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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3920/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di LE - Via Terrasanta 48 90100
LE PA
Difeso da
Difensore_2 - CF._Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Terrasanta 48 90100 LE PA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13190012062U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3210/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: L' Ag.dogane E Monopoli, Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di LE, si riporta ed insiste nelle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, D'MI CO, titolare dell'omonima impresa individuale (Centro Trasmissione Dati o CTD),rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Messina, ha impugnato l'avviso di accertamento n. M13190012062U, notificato in data 15.05.2024, mediante il quale l'Ufficio ha accertato, nei confronti di parte ricorrente in via principale e nei confronti di Società_1 in via solidale, la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010, per l'anno d'imposta 2019, quantificandola in € 35.238,30, oltre interessi pari a € 6.074,50 e sanzioni pari a € 42.285,96.
Premettendo un'ampia genesi della vicenda e richiamando, in diritto, le norme che regolano i giochi gestiti in simultanea dai bookmaker e dai CDT e la relativa giurisprudenza frattanto consolidatasi, a sostegno delle argomentate doglianze volte a dimostrare l'illegittimità dell'avviso e l'erronea determinazione dell'imposta da parte dell'Ufficio, parte ricorrente ha enumerato i diversi motivi indicati nel ricorso che qui si richiamano espressamente.
Successivamente dette doglianze sono state circoscritte con l'atto denominato “precisazioni a verbale
“ depositato in data 2.12.25 con il quale il difensore << non contesta la sussistenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta unica (cfr. violazione degli artt. 3, D. Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L.
220/2010 e violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998) e, per l'effetto, dichiara di riconoscere la debenza dell'imposta unica per la raccolta in Italia delle scommesse e manifesta la disponibilità al pagamento ai sensi della L. 504/98 e dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015 quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dall'anno 2016.>>
L' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) si è costituita in giudizio ricostruendo in punto di fatto la vicenda e contestando analiticamente il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha proposto una lunghissima serie di doglianze all'esito delle quali ha chiesto la “caducazione” dell'atto impugnato o il suo annullamento, se del caso anche previa disapplicazione di norme di legge denunciate di contrarietà a previsioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ovvero all'esito di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sull'interpretazione del diritto dell'Unione.
Tuttavia, nel prosieguo del processo e, formalmente, con l'atto depositato in data 2.12.25 relativo a
“precisazioni per il verbale di udienza”, essa ha rinunciato a buona parte dei motivi di ricorso e ha significativamente sfrondato le sovrabbondanti ragioni poste a fondamento delle proprie richieste conclusive, rimaste comunque immutate.
Alla luce di ciò appare in via preliminare necessario delineare compiutamente il thema probandum e decidendum considerato che, in particolare, la parte ricorrente con l'anzidetta memoria ha dichiarato espressamente di riconoscere di essere soggetto passivo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. 504/1998 e all' art. 1 comma 945 L.208/2015, con disponibilità al relativo pagamento. Il riconoscimento della debenza di tale imposta da parte della Società_1 muove dall'asserito presupposto che il predetto comma 945 << ha abrogato le precedenti leggi finanziarie e ha introdotto l'imposta unica sulla raccolta, quale imposta diretta, rivolta anche i bookmaker collocati fuori del territorio italiano. Il legislatore nel suo dictum non ha limitato l'imposta sul margine ai soli concessionari o ai soli soggetti collegati al totalizzatore>>.
Alla stregua di questa esplicita premessa, abbandonando espressamente quanto contrariamente dedotto in ricorso con riferimento a: A) presupposto soggettivo dell'imposta unica (cfr. violazione degli artt. 3, D. Lgs.
504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010); B) presupposto territoriale dell'imposta unica (cfr. violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998), parte ricorrente ha continuato a contestare la legittimità dell'atto impugnato sulla base dei seguenti residui/ristretti motivi, chiedendo di limitare il thema decidendum ai seguenti profili, dopo avere espressamente rinunciato a tutti gli altri originariamente indicati nel ricorso:
1) in via pregiudiziale, richiamata la ratio della Legge 220/2010 (prevista espressamente dall'art. 1 comma
64: svolgimento di attività illecita) posta a fondamento dell'atto impugnato, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta dal momento che la Società_1 svolge attività regolare e lecita, giusta giurisprudenza citata in atti;
2) in via sempre pregiudiziale, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015. L'imposta unica sulle scommesse a partire dal 1 gennaio 2016 si applica sui ricavi con effetto di abrogatio delle precedenti leggi finanziarie;
3) in via ancora pregiudiziale, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per manifesta violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, e per l'effetto disapplicare l'art. 1, comma 644, L. 190/2014; 4) in via sempre pregiudiziale, la Corte di Giustizia UE e la Corte Costituzionale non si sono occupate del triplo della base imponibile e del 120% delle sanzioni applicate agli operatori esteri e non si sono occupate della tassazione sui ricavi introdotta a far data dal 2016. Per tali ragioni parte ricorrente ha chiesto alla Corte di
: << - sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta ai quesiti di diritto indicati nell'atto introduttivo del giudizio;
- sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità
2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;- ritenere e dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, la sproporzione delle sanzioni applicate pari al 120% (cfr. sentenza corte
Costituzionale n. 46/2023) e per l'effetto disapplicare le sanzioni amministrative applicate>>.
In ultimo ha evidenziato l'inapplicabilità della giurisprudenza della Corte di Cassazione recentemente citata da ADM in quanto la stessa non si è mai pronunciata sul Caso Società_1 e sulle annualità di imposta successive al 2015, o sulla violazione del comma 945 della L. 208/2015.
Tanto premesso, rileva la Corte che il ricorso è privo di fondamento.
I motivi suesposti, cosi come indicati ai punti 1 e 2 dell'atto depositato in data 2.12.25, posso essere trattati congiuntamente sulla base delle seguenti considerazioni.
Le persistenti doglianze sull'illegittimità dell'atto impugnato si fondano sostanzialmente sull'assunto che Società_1 è operatore estero del settore dei giuochi e delle scommesse che svolge in Italia, attraverso esercenti alla stessa contrattualmente legati (nella vicenda in esame, mediante il CTD di Ricorrente_1) un'attività non illecita ma “regolare e lecita” e che, pertanto, al pari degli altri operatori del settore, deve essere assoggettata all'imposta unica sulle scommesse costituita dalla differenza tra importo delle giocate e importo delle vincite corrisposte ai clienti, ai sensi all'art. 1, comma 945, della legge 208/2015 che appunto prevede che << A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica,
e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Al gioco del Bingo a distanza si applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998; a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'imposta unica è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore>>.
