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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Martino CASAVOLA - Presidente dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4961 r.g.a.c. dell'anno 2022,
TRA
(AVV. CARENZA GIULIANA). Parte_1
E
(AVV. COPPOLA MARIA ANNA). CP_1
con l'intervento del P.M. in sede.
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/09/2022, , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Taranto in data 02/09/2000 con la sig.ra , che dalla loro unione erano nati i figli CP_1 [...]
e rispettivamente il 16.06.2003 e Persona_1 Persona_2
19.09.2008 e che in data 20.04.2009 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine CP_1 alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
tuttavia che fosse disposto l'aumento del contributo posto a carico del
[...] per il mantenimento della minore . Pt_1 Per_2
Adottati in data 12/04/2023 i provvedimenti presidenziali e rimessa la causa dinanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 28/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, rinunciando espressamente a comparire, dichiaravano di non volersi conciliare e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo, riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori, depositato in via telematica in data 26/04/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 04/05/2009.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) L.
n. 898/1970, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 26/04/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 12/09/2022 da nei Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
confronti di , così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
02/09/2000 in Taranto da , nato a [...] Parte_1
(TA) il 16/09/1972, e , nata a [...] il CP_1
11/10/1978, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2000, parte 2, serie A, numero 121;
2. DISPONE che i rapporti economici siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data
26/04/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara
3
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Martino CASAVOLA - Presidente dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4961 r.g.a.c. dell'anno 2022,
TRA
(AVV. CARENZA GIULIANA). Parte_1
E
(AVV. COPPOLA MARIA ANNA). CP_1
con l'intervento del P.M. in sede.
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/09/2022, , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Taranto in data 02/09/2000 con la sig.ra , che dalla loro unione erano nati i figli CP_1 [...]
e rispettivamente il 16.06.2003 e Persona_1 Persona_2
19.09.2008 e che in data 20.04.2009 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine CP_1 alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
tuttavia che fosse disposto l'aumento del contributo posto a carico del
[...] per il mantenimento della minore . Pt_1 Per_2
Adottati in data 12/04/2023 i provvedimenti presidenziali e rimessa la causa dinanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 28/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, rinunciando espressamente a comparire, dichiaravano di non volersi conciliare e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo, riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori, depositato in via telematica in data 26/04/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 04/05/2009.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) L.
n. 898/1970, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 26/04/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 12/09/2022 da nei Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
confronti di , così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
02/09/2000 in Taranto da , nato a [...] Parte_1
(TA) il 16/09/1972, e , nata a [...] il CP_1
11/10/1978, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2000, parte 2, serie A, numero 121;
2. DISPONE che i rapporti economici siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data
26/04/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara
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