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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/09/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2859/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 comma 3 sexies
c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2859/2024 promossa da:
(C.F. ; Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ; Parte_2 C.F._1
(C.F. ); Parte_3 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'avv. ANTONIO BERTOLI
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. , quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2 di (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
FILIPPO POZZATO
CONVENUTA OPPOSTA
e con l'intervento di
(C.F. ), in qualità di mandataria di Controparte_3 P.IVA_4 [...]
con il patrocinio dell'avv. FILIPPO POZZATO CP_4
INTERVENUTA
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'11 settembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (nel prosieguo, la “banca”), per il Controparte_2 tramite della mandataria Controparte_1
(per brevità, “ ”) ha agito in via
[...] CP_1 monitoria nei confronti di Parte_1
e domandando il pagamento Parte_2 Parte_3 della somma di euro 88.910,89 derivante:
- quanto alla somma di euro 11.286,54 oltre interessi, dal saldo passivo del conto corrente n. 001494 con apertura di credito acceso da in data 8 Parte_1 ottobre 2019 presso garantito da CP_2 fideiussione specifica prestata da e Parte_2 in data 4 novembre 2019 per l'adempimento Parte_3 delle obbligazioni relative all'apertura di credito fino alla concorrenza dell'importo di euro 15.000,00, poi ridotto ad euro 10.000,00;
- quanto alla somma di euro 65.760,08 oltre interessi, dal saldo debitore del mutuo chirografario n. 04878861 del 16 novembre 2020 sottoscritto dalla Parte_1 sempre con garantito da fideiussione CP_2 specifica n. 627740 prestata da e Parte_2 PT
in data 8 ottobre 2020, fino alla concorrenza
[...] dell'importo di euro 65.000,00. Notificato il decreto ingiuntivo n. 964/2024,
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione, affermando:
- che rivestiva la qualifica di Parte_2 consumatore, non avendo egli mai assunto cariche sociali all'interno della società debitrice e avendo dunque prestato le fideiussioni Parte_1 per scopi estranei all'attività imprenditoriale;
- che, conseguentemente, tali fideiussioni dovevano essere dichiarate nulle in relazione alla posizione di in quanto contenenti clausole Parte_2 abusive in violazione dell'art. 33 Cod. Consumo, e comunque estinte per decadenza ai sensi dell'art. 2 1957 c.c., non avendo la banca intrapreso azioni giudiziali nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
- che, anche con riguardo alla posizione di Parte_3 le fideiussioni dovevano essere dichiarate nulle per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. 287/1990, in quanto riproduttive delle clausole contenute nello schema ABI 2003 oggetto del provvedimento della NC d'Italia n. 55/2005;
- che, in ogni caso, le fideiussioni erano parzialmente nulle quantomeno con riferimento alla quota di credito già assistito dalla garanzia pubblica del Fondo del Medio Credito Centrale s.p.a. ex l.
662/1996;
- che, inoltre, la banca aveva già ricevuto dal garante la somma di euro 25.000,00 e Parte_4 che il credito monitorio andava conseguentemente ridotto;
- che, infine, non erano dovuti gli interessi relativi al rapporto di conto corrente e a quello del mutuo in quanto la banca non aveva specificato nel ricorso monitorio il tasso di interesse applicato, in ogni caso diverso da quello previsto contrattualmente. Per tali ragioni, gli opponenti hanno domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con dichiarazione di nullità delle fideiussioni prestate da e con accertamento che Parte_2 Parte_3 nulla era dovuto. In subordine, gli opponenti hanno domandato revocarsi il decreto ingiuntivo per la minor somma di euro 25.000,00 già incassata dalla banca tramite il garante Parte_4
Si è costituita Controparte_1 chiedendo in via pregiudiziale dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano – sezione specializzata imprese in relazione alla domanda di nullità delle fideiussioni;
nel merito, l'opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- ha contestato la qualifica di consumatore in capo a in quanto egli sarebbe stato il Parte_2 reale titolare della società debitrice principale,
3 benché formalmente non rivestisse la carica di socio o amministratore;
- ha in ogni caso affermato l'infondatezza delle deduzioni degli opponenti in punto di nullità delle fideiussioni in quanto da un lato, si trattava di fideiussioni specifiche cui non poteva applicarsi il provvedimento della NC d'Italia n. 55/2005; dall'altro lato, non era stata offerta prova della sussistenza, nel caso specifico, di un'intesa anticoncorrenziale come tale censurata dal provvedimento della NC d'Italia;
- ha inoltre affermato la validità delle fideiussioni in relazione alla garanzia prestata dal Parte_4
, in quanto il divieto di acquisire ulteriori
[...] garanzie per la quota di credito non coperta dal Fondo del Medio Credito Centrale era riferito alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie, con esclusione da tale divieto delle garanzie personali come la fideiussione;
- ha altresì sottolineato che il pagamento di euro 25.000,00 effettuato in favore di da parte CP_2 del garante era riferito ad Parte_4 altro finanziamento, diverso da quello azionato in via monitoria;
- ha infine evidenziato che gli interessi applicati ai rapporti di conto corrente e mutuo erano specificamente indicati nei rispettivi contratti depositati in sede monitoria.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., gli opponenti hanno dato atto che il pagamento di euro
25.000,00 in favore di si riferiva ad altro CP_2 finanziamento, diverso da quello azionato in via monitoria da . CP_1
La convenuta opposta ha poi precisato, in sede di prima memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c., di aver ricevuto da parte del garante la Parte_4 somma di euro 58.500,00 in relazione al mutuo chirografario azionato e che pertanto il credito monitorio si era ridotto ad euro 32.320,17 di cui euro
18.178,44 oltre interessi quanto al saldo debitore del finanziamento ed euro 14.141,73 oltre interessi quanto al saldo passivo di conto corrente, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo nella minor somma
4 precisata. Con ordinanza dell'11 febbraio 2025, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto in relazione al minor importo di euro 32.320,17, oltre interessi al tasso convenzionale dal 25 settembre 2024.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha infine fissato udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Con comparsa di intervento del 9 settembre 2025 è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. CP_3
quale mandataria di
[...] Controparte_4 affermandosi cessionaria del credito originariamente vantato da e facendo proprie le Controparte_2 conclusioni da questa rassegnate. La causa è stata quindi discussa e trattenuta in decisione alla udienza dell'11 settembre 2025.
*
1. Va in primo luogo esaminata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata imprese sollevata dalla convenuta opposta con riferimento alla contestazione degli opponenti in punto di nullità delle fideiussioni oggetto di causa per violazione della disciplina antitrust di cui all'art. 2 l. 287/1990.
In particolare, a sostegno della propria tesi, l'opposta ha richiamato una sentenza del Tribunale di
Milano secondo cui «l'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 (sia formulata in via incidentale, o principale, su eccezione o domanda) e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato deve essere assunta, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio presso la quale è istituita la specializzata imprese» (cfr. sent. n.
7689/2023).