Di contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l'impugnato avviso di accertamento, sul presupposto che il CTD gestito da Ricorrente_1 è risultato non collegato al totalizzatore nazionale, ha determinato la base imponibile dell'imposta unica in base alla previsione di cui alla lett. G) del comma 644 dell'art. 1 della legge 190/2014 a mente del quale <<… l'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta di dati registrati nel totalizzatore per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998><… l'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore per il periodo d'imposta precedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998>>.
L'applicazione di tale normativa, a giudizio di parte ricorrente, sarebbe illegittima in quanto da una parte il richiamato art. 1, comma 945, della legge 208/2015 avrebbe avuto < leggi finanziarie>> e dunque anche del summenzionato disposto di cui alla lett. G) del comma 644 dell'art. 1 della legge 190/2014 contenuto nella legge finanziaria del 2015; dall'altra, questa norma non sarebbe in ogni caso applicabile nel caso in esame per le peculiari condizioni della Società_1 e, comunque, andrebbe disapplicata perché in contrasto con gli artt. 49 e 56 TUFE.
La ricostruzione del quadro normativo di riferimento evocata da parte ricorrente è del tutto errata.
Intanto, va subito evidenziato che, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, in mancanza di un'esplicita disposizione abrogatrice, l'art. 1 comma 644 della legge 190/2014 non può ritenersi abrogato né, per converso, può ritenersi sussistere l'ipotesi di abrogazione tacita prevista dal medesimo art. 15.
Ed invero, tra il comma 945 dell'art. 1 della legge 208/2015 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” e la citata lett. G) del comma 644 dell'art. 1 della legge 190/2014 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)” non si ravvisa alcuna incompatibilità in quanto ciascuna norma ha presupposti e ratio legis differenti.
E che non vi sia stata alcuna abrogazione è, inoltre, ulteriormente dimostrato dalla decisiva circostanza che il precedente comma 926 della stessa legge 208/2015 ha apportato modificazioni proprio al contenuto del suddetto comma 644 lett. G) (ma anche al collegato comma 643) dell'art. 1 della precedente legge di bilancio n. 190/2014 in tal guisa conclamandone inconfutabilmente la vigenza.
Non vi è stato, dunque, nessun effetto abrogante, né espresso né tacito, del comma 945 della legge di bilancio 208/2015 sul comma 644 lett. G) della legge di bilancio n. 190/2014, così come erroneamente ritenuto da parte ricorrente;
le due discipline, pertanto, coesistono in quanto destinate a regolamentare situazioni fattuali differenti.
Sulla base dell'analisi, anche letterale, delle norme in questione, emerge chiaramente che il presupposto discriminante per l'applicazione dell'una o dell'altra disciplina risieda nell'essere il soggetto di imposta collegato o non collegato al “totalizzatore nazionale”.
Ora, è pacifico che Società_1 non è e non è mai stata collegata al totalizzatore nazionale nè rilevano in questa sede le ragioni per le quali ciò non sia accaduto.
Ritiene infatti la Corte, condividendo pienamente le articolate argomentazioni poste a sostegno della Sentenza del T.A.R. Lazio Roma n. 8807 del 24/05/2023, opportunamente richiamata nella memoria illustrativa di parte resistente,< esclusa dalle procedure di affidamento delle concessioni di gioco del 1999 e del 2006 non faccia sì che la stessa abbia acquisito la titolarità di una speciale posizione rispetto alla generalità degli esercenti, che le consenta di affrancarsi dal quadro regolatorio vigente in Italia>> che, come si è visto, si fonda, ai fini fiscali, anche sulla distinzione tra operatori collegati e operatori non collegati al totalizzatore nazionale.
Il legislatore, infatti, con la legge 3 dicembre 2014, n. 190, successivamente modificata con la legge n.
208/2015, ha previsto all'art.1 comma 643 che << In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché della fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione>> dettando all'uopo le relative condizioni.
Ha, quindi, previsto nel successivo comma 644 una disciplina speciale << Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti>>.
Dunque, alla scadenza del termine per la regolarizzazione ovvero in caso di caducazione degli effetti della stessa, si sono venute a determinare nell'ordinamento una disciplina generale valevole per tutti gli operatori in regola con le norme dello Stato (concessione, licenza, collegamento al totalizzatore nazionale) e una speciale per i soggetti che continuano ad operare in assenza di tale collegamento.
E' pacifico che Società_1 non abbia, a suo tempo, aderito al sistema di regolarizzazione previsto dal citato comma 643 né, per le peculiari circostanze che hanno contrassegnato la sua vicenda sul territorio nazionale,
“alcuna discriminazione a danno di parte ricorrente sembra potersi ravvedere sia rispetto ai concessionari di Stato, attesa la non assimilabilità di Società_1 a quest'ultimi, sia agli altri operatori aderenti alla procedura di cui al comma 643, per avere Società_1 liberamente scelto di non parteciparvi, pur potendovi”(Sentenza del T.A.R. Lazio Roma n. 8807 del 24/05/2023 cit.).
Dunque, come rilevato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Società_1 contrariamente a quanto fatto da altri allibratori esteri, non ha aderito alle procedure di regolarizzazione per sanare la propria posizione fiscale precludendosi volontariamente la possibilità di esercitare, mediate presentazione di apposita domanda, la raccolta di scommesse in conformità alla legge nazionale, con collegamento al totalizzatore nazionale.
Da ultimo il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1498/2024 ha ribadito che la Società_1 non può vantare alcuna < applicativi dell'art. 1, commi 643 e 644, della l. n. 190 del 2014, pur avendo scelto deliberatamente di non avere preso parte alla procedura di regolarizzazione>>.
Società_1 ha infatti deciso, come rimarcato in detta sentenza con riferimento alle due società appellanti < di non prendere parte alla procedura di regolarizzazione, di cui alla 1. n. 190 del 2014, sulla scorta di una precisa scelta che esse hanno coltivato, anche parallelamente e successivamente alla proposizione del ricorso avanti al Tribunale, basandosi sull'assunto, del tutto infondato, di appartenere ad un tertium genus, in realtà inesistente, di soggetti asseritamente “sanati dalla giurisprudenza”, che sarebbero stati discriminati dalle scelte del legislatore, anche da quelle, qui avversate, della l. n. 190 del 2014, i cui atti applicativi sono stati contestati nel presente giudizio senza che in nessun modo ne sia stata allegata, prima ancor che dimostrata, la natura lesiva (discriminatoria o, a tutto concedere, escludente se non sulla base di una appunto inammissibile petizione di principio)>>.
