peraltro, non vi è prova alcuna che le precipitazioni atmosferiche siano state di particolare intensità e durata.
In ogni caso, l'Ente preposto deve dimostrare di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente determinato.
La Suprema Corte ha infatti precisato che: “l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento” (Cass. n. 18877/15). Ed ancora: “l'esimente del caso fortuito e quella della forza maggiore (invocabili in presenza di circostanze tali da escludere, rispettivamente, la colpa dell'agente o il nesso causale tra la sua condotta e l'evento dannoso) non possono essere invocate dal proprietario di una strada in relazione ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche pur di particolare forza ed intensità, protrattasi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della metereologia, allorché sia stata accertato che gli stessi trovano origine nell'insufficienza del sistema di deflusso delle acque meteoriche, realizzato a seguito di lavori di ammodernamento della strada in questione (Cass. n.
26545/14).
4.-2 Si esamina il secondo motivo dell'appello principale, unitamente al gravame incidentale, relativi alla responsabilità risarcitoria.
Ebbene, ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia valutato ed interpretato correttamente le risultanze delle cc.tt.uu., poste a fondamento della decisione impugnata, onde affermare la responsabilità concorrente degli enti convenuti.
Giova rilevare, in primis, che entrambi i consulenti - uno, nominato in sede di ATP e, l'altro, nel giudizio di merito - sono pervenuti alle medesime conclusioni.
In sede di accertamento tecnico preventivo, l'ausiliare ha individuato molteplici cause costituite dalla mancanza di regimentazione delle acque a monte della strada provinciale, lungo la strada provinciale e a valle della stessa, nella forte antropizzazione a monte del tratto stradale, nella pendenza del pendio elevata;
tali cause hanno determinato lo scorrimento superficiale della pioggia che, non essendo regimentata, né trattenuta dal terreno a monte, fortemente pavimentato, defluisce in modalità torrentizia.
Il c.t.u. ha poi specificato che: “a causa della trasformazione urbanistica che ha subito tutta la zona con un'espansione urbanistica irregolare, la proprietà dei ricorrenti che si trova nella zona sottostante la strada, risulta particolarmente esposta all'aggressione delle acque meteoriche. Le piogge, che nella situazione originaria venivano assorbite dal terreno, a fronte della notevole diminuzione della superficie naturale assorbente, si raccolgono inevitabilmente sulla strada facendole confluire in modo anomalo all'interno del fondo dei ricorrenti ed in quantità tale da causare l'allagamento del fondo medesimo. In questo contest, non sono presenti opere significative dirette a regimentare le acque stante la completa assenza di una rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche” (cfr. pagg. 3 e 4 ATP).
Anche il consulente, nominato nella fase di merito, ha affermato che: “la causa è da attribuire allo scorrimento superficiale della pioggia che non essendo regimentata, né trattenuta dal terreno a monte, fortemente pavimentato, defluisce in modalità torrentizia. I terreni in questione, sottoposti rispetto al piano stradale, subiscono inesorabilmente il ruscellamento delle acque meteoriche cadute in quel tratto stradale, che provoca, peraltro, il trasporto solido di detriti proprio nel piazzale sottostante in cui è sita l'azienda . In definitiva, la causa dei danni provocati ai signori T_
, non sono riconducibili alla cattiva manutenzione del terreno di proprietà degli stessi, ma T_ all'assenza di un sistema generale di raccolta di acque piovane;
intendendo per “generale” la mancanza di due tipi di reti di raccolta: una rete fognaria comunale (acque bianche) deputata alla raccolta delle acque di pioggia proveniente dai piazzali delle attività commerciali, presenti in quel tratto di territorio;
una rete di canalizzazioni superficiali, (cunette alla francese e relativi tombini di raccolta) posta ai lati della strada di proprietà della Provincia di deputata alla raccolta CP_1 delle acque di pioggia cadute sul manto stradale (allo stato non presente)”.
Nessuna responsabilità, pertanto, può essere imputata ai proprietari dei piazzali commerciali che - secondo l'appellante principale - non avrebbero provveduto a realizzare opere di convogliamento delle acque piovane, spettando, chiaramente, al nei processi di CP_2
urbanizzazione, la realizzazione di una rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, rete, totalmente assente, come accertato dai cc.tt.uu. nominati.