1.1. L'eccezione di incompetenza è infondata. 1.2. Sul punto, va osservato che «Qualora, infatti, la questione della nullità parziale della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, sia fatta valere, non in via di azione, ma di eccezione, si esclude che possa radicarsi alcuna
5 competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3248). In tal caso, il giudice competente per la causa deve conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti» (Cass. 3248/2023). Nel caso di specie, parte opponente risulta aver sollevato una mera eccezione al solo fine di paralizzare la pretesa della banca (come peraltro precisato anche a pag. 5 della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. da parte opponente), non essendo pertanto necessario l'accertamento con efficacia di giudicato dell'invocata nullità, totale o parziale, delle fideiussioni, ma soltanto un accertamento incidentale della stessa. Tale precisazione consente dunque la trattazione della questione da parte dell'adito Tribunale, venendo in tal modo esclusa la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano, cui altrimenti la questione avrebbe dovuto essere rimessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e dell'art. 4 comma 1 ter, d.lgs. 168/2003 come modificato dal D.L.
3/2017 (cfr. anche Cass. 28987/2024, secondo cui «la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata»).
1.3. Il Tribunale di Padova è pertanto competente a conoscere della presente controversia con riferimento all'invocata nullità delle fideiussioni specifiche prestate da e Parte_2 Parte_3
2. Ciò posto, gli opponenti hanno eccepito la nullità
6 parziale della fideiussione n. 627740 prestata in relazione al mutuo chirografario per cui è causa «nella parte in cui garantisce il medesimo debito già coperto da garanzia statale», nonché «il difetto di legittimazione attiva di (e della sua CP_2 mandataria) in relazione al predetto importo di €
25.000» (cfr. pag. 15 opposizione). Nello specifico, gli opponenti lamentano la violazione della disciplina di cui al punto 4.4 del D.M. 23/9/2005 che così stabilisce: «Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto
4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo». Va sul punto ribadito l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale (da ultimo con sent. n. 1299/2024) che ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità della fideiussione per c.d. divieto di doppia garanzia. In via generale, va infatti osservato che il divieto di acquisire garanzie reali, assicurative, bancarie, sulla parte di finanziamento garantita dal Fondo MCC «serve ad evitare di addossare ulteriori gravami e costi alle
Imprese che si avvantaggiano della garanzia del Fondo, imponendo loro la concessione di garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'Istituto erogante il finanziamento garantito l'acquisizione di garanzie personali da parte di terzi, possibilità espressamente prevista, ad esempio, nel
"Foglio informativo finanziamento chiro PMI" del MedioCredito Centrale n.3, del 27.2.2019» (Trib.
Perugia n. 1337/2021; ABF Collegio di Milano n.
23742/2020). Lo scopo della disciplina in questione è dunque quello di impedire che l'impresa finanziata sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere a banche ed assicurazioni a pagamento.
7 In altri termini, la finalità della disciplina è quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata e «non già di ostacolare le possibilità di recupero da parte del Fondo che abbia pagato la banca e abbia agito in surroga, attraverso la previsione di garanzie personali di terzi, non espressamente inibite dalla norma» (Trib. Perugia n. 1337/2021 citata;
Corte App. Trento n. 285/2021).
Nel caso di specie, la garanzia fideiussoria relativa al mutuo è stata prestata da persone fisiche (gli odierni opponenti) e non già dalla società finanziata, non essendo a tale proposito rilevante il fatto che la garante fosse socia unica e amministratrice Parte_3 della giacché ciò che rileva, Parte_1 tenuto conto della ratio del divieto sopra menzionato, è infatti che il patrimonio dell'impresa finanziata con garanzia non sia ulteriormente gravato da Parte_4 diversa garanzia (in relazione alla quale il Fondo, una volta escusso, avrebbe diritto di surroga).
Tale ultima circostanza, evidentemente, non si verifica laddove il garante sia una persona fisica (dunque un soggetto diverso dall'impresa finanziata), a prescindere dalla contemporanea qualifica di socio o di amministratore del medesimo.
Ciò comporta l'infondatezza del richiamo operato dagli opponenti fideiussori alla disciplina di cui al D.M. 23/9/2005 al fine di far valere la nullità della fideiussione.
A ciò si aggiunga che la disciplina sopra citata, che condurrebbe secondo gli opponenti alla nullità della garanzia, è contenuta in fonte del diritto secondaria, costituita da un decreto ministeriale: come tale, essa
è inidonea ad incidere sulle regole di validità dei contratti, che vanno necessariamente rintracciate in una fonte normativa di rango primario. Tale norma secondaria «in quanto inserita in un complesso di disposizioni di dettaglio finalizzate a dare regole in relazione alle “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per
l'amministrazione del Fondo di Garanzia”, non risulta idonea ad intervenire sul rapporto di natura privatistica che si instaura tra l'istituto di credito e il fideiussore, ma è evidentemente norma che ha
8 finalità di disciplina del rapporto di natura amministrativa avente ad oggetto la concessione dell'intervento di agevolazione per l'impresa. In altri termini, la norma di cui all'art. 4, par. 4 (che, lo si ribadisce, è norma di rango secondario e non idonea a generare conseguenze apprezzabili nel diritto privato), nel porre un divieto all'acquisizione della c.d.
“doppia garanzia”, legittima o il diniego della concessione dell'intervento da parte del Fondo o la revoca, in autotutela, di tale atto amministrativo
(laddove la circostanza della concessione di ulteriori garanzie reali o personali si verifichi o emerga dopo l'emissione di delibera positiva da parte dell'Ente gestore del Fondo); trattandosi di norma, di rango secondario, che disciplina il comportamento dell'istituto di credito beneficiato dalla garanzia della mano pubblica» (Trib. Monza n. 1598/2021; Corte
App. Milano n. 3083/2022).
2.1. Quanto poi al dedotto «difetto di legittimazione di per l'importo di € 25.000 in relazione CP_2 al mutuo chirografario» perché la banca avrebbe già ricevuto dal tale somma, con Parte_4 surrogazione del garante pubblico nei diritti di credito dell'istituto finanziatore (cfr. pag. 13 opposizione), va evidenziato che la stessa parte opponente ha dato atto che il suddetto pagamento di euro 25.000,00 si riferiva ad altro mutuo erogato in favore di , diverso da quello oggetto di Parte_1 causa (cfr. pag. 7 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
Di conseguenza, l'eccezione di difetto di legittimazione risulta assorbita.
3. Quanto poi all'ammontare del credito, in prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte opposta ha evidenziato di aver ricevuto da parte del garante
– nelle more del presente Parte_4 giudizio - la somma di euro 58.500,00 in relazione al mutuo n. 4878861, sicché le somme ancora dovute ammontano ad euro 32.320,17 oltre ad interessi al tasso convenzionale calcolati dal 25 settembre 2024 (circostanza non contestata da parte opponente, nella prima difesa utile, ossia in sede di II memoria istruttoria).
9 3.1. Sul punto, va peraltro osservato che risultano privi di pregio – oltre che tardivi, in quanto avanzati solamente con la seconda memoria istruttoria - i rilievi di parte opponente in punto di comportamento scorretto della banca, la quale non avrebbe riferito al debitore che anche il credito derivante dal mutuo chirografario oggetto di causa era assistito da garanzia del (cfr. pag. 1 seconda Parte_4 memoria ex art. 171 ter c.p.c.). Difatti, lo stesso contratto di mutuo sottoscritto dalla specifica che il prestito Parte_1 richiesto dalla società opponente è assistito da garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. c) d.l. 23/2020 (cfr. lett. a) premesse doc.
1.6 opposta) e che per tale tipo di credito richiesto «è costituito presso
[...] dall'articolo 2, comma 100, lettera a) Controparte_5 della legge 23/12/96 n. 662 e successive modificazioni il FONDO DI GARANZIA a favore delle Piccole CP_6
» (cfr. lett. f) premesse doc.