E' indubitabile, pertanto, che la posizione della società Società_1 soggiaccia conseguentemente alla speciale disciplina prevista dal comma 644 dell'art. 1 della legge 3 dicembre 2014, n. 190 e succ. mod. e, segnatamente, alle modalità di determinazione dell'imposta stabilite alla lett. G).
Appare, infatti, del tutto evidente che la norma in esame si applica al ricorrere del presupposto oggettivo del mancato collegamento al totalizzatore nazionale e che si prescinde dalla ricostruzione in concreto dell'ammontare della raccolta attraverso le note metodologie di accertamento dovendosi soltanto fare riferimento al triplo della media della raccolta effettuata nella provincia, determinata sulla base dei dati del totalizzatore, secondo le precise indicazioni della norma in questione che, in tali casi, esclude coerentemente l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che disciplina, invece, come norma di chiusura, le modalità di determinazione dell'imposta unica e il metodo di accertamento dell'evasione nei casi residuali
<>.
Sul punto relativo all'accertamento, va incidentalmente osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, lo speciale meccanismo di determinazione forfettaria della base imponibile dell'imposta, introdotto con la lettera sub G) del citato comma 644, non opera sul piano del metodo dell'attività di controllo e di accertamento della stessa, trattandosi invece di un parametro di calcolo dell'imposta unica, legislativamente predeterminato, le cui condivisibili ragioni, non inficianti i principi costituzionali in subiecta materia, si colgono agevolmente dall'esame dei lavori preparatori dell'intervento normativo in esame: “La logica della forfetizzazione della base imponibile è particolarmente adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacché sganciato da regole cogenti predeterminate. Inoltre, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli… che consente di registrare, memorizzare e conservare tutte le singole giocate, comporta che la raccolta totale realizzata da questi soggetti non può in alcun modo essere ricostruita, anche perché essi fanno capo a soggetti che dichiarano di essere stabiliti all'estero, dove affluiscono le giocate effettuate. Pur sempre, però, la base imponibile resta ancorata alla raccolta di gioco, come in particolare previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1998 relativamente alla raccolta di scommesse, che certamente costituisce la tipologia di gioco predominante tra quelle offerte dalla rete parallela innanzi detta. In particolare:- la media della raccolta provinciale già costituisce elemento di riferimento ai fini dell'accertamento (ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);- ai fini della determinazione della base imponibile forfettaria, appare ragionevole prevederne un aumento in considerazione di quanto segue:- la raccolta degli operatori non autorizzati si avvale di una posizione di ampio favore rispetto agli operatori della rete legale, garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque, potendo offrire quote molto più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato);- la media presa a riferimento non comprende gli eventi ippici, mentre è da ritenere con sufficiente certezza che gli operatori non autorizzati (soprattutto se collegati a bookmakers esteri, come è nella realtà attuale) offrano anche, in misura consistente, scommesse su eventi ippici nazionali e stranieri;
- la stessa media non tiene inoltre conto dell'ampia gamma di scommesse su eventi diversi da quelli approvati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (il c.d. “palinsesto ufficiale”, compreso quello c.d.
“complementare”), eventi che notoriamente costituiscono una parte rilevante del business degli operatori non autorizzati;
- la media non tiene altresì conto del gioco on line, considerato che gli operatori fisici della rete legale non possono offrire gioco a distanza…tutti gli elementi anzidetti ben giustificano il rialzo rispetto alla “media” pari al triplo di questa. I soggetti in esame, infatti, già si attestano, verosimilmente, intorno ai valori massimi (se non superiori) di quella degli operatori della rete legale, data la posizione di ampio favore garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque assai più in alto della media, potendo offrire quote più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato). Inoltre, la possibilità di offrire molteplici prodotti, vietati agli operatori regolari, sia in termini di “palinsesto”, sia in termini di giochi (on line, ippica, ecc.), conducono a ritenere ragionevole prevedere la base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale. Per quanto riguarda l'aliquota applicabile,
l'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 1998 prevede aliquote molto diversificate a seconda della tipologia di evento (26,80 per cento per i concorsi pronostici, 22,50 per cento per la scommessa tris, 15,70 per cento per ogni scommessa ippica, un ventaglio di aliquote che va dal 2 all'8 per cento per le scommesse sportive).
La disposizione assume applicabile la massima aliquota prevista per le scommesse sportive (8 per cento), posto che la mancanza di collegamento di questi operatori al totalizzatore nazionale non consente di verificare le tipologie di eventi oggetto di scommessa”.
La legittimità di tale sistema è stato recentemente asseverata dalla Corte di Cassazione (vds Civile Ord.
Sez. 5 Num. 27260 Anno 2023).
In definitiva, alla stregua delle superiori considerazioni, è da ritenersi pienamente legittimo l'operato dell'Ufficio che ha proceduto, nel caso in esame, a determinare l'imposta dovuta facendo riferimento all'imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale, così come previsto dalla legge sopra esaminata.
La quale, è appena il caso di ribadirlo, si applica ai soggetti << attivi alla data del 30 ottobre 2014>> che, comunque, non hanno regolarizzato la propria posizione fiscale entro il 2016, secondo quanto previsto dai citati commi 643 e 644.
Sul punto appare opportuno un'ulteriore breve notazione.
La circostanza che il soggetto di imposta non risulti attivo a quella data non esclude automaticamente l'applicabilità della relativa disciplina prevista alla citata lett. G) del comma 644. Infatti, allorquando, come nel caso in esame, l'accertamento viene svolto (anche) nei confronti di un soggetto non attivo alla suddetta data del 30 ottobre 2014 e per un arco temporale (2019) successivo al periodo entro il quale era consentita la regolarizzazione (2016), ciò che appare dirimente ai fini dell'applicazione del disposto di cui alla lett. G) del suddetto comma 644 è la verifica della effettiva titolarità dell'attività principale in questione (l'offrire scommesse con vincite in denaro in Italia). Infatti, detta normativa risulta inapplicabile solo quando il soggetto, non ancora attivo al 30 ottobre del 2014, svolga per conto proprio l'attività e sia, quindi, unico soggetto di imposta, seppure non abbia regolarizzato la propria posizione fiscale e non risulti collegato al totalizzatore nazionale;
e ciò perché, in tale evenienza, la circostanza di essere << attivi alla data del 30 ottobre 2014>> rappresenta oggettivamente l'ulteriore presupposto delimitativo dell'applicabilità della norma in esame.
