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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/12/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 697/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
IL IS e dell'avv.to D'AGOSTINI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico, presso lo studio dei difensori;
Ricorrente
contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
Resistente - contumace separati con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 23/09/2022 e autorizzato dal PM in data 29/09/2022;
divorziati con sentenza parziale sullo status n. 559/2024, pubblicata il
26/09/2024 e passata in giudicato il 27/03/2025 - R.G. 697/2024 - Tribunale
Ordinario di NO;
con le seguenti figlie: nata a [...] il Persona_1
23/07/2009 e nata a [...] il [...]; Persona_2
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 473-bis.28 c.p.c. e cioè “
In via principale:
1- Disporsi l'affidamento esclusivo delle minori (nata a [...] il Per_1
23.07.2009) e (nata a [...] il [...]) alla madre, signora Per_2 [...]
stabilendo che la stessa possa assumere in piena autonomia e Parte_1
senza necessità del consenso da parte del padre, signor , ogni Controparte_1
decisione relativa alla prole (es: autorizzazioni scolastiche e/o sanitarie e/o sportive e/o altro...), rappresentandosi ad oggi la madre come unico genitore presente, consapevole ed adeguatamente pronto a gestire la quotidianità e gli interessi strategici delle figlie minori e stante la lontananza geografica del padre il quale non ha più fatto rientro in provincia di NO e risulta essersi stabilmente trasferito a vivere in provincia di Napoli.
2- Confermarsi il collocamento e la residenza delle minori e Per_1 Per_2
anche anagrafica, presso l'ex abitazione familiare sita in Montereale Valcellina
(PN), via IV Novembre n. 22/C, ove continueranno a vivere unitamente alla madre e alla quale il predetto immobile, già di proprietà della medesima, è
assegnato.
3- Preso atto del definitivo trasferimento del signor in provincia di CP_1
Napoli, ove però egli non ha ancora formalizzato il trasferimento della sua residenza, disporsi che il padre possa vedere e tenere con sè le minori previo accordo con la madre durante i periodi di sospensione scolastica per due settimane durante il periodo estivo e una durante il periodo natalizio a cura e spese del signor solo presso idonea soluzione abitativa, che egli avrà CP_1
cura di indicare previamente alla signora tenendo in considerazione i Pt_1
desiderata delle minori e solo se di interesse delle medesime.
Il signor dovrà farsi carico dei costi di trasferta dal Friuli Venezia CP_1
2 Giulia in Campania propri e delle figlie.
Tempi e modi di visita ulteriori, se richiesti dal padre, verranno concordati tra i genitori e tendenzialmente non prevederanno lo spostamento delle ragazze fuori Regione, ma sarà onere del signor raggiungere le figlie per far CP_1
loro visita, occupandosi di reperire un alloggio per sé a proprie spese.
4- Disporsi l'obbligo in capo al signor di versare alla signora a CP_1 Pt_1
titolo di contributo ordinario al mantenimento delle minori, in forma tracciabile da versarsi anticipatamente entro l'ultimo giorno del mese, la somma pari ad € 500,00= mensili (€ 250,00= per ciascuna figlia) o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, comprendenti le voci di spesa di cui al
Protocollo di Intesa tra Magistrati e avvocati in vigore presso il Tribunale di
NO (tra cui a titolo esemplificativo mensa scolastica, abbigliamento,
farmaci da banco, etc...), oltre al 50% delle spese straordinarie loro necessarie,
come previsto dal medesimo Protocollo.
5- Dichiararsi che sarà la signora a percepire integralmente (100%) Pt_1
l'assegno unico universale per le figlie ed ogni altro beneficio economico a loro collegato ed eventualmente spettante. Delle spese detraibili i coniugi beneficeranno nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione di quelle che verranno sostenute integralmente dalla signora delle quali la stessa Pt_1
beneficerà per intero (100%);
6- Spese rifuse in caso di opposizione.
In via subordinata:
In denegata ipotesi che venga disposto l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, stabilire che la madre, signora Per_1 Persona_2
possa assumere in autonomia e senza necessità del consenso Parte_1
da parte del padre, sottoscrivendo all'uopo la relativa documentazione, le decisioni urgenti relative alla prole (es: autorizzazioni scolastiche e/o sanitarie e/o sportive e/o altro...), alla luce dell'impossibilità di conferire continuativamente e tempestivamente con il signor ciò creando CP_1
3 problemi pratici nella gestione scolastica e sanitaria delle figlie minori.