1.6 opposta); il
[...] che conferma l'infondatezza di qualsivoglia contestazione degli opponenti sul punto.
4. Va poi osservato che parte opponente ha affermato la natura di consumatore di in quanto Parte_2 egli avrebbe prestato le fideiussioni oggetto di causa solo in virtù del rapporto di coniugio con Parte_3 finalità dunque estranea alla attività d'impresa della debitrice principale Parte_1
Per contro, l'opposta ha invocato la natura di professionista del , affermando che egli era Pt_2
«pienamente compartecipe dell'attività, anzi che ne fosse in effetti il reale titolare, sebbene formalmente non socio né amministratore della Debitrice principale»
e che egli avrebbe dunque «proseguito l'attività della vecchia, decotta attraverso la newco Parte_1
(all. 1.22), costituita il Controparte_7
15.2.2019 (ovvero in data antecedente al rilascio della prima delle due garanzie, la fideiussione del
4.11.2019), di cui sono soci gli stessi (al Parte_3
95%) e (al 5%) e amministratore unico Parte_2 quest'ultimo» (cfr. pag. 6 comparsa costituzione).
Nello specifico, ha valorizzato elementi quali CP_1 la presenza di una unità operativa della
[...]
[...]
[...] [ nella stessa sede principale della Controparte_8 società debitrice (via Marconi n. Parte_1
10 a Verona), nonché la medesimezza del mercato di riferimento delle due società al fine di affermare la riconducibilità della «attività della società garantita al garante, evidenziando uno stretto collegamento della garanzia prestata con l'attività professionale del garante» (cfr. pag. 6 comparsa costituzione).
4.1. Così riassunte le difese delle parti, deve escludersi la qualifica di consumatore dell'opponente
. Parte_2
4.2. Sul punto, va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nell'ordinanza n.
5868/2023, per cui «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta (…) al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata».
Il fideiussore, dunque, non è professionista “di riflesso”, soltanto perché è professionista il debitore garantito, dovendo in concreto verificarsi se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione rientri oppure no «nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia» (cfr. Cass. 742/2020).
Nel caso di specie, al momento del rilascio della fideiussione relativa alle obbligazioni derivanti dall'apertura di credito in conto corrente (4 novembre
2019) e della fideiussione relativa alle obbligazioni nascenti dal mutuo chirografario (8 ottobre 2020, data in cui sono state rinegoziate anche le condizioni della fideiussione relativa all'apertura di credito in c/c), presentava pacificamente collegamenti Parte_2 funzionali con la società debitrice principale
(costituita l'8 giugno 2018), posto Parte_1 che:
- la sede secondaria della società
[...]
(costituita il 15 febbraio 2019 - Controparte_7
11 dunque prima del rilascio della fideiussione relativa al conto corrente – e della quale il è tuttora Pt_2 socio al 5% e amministratore unico, cfr. doc.
1.22 opposta) è collocata in via Marconi n. 10 a Verona, ove ha sede principale l'odierna opponente Parte_1
;
[...]
- l'attività svolta dalla Controparte_7
(«progettazione, sviluppo, e commercializzazione di attrezzature impianti innovativi professionali e domestici atti ad estrarre aromi da essenze vegetali con particolare riferimento al caffè […] lo sviluppo di macchinari, la produzione e la commercializzazione di modalità di estrazione dell'aroma del caffè […]
l'elaborazione e la commercializzazione di ricette, linee guida o altro che comprendano l'uso del caffè come spezia», cfr. doc.
1.22 opposta) è strettamente e funzionalmente collegata a quella svolta dalla
(«gestione bar, ristoranti ed Parte_1 altri esercizi similari;
commercio all'ingrosso ed al dettaglio di caffè e derivati ed altri prodotti alimentari;
lavorazione del caffè; decaffeinazione e torrefazione del caffè; produzione di prodotti a base di caffè: caffè macinato, caffè solubile, estratti e concentrati di caffè; produzione di succedanei del caffè; confezionamento di caffè macinato […]», cfr. doc.
1.16 opposta);
- tra le unità locali associate all'espletamento dell'attività d'impresa della Controparte_7
vi è anche la sede di Piazza delle Erbe n. 20
[...]
a Padova, ove la predetta società svolge attività di
«bar e altri esercizi simili senza cucina […] somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
(bar e caffè) (dal 18/01/2021)» (cfr. doc.
1.22 opposta), al pari dell'attività svolta dall'odierna società opponente.
Tali elementi tutti inducono a ritenere che, al momento del rilascio delle fideiussioni oggetto di causa, sussisteva un collegamento funzionale tra l'opponente e la società debitrice principale in Parte_2 favore della quale egli ha prestato fideiussione, tale da escludere la qualifica di consumatore del garante.
In particolare, non riveste la Parte_2 qualifica di consumatore in quanto, dagli elementi
12 sopra evidenziati (medesimezza della sede secondaria della con quella Controparte_7 principale della società debitrice;
affinità e complementarietà delle attività commerciali svolte dalle due società nell'ambito della lavorazione e commercializzazione del caffè), può ritenersi che egli avesse un interesse funzionalmente collegato e ampiamente convergente allo svolgimento dell'attività imprenditoriale della debitrice principale Parte_1
, pur non essendone formalmente socio o
[...] amministratore.
Gli interessi del , infatti, non possono avere Pt_2 natura meramente privata, posto che egli era su più fronti coinvolto nelle vicende della compagine sociale della debitrice garantita, essendo amministratore unico di una società ( della Controparte_9 quale la moglie era socia al 95% (oltre che Parte_3 essere socia e amministratrice unica dell'opponente e che svolgeva la propria attività Parte_1 di laboratorio in uno dei locali della sede principale della società debitrice (oltre a svolgere attività di bar e somministrazione alimenti al pari della debitrice principale, cfr. doc.
1.22 opposta).
4.3. In definitiva, va esclusa la qualifica di consumatore in capo all'opponente Parte_2
4.4. Con riferimento invece alla posizione di PT
, va evidenziato che essa pacificamente non riveste
[...] la qualifica di consumatore, atteso che essa è socia al
100% della società debitrice principale nonché amministratrice unica dalla data di costituzione della società sino al gennaio 2024 (doc.
1.16 opposta), avendo essa prestato le fideiussioni per scopi strettamente inerenti all'attività imprenditoriale.
5. Accertata, dunque, l'inapplicabilità della disciplina consumeristica in relazione alla posizione di vanno ora esaminate le eccezioni Parte_2 sollevate dagli opponenti in relazione alle fideiussioni oggetto di causa.
5.1. Va in primo luogo evidenziata l'infondatezza dell'eccezione di nullità totale o parziale della fideiussione prestata dagli opponenti per conformità allo schema ABI del 2003. Non vi è infatti medesimezza tra il modello ABI del
13 2003 censurato dalla NC d'Italia e le fideiussioni rilasciate dagli opponenti e Pt_2 PT
La garanzia da questi prestata costituisce infatti ipotesi di fideiussione specifica, cui non può essere estesa la sanzione di nullità in relazione alla fattispecie di contrarietà alla disciplina antitrust delle fideiussioni omnibus “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale del 2003.
Il provvedimento 55/2005 della NC d'Italia, che tale intesa ha accertato e sanzionato, ha avuto ad oggetto il modello ABI del 2003 di fideiussione omnibus. Tale modello è stato effettivamente adottato negli anni compresi tra il 2003 ed il 2005, ad opera della associazione bancaria: in relazione a tale periodo, il provvedimento della NC d'Italia ha certamente efficacia di prova privilegiata circa la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale.