Quando, invece, l'attività venga svolta per conto di soggetti terzi, la ricorrenza del suddetto presupposto deve essere verificato in capo al soggetto terzo per conto del quale l'attività stessa viene svolta, essendo irrilevante che il soggetto che opera per conto di terzi non fosse invece attivo alla data del 30 ottobre 2014; in tali casi, infatti, entrambi i soggetti risultano pacificamente soggetti di imposta collegati dal vincolo solidale ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 220/2010, a mente del quale, nel caso di raccolta del gioco e delle scommesse «per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni».
Indipendentemente, quindi, dal periodo relativo al mancato pagamento dell'imposta dovuta oggetto di accertamento, ciò che rileva, infatti, è la circostanza che il soggetto terzo interessato fosse già attivo alla data del 30 ottobre 2014 e non avesse regolarizzato la propria posizione fiscale entro il 2016 mediante il collegamento al totalizzatore nazionale, com'è appunto avvenuto nella vicenda in esame per la Società_1 che opera pacificamente sul territorio nazionale da oltre 20 anni svolgendo l'attività di bookmakers attraverso i diversi centri di trasmissione dati che raccolgono le scommesse per suo conto.
E' pacifico, infatti, che Ricorrente_1 , quale titolare della ditta a denominazione “Società_1 Centro Elaborazione Dati e sala giochi, in virtù del contratto concluso con la predetta società gestiva, per conto di quest'ultima, mediante il tramite del centro trasmissioni dati (CDT), nel periodo d'imposta considerato, servizi meramente ausiliari e preparatori all'attività di scommessa gestita in via esclusiva dalla stessa Società_1. Correttamente, quindi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiamato a rispondere del debito tributario e dei relativi accessori entrambi i soggetti coobbligati, applicando la disciplina di cui alla citata lett. G) del comma 644 dell'art. 1 della legge 3 dicembre 2014, n. 190 e succ. mod. poichè il predetto Ricorrente_1 nella qualità di titolare della suddetta impresa individuale ha operato nel 2019 per conto dalla Società_1, società estera, già attiva alla data del 30 ottobre del 2014, che ha volontariamente omesso di aderire alle procedure di regolarizzazione per sanare la propria posizione fiscale e di collegarsi, all'esito della stessa, al totalizzatore nazionale.
L'atto impugnato, risulta, pertanto legittimo.
Con riferimento al resto delle doglianze, va evidenziato che numerose, articolate, puntuali e costanti pronunce del Giudice Tributario, della Corte di Cassazione, della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea le hanno ritenuto infondate, in termini di una chiarezza tale da non richiedere alcuna, ulteriore rimessione degli atti alla CGUE per un intervento interpretativo e\o alla Corte costituzionale per vagliare la conformità al dettato costituzionale di un sistema impositivo, già considerato legittimo e non discriminatorio.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha già chiarito che, alla luce della giurisprudenza della C.G.U.E., la situazione di un centro di trasmissione dati che raccoglie scommesse per conto di una società che ha sede in un altro
Stato membro non è analoga a quella degli operatori nazionali (cfr. Cass., 14.4.2021, n. 9730).
In particolare, la invocata disapplicazione del diritto interno quanto, in subordine, il chiesto rinvio pregiudiziale non appaiano meritevoli di seguito, considerando che la richiamata normativa mira, all'evidenza, non già a limitare la libertà di stabilimento o di prestazione di servizi quanto, al contrario, proprio a ristabilire un principio di parità di condizioni tra i concessionari della rete statale e gli operatori che comunque operano in Italia, benché privi di concessione statale (Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 27260 Anno 2023).
Tale normativa, com'è stato chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra indicata e ulteriormente ribadito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18625/2024 << è invece incentrata sulla rilevata esistenza di un'ampia discrezionalità dello Stato nello specifico settore delle scommesse;
un settore nel quale è possibile che le norme interne deroghino a quelle comunitarie per motivi di ordine pubblico…>> .
Va qui ribadito che l'imposta unica sulle scommesse è un'imposta non armonizzata a livello europeo, il che consente di affermare che le relative regole, in ordine alla base imponibile, ai soggetti passivi, alle aliquote e a quant'altro, sono poste esclusivamente dall'ordinamento interno, a prescindere dal trattamento fiscale che gli altri paesi riservano al medesimo fatto generatore del tributo.
In tale ottica, è priva di alcun fondamento la doglianza della incompatibilità di detta disciplina con il diritto comunitario sia per quanto attiene alla questione della determinazione dell'imposta sulla base del triplo della media della raccolta in ambito provinciale sia per quanto riguarda quella inerente la configurazione di un trattamento tributario differenziato fra soggetti muniti di concessione e collegati al totalizzatore nazionale, da un lato, e soggetti che, privi di concessione operino in ambito nazionale senza essere collegati al totalizzatore.
Sul punto si richiama la sentenza n. 25426 del 29/08/2022 della Corte di Cassazione secondo la quale “la normativa italiana ha già superato il vaglio della giurisprudenza unionale. La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti”(conforme anche Cass. n. 26834/2022).
Non si ravvisano, in conclusione, necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di giustizia le questioni sollecitate dalla parte ricorrente, nè ragioni di qualsiasi genere per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
Priva di alcun fondamento è, infine, la richiesta di esclusione delle sanzioni per le “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”, considerando che la questione della raccolta di scommesse per siti esteri e l'applicabilità delle relative imposte risale ad almeno dieci anni orsono, ben prima dell'anno di imposta in contestazione. Invero, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18405 del 12/07/2018, per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che
è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.
Più di recente è stato affermato che “In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari,
l'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in epoca precedente l'avviso di accertamento costituisce presupposto per l'esistenza di una condizione di incertezza nell'interpretazione delle norme violate”. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 15866 del 08/06/2021); ma nel caso in esame, alla luce delle ripetute e costanti pronunce in merito emesse dalla Corte di Cassazione, deve certamente essere esclusa tale situazione di incertezza.
Si ritiene pertanto infondata la richiesta in ordine all'asserita illegittimità delle sanzioni né si ritiene sussistere, per come genericamente prospettata, alcuna sproporzione, in termini di irragionevolezza, delle sanzioni applicate tale da farsi luogo, anche alla luce del contenuto della sentenza della corte costituzionale n. 46/23, all'applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 472 del 1997. L'ADM ha infatti correttamente applicato a titolo di sanzione amministrativa tributaria il 120% dell'imposta evasa che costituisce il minimo previsto, per sottrazione di base imponibile ex art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 504/98 a mente del quale il << soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.>>.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, in favore dell'
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che liquida in euro 2.324,00, somma comprensiva della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies D.Lgs. n. 546 del 1992, oltre spese ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3920/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di LE - Via Terrasanta 48 90100
LE PA
Difeso da
Difensore_2 - CF._Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Terrasanta 48 90100 LE PA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13190012062U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3210/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: L' Ag.dogane E Monopoli, Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di LE, si riporta ed insiste nelle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, D'MI CO, titolare dell'omonima impresa individuale (Centro Trasmissione Dati o CTD),rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Messina, ha impugnato l'avviso di accertamento n. M13190012062U, notificato in data 15.05.2024, mediante il quale l'Ufficio ha accertato, nei confronti di parte ricorrente in via principale e nei confronti di Società_1 in via solidale, la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010, per l'anno d'imposta 2019, quantificandola in € 35.238,30, oltre interessi pari a € 6.074,50 e sanzioni pari a € 42.285,96.
