TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/07/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4573/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cetraro, Via Lucibello n. 4, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Nicola Antonio Braile che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni di parte ricorrente: “… b. nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto,
annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto atto di intimazione di
pagamento n. 03420239002843735000 per i motivi esposti nel presente nella narrativa del
presente atto per intervenuta prescrizione;
c. condannare alla restituzione delle CP_1
somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali. Con
vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 comma
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o
infondata, con condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui
è giudizio ed al pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con
vittoria di spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione
dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle
esattoriali/avvisi di addebito, mandare assolto l' da ogni eventuale onere di CP_1
soccombenza, trattandosi di circostanza imputabile unicamente al Concessionario di
Riscossione …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420239002843735000, alla quale sono sottesi gli avvisi di addebito nn.
CP_ 33420130001585481000 e 33420130001928369000, afferenti a crediti
Ha affermato principalmente l'omessa notifica degli avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare la tardività ed inammissibilità dell'opposizione; la regolarità della notifica degli avvisi di addebito;
la carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia;
l'insussistenza della prescrizione;
l'esistenza e non contestazione del credito.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 27.6.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, inizialmente concessa inaudita altera parte con riserva di ulteriori valutazioni all'esito dell'instaurazione del contraddittorio.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Occorre preliminarmente qualificare l'azione proposta.
La parte ricorrente ha affermato di non aver ricevuto gli avvisi di addebito e, anche a seguito di specifica richiesta di chiarimenti in ordine alla mancata citazione in giudizio di
[...]
, ha affermato che correttamente aveva citato in giudizio solo Controparte_2
CP_ l' unico legittimato passivo, con richiamo in particolare al principio espresso da Cass.
SS. UU. 7514/2022, secondo cui: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza
della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, la legittimazione a contraddire compete al solo
ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione
tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del
credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi
del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c.,
determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario
medesimo”.
Il principio espresso dalla Suprema Corte, tuttavia, riguarda i casi in cui si chiede al Giudice
unicamente l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria, anche per il profilo dell'intervenuta prescrizione (non venendo in rilievo invece contestazioni della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione), quando è stata omessa la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, conosciuto dall'opponente in altro contesto
(nel caso in esame attraverso l'intimazione di pagamento).
L'omessa notifica dell'avviso di addebito, difatti, determina un pregiudizio difensivo in riferimento all'impossibilità di proporre la contestazione nel merito del credito ai sensi dell'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, sicché deve concedersi il recupero della possibilità
3 difensiva a seguito della conoscenza acquisita successivamente della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito.
In tal senso, dunque, la Suprema Corte argomenta in termini di opposizione tardiva
“recuperatoria” al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalla cartella di pagamento o dall'avviso di addebito per i quali è stata omessa la notificazione, con riferimento alla disciplina di cui al D. Lgs. 46/1999.
Solo in tali casi la legittimazione passiva è unicamente dell'ente impositore, trattandosi di opposizione nel merito del credito che non può che essere proposta unicamente nei suoi confronti.
Su tali premesse, superandosi i riferimenti contraddittori della parte ricorrente
CP_ all'opposizione ex art. 615 c.p.c., l'indicazione dell' quale unico legittimato passivo, la proposizione dell'azione solo nei suoi confronti, l'affermazione della parte ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito ed i riferimenti della parte all'art. 24 D.
Lgs 46/1999 (con richiesta anche di sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito ex art. 24, comma 6, D. Lgs 46/1999) determinano la qualificazione dell'azione come proposta ex art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, evidenziandosi che la contestazione del diritto di procedere in via esecutiva doveva essere diretta anche contro
[...]
, che aveva emanato l'intimazione di pagamento, trattandosi peraltro Controparte_2
dell'ente che poteva contraddire in ordine ad eventuali atti interruttivi della prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito (la parte ricorrente, in merito,
CP_ si è opposta all'istanza ex art. 210 e 213 c.p.c. dell' assumendo che Controparte_2
non era parte del giudizio).
CP_ Ciò posto, l'azione deve dirsi inammissibile poiché tardiva, atteso che l' ha dato dimostrazione della notifica degli avvisi di addebito.
In merito, la mancata opposizione nel termine indicato dall'art. 24, comma 5, D. Lgs.
CP_ 46/1999 (decorrente dalla data della notifica degli avvisi di addebito dimostrata dall'
4 ha determinato l'incontestabilità della pretesa contributiva, sicché la stessa non può più
discutersi nel merito anche nella forma, indicata da parte ricorrente, dell'accertamento negativo del credito a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento.
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, difatti, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva - fissato dall'art. 24 del D. lgs. n. 46 del
1999 per consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente - deve ritenersi perentorio, perché
diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentirne una rapida riscossione (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav.
21365/2010 e Cass. Sez. Lav. 4978/2015).