Come già osservato da questo Tribunale in analoga occasione «se infatti il provvedimento di NC
d'Italia del 2005 riguarda espressamente il modello di fidejussione omnibus diffuso da ABI tra gli istituti di credito, le conclusioni tratte non possono sic et simpliciter estendersi anche alla fidejussione specifica: manca cioè la prova in ordine al fatto che si discuta di un modello che gli istituti di credito hanno fatto oggetto di intese in violazione della normativa antitrust, manca a monte la prova che esista un modello di fidejussione specifica. Va infatti ricordato che ciò che è illegittimo non sono le singole clausole “contestate” da NC d'Italia: si tratta infatti di clausole perfettamente legittime, che richiamano norme del codice civile senz'altro derogabili;
ciò che è illegittimo è che quelle clausole siano state inserite in modelli che hanno integrato intese (queste sì) illegittime» (cfr., fra le molte,
Trib. Padova 7.4.2021; Corte App. Venezia n.
1976/2023). Tale orientamento è stato recepito anche dalla Corte di
Cassazione (n. 30383/2024) laddove ha evidenziato che
«il provvedimento della NC d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in
14 considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce».
In relazione, dunque, alle fideiussioni specifiche, non vi è alcun elemento per affermare che vi sia stata un'intesa anticoncorrenziale, non sussistendo nemmeno alcun modello di fideiussione specifica, uniformemente adottato dagli operatori del settore.
La sussistenza di un modello di fideiussione specifica, adottata in funzione limitativa della concorrenza da parte dell'associazione di categoria, non è del resto stata dedotta da parte degli opponenti.
Né questi hanno dedotto ulteriori elementi probatori atti a far ritenere comunque sussistente un'intesa anticoncorrenziale, non essendo a tal fine sufficienti da un lato, l'apodittico riferimento al provvedimento della NC d'Italia n. 55/2005, il quale ha avuto ad oggetto diversa tipologia di fideiussione, adottato in un modello di garanzia omnibus del 2003 dell'associazione di categoria;
dall'altro lato, la produzione in giudizio di modelli di fideiussione similari per contenuto a quelle di specie rilasciate da
(doc. 4 opponenti), difettando in radice la CP_2 prova di una intesa anticoncorrenziale applicata alle fideiussioni specifiche in esame.
Alla luce di quanto sopra, non può dunque essere applicata alle fideiussioni specifiche del caso di specie la sanzione della nullità, comminata unicamente per le fideiussioni omnibus.
5.2. Esclusa, dunque, la medesimezza di contenuto tra lo schema ABI del 2003 e le fideiussioni specifiche rilasciate dagli opponenti e risulta Pt_2 PT conseguentemente valida la clausola di deroga alla decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria di cui all'art 1957 c.c. Considerato, infatti, che si tratta di fideiussioni specifiche rilasciate da soggetti in relazione a quale è stata peraltro esclusa la qualifica di consumatori,
15 la clausola in parola risulta validamente pattuita. La banca mutuante è pertanto abilitata ad esercitare le proprie ragioni creditorie anche oltre il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale, il che conferma la legittimità dell'azione monitoria promossa da in qualità di mandataria della mutuante CP_1
. CP_2
L'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente è dunque infondata.
6. Risultano inoltre generiche le deduzioni degli opponenti in punto di applicazione da parte della banca di tassi di interessi passivi diversi da quelli previsti contrattualmente per i due rapporti azionati
(conto corrente con apertura di credito e mutuo chirografario).
Come infatti già evidenziato nell'ordinanza ex art. 648
c.p.c., oltre ad essere tali deduzioni sfornite di elementi probatori a sostegno (quali ad esempio una perizia di parte), esse risultano altresì generiche laddove gli opponenti non hanno puntualmente allegato che l'ammontare degli interessi applicati dalla banca ai predetti rapporti differisce da quello ricavabile applicando il tasso debitore dell'apertura di credito in conto corrente del 4 novembre 2019 e il tasso debitore variabile relativo al mutuo chirografario;
il che rende tali contestazioni, prima ancora che infondate, inammissibili.
7. Va da ultimo evidenziata l'infondatezza delle istanze istruttorie formulate da parte opponente con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. La richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta alla determinazione degli interessi risulta superflua e meramente esplorativa, posto che il credito non è stato specificamente contestato nell'an e nel quantum anche con riferimento ai tassi di interesse, in relazione ai quali gli opponenti non hanno formulato puntuali contestazioni, come sopra visto.
Quanto alle istanze di prova testimoniale formulate in seconda memoria, esse risultano inammissibili, essendo i capitoli eccessivamente generici, e comunque irrilevanti, in quanto vertono su fatti non dirimenti
16 al fine di dimostrare la qualifica di consumatore di
. Parte_2
8. In conseguenza della precisazione del credito effettuata dalla convenuta opposta in sede di I memoria, che ha ridotto la portata della pretesa creditoria di ad euro 32.320,17, il Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto, originariamente emesso per la somma di euro 88.910,89, va revocato.
Gli opponenti vanno dunque condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta opposta della minor somma di euro 32.320,17, oltre agli interessi al tasso convenzionale dal 25 settembre 2024 al saldo, come da domanda della convenuta opposta precisata in I memoria istruttoria. La condanna va pronunciata nei confronti di e non nei Controparte_2 confronti della intervenuta Controparte_4 affermatasi cessionaria del credito, posto che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in caso di cessione del credito a titolo particolare il processo continua tra le parti originarie (pur potendo il cessionario intervenirvi). Gli opponenti vanno altresì condannati al rimborso delle spese di lite del procedimento monitorio e del presente giudizio in favore della convenuta opposta, secondo il principio della soccombenza, in quanto la riduzione del credito monitorio e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo non sono state determinate dall'accoglimento dell'opposizione, ma unicamente dal pagamento parziale intervenuto nelle more del giudizio ad opera del garante in favore Parte_4 dell'opposta.
Tali spese vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e seguenti modificazioni, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino ad euro 52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione;
con liquidazione ai valori minimi per la fase decisoria, attesa la sussistenza di sola discussione orale senza il deposito di scritti defensionali conclusivi.
Quanto al rapporto tra opponenti e terza intervenuta, le spese di lite vanno compensate in quanto l'intervento in giudizio non si rendeva necessario (in ragione del già richiamato disposto dell'art. 111 c.p.c.) e si è comunque risolto nell'adesione integrale
17 alle domane formulate dalla convenuta opposta, senza apportare alcuna utilità al processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 964/2024 emesso dal Tribunale di Padova in favore di
[...] quale mandataria di Controparte_1 [...] per intervenuto pagamento, nelle more CP_2 del giudizio, di parte del credito ingiunto.
3. CONDANNA gli opponenti in solido fra loro al pagamento in favore di Controparte_1
quale mandataria di di
[...] Controparte_2 euro 32.320,17, oltre agli interessi al tasso convenzionale dal 25 settembre 2024 al saldo.
4. CONDANNA gli opponenti in solido fra loro al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in: euro 6.164,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e Cassa forense.