A detta responsabilità ha concorso - secondo quanto accertato dagli ausiliari - la totale assenza di una rete di canalizzazioni superficiali, posta ai lati della strada di proprietà della Provincia di quali cunette alla francese e relativi tombini di raccolta che se fossero stati realizzati CP_1
avrebbero potuto, quantomeno, contenere i danni alla proprietà dei . T_
Alla luce delle suddette chiare risultanze tecniche, correttamente il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità di entrambi gli enti nella causazione dei danni provocati ai terreni dei e dunque, della , in quanto ente proprietario della strada, e del T_ Controparte_1 [...]
quale “fatto del terzo” idoneo a interrompere (e nel caso di specie non completamente) CP_2
la responsabilità da custodia in capo all'Ente provinciale.
4.-3 Il quarto motivo è, parimenti, infondato.
Il Comune di rileva che poiché la causa dell'evento dannoso è stata ricondotta “alla CP_2
trasformazione urbanistica che ha subito tutta la zona con un'espansione urbanistica irregolare (per cui) la proprietà dei ricorrenti che si trova nella zona sottostante la strada risulta particolarmente esposta all'aggressione delle acque meteoriche”, essa non sarebbe determinante rispetto alla causa principale, rappresentata dall'omessa manutenzione della strada provinciale.
Ebbene, in disparte la considerazione che tale circostanza doveva essere provata dall'Ente in questione, va richiamato quanto correttamente affermato dal giudice di prime cure, ossia che il c.t.u., in sede di consulenza tecnica svolta nel giudizio di a.t.p: “aveva anche specificato che sebbene la responsabilità per la mancata regimentazione delle acque sulla strada provinciale doveva incombere senza alcun dubbio sulla Provincia di ente proprietario, comunque avrebbe avuto valenza CP_1
di concausa anche l'eventuale mancanza o insufficienza di opere di urbanizzazione eseguite a fronte dell'edificazione delle aree sovrastanti il tratto stradale interessato e ricadenti nella competenza del
”. Controparte_2 Anche il c.t.u. della fase di merito ha concluso che: “la causa dei danni provocati ai sigg.ri
, non sono riconducibili alla cattiva manutenzione del terreno di proprietà degli stessi, ma T_ all'assenza di un sistema generale di raccolta di acque piovane;
intendendo per “generale” la mancanza di due tipi di reti di raccolta: una rete fognaria comunale (acque bianche) deputata alla raccolta delle acque di pioggia proveniente dai piazzali delle attività commerciali, presenti in quel tratto di territorio;
una rete di canalizzazioni superficiali, (cunette alla francese e relativi tombini di raccolta) posta ai lati della strada di proprietà della Provincia di deputata alla raccolta CP_1 delle acque di pioggia cadute sul manto stradale (allo stato non presente)”.
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Crotone ha rilevato che non potendo evincersi le quote di responsabilità dagli accertamenti peritali, gli enti in questione sono tenuti al risarcimento dei danni, nella misura del 50% ciascuno.
Alla luce delle superiori considerazioni, atteso che entrambi i consulenti tecnici d'ufficio sono pervenuti alle medesime conclusioni in ordine alla causa dell'evento dannoso e che le relazioni peritali appaiono logiche ed esenti da vizi o errori di valutazione, la richiesta di rinnovo della c.t.u. deve essere rigettata.
5.- Occorre, infine, delibare il gravame proposto da e Parte_1 Parte_2
Ebbene, con un unico ed articolato motivo, gli appellanti chiedono la rivisitazione della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione delle spese di lite, in particolare, laddove il
Tribunale di Crotone ha statuito: “condanna la Provincia di e il Comune di , in CP_1 CP_2
solido, al pagamento delle spese di giudizio sostenute da e , che Parte_1 Parte_2 liquida in €. 2.738,00 per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15 %, iva e cpa”.
Invero, il primo giudice sarebbe incorso in errore per non aver considerato il valore della controversia pari ad €. 53.789,00, cui dovevano essere sommati gli interessi per cui il giudizio rientrerebbe nello scaglione superiore (€. 52.000 fino ad €. 260.000).
Inoltre, non avrebbe considerato che, nella fase a cognizione piena, era stata richiesta la liquidazione delle spese e dei compensi professionali, maturati anche in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo;
ed ancora non avrebbe tenuto conto delle spese corrisposte ed anticipate dagli stessi, ossia il contributo iniziale di €. 118,50, oltre marca da bollo di €. 27,00, cui era stato aggiunto ulteriore contributo unificato dell'importo di €. 118,50, essendo stato convertito il rito da sommario in ordinario, tutte somme per le quali era stata depositata relativa nota spese per un importo totale di €. 13.470 o, comunque, in caso di applicazione dei parametri minimi per un importo di €. 7.795
Il giudice, infatti, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non avrebbe dovuto limitarsi ad una globale determinazione dei diritti ed onorari di avvocato, peraltro, in misura inferiore a quelli esposti, ma aveva l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione delle voci dal medesimo operata.