Si insite per l'accoglimento delle restanti conclusioni di cui ai punti da 2 a 6.
In via istruttoria:
Nella denegata ipotesi in cui non si ritengano già provate le ragioni della ricorrente ai fini dell'accoglimento delle predette conclusioni in via principale,
si insiste per l'ammissione di tutte le prove ritualmente e tempestivamente richieste e non ammesse da codesto Spett.le Giudice, ed in particolare relative agli ordini di esibizione, le richieste di chiarimenti al Consultorio e l'interpello del resistente contumace”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 559/2024, pubblicata il 26/09/2024 e passata in giudicato il 27/03/2025 – R.G. 697/2024, il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, la materia del contendere verte sulle seguenti questioni:
- affido delle figlie minori, in quanto la ricorrente chiede in via principale che venga disposto un affido esclusivo, a suo favore, con facoltà di adottare in autonomia e senza il concerto del padre le decisioni di maggior interesse per le figlie. Il padre, contumace, di fatto non si è opposto a tale decisione,
dichiarando anche al Consultorio incaricato di soffrire di una forma depressiva reattiva alla chiusura del matrimonio tanto da aver lasciato il lavoro e ad avere riscontrato una dipendenza dal gioco che ha comportato una crisi economica tale da decidere di trasferirsi a Napoli presso la di lui madre,
4 ben consapevole di non poter garantire la sua costante presenza fisica alle figlie, viste le precarietà economiche in cui si trova allo stato attuale. Ha,
inoltre, dichiarato in una sua mail di data 04/07/2024, ove motivava la sua mancata presenza all'udienza di comparizione di data 08/07/2024, di
“concedere” l'affido al 100% delle figlie alla madre così da permettere a quest'ultima di prendere le decisioni riguardo la scuola e la loro gestione.
- Le frequentazioni tra padre e figlie, giacché la madre chiede che, preso atto del definitivo trasferimento (non ancora formalizzato) del di loro padre in provincia di Napoli, si disponga che lo stesso possa vedere e tenere con sé le minori previo accordo con la madre durante i periodi di sospensione scolastica per due settimane durante il periodo estivo e una durante il periodo natalizio a cura e spese del padre solo presso idonea soluzione abitativa, che egli avrà cura di indicare previamente alla madre, tenendo in considerazione i desiderata delle minori e solo se di interesse delle medesime. Il padre ha dichiarato, infatti, al Consultorio di vivere con la di lui madre anziana e non autosufficiente in una soluzione abitativa (il quale afferma essere occupata abusivamente) definita dallo stesso “magazzino” composto da camera matrimoniale, piccolo soggiorno e un bagno, fornito di elementi minimi, che richiedono un certo adattamento, ma che nelle estati in cui ha ospitato le figlie,
queste si sono adattate dormendo su un divano letto.
- Il contributo paterno al mantenimento delle figlie minori, che la ricorrente lamenta quasi totalmente assente dalla pronuncia di separazione, avvenuta nel 2022, che stabiliva un contributo paterno per il mantenimento delle minori pari ad euro 400,00 complessivi (euro 200,00 a figlia), a far data da agosto 2022;
stabiliva che la madre si sarebbe fatta carico in via esclusiva delle spese straordinarie necessarie alle figlie sino al mese di dicembre 2022 incluso,
prevedendo che da gennaio 2023 la ripartizione della stessa sarebbe stata al
50% tra i genitori.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
5
2.1. Affido della prole.
Le condizioni proposte dalla parte ricorrente in via principale tutelano adeguatamente l'interesse della prole, ritenuto opportuno l'affidamento esclusivo a uno solo dei due genitori, apparendo contrario all'interesse delle minori l'affido condiviso.
Infatti, l'affido dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile, applicabili anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati. L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario
all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori,
una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza,
indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità
di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario - con un provvedimento motivato, suscettibile di
6 modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso - sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337 quater,
terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Richiamando i principi di diritto sopra enunciati, nel caso in esame, plurime situazioni inducono a ritenere che, al momento, appaia maggiormente tutelante per le minori il mantenimento dell'affido esclusivo alla madre e della facoltà per quest'ultima di adottare in autonomia e senza il consenso del padre le decisioni di maggior interesse per le figlie.
