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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/09/2025, n. 12227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12227 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 62668/2021 R.G. promossa da:
c.f. , residente in [...] in Roma, ed Parte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliato alla via Gozzadini n. 30, presso lo studio dell'avv. Simone
Tamagnini ( c.f. che lo rappresenta e difende in forza di procura C.F._2 alle liti in calce all'atto di opposizione;
- Opponente
CONTRO
con sede in Via V. Alfieri 1 in Conegliano, codice fiscale e partita iva Controparte_1
ed in sua vece la procuratrice codice fiscale P.IVA_1 Controparte_2
in virtù di procura rilasciata dall'originaria mandataria P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso Controparte_3 per decreto ingiuntivo, dall'avv. Leonardo Blandino, ( c.f. ), con C.F._3
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lorè, ( c.f. ), C.F._4
Lungotevere Della Vittoria n.11 in Roma.
- Opposta
OGGETTO: Contratti bancari - opposizione al d.i. n.14879/2021 – 35129/2021 n.r.g..
Conclusioni come da verbale del 9.5.2025.
**********
L'opposizione è infondata.
Va, infatti, rilevata l'infondatezza del motivo di opposizione con il quale si eccepisce la mancata prova del credito vantato e si contesta l'efficacia probatoria, nel presente giudizio di opposizione, della documentazione versata in atti dal creditore opposto;
segnatamente,
l'estratto conto di cui al doc. 3 del fascicolo monitorio. Nell'esaminare le eccezioni di merito, giova, innanzi tutto, ricordare che il decreto ingiuntivo
è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e con il quale, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione concreta
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali
(cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, quindi, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 13.533 del
30/10/2001).
Ebbene, nel caso in esame risulta per tabulas che ha stipulato con Parte_1 CP_4
(poi incorporata da il contratto nr. 3052377
[...] Controparte_5
comprensivo di comunicazione di conferma con firma di ricevuta dell'odierna parte opponente (v. doc. 2 allegato al fascicolo monitorio), avente ad oggetto un finanziamento per l'ammontare di € 35.423,46 da estinguersi mediante corresponsione di nr. 80 ratei mensili di
€ 633,02 cadauno.
Invero, per i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni di consumo similmente ai mutui e, più in generale, ai finanziamenti a rimborso prestabilito non è necessaria la produzione in giudizio dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, in quanto il piano di rimborso del prestito risulta già concordato nel contratto sottoscritto dal mutuatario e non dipende – come nei rapporti di c/c e nelle aperture di credito in c/c – dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo ex post con gli estratti conto integrali.
In ogni caso, le annotazioni contabili dell'estratto conto non sono state specificamente contestate dal debitore opponente, dunque, con riguardo al contratto di finanziamento, la creditrice opposta ha fornito la prova documentale della fonte negoziale e dell'ammontare del credito da mancato rimborso del finanziamento (art. 2697, primo comma, c.c.), mentre il debitore opponente non ha fornito la prova di alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo
(art. 2697, secondo comma, c.c.).
Altrettanto infondata è altresì la contestazione inerente alla presunta applicazione di tassi di interesse “ smodati ed esorbitanti “ e come tali, ritenuti illegittimi.
In verità l'eccezione sul punto sollevata dall'opponente non può essere accolta in quanto generica e meramente assertiva;
egli, infatti non indica gli elementi in base ai quali si rileverebbe – a suo dire – l'applicazione di interessi usurari dagli estratti conto versati, ma richiama genericamente i principi normativi e giurisprudenziali in materia, senza tuttavia applicarli alla fattispecie concreta.
Le allegazioni dell'opponente risultano, pertanto, sommarie e sprovviste di qualsivoglia elemento a supporto.
Alla luce di quanto detto, va, dunque, confermato il decreto ingiuntivo n. 14879/2021
(Rg.35129/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 12/08/2021 nei confronti di parte opponente, il quale va condannato al pagamento, in favore di per Controparte_1
l'importo di €. 44.232,09.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e per essa così provvede: CP_1 Controparte_2
1. respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto 14879/2021
(Rg.35129/2021;
2. condanna l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida nell'importo di €. 3.800,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 5/9/2025.