5. COMPENSA le spese di lite fra gli opponenti e la terza intervenuta.
Così deciso in Padova, in data 23 settembre 2025
Il Giudice
Alberto Stocco
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 comma 3 sexies
c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2859/2024 promossa da:
(C.F. ; Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ; Parte_2 C.F._1
(C.F. ); Parte_3 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'avv. ANTONIO BERTOLI
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. , quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2 di (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
FILIPPO POZZATO
CONVENUTA OPPOSTA
e con l'intervento di
(C.F. ), in qualità di mandataria di Controparte_3 P.IVA_4 [...]
con il patrocinio dell'avv. FILIPPO POZZATO CP_4
INTERVENUTA
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'11 settembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (nel prosieguo, la “banca”), per il Controparte_2 tramite della mandataria Controparte_1
(per brevità, “ ”) ha agito in via
[...] CP_1 monitoria nei confronti di Parte_1
e domandando il pagamento Parte_2 Parte_3 della somma di euro 88.910,89 derivante:
- quanto alla somma di euro 11.286,54 oltre interessi, dal saldo passivo del conto corrente n. 001494 con apertura di credito acceso da in data 8 Parte_1 ottobre 2019 presso garantito da CP_2 fideiussione specifica prestata da e Parte_2 in data 4 novembre 2019 per l'adempimento Parte_3 delle obbligazioni relative all'apertura di credito fino alla concorrenza dell'importo di euro 15.000,00, poi ridotto ad euro 10.000,00;
- quanto alla somma di euro 65.760,08 oltre interessi, dal saldo debitore del mutuo chirografario n. 04878861 del 16 novembre 2020 sottoscritto dalla Parte_1 sempre con garantito da fideiussione CP_2 specifica n. 627740 prestata da e Parte_2 PT
in data 8 ottobre 2020, fino alla concorrenza
[...] dell'importo di euro 65.000,00. Notificato il decreto ingiuntivo n. 964/2024,
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione, affermando:
- che rivestiva la qualifica di Parte_2 consumatore, non avendo egli mai assunto cariche sociali all'interno della società debitrice e avendo dunque prestato le fideiussioni Parte_1 per scopi estranei all'attività imprenditoriale;
- che, conseguentemente, tali fideiussioni dovevano essere dichiarate nulle in relazione alla posizione di in quanto contenenti clausole Parte_2 abusive in violazione dell'art. 33 Cod. Consumo, e comunque estinte per decadenza ai sensi dell'art. 2 1957 c.c., non avendo la banca intrapreso azioni giudiziali nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
- che, anche con riguardo alla posizione di Parte_3 le fideiussioni dovevano essere dichiarate nulle per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della l. 287/1990, in quanto riproduttive delle clausole contenute nello schema ABI 2003 oggetto del provvedimento della NC d'Italia n. 55/2005;
- che, in ogni caso, le fideiussioni erano parzialmente nulle quantomeno con riferimento alla quota di credito già assistito dalla garanzia pubblica del Fondo del Medio Credito Centrale s.p.a. ex l.
662/1996;
- che, inoltre, la banca aveva già ricevuto dal garante la somma di euro 25.000,00 e Parte_4 che il credito monitorio andava conseguentemente ridotto;
- che, infine, non erano dovuti gli interessi relativi al rapporto di conto corrente e a quello del mutuo in quanto la banca non aveva specificato nel ricorso monitorio il tasso di interesse applicato, in ogni caso diverso da quello previsto contrattualmente. Per tali ragioni, gli opponenti hanno domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con dichiarazione di nullità delle fideiussioni prestate da e con accertamento che Parte_2 Parte_3 nulla era dovuto. In subordine, gli opponenti hanno domandato revocarsi il decreto ingiuntivo per la minor somma di euro 25.000,00 già incassata dalla banca tramite il garante Parte_4
Si è costituita Controparte_1 chiedendo in via pregiudiziale dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano – sezione specializzata imprese in relazione alla domanda di nullità delle fideiussioni;
nel merito, l'opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- ha contestato la qualifica di consumatore in capo a in quanto egli sarebbe stato il Parte_2 reale titolare della società debitrice principale,
3 benché formalmente non rivestisse la carica di socio o amministratore;
- ha in ogni caso affermato l'infondatezza delle deduzioni degli opponenti in punto di nullità delle fideiussioni in quanto da un lato, si trattava di fideiussioni specifiche cui non poteva applicarsi il provvedimento della NC d'Italia n. 55/2005; dall'altro lato, non era stata offerta prova della sussistenza, nel caso specifico, di un'intesa anticoncorrenziale come tale censurata dal provvedimento della NC d'Italia;
- ha inoltre affermato la validità delle fideiussioni in relazione alla garanzia prestata dal Parte_4
, in quanto il divieto di acquisire ulteriori
[...] garanzie per la quota di credito non coperta dal Fondo del Medio Credito Centrale era riferito alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie, con esclusione da tale divieto delle garanzie personali come la fideiussione;
- ha altresì sottolineato che il pagamento di euro 25.000,00 effettuato in favore di da parte CP_2 del garante era riferito ad Parte_4 altro finanziamento, diverso da quello azionato in via monitoria;
- ha infine evidenziato che gli interessi applicati ai rapporti di conto corrente e mutuo erano specificamente indicati nei rispettivi contratti depositati in sede monitoria.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., gli opponenti hanno dato atto che il pagamento di euro
25.000,00 in favore di si riferiva ad altro CP_2 finanziamento, diverso da quello azionato in via monitoria da . CP_1
La convenuta opposta ha poi precisato, in sede di prima memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c., di aver ricevuto da parte del garante la Parte_4 somma di euro 58.500,00 in relazione al mutuo chirografario azionato e che pertanto il credito monitorio si era ridotto ad euro 32.320,17 di cui euro
18.178,44 oltre interessi quanto al saldo debitore del finanziamento ed euro 14.141,73 oltre interessi quanto al saldo passivo di conto corrente, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo nella minor somma
4 precisata. Con ordinanza dell'11 febbraio 2025, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto in relazione al minor importo di euro 32.320,17, oltre interessi al tasso convenzionale dal 25 settembre 2024.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha infine fissato udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Con comparsa di intervento del 9 settembre 2025 è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. CP_3
quale mandataria di
[...] Controparte_4 affermandosi cessionaria del credito originariamente vantato da e facendo proprie le Controparte_2 conclusioni da questa rassegnate. La causa è stata quindi discussa e trattenuta in decisione alla udienza dell'11 settembre 2025.
*
1. Va in primo luogo esaminata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata imprese sollevata dalla convenuta opposta con riferimento alla contestazione degli opponenti in punto di nullità delle fideiussioni oggetto di causa per violazione della disciplina antitrust di cui all'art. 2 l. 287/1990.
In particolare, a sostegno della propria tesi, l'opposta ha richiamato una sentenza del Tribunale di
Milano secondo cui «l'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 (sia formulata in via incidentale, o principale, su eccezione o domanda) e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato deve essere assunta, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio presso la quale è istituita la specializzata imprese» (cfr. sent. n.
7689/2023).
1.1. L'eccezione di incompetenza è infondata. 1.2. Sul punto, va osservato che «Qualora, infatti, la questione della nullità parziale della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, sia fatta valere, non in via di azione, ma di eccezione, si esclude che possa radicarsi alcuna
5 competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (Cass., sez. 1, 2 febbraio 2023, n. 3248). In tal caso, il giudice competente per la causa deve conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti» (Cass. 3248/2023). Nel caso di specie, parte opponente risulta aver sollevato una mera eccezione al solo fine di paralizzare la pretesa della banca (come peraltro precisato anche a pag. 5 della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. da parte opponente), non essendo pertanto necessario l'accertamento con efficacia di giudicato dell'invocata nullità, totale o parziale, delle fideiussioni, ma soltanto un accertamento incidentale della stessa. Tale precisazione consente dunque la trattazione della questione da parte dell'adito Tribunale, venendo in tal modo esclusa la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano, cui altrimenti la questione avrebbe dovuto essere rimessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e dell'art. 4 comma 1 ter, d.lgs. 168/2003 come modificato dal D.L.