Premettendo un'ampia genesi della vicenda e richiamando, in diritto, le norme che regolano i giochi gestiti in simultanea dai bookmaker e dai CDT e la relativa giurisprudenza frattanto consolidatasi, a sostegno delle argomentate doglianze volte a dimostrare l'illegittimità dell'avviso e l'erronea determinazione dell'imposta da parte dell'Ufficio, parte ricorrente ha enumerato i diversi motivi indicati nel ricorso che qui si richiamano espressamente.
Successivamente dette doglianze sono state circoscritte con l'atto denominato “precisazioni a verbale
“ depositato in data 2.12.25 con il quale il difensore << non contesta la sussistenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta unica (cfr. violazione degli artt. 3, D. Lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L.
220/2010 e violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998) e, per l'effetto, dichiara di riconoscere la debenza dell'imposta unica per la raccolta in Italia delle scommesse e manifesta la disponibilità al pagamento ai sensi della L. 504/98 e dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015 quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dall'anno 2016.>>
L' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) si è costituita in giudizio ricostruendo in punto di fatto la vicenda e contestando analiticamente il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha proposto una lunghissima serie di doglianze all'esito delle quali ha chiesto la “caducazione” dell'atto impugnato o il suo annullamento, se del caso anche previa disapplicazione di norme di legge denunciate di contrarietà a previsioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ovvero all'esito di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sull'interpretazione del diritto dell'Unione.
Tuttavia, nel prosieguo del processo e, formalmente, con l'atto depositato in data 2.12.25 relativo a
“precisazioni per il verbale di udienza”, essa ha rinunciato a buona parte dei motivi di ricorso e ha significativamente sfrondato le sovrabbondanti ragioni poste a fondamento delle proprie richieste conclusive, rimaste comunque immutate.
Alla luce di ciò appare in via preliminare necessario delineare compiutamente il thema probandum e decidendum considerato che, in particolare, la parte ricorrente con l'anzidetta memoria ha dichiarato espressamente di riconoscere di essere soggetto passivo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. 504/1998 e all' art. 1 comma 945 L.208/2015, con disponibilità al relativo pagamento. Il riconoscimento della debenza di tale imposta da parte della Società_1 muove dall'asserito presupposto che il predetto comma 945 << ha abrogato le precedenti leggi finanziarie e ha introdotto l'imposta unica sulla raccolta, quale imposta diretta, rivolta anche i bookmaker collocati fuori del territorio italiano. Il legislatore nel suo dictum non ha limitato l'imposta sul margine ai soli concessionari o ai soli soggetti collegati al totalizzatore>>.
Alla stregua di questa esplicita premessa, abbandonando espressamente quanto contrariamente dedotto in ricorso con riferimento a: A) presupposto soggettivo dell'imposta unica (cfr. violazione degli artt. 3, D. Lgs.
504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010); B) presupposto territoriale dell'imposta unica (cfr. violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998), parte ricorrente ha continuato a contestare la legittimità dell'atto impugnato sulla base dei seguenti residui/ristretti motivi, chiedendo di limitare il thema decidendum ai seguenti profili, dopo avere espressamente rinunciato a tutti gli altri originariamente indicati nel ricorso:
1) in via pregiudiziale, richiamata la ratio della Legge 220/2010 (prevista espressamente dall'art. 1 comma
64: svolgimento di attività illecita) posta a fondamento dell'atto impugnato, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto normativo dell'imposta dal momento che la Società_1 svolge attività regolare e lecita, giusta giurisprudenza citata in atti;
2) in via sempre pregiudiziale, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 945, L. 208/2015. L'imposta unica sulle scommesse a partire dal 1 gennaio 2016 si applica sui ricavi con effetto di abrogatio delle precedenti leggi finanziarie;
3) in via ancora pregiudiziale, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per manifesta violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, e per l'effetto disapplicare l'art. 1, comma 644, L. 190/2014; 4) in via sempre pregiudiziale, la Corte di Giustizia UE e la Corte Costituzionale non si sono occupate del triplo della base imponibile e del 120% delle sanzioni applicate agli operatori esteri e non si sono occupate della tassazione sui ricavi introdotta a far data dal 2016. Per tali ragioni parte ricorrente ha chiesto alla Corte di
: << - sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta ai quesiti di diritto indicati nell'atto introduttivo del giudizio;
- sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità
2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;- ritenere e dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, la sproporzione delle sanzioni applicate pari al 120% (cfr. sentenza corte
Costituzionale n. 46/2023) e per l'effetto disapplicare le sanzioni amministrative applicate>>.
In ultimo ha evidenziato l'inapplicabilità della giurisprudenza della Corte di Cassazione recentemente citata da ADM in quanto la stessa non si è mai pronunciata sul Caso Società_1 e sulle annualità di imposta successive al 2015, o sulla violazione del comma 945 della L. 208/2015.
Tanto premesso, rileva la Corte che il ricorso è privo di fondamento.
I motivi suesposti, cosi come indicati ai punti 1 e 2 dell'atto depositato in data 2.12.25, posso essere trattati congiuntamente sulla base delle seguenti considerazioni.
Le persistenti doglianze sull'illegittimità dell'atto impugnato si fondano sostanzialmente sull'assunto che Società_1 è operatore estero del settore dei giuochi e delle scommesse che svolge in Italia, attraverso esercenti alla stessa contrattualmente legati (nella vicenda in esame, mediante il CTD di Ricorrente_1) un'attività non illecita ma “regolare e lecita” e che, pertanto, al pari degli altri operatori del settore, deve essere assoggettata all'imposta unica sulle scommesse costituita dalla differenza tra importo delle giocate e importo delle vincite corrisposte ai clienti, ai sensi all'art. 1, comma 945, della legge 208/2015 che appunto prevede che << A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica,
e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Al gioco del Bingo a distanza si applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998; a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'imposta unica è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore>>.