La peculiarità delle questioni affrontate e le ragioni della decisione, basata anche sul margine di incertezza della domanda come indicato, determinano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda inammissibile;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 7.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 del cod. proc. civ., nonché delle spese anticipate …”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4573/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cetraro, Via Lucibello n. 4, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Nicola Antonio Braile che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni di parte ricorrente: “… b. nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto,
annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto atto di intimazione di
pagamento n. 03420239002843735000 per i motivi esposti nel presente nella narrativa del
presente atto per intervenuta prescrizione;
c. condannare alla restituzione delle CP_1
somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali. Con
vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 comma
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o
infondata, con condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui
è giudizio ed al pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con
vittoria di spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione
dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle
esattoriali/avvisi di addebito, mandare assolto l' da ogni eventuale onere di CP_1
soccombenza, trattandosi di circostanza imputabile unicamente al Concessionario di
Riscossione …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420239002843735000, alla quale sono sottesi gli avvisi di addebito nn.
CP_ 33420130001585481000 e 33420130001928369000, afferenti a crediti
Ha affermato principalmente l'omessa notifica degli avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare la tardività ed inammissibilità dell'opposizione; la regolarità della notifica degli avvisi di addebito;
la carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia;
l'insussistenza della prescrizione;
l'esistenza e non contestazione del credito.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 27.6.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, inizialmente concessa inaudita altera parte con riserva di ulteriori valutazioni all'esito dell'instaurazione del contraddittorio.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Occorre preliminarmente qualificare l'azione proposta.
La parte ricorrente ha affermato di non aver ricevuto gli avvisi di addebito e, anche a seguito di specifica richiesta di chiarimenti in ordine alla mancata citazione in giudizio di
[...]
, ha affermato che correttamente aveva citato in giudizio solo Controparte_2
CP_ l' unico legittimato passivo, con richiamo in particolare al principio espresso da Cass.
SS. UU. 7514/2022, secondo cui: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza
della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, la legittimazione a contraddire compete al solo
ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione
tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del
credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi
del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c.,
determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario
medesimo”.
Il principio espresso dalla Suprema Corte, tuttavia, riguarda i casi in cui si chiede al Giudice
unicamente l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria, anche per il profilo dell'intervenuta prescrizione (non venendo in rilievo invece contestazioni della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione), quando è stata omessa la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, conosciuto dall'opponente in altro contesto
(nel caso in esame attraverso l'intimazione di pagamento).
L'omessa notifica dell'avviso di addebito, difatti, determina un pregiudizio difensivo in riferimento all'impossibilità di proporre la contestazione nel merito del credito ai sensi dell'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, sicché deve concedersi il recupero della possibilità
3 difensiva a seguito della conoscenza acquisita successivamente della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito.
In tal senso, dunque, la Suprema Corte argomenta in termini di opposizione tardiva
“recuperatoria” al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalla cartella di pagamento o dall'avviso di addebito per i quali è stata omessa la notificazione, con riferimento alla disciplina di cui al D. Lgs. 46/1999.
Solo in tali casi la legittimazione passiva è unicamente dell'ente impositore, trattandosi di opposizione nel merito del credito che non può che essere proposta unicamente nei suoi confronti.
Su tali premesse, superandosi i riferimenti contraddittori della parte ricorrente
CP_ all'opposizione ex art. 615 c.p.c., l'indicazione dell' quale unico legittimato passivo, la proposizione dell'azione solo nei suoi confronti, l'affermazione della parte ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito ed i riferimenti della parte all'art. 24 D.
Lgs 46/1999 (con richiesta anche di sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito ex art. 24, comma 6, D. Lgs 46/1999) determinano la qualificazione dell'azione come proposta ex art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, evidenziandosi che la contestazione del diritto di procedere in via esecutiva doveva essere diretta anche contro
[...]
, che aveva emanato l'intimazione di pagamento, trattandosi peraltro Controparte_2
dell'ente che poteva contraddire in ordine ad eventuali atti interruttivi della prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito (la parte ricorrente, in merito,
CP_ si è opposta all'istanza ex art. 210 e 213 c.p.c. dell' assumendo che Controparte_2
non era parte del giudizio).
CP_ Ciò posto, l'azione deve dirsi inammissibile poiché tardiva, atteso che l' ha dato dimostrazione della notifica degli avvisi di addebito.
In merito, la mancata opposizione nel termine indicato dall'art. 24, comma 5, D. Lgs.
CP_ 46/1999 (decorrente dalla data della notifica degli avvisi di addebito dimostrata dall'
4 ha determinato l'incontestabilità della pretesa contributiva, sicché la stessa non può più
discutersi nel merito anche nella forma, indicata da parte ricorrente, dell'accertamento negativo del credito a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento.
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, difatti, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva - fissato dall'art. 24 del D. lgs. n. 46 del
1999 per consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente - deve ritenersi perentorio, perché
diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentirne una rapida riscossione (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav.
21365/2010 e Cass. Sez. Lav. 4978/2015).
La peculiarità delle questioni affrontate e le ragioni della decisione, basata anche sul margine di incertezza della domanda come indicato, determinano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda inammissibile;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 7.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 del cod. proc. civ., nonché delle spese anticipate …”.