Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2671/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del G.I. Dott. Paola Odorino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2671/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto: “Impugnazione della delibera assembleare
Tra
(C.F. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Casoria (NA) alla Via Arpino n. 90 procuratore di se stesso;
ATTORE
Contro
in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t P. IVA elettivamente domiciliato in Napoli alla P.IVA_1
Via Generale Orsini n. 43 presso lo studio dell'avvocato Francesco De Luca che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.02.2024 svoltasi in trattazione scritta, parte attrice ri portandosi integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi, chiedeva l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con vittorie di competenze professionali.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore sig. , premessa Parte_1
la qualità di condomino proprietario per la quota di millesimi 38,01 di un appartamento n. 3 al secondo Piano del di Casoria di Via Arpino 119 come CP_1
1
documentalmente provato, impugnava e contestava la delibera assembleare del
20.01.2022 poiché infondata in fatto e in diritto.
Lo stesso precisava l'avvenuta instaurazione della procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità, definita con esito negativo a seguito dell'incontro fissato per il giorno 03.03.2022.
Precisamente l'attore deduceva che: nell'adunanza assembleare del 20.01.2022 di seconda convocazione, i condomini erano chiamati a decidere tra l'altro sul terzo punto all'o.d.g.: “Decreto ingiuntivo 747/2021 Avv. Mastrangelo: Ricorso presso il Giudice di Pace per Decreto ingiuntivo oneri professionali avanzato da Avv. Mastrangelo
Nomina Avvocato a Tutela del Condominio;
che in detta assemblea l'attore era presente in proprio e per delega di quattro persone come meglio specificato in atti;
che dopo la discussione al punto 3 e prima della votazione fu costretto ad andare via dai luoghi assembleari per motivi personali;
che durante la discussione assembleare, contestando la cattiva gestione dell'amministratore, palesava il proprio dissenso all'approvazione del suddetto ordine del giorno.
Pertanto, ciò premesso chiedeva all'autorità giudiziaria quanto segue: “ACCERTATA
l'assoluta irregolarità e/o inesistenza del voto del sul punto 3 Parte_2
dell'impugnata delibera;
ACCERTATA la irrilevante domanda del condomino Pt_3
posta al condomino nell'imminenza del suo allontanamento dai luoghi Parte_1
assembleari e del suo dissenso;
ACCERTATA quindi l'assenza del alla Parte_1
votazione del punto 3 dell'ordine del giorno DICHIARARE nulla e/o annullabile la deliberazione adottata nell'assemblea del 20/01/2022 del condominio Parte_4
Casoria, nella parte impugnata e per lo effetto CONDANNARE il convenuto
[...]
al pagamento delle spese e compensi del Controparte_2
giudizio.”
Instauratosi il contraddittorio il convenuto con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.07.2022 evidenziava che, contrariamente a quanto affermato dall'attore, lo stesso partecipava alla discussione relativa al punto 3 dell'ordine del giorno e alla successiva votazione.
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Per tali motivi, il convenuto costituito chiedeva all'autorità giudiziaria :“Rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto;
Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. e con applicazione dell'art. 96 c.p.c., attesa la pretestuosità e temerarietà dell'azione.”
All'udienza del 11.07.2022 svolta a trattazione scritta l'attore chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c co VI.
Ritenuta superflua per l'attività istruttoria, il Giudice rinviava all'udienza del
27.06.2023 per la precisazione delle conclusioni.
In data 14.11.2023 il Giudice, per esigenze di ruolo, rimetteva il fascicolo sul ruolo fissando l'udienza al 26.02.2024 in prosieguo conclusioni.
A tale udienza, l'attore si riportava ai propri scritti e ne chiedeva l'integrale accoglimento;
il giudice sciolta riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c con decorrenza dal 15.05.2024.
Orbene, in ordine al corretto inquadramento della fattispecie dedotta in giudizio nell'ambito della materia condominiale, occorre precisare che, nell'ambito delle norme relative alla facoltà di impugnare una delibera viziata assunta dall'assemblea condominiale, si distinguono due categorie di invalidità, con relativi differenti termini e distinti regimi di impugnazione.