3/2017 (cfr. anche Cass. 28987/2024, secondo cui «la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata»).
1.3. Il Tribunale di Padova è pertanto competente a conoscere della presente controversia con riferimento all'invocata nullità delle fideiussioni specifiche prestate da e Parte_2 Parte_3
2. Ciò posto, gli opponenti hanno eccepito la nullità
6 parziale della fideiussione n. 627740 prestata in relazione al mutuo chirografario per cui è causa «nella parte in cui garantisce il medesimo debito già coperto da garanzia statale», nonché «il difetto di legittimazione attiva di (e della sua CP_2 mandataria) in relazione al predetto importo di €
25.000» (cfr. pag. 15 opposizione). Nello specifico, gli opponenti lamentano la violazione della disciplina di cui al punto 4.4 del D.M. 23/9/2005 che così stabilisce: «Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto
4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo». Va sul punto ribadito l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale (da ultimo con sent. n. 1299/2024) che ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità della fideiussione per c.d. divieto di doppia garanzia. In via generale, va infatti osservato che il divieto di acquisire garanzie reali, assicurative, bancarie, sulla parte di finanziamento garantita dal Fondo MCC «serve ad evitare di addossare ulteriori gravami e costi alle
Imprese che si avvantaggiano della garanzia del Fondo, imponendo loro la concessione di garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'Istituto erogante il finanziamento garantito l'acquisizione di garanzie personali da parte di terzi, possibilità espressamente prevista, ad esempio, nel
"Foglio informativo finanziamento chiro PMI" del MedioCredito Centrale n.3, del 27.2.2019» (Trib.
Perugia n. 1337/2021; ABF Collegio di Milano n.
23742/2020). Lo scopo della disciplina in questione è dunque quello di impedire che l'impresa finanziata sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere a banche ed assicurazioni a pagamento.
7 In altri termini, la finalità della disciplina è quella di limitare i costi dell'operazione di finanziamento per l'impresa finanziata e «non già di ostacolare le possibilità di recupero da parte del Fondo che abbia pagato la banca e abbia agito in surroga, attraverso la previsione di garanzie personali di terzi, non espressamente inibite dalla norma» (Trib. Perugia n. 1337/2021 citata;
Corte App. Trento n. 285/2021).
Nel caso di specie, la garanzia fideiussoria relativa al mutuo è stata prestata da persone fisiche (gli odierni opponenti) e non già dalla società finanziata, non essendo a tale proposito rilevante il fatto che la garante fosse socia unica e amministratrice Parte_3 della giacché ciò che rileva, Parte_1 tenuto conto della ratio del divieto sopra menzionato, è infatti che il patrimonio dell'impresa finanziata con garanzia non sia ulteriormente gravato da Parte_4 diversa garanzia (in relazione alla quale il Fondo, una volta escusso, avrebbe diritto di surroga).
Tale ultima circostanza, evidentemente, non si verifica laddove il garante sia una persona fisica (dunque un soggetto diverso dall'impresa finanziata), a prescindere dalla contemporanea qualifica di socio o di amministratore del medesimo.
Ciò comporta l'infondatezza del richiamo operato dagli opponenti fideiussori alla disciplina di cui al D.M. 23/9/2005 al fine di far valere la nullità della fideiussione.
A ciò si aggiunga che la disciplina sopra citata, che condurrebbe secondo gli opponenti alla nullità della garanzia, è contenuta in fonte del diritto secondaria, costituita da un decreto ministeriale: come tale, essa
è inidonea ad incidere sulle regole di validità dei contratti, che vanno necessariamente rintracciate in una fonte normativa di rango primario. Tale norma secondaria «in quanto inserita in un complesso di disposizioni di dettaglio finalizzate a dare regole in relazione alle “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per
l'amministrazione del Fondo di Garanzia”, non risulta idonea ad intervenire sul rapporto di natura privatistica che si instaura tra l'istituto di credito e il fideiussore, ma è evidentemente norma che ha
8 finalità di disciplina del rapporto di natura amministrativa avente ad oggetto la concessione dell'intervento di agevolazione per l'impresa. In altri termini, la norma di cui all'art. 4, par. 4 (che, lo si ribadisce, è norma di rango secondario e non idonea a generare conseguenze apprezzabili nel diritto privato), nel porre un divieto all'acquisizione della c.d.
“doppia garanzia”, legittima o il diniego della concessione dell'intervento da parte del Fondo o la revoca, in autotutela, di tale atto amministrativo
(laddove la circostanza della concessione di ulteriori garanzie reali o personali si verifichi o emerga dopo l'emissione di delibera positiva da parte dell'Ente gestore del Fondo); trattandosi di norma, di rango secondario, che disciplina il comportamento dell'istituto di credito beneficiato dalla garanzia della mano pubblica» (Trib. Monza n. 1598/2021; Corte
App. Milano n. 3083/2022).
2.1. Quanto poi al dedotto «difetto di legittimazione di per l'importo di € 25.000 in relazione CP_2 al mutuo chirografario» perché la banca avrebbe già ricevuto dal tale somma, con Parte_4 surrogazione del garante pubblico nei diritti di credito dell'istituto finanziatore (cfr. pag. 13 opposizione), va evidenziato che la stessa parte opponente ha dato atto che il suddetto pagamento di euro 25.000,00 si riferiva ad altro mutuo erogato in favore di , diverso da quello oggetto di Parte_1 causa (cfr. pag. 7 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
Di conseguenza, l'eccezione di difetto di legittimazione risulta assorbita.
3. Quanto poi all'ammontare del credito, in prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte opposta ha evidenziato di aver ricevuto da parte del garante
– nelle more del presente Parte_4 giudizio - la somma di euro 58.500,00 in relazione al mutuo n. 4878861, sicché le somme ancora dovute ammontano ad euro 32.320,17 oltre ad interessi al tasso convenzionale calcolati dal 25 settembre 2024 (circostanza non contestata da parte opponente, nella prima difesa utile, ossia in sede di II memoria istruttoria).
9 3.1. Sul punto, va peraltro osservato che risultano privi di pregio – oltre che tardivi, in quanto avanzati solamente con la seconda memoria istruttoria - i rilievi di parte opponente in punto di comportamento scorretto della banca, la quale non avrebbe riferito al debitore che anche il credito derivante dal mutuo chirografario oggetto di causa era assistito da garanzia del (cfr. pag. 1 seconda Parte_4 memoria ex art. 171 ter c.p.c.). Difatti, lo stesso contratto di mutuo sottoscritto dalla specifica che il prestito Parte_1 richiesto dalla società opponente è assistito da garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. c) d.l. 23/2020 (cfr. lett. a) premesse doc.
1.6 opposta) e che per tale tipo di credito richiesto «è costituito presso
[...] dall'articolo 2, comma 100, lettera a) Controparte_5 della legge 23/12/96 n. 662 e successive modificazioni il FONDO DI GARANZIA a favore delle Piccole CP_6
» (cfr. lett. f) premesse doc.