Infatti, alla luce anche della relazione del Consultorio incaricato, emerge un quadro paterno complesso, a partire da circa aprile 2023, tra cui la dichiarazione dello stesso agli operatori del Consultorio di aver lasciato il lavoro;
il trasferimento in provincia di Napoli che comporta una difficoltà
logistica nella possibile attuazione di continuità di visite con le figlie, così
come era stato stabilito in sede di separazione;
inoltre, le di lui condizioni economiche precarie che non gli permettono attualmente di reperire nemmeno una soluzione abitativa maggiormente consona ad ospitare le figlie qualora dovessero fargli nuovamente visita a Napoli (v. dichiarazioni dello stesso esposte nella relazione del Consultorio) e tanto meno gli permettono di sopperire all'omesso contributo al mantenimento statuito in sede di separazione, eccetto per quanto dichiarato dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta di data 23/01/2025, ove si evince che lo stesso ha parzialmente contribuito al mantenimento delle minori addivenendo ad un versamento pari ad euro 250,00 in data 17/01/2025, all'acquisto di vestiario, di due paia di scarpe e di un telefono cellulare per la figlia dell'importo di Per_1
euro 729,00 (lo stesso ha inviato scontrino alla ricorrente da cui si è ricavato che in totale aveva speso la somma di euro 1.147,80 per l'acquisto di ulteriori
7 beni per sé).
Alla luce di quanto finora descritto, considerato il parziale disinteresse del padre, avvalorato, altresì, dalla sua contumacia in codesto procedimento,
nonché la mancata comparizione senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 473 bis.21, secondo comma, c.p.c., si ritiene opportuno che la madre possa adottare in autonomia le decisioni più importanti relative alla salute,
all'istruzione e alla crescita delle minori, senza il concerto del padre.
In conclusione, si ritiene che l'affido esclusivo alla madre, con facoltà di decisione autonoma per le questioni di maggior interesse delle figlie,
rappresenti la soluzione più idonea per tutelare il benessere e lo sviluppo delle minori.
2.2. Collocazione prevalente delle figlie minori e frequentazione con il
genitore non collocatario.
Per quanto concerne la collocazione prevalente delle figlie minori e Per_1
deve confermarsi il collocamento delle stesse, rispettivamente di anni Per_2
16 e 12, presso la madre, come da quest'ultima richiesto, in quanto tutela adeguatamente l'interesse della prole.
Riguardo alle visite padre-figlie, come richiesto dalla ricorrente, preso atto del definitivo trasferimento del padre in provincia di Napoli, deve disporsi che lo stesso veda e tenga con sé le figlie, previo accordo con la madre, durante i periodi di sospensione scolastica per due settimane durante il periodo estivo e una settimana durante il periodo natalizio, a cura e spese del padre quando le stesse saranno presso di lui e solo dopo aver reperito idonea soluzione abitativa che dovrà essere dallo stesso preventivamente comunicata alla di loro madre, il tutto tenendo in considerazione i desiderata delle minori e solo se di interesse delle medesime. Inoltre, si dispone che i costi delle trasferte da e per la Campania, sia per lo stesso sia per le figlie, saranno a carico totale del padre e, infine, va fatto salva per i genitori la possibilità di liberamente formulare condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo
8
2.3. Assegnazione della casa familiare.
Premesso che la residenza delle figlie minori, anche anagrafica, risulta essere presso l'ex abitazione familiare sita in Montereale Valcellina (PN), via IV
Novembre n. 22/C, ove le stesse continueranno a vivere unitamente alla madre, è bene precisare che il predetto immobile, già di proprietà della medesima, resta alla stessa assegnato.
2.4. Esclusione dell'ascolto delle minori per non conformità al loro interesse.
Alla luce delle relazioni trasmesse dal Consultorio Familiare di Spilimbergo, si ritiene che l'ascolto diretto delle minori e rispettivamente di Per_1 Per_2
anni 16 e 12, non sia conforme al loro interesse.
