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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 19/09/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 442 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 241/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato alla Via Sebastiano Cossu n. 20, presso lo studio C.F._1 legale dell'avv. Ettore Fenu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Oristano Prot. n. 194/VI del
7.04.2025,
- ricorrente – contro
, C. F. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott.
Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, del 22.03.24, dagli avv.ti Stefania Sotgia e Persona_1
Alessandro Doa, appartenenti all'avvocatura interna, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Cagliari via Delitala 2,
- resistente -
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
All'udienza del 19/09/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere, con spese del giudizio compensate”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del
1 contendere, con spese del giudizio compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.03.2025, ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 375 2024 00003853 54 000 notificatogli il 17.02.2025, per un importo complessivo di euro 3.597,62, con il quale l' – sede di Pisa, aveva agito per il CP_2
recupero dei contributi previdenziali IVS ritenuti dovuti dall'assicurato per il periodo 1.2022 –
12.2023, eccependo l'insussistenza dei presupposti della pretesa contributiva, in quanto l'opponente non aveva mai aperto una posizione contributiva presso la Gestione Commercianti nella CP_2
provincia di Pisa, né aveva mai esercitato alcuna attività commerciale che potesse giustificare l'iscrizione d'ufficio o l'emissione dell'avviso di addebito impugnato. Ha concluso affinchè venisse accertata e dichiarata dal Tribunale l'illegittimità e/o l'inesistenza del presupposto contributivo alla base dell'avviso di addebito impugnato, con conseguente suo annullamento.
2. Si è costituito in giudizio l' convenuto, dando atto che l'Ente, riesaminata la posizione CP_1 dell'opponente, aveva proceduto all'annullamento dell'avviso di addebito opposto. Ha concluso pertanto domandando che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con spese del giudizio compensate.
3. Alla odierna udienza fissata per la discussione ex art. 420 c.p.c., il ricorrente, preso atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso di addebito per cui è causa da parte dell'
[...]
, si è associato alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, CP_3
con spese compensate.
§§§
4. La richiesta concorde delle parti affinchè venga dichiarata la cessazione della materia del contendere deve essere accolta, essendo documentato l'intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso di addebito n. 375 2024 00003853 54 000 da parte dell' (doc. 02 all. memoria CP_2
difensiva dep. 09.09.2025), sicché, essendo venuto meno il provvedimento oggetto dell'opposizione, nessuna delle parti ha più interesse a che il Tribunale si pronunci sul merito del giudizio.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, stante l'esito della causa, di minima complessità, definita in ragione dell'annullamento dell'avviso di addebito da parte dell' . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2 2) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 19/09/2025
La Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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