1.6 opposta); il
[...] che conferma l'infondatezza di qualsivoglia contestazione degli opponenti sul punto.
4. Va poi osservato che parte opponente ha affermato la natura di consumatore di in quanto Parte_2 egli avrebbe prestato le fideiussioni oggetto di causa solo in virtù del rapporto di coniugio con Parte_3 finalità dunque estranea alla attività d'impresa della debitrice principale Parte_1
Per contro, l'opposta ha invocato la natura di professionista del , affermando che egli era Pt_2
«pienamente compartecipe dell'attività, anzi che ne fosse in effetti il reale titolare, sebbene formalmente non socio né amministratore della Debitrice principale»
e che egli avrebbe dunque «proseguito l'attività della vecchia, decotta attraverso la newco Parte_1
(all. 1.22), costituita il Controparte_7
15.2.2019 (ovvero in data antecedente al rilascio della prima delle due garanzie, la fideiussione del
4.11.2019), di cui sono soci gli stessi (al Parte_3
95%) e (al 5%) e amministratore unico Parte_2 quest'ultimo» (cfr. pag. 6 comparsa costituzione).
Nello specifico, ha valorizzato elementi quali CP_1 la presenza di una unità operativa della
[...]
[...]
[...] [ nella stessa sede principale della Controparte_8 società debitrice (via Marconi n. Parte_1
10 a Verona), nonché la medesimezza del mercato di riferimento delle due società al fine di affermare la riconducibilità della «attività della società garantita al garante, evidenziando uno stretto collegamento della garanzia prestata con l'attività professionale del garante» (cfr. pag. 6 comparsa costituzione).
4.1. Così riassunte le difese delle parti, deve escludersi la qualifica di consumatore dell'opponente
. Parte_2
4.2. Sul punto, va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nell'ordinanza n.
5868/2023, per cui «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta (…) al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata».
Il fideiussore, dunque, non è professionista “di riflesso”, soltanto perché è professionista il debitore garantito, dovendo in concreto verificarsi se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione rientri oppure no «nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia» (cfr. Cass. 742/2020).
Nel caso di specie, al momento del rilascio della fideiussione relativa alle obbligazioni derivanti dall'apertura di credito in conto corrente (4 novembre
2019) e della fideiussione relativa alle obbligazioni nascenti dal mutuo chirografario (8 ottobre 2020, data in cui sono state rinegoziate anche le condizioni della fideiussione relativa all'apertura di credito in c/c), presentava pacificamente collegamenti Parte_2 funzionali con la società debitrice principale
(costituita l'8 giugno 2018), posto Parte_1 che:
- la sede secondaria della società
[...]
(costituita il 15 febbraio 2019 - Controparte_7
11 dunque prima del rilascio della fideiussione relativa al conto corrente – e della quale il è tuttora Pt_2 socio al 5% e amministratore unico, cfr. doc.
1.22 opposta) è collocata in via Marconi n. 10 a Verona, ove ha sede principale l'odierna opponente Parte_1
;
[...]
- l'attività svolta dalla Controparte_7
(«progettazione, sviluppo, e commercializzazione di attrezzature impianti innovativi professionali e domestici atti ad estrarre aromi da essenze vegetali con particolare riferimento al caffè […] lo sviluppo di macchinari, la produzione e la commercializzazione di modalità di estrazione dell'aroma del caffè […]
l'elaborazione e la commercializzazione di ricette, linee guida o altro che comprendano l'uso del caffè come spezia», cfr. doc.
1.22 opposta) è strettamente e funzionalmente collegata a quella svolta dalla
(«gestione bar, ristoranti ed Parte_1 altri esercizi similari;
commercio all'ingrosso ed al dettaglio di caffè e derivati ed altri prodotti alimentari;
lavorazione del caffè; decaffeinazione e torrefazione del caffè; produzione di prodotti a base di caffè: caffè macinato, caffè solubile, estratti e concentrati di caffè; produzione di succedanei del caffè; confezionamento di caffè macinato […]», cfr. doc.
1.16 opposta);
- tra le unità locali associate all'espletamento dell'attività d'impresa della Controparte_7
vi è anche la sede di Piazza delle Erbe n. 20
[...]
a Padova, ove la predetta società svolge attività di
«bar e altri esercizi simili senza cucina […] somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
(bar e caffè) (dal 18/01/2021)» (cfr. doc.
1.22 opposta), al pari dell'attività svolta dall'odierna società opponente.
Tali elementi tutti inducono a ritenere che, al momento del rilascio delle fideiussioni oggetto di causa, sussisteva un collegamento funzionale tra l'opponente e la società debitrice principale in Parte_2 favore della quale egli ha prestato fideiussione, tale da escludere la qualifica di consumatore del garante.
In particolare, non riveste la Parte_2 qualifica di consumatore in quanto, dagli elementi
12 sopra evidenziati (medesimezza della sede secondaria della con quella Controparte_7 principale della società debitrice;
affinità e complementarietà delle attività commerciali svolte dalle due società nell'ambito della lavorazione e commercializzazione del caffè), può ritenersi che egli avesse un interesse funzionalmente collegato e ampiamente convergente allo svolgimento dell'attività imprenditoriale della debitrice principale Parte_1
, pur non essendone formalmente socio o
[...] amministratore.
Gli interessi del , infatti, non possono avere Pt_2 natura meramente privata, posto che egli era su più fronti coinvolto nelle vicende della compagine sociale della debitrice garantita, essendo amministratore unico di una società ( della Controparte_9 quale la moglie era socia al 95% (oltre che Parte_3 essere socia e amministratrice unica dell'opponente e che svolgeva la propria attività Parte_1 di laboratorio in uno dei locali della sede principale della società debitrice (oltre a svolgere attività di bar e somministrazione alimenti al pari della debitrice principale, cfr. doc.
1.22 opposta).
4.3. In definitiva, va esclusa la qualifica di consumatore in capo all'opponente Parte_2
4.4. Con riferimento invece alla posizione di PT
, va evidenziato che essa pacificamente non riveste
[...] la qualifica di consumatore, atteso che essa è socia al
100% della società debitrice principale nonché amministratrice unica dalla data di costituzione della società sino al gennaio 2024 (doc.
1.16 opposta), avendo essa prestato le fideiussioni per scopi strettamente inerenti all'attività imprenditoriale.
5. Accertata, dunque, l'inapplicabilità della disciplina consumeristica in relazione alla posizione di vanno ora esaminate le eccezioni Parte_2 sollevate dagli opponenti in relazione alle fideiussioni oggetto di causa.
5.1. Va in primo luogo evidenziata l'infondatezza dell'eccezione di nullità totale o parziale della fideiussione prestata dagli opponenti per conformità allo schema ABI del 2003. Non vi è infatti medesimezza tra il modello ABI del
13 2003 censurato dalla NC d'Italia e le fideiussioni rilasciate dagli opponenti e Pt_2 PT
La garanzia da questi prestata costituisce infatti ipotesi di fideiussione specifica, cui non può essere estesa la sanzione di nullità in relazione alla fattispecie di contrarietà alla disciplina antitrust delle fideiussioni omnibus “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale del 2003.
Il provvedimento 55/2005 della NC d'Italia, che tale intesa ha accertato e sanzionato, ha avuto ad oggetto il modello ABI del 2003 di fideiussione omnibus. Tale modello è stato effettivamente adottato negli anni compresi tra il 2003 ed il 2005, ad opera della associazione bancaria: in relazione a tale periodo, il provvedimento della NC d'Italia ha certamente efficacia di prova privilegiata circa la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale.