Le delibere inesistenti, e dunque nulle, sono aggredibili in ogni tempo da chiunque dimostri di avervi interesse, di converso, le delibere annullabili devono essere impugnate ex art. 1136 c.c. innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nel termine di 30 giorni.
Come noto, anche la Suprema Corte con la sent. n. 4806/2005, ha operato una distinzione sistematica ed analitica tra delibere nulle e delibere annullabili, per cui pacificamente si considerano nulle le delibere prive degli elementi essenziali, aventi un oggetto impossibile o illecito, con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono su diritti individuali, su cose o servizi comuni ovvero su
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proprietà esclusive di singoli condomini, che sono comunque invalide in relazione all'oggetto.
Sono, invece, annullabili le delibere che presentino vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, che siano adottate con una maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, che siano affette da vizi formali, assunte in violazione di prescrizioni legali convenzionali, regolamentari o attinenti al procedimento di convocazione, e che, infine, violino norme richiedenti maggioranze qualificate in relazione all'oggetto (cfr. Cass. Civ. n. 4806/2005; n. 9082/2014).
Pertanto, secondo il prevalente orientamento, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"(Cass. Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021).
Al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'attore lamentava l'irregolarità della delibera assunta in data 20.01.2021, poiché aveva abbandonato l'assemblea prima della discussione e per tal motivo non si era formata la maggioranza richiesta dalla legge;
contesta poi nei propri scritti difensivi il contenuto della querela avanzata dal nei suoi CP_1
confronti, il quale asseriva che lo stesso era presente alla discussione avanzando addirittura una proposta economica all'avvocato Mastrangelo al fin di interrompere l'ingiunzione.
Ciò premesso, l'attore fondava la propria impugnazione rilevando indistintamente la nullità ed unitamente anche l'annullabilità della delibera in oggetto, ribadendo più volte che a causa del suo allontanamento non si era formato la maggioranza richiesta dalla legge.
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Questo Tribunale, preliminarmente, evidenzia che le censure mosse avverso la delibera in oggetto sono, in realtà, completamente sussumibili in ipotesi sanzionate meramente con la annullabilità.
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda promossa non sia meritevole di accoglimento, alla luce delle seguenti motivazioni.
In base al dettato normativo dell'art.1136 c.c. l'assemblea si costituisce regolarmente nel momento in cui il suo Presidente abbia constatato e verbalizzato che tutti gli aventi diritto sono regolarmente convocati e presenti in assemblea, personalmente o per delega. A tal proposito la Cassazione ha chiarito che l'allontanamento di alcuni degli intervenuti dopo la regolare costituzione dei condomini di edificio, non incide sulla determinazione del quorum costitutivo, dovendosi avere riguardo a tal fine unicamente al momento inziale della riunione (Cass. civ. sez.II,09/01/1967, N. 89).
La Cassazione ha precisato che la dichiarazione posta a verbale che l'assemblea è regolarmente costituita cristallizza la situazione di operatività dell'organo collegiale, che rimane tale per tutta la durata della riunione.
In ogni caso, è necessario sottolineare che l'attore, neppure all'esito del giudizio, ha fornito prova adeguata in ordine al suo allontanamento anticipato dall'adunanza condominiale e, di fatto, l'impossibilità a prendere parte alla successiva votazione.
Ove ciò non bastasse, volendo tener conto del procedimento penale instauratosi a seguito della denuncia querela promossa avverso l'istante, si evidenzia che, seppur menzionato, non si rinviene agli atti il relativo decreto di archiviazione.
Alla luce di quanto sovra esposto, questo Giudice ritiene non meritevole di accoglimento l'impugnativa alla delibera de quo.
In ordine al regime delle spese, avuto riguardo all'esito del giudizio, all'attività difensiva in concreto svolta, si ritiene opportuno compensare integralmente le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando in merito al presente giudizio, iscritto al n. R.G.2671/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
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a) Rigetta l'impugnativa della delibera assembleare del 20.01.2021, promossa dal sig.
nei confronti del convenuto, alla luce di quanto Parte_1 CP_1
argomentato in parte motiva;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 25 febbraio 2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Odorino
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