La relazione consultoriale ha già acquisito informazioni dettagliate sul vissuto delle figlie, delle dinamiche familiare e sulle esigenze educative e relazionali
(v. relazione di data 28/11/2024). Tali elementi sono ritenuti sufficienti per la valutazione del loro interesse, senza necessità di un'audizione diretta.
2.5. Mantenimento ordinario e straordinario della prole.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, deve confermarsi quanto statuito in sede di separazione, in quanto il mantenimento stabilito a carico del padre appare conforme all'interesse delle minori in un contesto logistico ed economico proporzionale alle risorse e all'impegno dei coobbligati;
infatti, la madre ha dichiarato di lavorare come operaia, con un contratto part-time a tempo indeterminato, presso la società “Electrolux Italia S.p.A.” e di percepire uno stipendio netto mensile pari ad euro 1.401,25 (come da dichiarazione dei redditi per anno 2022 dimessa in atti) e ha dichiarato in udienza di data
08/07/2024 che il marito le ha riferito di lavorare presso un nipote per la di lui società “Lara Rivieccio Ponteggi” e lo stesso, durante il colloquio consultoriale
(v. relazione di data 28/11/2024), ha dichiarato che, dopo aver lasciato il precedente lavoro avuto in costanza di matrimonio, aveva reperito un impiego lavorativo saltuario nella ditta del di lui nipote, ma di non avere un contratto di lavoro;
inoltre, ha dichiarato di vivere in condizioni precarie, in
9 una dimora occupata abusivamente e definita dallo stesso “magazzino”
insieme alla di lui madre non autosufficiente e al momento, stante le difficoltà
economiche, di non riuscire a reperire una sistemazione migliore.
Pertanto, per quanto concerne il padre, non sussistono elementi per non ritenere lo stesso abile al lavoro e in grado di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze possedute in costanza di convivenza (e cioè
quelle di un operaio specializzato con contratto a tempo pieno e indeterminato presso la ditta Oesse S.r.l. con reddito annuo lordo di circa euro 31.000,00) e,
dunque, appare equo determinare il contributo al mantenimento dovuto dal padre delle minori nella misura stabilito in sede di separazione, ovvero,
complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 a figlia), con suddivisione al 50%
tra i genitori delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di NO e l'Ordine degli Avvocati di NO in data 22
febbraio 2018.
2.6. Assegno unico universale e detrazioni fiscali.
Rispetto all'assegno unico universale e alle detrazioni fiscali, deve statuirsi che l'assegno unico universale deve essere percepito al 100% dalla madre e le detrazioni fiscali, ove applicabili per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento
(valore indeterminabile – complessità bassa), di tutte le fasi, valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
10 - affida le figlie minori nata a [...] il Persona_1
23/07/2009 e nata a [...] il [...], alla Persona_2
madre che eserciterà in via esclusiva la responsabilità Parte_1
genitoriale; la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio – tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori;
- dispone che le minori siano collocate presso la madre, alla quale resta assegnata l'ex casa coniugale sita in Montereale Valcellina (PN), via IV
Novembre n. 22/C;
- dispone che possa vedere e tenere con sé le figlie con Controparte_1
le seguenti modalità: durante i periodi di sospensione scolastica, per due settimane durante il periodo estivo e una settimana durante il periodo natalizio a cura e spese del padre quando le stesse saranno presso di lui e solo dopo aver reperito idonea soluzione abitativa che dovrà essere dallo stesso preventivamente comunicata alla di loro madre, il tutto previo accordo con la madre e solo se di interesse per le minori. Inoltre, dispone che i costi delle trasferte da e per la Campania, sia per lo stesso sia per le figlie, saranno a carico totale del padre;
i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
- determina in complessivi euro 400,00 (euro 200,00 a figlia) il contributo ordinario mensile dovuto da per il mantenimento delle Controparte_1
figlie minori, da corrispondere a in forma tracciabile e Parte_1
anticipatamente entro l'ultimo giorno del mese, con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat, se in aumento;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie minori, come individuate nel
11 Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di NO e l'Ordine degli Avvocati di NO in data 22 febbraio 2018;
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto affidataria in via esclusiva e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 6.700,00 per
[...]
compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in NO, in data 05/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 697/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
IL IS e dell'avv.to D'AGOSTINI FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico, presso lo studio dei difensori;
Ricorrente
contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
Resistente - contumace separati con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 23/09/2022 e autorizzato dal PM in data 29/09/2022;
divorziati con sentenza parziale sullo status n. 559/2024, pubblicata il
26/09/2024 e passata in giudicato il 27/03/2025 - R.G. 697/2024 - Tribunale
Ordinario di NO;
con le seguenti figlie: nata a [...] il Persona_1
23/07/2009 e nata a [...] il [...]; Persona_2
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 473-bis.28 c.p.c. e cioè “
In via principale:
1- Disporsi l'affidamento esclusivo delle minori (nata a [...] il Per_1
23.07.2009) e (nata a [...] il [...]) alla madre, signora Per_2 [...]
stabilendo che la stessa possa assumere in piena autonomia e Parte_1
senza necessità del consenso da parte del padre, signor , ogni Controparte_1
decisione relativa alla prole (es: autorizzazioni scolastiche e/o sanitarie e/o sportive e/o altro...), rappresentandosi ad oggi la madre come unico genitore presente, consapevole ed adeguatamente pronto a gestire la quotidianità e gli interessi strategici delle figlie minori e stante la lontananza geografica del padre il quale non ha più fatto rientro in provincia di NO e risulta essersi stabilmente trasferito a vivere in provincia di Napoli.
2- Confermarsi il collocamento e la residenza delle minori e Per_1 Per_2
anche anagrafica, presso l'ex abitazione familiare sita in Montereale Valcellina
(PN), via IV Novembre n. 22/C, ove continueranno a vivere unitamente alla madre e alla quale il predetto immobile, già di proprietà della medesima, è
assegnato.
3- Preso atto del definitivo trasferimento del signor in provincia di CP_1
Napoli, ove però egli non ha ancora formalizzato il trasferimento della sua residenza, disporsi che il padre possa vedere e tenere con sè le minori previo accordo con la madre durante i periodi di sospensione scolastica per due settimane durante il periodo estivo e una durante il periodo natalizio a cura e spese del signor solo presso idonea soluzione abitativa, che egli avrà CP_1
cura di indicare previamente alla signora tenendo in considerazione i Pt_1
desiderata delle minori e solo se di interesse delle medesime.
Il signor dovrà farsi carico dei costi di trasferta dal Friuli Venezia CP_1
2 Giulia in Campania propri e delle figlie.
Tempi e modi di visita ulteriori, se richiesti dal padre, verranno concordati tra i genitori e tendenzialmente non prevederanno lo spostamento delle ragazze fuori Regione, ma sarà onere del signor raggiungere le figlie per far CP_1
loro visita, occupandosi di reperire un alloggio per sé a proprie spese.
4- Disporsi l'obbligo in capo al signor di versare alla signora a CP_1 Pt_1
titolo di contributo ordinario al mantenimento delle minori, in forma tracciabile da versarsi anticipatamente entro l'ultimo giorno del mese, la somma pari ad € 500,00= mensili (€ 250,00= per ciascuna figlia) o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, comprendenti le voci di spesa di cui al
Protocollo di Intesa tra Magistrati e avvocati in vigore presso il Tribunale di
NO (tra cui a titolo esemplificativo mensa scolastica, abbigliamento,
farmaci da banco, etc...), oltre al 50% delle spese straordinarie loro necessarie,
come previsto dal medesimo Protocollo.
5- Dichiararsi che sarà la signora a percepire integralmente (100%) Pt_1
l'assegno unico universale per le figlie ed ogni altro beneficio economico a loro collegato ed eventualmente spettante. Delle spese detraibili i coniugi beneficeranno nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione di quelle che verranno sostenute integralmente dalla signora delle quali la stessa Pt_1
beneficerà per intero (100%);
6- Spese rifuse in caso di opposizione.
In via subordinata:
In denegata ipotesi che venga disposto l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, stabilire che la madre, signora Per_1 Persona_2
possa assumere in autonomia e senza necessità del consenso Parte_1
da parte del padre, sottoscrivendo all'uopo la relativa documentazione, le decisioni urgenti relative alla prole (es: autorizzazioni scolastiche e/o sanitarie e/o sportive e/o altro...), alla luce dell'impossibilità di conferire continuativamente e tempestivamente con il signor ciò creando CP_1
3 problemi pratici nella gestione scolastica e sanitaria delle figlie minori.