Come già osservato da questo Tribunale in analoga occasione «se infatti il provvedimento di NC
d'Italia del 2005 riguarda espressamente il modello di fidejussione omnibus diffuso da ABI tra gli istituti di credito, le conclusioni tratte non possono sic et simpliciter estendersi anche alla fidejussione specifica: manca cioè la prova in ordine al fatto che si discuta di un modello che gli istituti di credito hanno fatto oggetto di intese in violazione della normativa antitrust, manca a monte la prova che esista un modello di fidejussione specifica. Va infatti ricordato che ciò che è illegittimo non sono le singole clausole “contestate” da NC d'Italia: si tratta infatti di clausole perfettamente legittime, che richiamano norme del codice civile senz'altro derogabili;
ciò che è illegittimo è che quelle clausole siano state inserite in modelli che hanno integrato intese (queste sì) illegittime» (cfr., fra le molte,
Trib. Padova 7.4.2021; Corte App. Venezia n.
1976/2023). Tale orientamento è stato recepito anche dalla Corte di
Cassazione (n. 30383/2024) laddove ha evidenziato che
«il provvedimento della NC d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in
14 considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce».
In relazione, dunque, alle fideiussioni specifiche, non vi è alcun elemento per affermare che vi sia stata un'intesa anticoncorrenziale, non sussistendo nemmeno alcun modello di fideiussione specifica, uniformemente adottato dagli operatori del settore.
La sussistenza di un modello di fideiussione specifica, adottata in funzione limitativa della concorrenza da parte dell'associazione di categoria, non è del resto stata dedotta da parte degli opponenti.
Né questi hanno dedotto ulteriori elementi probatori atti a far ritenere comunque sussistente un'intesa anticoncorrenziale, non essendo a tal fine sufficienti da un lato, l'apodittico riferimento al provvedimento della NC d'Italia n. 55/2005, il quale ha avuto ad oggetto diversa tipologia di fideiussione, adottato in un modello di garanzia omnibus del 2003 dell'associazione di categoria;
dall'altro lato, la produzione in giudizio di modelli di fideiussione similari per contenuto a quelle di specie rilasciate da
(doc. 4 opponenti), difettando in radice la CP_2 prova di una intesa anticoncorrenziale applicata alle fideiussioni specifiche in esame.
Alla luce di quanto sopra, non può dunque essere applicata alle fideiussioni specifiche del caso di specie la sanzione della nullità, comminata unicamente per le fideiussioni omnibus.
5.2. Esclusa, dunque, la medesimezza di contenuto tra lo schema ABI del 2003 e le fideiussioni specifiche rilasciate dagli opponenti e risulta Pt_2 PT conseguentemente valida la clausola di deroga alla decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria di cui all'art 1957 c.c. Considerato, infatti, che si tratta di fideiussioni specifiche rilasciate da soggetti in relazione a quale è stata peraltro esclusa la qualifica di consumatori,
15 la clausola in parola risulta validamente pattuita. La banca mutuante è pertanto abilitata ad esercitare le proprie ragioni creditorie anche oltre il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale, il che conferma la legittimità dell'azione monitoria promossa da in qualità di mandataria della mutuante CP_1
. CP_2
L'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente è dunque infondata.
6. Risultano inoltre generiche le deduzioni degli opponenti in punto di applicazione da parte della banca di tassi di interessi passivi diversi da quelli previsti contrattualmente per i due rapporti azionati
(conto corrente con apertura di credito e mutuo chirografario).
Come infatti già evidenziato nell'ordinanza ex art. 648
c.p.c., oltre ad essere tali deduzioni sfornite di elementi probatori a sostegno (quali ad esempio una perizia di parte), esse risultano altresì generiche laddove gli opponenti non hanno puntualmente allegato che l'ammontare degli interessi applicati dalla banca ai predetti rapporti differisce da quello ricavabile applicando il tasso debitore dell'apertura di credito in conto corrente del 4 novembre 2019 e il tasso debitore variabile relativo al mutuo chirografario;
il che rende tali contestazioni, prima ancora che infondate, inammissibili.
7. Va da ultimo evidenziata l'infondatezza delle istanze istruttorie formulate da parte opponente con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. La richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta alla determinazione degli interessi risulta superflua e meramente esplorativa, posto che il credito non è stato specificamente contestato nell'an e nel quantum anche con riferimento ai tassi di interesse, in relazione ai quali gli opponenti non hanno formulato puntuali contestazioni, come sopra visto.
Quanto alle istanze di prova testimoniale formulate in seconda memoria, esse risultano inammissibili, essendo i capitoli eccessivamente generici, e comunque irrilevanti, in quanto vertono su fatti non dirimenti
16 al fine di dimostrare la qualifica di consumatore di
. Parte_2
8. In conseguenza della precisazione del credito effettuata dalla convenuta opposta in sede di I memoria, che ha ridotto la portata della pretesa creditoria di ad euro 32.320,17, il Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto, originariamente emesso per la somma di euro 88.910,89, va revocato.
Gli opponenti vanno dunque condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta opposta della minor somma di euro 32.320,17, oltre agli interessi al tasso convenzionale dal 25 settembre 2024 al saldo, come da domanda della convenuta opposta precisata in I memoria istruttoria. La condanna va pronunciata nei confronti di e non nei Controparte_2 confronti della intervenuta Controparte_4 affermatasi cessionaria del credito, posto che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in caso di cessione del credito a titolo particolare il processo continua tra le parti originarie (pur potendo il cessionario intervenirvi). Gli opponenti vanno altresì condannati al rimborso delle spese di lite del procedimento monitorio e del presente giudizio in favore della convenuta opposta, secondo il principio della soccombenza, in quanto la riduzione del credito monitorio e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo non sono state determinate dall'accoglimento dell'opposizione, ma unicamente dal pagamento parziale intervenuto nelle more del giudizio ad opera del garante in favore Parte_4 dell'opposta.
Tali spese vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e seguenti modificazioni, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino ad euro 52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione;
con liquidazione ai valori minimi per la fase decisoria, attesa la sussistenza di sola discussione orale senza il deposito di scritti defensionali conclusivi.
Quanto al rapporto tra opponenti e terza intervenuta, le spese di lite vanno compensate in quanto l'intervento in giudizio non si rendeva necessario (in ragione del già richiamato disposto dell'art. 111 c.p.c.) e si è comunque risolto nell'adesione integrale
17 alle domane formulate dalla convenuta opposta, senza apportare alcuna utilità al processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 964/2024 emesso dal Tribunale di Padova in favore di
[...] quale mandataria di Controparte_1 [...] per intervenuto pagamento, nelle more CP_2 del giudizio, di parte del credito ingiunto.
3. CONDANNA gli opponenti in solido fra loro al pagamento in favore di Controparte_1
quale mandataria di di
[...] Controparte_2 euro 32.320,17, oltre agli interessi al tasso convenzionale dal 25 settembre 2024 al saldo.
4. CONDANNA gli opponenti in solido fra loro al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in: euro 6.164,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e Cassa forense.
5. COMPENSA le spese di lite fra gli opponenti e la terza intervenuta.
Così deciso in Padova, in data 23 settembre 2025
Il Giudice
Alberto Stocco
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