Di contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l'impugnato avviso di accertamento, sul presupposto che il CTD gestito da Ricorrente_1 è risultato non collegato al totalizzatore nazionale, ha determinato la base imponibile dell'imposta unica in base alla previsione di cui alla lett. G) del comma 644 dell'art. 1 della legge 190/2014 a mente del quale <<… l'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta di dati registrati nel totalizzatore per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998><… l'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore per il periodo d'imposta precedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998>>.
L'applicazione di tale normativa, a giudizio di parte ricorrente, sarebbe illegittima in quanto da una parte il richiamato art. 1, comma 945, della legge 208/2015 avrebbe avuto < leggi finanziarie>> e dunque anche del summenzionato disposto di cui alla lett. G) del comma 644 dell'art. 1 della legge 190/2014 contenuto nella legge finanziaria del 2015; dall'altra, questa norma non sarebbe in ogni caso applicabile nel caso in esame per le peculiari condizioni della Società_1 e, comunque, andrebbe disapplicata perché in contrasto con gli artt. 49 e 56 TUFE.
La ricostruzione del quadro normativo di riferimento evocata da parte ricorrente è del tutto errata.
Intanto, va subito evidenziato che, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, in mancanza di un'esplicita disposizione abrogatrice, l'art. 1 comma 644 della legge 190/2014 non può ritenersi abrogato né, per converso, può ritenersi sussistere l'ipotesi di abrogazione tacita prevista dal medesimo art. 15.
Ed invero, tra il comma 945 dell'art. 1 della legge 208/2015 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” e la citata lett. G) del comma 644 dell'art. 1 della legge 190/2014 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)” non si ravvisa alcuna incompatibilità in quanto ciascuna norma ha presupposti e ratio legis differenti.
E che non vi sia stata alcuna abrogazione è, inoltre, ulteriormente dimostrato dalla decisiva circostanza che il precedente comma 926 della stessa legge 208/2015 ha apportato modificazioni proprio al contenuto del suddetto comma 644 lett. G) (ma anche al collegato comma 643) dell'art. 1 della precedente legge di bilancio n. 190/2014 in tal guisa conclamandone inconfutabilmente la vigenza.
Non vi è stato, dunque, nessun effetto abrogante, né espresso né tacito, del comma 945 della legge di bilancio 208/2015 sul comma 644 lett. G) della legge di bilancio n. 190/2014, così come erroneamente ritenuto da parte ricorrente;
le due discipline, pertanto, coesistono in quanto destinate a regolamentare situazioni fattuali differenti.
Sulla base dell'analisi, anche letterale, delle norme in questione, emerge chiaramente che il presupposto discriminante per l'applicazione dell'una o dell'altra disciplina risieda nell'essere il soggetto di imposta collegato o non collegato al “totalizzatore nazionale”.
Ora, è pacifico che Società_1 non è e non è mai stata collegata al totalizzatore nazionale nè rilevano in questa sede le ragioni per le quali ciò non sia accaduto.
Ritiene infatti la Corte, condividendo pienamente le articolate argomentazioni poste a sostegno della Sentenza del T.A.R. Lazio Roma n. 8807 del 24/05/2023, opportunamente richiamata nella memoria illustrativa di parte resistente,< esclusa dalle procedure di affidamento delle concessioni di gioco del 1999 e del 2006 non faccia sì che la stessa abbia acquisito la titolarità di una speciale posizione rispetto alla generalità degli esercenti, che le consenta di affrancarsi dal quadro regolatorio vigente in Italia>> che, come si è visto, si fonda, ai fini fiscali, anche sulla distinzione tra operatori collegati e operatori non collegati al totalizzatore nazionale.
Il legislatore, infatti, con la legge 3 dicembre 2014, n. 190, successivamente modificata con la legge n.
208/2015, ha previsto all'art.1 comma 643 che << In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché della fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione>> dettando all'uopo le relative condizioni.
Ha, quindi, previsto nel successivo comma 644 una disciplina speciale << Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti>>.
Dunque, alla scadenza del termine per la regolarizzazione ovvero in caso di caducazione degli effetti della stessa, si sono venute a determinare nell'ordinamento una disciplina generale valevole per tutti gli operatori in regola con le norme dello Stato (concessione, licenza, collegamento al totalizzatore nazionale) e una speciale per i soggetti che continuano ad operare in assenza di tale collegamento.
E' pacifico che Società_1 non abbia, a suo tempo, aderito al sistema di regolarizzazione previsto dal citato comma 643 né, per le peculiari circostanze che hanno contrassegnato la sua vicenda sul territorio nazionale,
“alcuna discriminazione a danno di parte ricorrente sembra potersi ravvedere sia rispetto ai concessionari di Stato, attesa la non assimilabilità di Società_1 a quest'ultimi, sia agli altri operatori aderenti alla procedura di cui al comma 643, per avere Società_1 liberamente scelto di non parteciparvi, pur potendovi”(Sentenza del T.A.R. Lazio Roma n. 8807 del 24/05/2023 cit.).
Dunque, come rilevato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Società_1 contrariamente a quanto fatto da altri allibratori esteri, non ha aderito alle procedure di regolarizzazione per sanare la propria posizione fiscale precludendosi volontariamente la possibilità di esercitare, mediate presentazione di apposita domanda, la raccolta di scommesse in conformità alla legge nazionale, con collegamento al totalizzatore nazionale.
Da ultimo il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1498/2024 ha ribadito che la Società_1 non può vantare alcuna < applicativi dell'art. 1, commi 643 e 644, della l. n. 190 del 2014, pur avendo scelto deliberatamente di non avere preso parte alla procedura di regolarizzazione>>.
Società_1 ha infatti deciso, come rimarcato in detta sentenza con riferimento alle due società appellanti < di non prendere parte alla procedura di regolarizzazione, di cui alla 1. n. 190 del 2014, sulla scorta di una precisa scelta che esse hanno coltivato, anche parallelamente e successivamente alla proposizione del ricorso avanti al Tribunale, basandosi sull'assunto, del tutto infondato, di appartenere ad un tertium genus, in realtà inesistente, di soggetti asseritamente “sanati dalla giurisprudenza”, che sarebbero stati discriminati dalle scelte del legislatore, anche da quelle, qui avversate, della l. n. 190 del 2014, i cui atti applicativi sono stati contestati nel presente giudizio senza che in nessun modo ne sia stata allegata, prima ancor che dimostrata, la natura lesiva (discriminatoria o, a tutto concedere, escludente se non sulla base di una appunto inammissibile petizione di principio)>>.