Si insite per l'accoglimento delle restanti conclusioni di cui ai punti da 2 a 6.
In via istruttoria:
Nella denegata ipotesi in cui non si ritengano già provate le ragioni della ricorrente ai fini dell'accoglimento delle predette conclusioni in via principale,
si insiste per l'ammissione di tutte le prove ritualmente e tempestivamente richieste e non ammesse da codesto Spett.le Giudice, ed in particolare relative agli ordini di esibizione, le richieste di chiarimenti al Consultorio e l'interpello del resistente contumace”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 559/2024, pubblicata il 26/09/2024 e passata in giudicato il 27/03/2025 – R.G. 697/2024, il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, la materia del contendere verte sulle seguenti questioni:
- affido delle figlie minori, in quanto la ricorrente chiede in via principale che venga disposto un affido esclusivo, a suo favore, con facoltà di adottare in autonomia e senza il concerto del padre le decisioni di maggior interesse per le figlie. Il padre, contumace, di fatto non si è opposto a tale decisione,
dichiarando anche al Consultorio incaricato di soffrire di una forma depressiva reattiva alla chiusura del matrimonio tanto da aver lasciato il lavoro e ad avere riscontrato una dipendenza dal gioco che ha comportato una crisi economica tale da decidere di trasferirsi a Napoli presso la di lui madre,
4 ben consapevole di non poter garantire la sua costante presenza fisica alle figlie, viste le precarietà economiche in cui si trova allo stato attuale. Ha,
inoltre, dichiarato in una sua mail di data 04/07/2024, ove motivava la sua mancata presenza all'udienza di comparizione di data 08/07/2024, di
“concedere” l'affido al 100% delle figlie alla madre così da permettere a quest'ultima di prendere le decisioni riguardo la scuola e la loro gestione.
- Le frequentazioni tra padre e figlie, giacché la madre chiede che, preso atto del definitivo trasferimento (non ancora formalizzato) del di loro padre in provincia di Napoli, si disponga che lo stesso possa vedere e tenere con sé le minori previo accordo con la madre durante i periodi di sospensione scolastica per due settimane durante il periodo estivo e una durante il periodo natalizio a cura e spese del padre solo presso idonea soluzione abitativa, che egli avrà cura di indicare previamente alla madre, tenendo in considerazione i desiderata delle minori e solo se di interesse delle medesime. Il padre ha dichiarato, infatti, al Consultorio di vivere con la di lui madre anziana e non autosufficiente in una soluzione abitativa (il quale afferma essere occupata abusivamente) definita dallo stesso “magazzino” composto da camera matrimoniale, piccolo soggiorno e un bagno, fornito di elementi minimi, che richiedono un certo adattamento, ma che nelle estati in cui ha ospitato le figlie,
queste si sono adattate dormendo su un divano letto.
- Il contributo paterno al mantenimento delle figlie minori, che la ricorrente lamenta quasi totalmente assente dalla pronuncia di separazione, avvenuta nel 2022, che stabiliva un contributo paterno per il mantenimento delle minori pari ad euro 400,00 complessivi (euro 200,00 a figlia), a far data da agosto 2022;
stabiliva che la madre si sarebbe fatta carico in via esclusiva delle spese straordinarie necessarie alle figlie sino al mese di dicembre 2022 incluso,
prevedendo che da gennaio 2023 la ripartizione della stessa sarebbe stata al
50% tra i genitori.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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2.1. Affido della prole.
Le condizioni proposte dalla parte ricorrente in via principale tutelano adeguatamente l'interesse della prole, ritenuto opportuno l'affidamento esclusivo a uno solo dei due genitori, apparendo contrario all'interesse delle minori l'affido condiviso.
Infatti, l'affido dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile, applicabili anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati. L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario
all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori,
una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza,
indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità
di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario - con un provvedimento motivato, suscettibile di
6 modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso - sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337 quater,
terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Richiamando i principi di diritto sopra enunciati, nel caso in esame, plurime situazioni inducono a ritenere che, al momento, appaia maggiormente tutelante per le minori il mantenimento dell'affido esclusivo alla madre e della facoltà per quest'ultima di adottare in autonomia e senza il consenso del padre le decisioni di maggior interesse per le figlie.