A tal riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso in favore della controparte di spese e compensi professionali, deve liquidarne l'ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva di specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle.
Chiedono, pertanto, che la Corte riformuli il capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, condannando i convenuti al pagamento delle spese sostenute, sia in ordine al procedimento di accertamento tecnico preventivo, che a quello a cognizione piena, con l'applicazione anche della disposizione di cui all'art. 4 comma 2 del d.m. n. 55/14.
5.-1 Il motivo merita accoglimento nei termini che seguono.
Il Tribunale di Crotone, infatti, è pervenuto ad una liquidazione globale delle spese processuali, dovute dalle parti soccombenti, senza alcuna distinzione tra compensi e spese e senza alcun riferimento alla nota-spese, depositata dal difensore degli attori.
E' pacifico, infatti, che in presenza di nota spese specifica, prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata, onere, che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione (ex multis, Cass. nnn. 22762/23; 23919/20; 8824/17)
Ed ancora, la Suprema Corte ha precisato che: “in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l'eliminazione o la riduzione delle singole voci” (Cass.
n.18905/17).
Ebbene, il primo giudice, non solo non ha tenuto conto della nota spese depositata dai
, ma ha liquidato, a titolo di spese processuali, l'importo complessivo di €. 2.738,00, senza T_
indicare separatamente le due voci, spese e compensi, non consentendo, pertanto, il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle.
Inoltre, non risultano liquidate le spese di lite del procedimento per accertamento tecnico preventivo. Pertanto, tenuto conto del valore della causa secondo il decisum (scaglione di riferimento €.
52.001 ed €. 260.000), in applicazione dei DD.MM. nn. 55/14 e 147/22, relativamente al giudizio di
ATP, le spese processuali in favore della parte vittoriosa, considerati i valori minimi, in ragione della non particolare complessità della causa, risultano pari ad euro 1.914,00 (fase di studio, fase introduttiva e fase istruttoria) per compensi, cui aggiungere l'ulteriore somma di euro €. 2.996,78 per esborsi, oltre accessori di legge.
Per il giudizio di merito, le spese di lite si liquidano in €. 7.052,00 per compensi, per tutte le fasi, ed €. 1.112,59, per esborsi, oltre accessori.
Infine, quanto alla richiesta di aumento del compenso, ex art. 4, comma 2 DM 55/14, la
Suprema Corte ha precisato che detta maggiorazione è obbligatoria per le attività concluse dopo il
23 ottobre 2023, mentre è facoltativa per quelle precedenti (Cass. n.10367/24).
Pertanto, la Corte ritiene di non dover procedere ad un aumento del compenso, atteso che trattasi di parti aventi medesima posizione processuale per le quali non vi è stata attività difensiva comportante l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Consegue, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che le spese del giudizio di
ATP, nonché quelle del successivo giudizio di merito, devono essere poste a carico dei soccombenti e in ragione della metà, con distrazione in favore dell'avv. Controparte_2 Controparte_1
Fabio Rizzuti, che ne aveva fatto richiesta.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €. 52.001 ed €. 260.000) in favore di e . Parte_1 Parte_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per gli appellanti, e la , Controparte_2 Controparte_1
l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_2
e della , nonché sui gravami proposti dal e dalla Controparte_1 Controparte_2 CP_1
nei confronti di e avverso la sentenza n. 941/21,
[...] Parte_1 Parte_2
pubblicata il 09.07.21, emessa dal Tribunale di Crotone, così provvede:
a. rigetta l'appello proposto dal e l'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
; Controparte_1 b. accoglie l'appello proposto da e e, in parziale riforma della Parte_1 Parte_2
sentenza impugnata, condanna il e la al pagamento, Controparte_2 Controparte_1
in ragione della metà ciascuno, delle spese del giudizio di ATP che liquida in euro 2.996,78 per spese ed euro 1.914,00, per compensi professionali;
nonché delle spese del giudizio di merito che liquida in €, 1.112,59 per spese ed €. 7.052 ,00 per compensi professionali;
il tutto, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Rizzuti;
c. conferma, nel resto;
d. condanna il e la al pagamento delle spese del Controparte_2 CP_1 CP_1 grado, in favore di e che liquida in complessivi €. 7.160,00 Parte_1 Parte_2
per compensi ed €. 385,50, per spese, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Rizzuti
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre agli appellanti, e Controparte_2
, il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 Controparte_1
quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 15.07.2024
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)