E' indubitabile, pertanto, che la posizione della società Società_1 soggiaccia conseguentemente alla speciale disciplina prevista dal comma 644 dell'art. 1 della legge 3 dicembre 2014, n. 190 e succ. mod. e, segnatamente, alle modalità di determinazione dell'imposta stabilite alla lett. G).
Appare, infatti, del tutto evidente che la norma in esame si applica al ricorrere del presupposto oggettivo del mancato collegamento al totalizzatore nazionale e che si prescinde dalla ricostruzione in concreto dell'ammontare della raccolta attraverso le note metodologie di accertamento dovendosi soltanto fare riferimento al triplo della media della raccolta effettuata nella provincia, determinata sulla base dei dati del totalizzatore, secondo le precise indicazioni della norma in questione che, in tali casi, esclude coerentemente l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che disciplina, invece, come norma di chiusura, le modalità di determinazione dell'imposta unica e il metodo di accertamento dell'evasione nei casi residuali
<>.
Sul punto relativo all'accertamento, va incidentalmente osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, lo speciale meccanismo di determinazione forfettaria della base imponibile dell'imposta, introdotto con la lettera sub G) del citato comma 644, non opera sul piano del metodo dell'attività di controllo e di accertamento della stessa, trattandosi invece di un parametro di calcolo dell'imposta unica, legislativamente predeterminato, le cui condivisibili ragioni, non inficianti i principi costituzionali in subiecta materia, si colgono agevolmente dall'esame dei lavori preparatori dell'intervento normativo in esame: “La logica della forfetizzazione della base imponibile è particolarmente adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacché sganciato da regole cogenti predeterminate. Inoltre, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli… che consente di registrare, memorizzare e conservare tutte le singole giocate, comporta che la raccolta totale realizzata da questi soggetti non può in alcun modo essere ricostruita, anche perché essi fanno capo a soggetti che dichiarano di essere stabiliti all'estero, dove affluiscono le giocate effettuate. Pur sempre, però, la base imponibile resta ancorata alla raccolta di gioco, come in particolare previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1998 relativamente alla raccolta di scommesse, che certamente costituisce la tipologia di gioco predominante tra quelle offerte dalla rete parallela innanzi detta. In particolare:- la media della raccolta provinciale già costituisce elemento di riferimento ai fini dell'accertamento (ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);- ai fini della determinazione della base imponibile forfettaria, appare ragionevole prevederne un aumento in considerazione di quanto segue:- la raccolta degli operatori non autorizzati si avvale di una posizione di ampio favore rispetto agli operatori della rete legale, garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque, potendo offrire quote molto più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato);- la media presa a riferimento non comprende gli eventi ippici, mentre è da ritenere con sufficiente certezza che gli operatori non autorizzati (soprattutto se collegati a bookmakers esteri, come è nella realtà attuale) offrano anche, in misura consistente, scommesse su eventi ippici nazionali e stranieri;
- la stessa media non tiene inoltre conto dell'ampia gamma di scommesse su eventi diversi da quelli approvati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (il c.d. “palinsesto ufficiale”, compreso quello c.d.
“complementare”), eventi che notoriamente costituiscono una parte rilevante del business degli operatori non autorizzati;
- la media non tiene altresì conto del gioco on line, considerato che gli operatori fisici della rete legale non possono offrire gioco a distanza…tutti gli elementi anzidetti ben giustificano il rialzo rispetto alla “media” pari al triplo di questa. I soggetti in esame, infatti, già si attestano, verosimilmente, intorno ai valori massimi (se non superiori) di quella degli operatori della rete legale, data la posizione di ampio favore garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque assai più in alto della media, potendo offrire quote più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato). Inoltre, la possibilità di offrire molteplici prodotti, vietati agli operatori regolari, sia in termini di “palinsesto”, sia in termini di giochi (on line, ippica, ecc.), conducono a ritenere ragionevole prevedere la base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale. Per quanto riguarda l'aliquota applicabile,
l'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 1998 prevede aliquote molto diversificate a seconda della tipologia di evento (26,80 per cento per i concorsi pronostici, 22,50 per cento per la scommessa tris, 15,70 per cento per ogni scommessa ippica, un ventaglio di aliquote che va dal 2 all'8 per cento per le scommesse sportive).
La disposizione assume applicabile la massima aliquota prevista per le scommesse sportive (8 per cento), posto che la mancanza di collegamento di questi operatori al totalizzatore nazionale non consente di verificare le tipologie di eventi oggetto di scommessa”.
La legittimità di tale sistema è stato recentemente asseverata dalla Corte di Cassazione (vds Civile Ord.
Sez. 5 Num. 27260 Anno 2023).
In definitiva, alla stregua delle superiori considerazioni, è da ritenersi pienamente legittimo l'operato dell'Ufficio che ha proceduto, nel caso in esame, a determinare l'imposta dovuta facendo riferimento all'imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale, così come previsto dalla legge sopra esaminata.
La quale, è appena il caso di ribadirlo, si applica ai soggetti << attivi alla data del 30 ottobre 2014>> che, comunque, non hanno regolarizzato la propria posizione fiscale entro il 2016, secondo quanto previsto dai citati commi 643 e 644.
Sul punto appare opportuno un'ulteriore breve notazione.
La circostanza che il soggetto di imposta non risulti attivo a quella data non esclude automaticamente l'applicabilità della relativa disciplina prevista alla citata lett. G) del comma 644. Infatti, allorquando, come nel caso in esame, l'accertamento viene svolto (anche) nei confronti di un soggetto non attivo alla suddetta data del 30 ottobre 2014 e per un arco temporale (2019) successivo al periodo entro il quale era consentita la regolarizzazione (2016), ciò che appare dirimente ai fini dell'applicazione del disposto di cui alla lett. G) del suddetto comma 644 è la verifica della effettiva titolarità dell'attività principale in questione (l'offrire scommesse con vincite in denaro in Italia). Infatti, detta normativa risulta inapplicabile solo quando il soggetto, non ancora attivo al 30 ottobre del 2014, svolga per conto proprio l'attività e sia, quindi, unico soggetto di imposta, seppure non abbia regolarizzato la propria posizione fiscale e non risulti collegato al totalizzatore nazionale;
e ciò perché, in tale evenienza, la circostanza di essere << attivi alla data del 30 ottobre 2014>> rappresenta oggettivamente l'ulteriore presupposto delimitativo dell'applicabilità della norma in esame.