Infatti, alla luce anche della relazione del Consultorio incaricato, emerge un quadro paterno complesso, a partire da circa aprile 2023, tra cui la dichiarazione dello stesso agli operatori del Consultorio di aver lasciato il lavoro;
il trasferimento in provincia di Napoli che comporta una difficoltà
logistica nella possibile attuazione di continuità di visite con le figlie, così
come era stato stabilito in sede di separazione;
inoltre, le di lui condizioni economiche precarie che non gli permettono attualmente di reperire nemmeno una soluzione abitativa maggiormente consona ad ospitare le figlie qualora dovessero fargli nuovamente visita a Napoli (v. dichiarazioni dello stesso esposte nella relazione del Consultorio) e tanto meno gli permettono di sopperire all'omesso contributo al mantenimento statuito in sede di separazione, eccetto per quanto dichiarato dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta di data 23/01/2025, ove si evince che lo stesso ha parzialmente contribuito al mantenimento delle minori addivenendo ad un versamento pari ad euro 250,00 in data 17/01/2025, all'acquisto di vestiario, di due paia di scarpe e di un telefono cellulare per la figlia dell'importo di Per_1
euro 729,00 (lo stesso ha inviato scontrino alla ricorrente da cui si è ricavato che in totale aveva speso la somma di euro 1.147,80 per l'acquisto di ulteriori
7 beni per sé).
Alla luce di quanto finora descritto, considerato il parziale disinteresse del padre, avvalorato, altresì, dalla sua contumacia in codesto procedimento,
nonché la mancata comparizione senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 473 bis.21, secondo comma, c.p.c., si ritiene opportuno che la madre possa adottare in autonomia le decisioni più importanti relative alla salute,
all'istruzione e alla crescita delle minori, senza il concerto del padre.
In conclusione, si ritiene che l'affido esclusivo alla madre, con facoltà di decisione autonoma per le questioni di maggior interesse delle figlie,
rappresenti la soluzione più idonea per tutelare il benessere e lo sviluppo delle minori.
2.2. Collocazione prevalente delle figlie minori e frequentazione con il
genitore non collocatario.
Per quanto concerne la collocazione prevalente delle figlie minori e Per_1
deve confermarsi il collocamento delle stesse, rispettivamente di anni Per_2
16 e 12, presso la madre, come da quest'ultima richiesto, in quanto tutela adeguatamente l'interesse della prole.
Riguardo alle visite padre-figlie, come richiesto dalla ricorrente, preso atto del definitivo trasferimento del padre in provincia di Napoli, deve disporsi che lo stesso veda e tenga con sé le figlie, previo accordo con la madre, durante i periodi di sospensione scolastica per due settimane durante il periodo estivo e una settimana durante il periodo natalizio, a cura e spese del padre quando le stesse saranno presso di lui e solo dopo aver reperito idonea soluzione abitativa che dovrà essere dallo stesso preventivamente comunicata alla di loro madre, il tutto tenendo in considerazione i desiderata delle minori e solo se di interesse delle medesime. Inoltre, si dispone che i costi delle trasferte da e per la Campania, sia per lo stesso sia per le figlie, saranno a carico totale del padre e, infine, va fatto salva per i genitori la possibilità di liberamente formulare condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo
8
2.3. Assegnazione della casa familiare.
Premesso che la residenza delle figlie minori, anche anagrafica, risulta essere presso l'ex abitazione familiare sita in Montereale Valcellina (PN), via IV
Novembre n. 22/C, ove le stesse continueranno a vivere unitamente alla madre, è bene precisare che il predetto immobile, già di proprietà della medesima, resta alla stessa assegnato.
2.4. Esclusione dell'ascolto delle minori per non conformità al loro interesse.
Alla luce delle relazioni trasmesse dal Consultorio Familiare di Spilimbergo, si ritiene che l'ascolto diretto delle minori e rispettivamente di Per_1 Per_2
anni 16 e 12, non sia conforme al loro interesse.
