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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/10/2025, n. 4576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4576 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13863/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata l'[...] in [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. FREZZA MARIA che la rappresenta e difende in forza di procura
RICORRENTE contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio dell'avv. POSA ANTONELLA che lo rappresenta e difende in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza del 5.09.2025, solo in punto status.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 01/08/1993.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 1.6.1994, il 24.07.2002 e il 4.01.2006. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 29/07/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione. Controparte_1
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 3.05.2025 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice si riservava in ordine all'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con ordinanza del 17.07.2025, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, assegnando la casa coniugale alla sig.ra , nonché prevedendo un assegno di € 800,00 a carico Parte_1
del sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , oltre 70% CP_1 Per_2 Persona_4
delle spese straordinarie ed un assegno di € 1.000,00 a favore del coniuge;
ammetteva altresì le prove come indicate in parte motiva e rinviava la causa per la discussione solo in punto status, assegnando alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c.
Nel termine loro assegnato, le parti precisavano le conclusioni solo in punto separazione personale e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione in punto status.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni proposte.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
pagina 2 di 3 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
[...]
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13863/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata l'[...] in [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. FREZZA MARIA che la rappresenta e difende in forza di procura
RICORRENTE contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio dell'avv. POSA ANTONELLA che lo rappresenta e difende in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza del 5.09.2025, solo in punto status.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 01/08/1993.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 1.6.1994, il 24.07.2002 e il 4.01.2006. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 29/07/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione. Controparte_1
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 3.05.2025 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice si riservava in ordine all'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con ordinanza del 17.07.2025, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, assegnando la casa coniugale alla sig.ra , nonché prevedendo un assegno di € 800,00 a carico Parte_1
del sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , oltre 70% CP_1 Per_2 Persona_4
delle spese straordinarie ed un assegno di € 1.000,00 a favore del coniuge;
ammetteva altresì le prove come indicate in parte motiva e rinviava la causa per la discussione solo in punto status, assegnando alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c.
Nel termine loro assegnato, le parti precisavano le conclusioni solo in punto separazione personale e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione in punto status.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni proposte.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
pagina 2 di 3 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
[...]
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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