Il Giudice
Erminio Colazingari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 62668/2021 R.G. promossa da:
c.f. , residente in [...] in Roma, ed Parte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliato alla via Gozzadini n. 30, presso lo studio dell'avv. Simone
Tamagnini ( c.f. che lo rappresenta e difende in forza di procura C.F._2 alle liti in calce all'atto di opposizione;
- Opponente
CONTRO
con sede in Via V. Alfieri 1 in Conegliano, codice fiscale e partita iva Controparte_1
ed in sua vece la procuratrice codice fiscale P.IVA_1 Controparte_2
in virtù di procura rilasciata dall'originaria mandataria P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso Controparte_3 per decreto ingiuntivo, dall'avv. Leonardo Blandino, ( c.f. ), con C.F._3
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lorè, ( c.f. ), C.F._4
Lungotevere Della Vittoria n.11 in Roma.
- Opposta
OGGETTO: Contratti bancari - opposizione al d.i. n.14879/2021 – 35129/2021 n.r.g..
Conclusioni come da verbale del 9.5.2025.
**********
L'opposizione è infondata.
Va, infatti, rilevata l'infondatezza del motivo di opposizione con il quale si eccepisce la mancata prova del credito vantato e si contesta l'efficacia probatoria, nel presente giudizio di opposizione, della documentazione versata in atti dal creditore opposto;
segnatamente,
l'estratto conto di cui al doc. 3 del fascicolo monitorio. Nell'esaminare le eccezioni di merito, giova, innanzi tutto, ricordare che il decreto ingiuntivo
è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e con il quale, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione concreta
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali
(cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, quindi, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 13.533 del
30/10/2001).
Ebbene, nel caso in esame risulta per tabulas che ha stipulato con Parte_1 CP_4
(poi incorporata da il contratto nr. 3052377
[...] Controparte_5
comprensivo di comunicazione di conferma con firma di ricevuta dell'odierna parte opponente (v. doc. 2 allegato al fascicolo monitorio), avente ad oggetto un finanziamento per l'ammontare di € 35.423,46 da estinguersi mediante corresponsione di nr. 80 ratei mensili di
€ 633,02 cadauno.
Invero, per i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni di consumo similmente ai mutui e, più in generale, ai finanziamenti a rimborso prestabilito non è necessaria la produzione in giudizio dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, in quanto il piano di rimborso del prestito risulta già concordato nel contratto sottoscritto dal mutuatario e non dipende – come nei rapporti di c/c e nelle aperture di credito in c/c – dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo ex post con gli estratti conto integrali.
In ogni caso, le annotazioni contabili dell'estratto conto non sono state specificamente contestate dal debitore opponente, dunque, con riguardo al contratto di finanziamento, la creditrice opposta ha fornito la prova documentale della fonte negoziale e dell'ammontare del credito da mancato rimborso del finanziamento (art. 2697, primo comma, c.c.), mentre il debitore opponente non ha fornito la prova di alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo
(art. 2697, secondo comma, c.c.).
Altrettanto infondata è altresì la contestazione inerente alla presunta applicazione di tassi di interesse “ smodati ed esorbitanti “ e come tali, ritenuti illegittimi.
In verità l'eccezione sul punto sollevata dall'opponente non può essere accolta in quanto generica e meramente assertiva;
egli, infatti non indica gli elementi in base ai quali si rileverebbe – a suo dire – l'applicazione di interessi usurari dagli estratti conto versati, ma richiama genericamente i principi normativi e giurisprudenziali in materia, senza tuttavia applicarli alla fattispecie concreta.
Le allegazioni dell'opponente risultano, pertanto, sommarie e sprovviste di qualsivoglia elemento a supporto.
Alla luce di quanto detto, va, dunque, confermato il decreto ingiuntivo n. 14879/2021
(Rg.35129/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 12/08/2021 nei confronti di parte opponente, il quale va condannato al pagamento, in favore di per Controparte_1
l'importo di €. 44.232,09.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e per essa così provvede: CP_1 Controparte_2
1. respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto 14879/2021
(Rg.35129/2021;
2. condanna l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida nell'importo di €. 3.800,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 5/9/2025.
Il Giudice
Erminio Colazingari