La relazione consultoriale ha già acquisito informazioni dettagliate sul vissuto delle figlie, delle dinamiche familiare e sulle esigenze educative e relazionali
(v. relazione di data 28/11/2024). Tali elementi sono ritenuti sufficienti per la valutazione del loro interesse, senza necessità di un'audizione diretta.
2.5. Mantenimento ordinario e straordinario della prole.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, deve confermarsi quanto statuito in sede di separazione, in quanto il mantenimento stabilito a carico del padre appare conforme all'interesse delle minori in un contesto logistico ed economico proporzionale alle risorse e all'impegno dei coobbligati;
infatti, la madre ha dichiarato di lavorare come operaia, con un contratto part-time a tempo indeterminato, presso la società “Electrolux Italia S.p.A.” e di percepire uno stipendio netto mensile pari ad euro 1.401,25 (come da dichiarazione dei redditi per anno 2022 dimessa in atti) e ha dichiarato in udienza di data
08/07/2024 che il marito le ha riferito di lavorare presso un nipote per la di lui società “Lara Rivieccio Ponteggi” e lo stesso, durante il colloquio consultoriale
(v. relazione di data 28/11/2024), ha dichiarato che, dopo aver lasciato il precedente lavoro avuto in costanza di matrimonio, aveva reperito un impiego lavorativo saltuario nella ditta del di lui nipote, ma di non avere un contratto di lavoro;
inoltre, ha dichiarato di vivere in condizioni precarie, in
9 una dimora occupata abusivamente e definita dallo stesso “magazzino”
insieme alla di lui madre non autosufficiente e al momento, stante le difficoltà
economiche, di non riuscire a reperire una sistemazione migliore.
Pertanto, per quanto concerne il padre, non sussistono elementi per non ritenere lo stesso abile al lavoro e in grado di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze possedute in costanza di convivenza (e cioè
quelle di un operaio specializzato con contratto a tempo pieno e indeterminato presso la ditta Oesse S.r.l. con reddito annuo lordo di circa euro 31.000,00) e,
dunque, appare equo determinare il contributo al mantenimento dovuto dal padre delle minori nella misura stabilito in sede di separazione, ovvero,
complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 a figlia), con suddivisione al 50%
tra i genitori delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di NO e l'Ordine degli Avvocati di NO in data 22
febbraio 2018.
2.6. Assegno unico universale e detrazioni fiscali.
Rispetto all'assegno unico universale e alle detrazioni fiscali, deve statuirsi che l'assegno unico universale deve essere percepito al 100% dalla madre e le detrazioni fiscali, ove applicabili per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento
(valore indeterminabile – complessità bassa), di tutte le fasi, valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
10 - affida le figlie minori nata a [...] il Persona_1
23/07/2009 e nata a [...] il [...], alla Persona_2
madre che eserciterà in via esclusiva la responsabilità Parte_1
genitoriale; la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio – tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori;
- dispone che le minori siano collocate presso la madre, alla quale resta assegnata l'ex casa coniugale sita in Montereale Valcellina (PN), via IV
Novembre n. 22/C;
- dispone che possa vedere e tenere con sé le figlie con Controparte_1
le seguenti modalità: durante i periodi di sospensione scolastica, per due settimane durante il periodo estivo e una settimana durante il periodo natalizio a cura e spese del padre quando le stesse saranno presso di lui e solo dopo aver reperito idonea soluzione abitativa che dovrà essere dallo stesso preventivamente comunicata alla di loro madre, il tutto previo accordo con la madre e solo se di interesse per le minori. Inoltre, dispone che i costi delle trasferte da e per la Campania, sia per lo stesso sia per le figlie, saranno a carico totale del padre;
i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
- determina in complessivi euro 400,00 (euro 200,00 a figlia) il contributo ordinario mensile dovuto da per il mantenimento delle Controparte_1
figlie minori, da corrispondere a in forma tracciabile e Parte_1
anticipatamente entro l'ultimo giorno del mese, con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat, se in aumento;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie minori, come individuate nel
11 Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di NO e l'Ordine degli Avvocati di NO in data 22 febbraio 2018;
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto affidataria in via esclusiva e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 6.700,00 per
[...]
compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in NO, in data 05/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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