Quando, invece, l'attività venga svolta per conto di soggetti terzi, la ricorrenza del suddetto presupposto deve essere verificato in capo al soggetto terzo per conto del quale l'attività stessa viene svolta, essendo irrilevante che il soggetto che opera per conto di terzi non fosse invece attivo alla data del 30 ottobre 2014; in tali casi, infatti, entrambi i soggetti risultano pacificamente soggetti di imposta collegati dal vincolo solidale ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 220/2010, a mente del quale, nel caso di raccolta del gioco e delle scommesse «per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni».
Indipendentemente, quindi, dal periodo relativo al mancato pagamento dell'imposta dovuta oggetto di accertamento, ciò che rileva, infatti, è la circostanza che il soggetto terzo interessato fosse già attivo alla data del 30 ottobre 2014 e non avesse regolarizzato la propria posizione fiscale entro il 2016 mediante il collegamento al totalizzatore nazionale, com'è appunto avvenuto nella vicenda in esame per la Società_1 che opera pacificamente sul territorio nazionale da oltre 20 anni svolgendo l'attività di bookmakers attraverso i diversi centri di trasmissione dati che raccolgono le scommesse per suo conto.
E' pacifico, infatti, che Ricorrente_1 , quale titolare della ditta a denominazione “Società_1 Centro Elaborazione Dati e sala giochi, in virtù del contratto concluso con la predetta società gestiva, per conto di quest'ultima, mediante il tramite del centro trasmissioni dati (CDT), nel periodo d'imposta considerato, servizi meramente ausiliari e preparatori all'attività di scommessa gestita in via esclusiva dalla stessa Società_1. Correttamente, quindi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiamato a rispondere del debito tributario e dei relativi accessori entrambi i soggetti coobbligati, applicando la disciplina di cui alla citata lett. G) del comma 644 dell'art. 1 della legge 3 dicembre 2014, n. 190 e succ. mod. poichè il predetto Ricorrente_1 nella qualità di titolare della suddetta impresa individuale ha operato nel 2019 per conto dalla Società_1, società estera, già attiva alla data del 30 ottobre del 2014, che ha volontariamente omesso di aderire alle procedure di regolarizzazione per sanare la propria posizione fiscale e di collegarsi, all'esito della stessa, al totalizzatore nazionale.
L'atto impugnato, risulta, pertanto legittimo.
Con riferimento al resto delle doglianze, va evidenziato che numerose, articolate, puntuali e costanti pronunce del Giudice Tributario, della Corte di Cassazione, della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea le hanno ritenuto infondate, in termini di una chiarezza tale da non richiedere alcuna, ulteriore rimessione degli atti alla CGUE per un intervento interpretativo e\o alla Corte costituzionale per vagliare la conformità al dettato costituzionale di un sistema impositivo, già considerato legittimo e non discriminatorio.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha già chiarito che, alla luce della giurisprudenza della C.G.U.E., la situazione di un centro di trasmissione dati che raccoglie scommesse per conto di una società che ha sede in un altro
Stato membro non è analoga a quella degli operatori nazionali (cfr. Cass., 14.4.2021, n. 9730).
In particolare, la invocata disapplicazione del diritto interno quanto, in subordine, il chiesto rinvio pregiudiziale non appaiano meritevoli di seguito, considerando che la richiamata normativa mira, all'evidenza, non già a limitare la libertà di stabilimento o di prestazione di servizi quanto, al contrario, proprio a ristabilire un principio di parità di condizioni tra i concessionari della rete statale e gli operatori che comunque operano in Italia, benché privi di concessione statale (Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 27260 Anno 2023).
Tale normativa, com'è stato chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra indicata e ulteriormente ribadito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18625/2024 << è invece incentrata sulla rilevata esistenza di un'ampia discrezionalità dello Stato nello specifico settore delle scommesse;
un settore nel quale è possibile che le norme interne deroghino a quelle comunitarie per motivi di ordine pubblico…>> .
Va qui ribadito che l'imposta unica sulle scommesse è un'imposta non armonizzata a livello europeo, il che consente di affermare che le relative regole, in ordine alla base imponibile, ai soggetti passivi, alle aliquote e a quant'altro, sono poste esclusivamente dall'ordinamento interno, a prescindere dal trattamento fiscale che gli altri paesi riservano al medesimo fatto generatore del tributo.
In tale ottica, è priva di alcun fondamento la doglianza della incompatibilità di detta disciplina con il diritto comunitario sia per quanto attiene alla questione della determinazione dell'imposta sulla base del triplo della media della raccolta in ambito provinciale sia per quanto riguarda quella inerente la configurazione di un trattamento tributario differenziato fra soggetti muniti di concessione e collegati al totalizzatore nazionale, da un lato, e soggetti che, privi di concessione operino in ambito nazionale senza essere collegati al totalizzatore.
Sul punto si richiama la sentenza n. 25426 del 29/08/2022 della Corte di Cassazione secondo la quale “la normativa italiana ha già superato il vaglio della giurisprudenza unionale. La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti”(conforme anche Cass. n. 26834/2022).
Non si ravvisano, in conclusione, necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di giustizia le questioni sollecitate dalla parte ricorrente, nè ragioni di qualsiasi genere per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
Priva di alcun fondamento è, infine, la richiesta di esclusione delle sanzioni per le “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”, considerando che la questione della raccolta di scommesse per siti esteri e l'applicabilità delle relative imposte risale ad almeno dieci anni orsono, ben prima dell'anno di imposta in contestazione. Invero, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18405 del 12/07/2018, per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che
è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.
Più di recente è stato affermato che “In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari,
l'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in epoca precedente l'avviso di accertamento costituisce presupposto per l'esistenza di una condizione di incertezza nell'interpretazione delle norme violate”. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 15866 del 08/06/2021); ma nel caso in esame, alla luce delle ripetute e costanti pronunce in merito emesse dalla Corte di Cassazione, deve certamente essere esclusa tale situazione di incertezza.
Si ritiene pertanto infondata la richiesta in ordine all'asserita illegittimità delle sanzioni né si ritiene sussistere, per come genericamente prospettata, alcuna sproporzione, in termini di irragionevolezza, delle sanzioni applicate tale da farsi luogo, anche alla luce del contenuto della sentenza della corte costituzionale n. 46/23, all'applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 472 del 1997. L'ADM ha infatti correttamente applicato a titolo di sanzione amministrativa tributaria il 120% dell'imposta evasa che costituisce il minimo previsto, per sottrazione di base imponibile ex art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 504/98 a mente del quale il << soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.>>.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, in favore dell'
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che liquida in euro 2.324,00, somma comprensiva della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies D.Lgs. n. 546 del 1992, oltre spese ed accessori di legge se dovuti.