Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01654/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2025, proposto da
SC LE TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Menenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l’esecuzione,
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1698/2023, pubblicata il 10 luglio 2023, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 21 settembre 2023, con la quale, in parziale accoglimento della domanda spiegata dalla ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “ 1. dichiara il diritto delle parti ricorrenti all'attribuzione del beneficio economico della “CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE”, nella misura di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici precisati nei ricorsi (con l’esclusione degli anni 2015/16 e 2016/17 per la ricorrente NE); 2. condanna il convenuto MINISTERO ad adottare ogni consequenziale adempimento per garantire l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “CARTA DOCENTE”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, da utilizzare non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della CARTA stessa, ovvero, in via alternativa, a pagare in favore delle parti ricorrenti la complessiva somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici innanzi indicati (oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, con decorrenza per ciascuna tranche dal 1° gennaio di ciascun anno di riferimento) ”;
e per la nomina ,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza del Tribunale Civile di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1698/2023;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. RL CO e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Stato S. Libertini per l'TR statale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 1698/2023, pubblicata il 10 luglio 2023, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale Civile di Taranto, Sezione Lavoro, iscritto al n. 5409/2022, il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, ha accolto parzialmente la domanda spiegata dalla ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e – per quanto qui di interesse – ha così stabilito: “ 1. dichiara il diritto delle parti ricorrenti all'attribuzione del beneficio economico della “CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE”, nella misura di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici precisati nei ricorsi (con l’esclusione degli anni 2015/16 e 2016/17 per la ricorrente NE); 2. condanna il convenuto MINISTERO ad adottare ogni consequenziale adempimento per garantire l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “CARTA DOCENTE”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, da utilizzare non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della CARTA stessa, ovvero, in via alternativa, a pagare in favore delle parti ricorrenti la complessiva somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici innanzi indicati (oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, con decorrenza per ciascuna tranche dal 1° gennaio di ciascun anno di riferimento) ”.
Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 30 settembre 2025 e depositato il 2 ottobre 2025, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’TR intimata a dare piena esecuzione alla predetta sentenza n.1698/2023 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, adottando tutti gli atti a tal fine necessari e chiedendo, altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
Espone la ricorrente che, nonostante la prefata sentenza n. 1698/2023, pubblicata il 10 luglio 2023, emessa dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, sia passata in giudicato e gli sia stata notificata il 21 settembre 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto a darvi esecuzione.
Il 3 ottobre 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'TR intimata.
Il 20 ottobre 2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ha depositato in giudizio dei documenti, tra i quali la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 18507 del 6 ottobre 2025, avente ad oggetto “C .T. n. 2282/2025 – NE LE TA (C.F.: [...]) c/Ministero dell’Istruzione e del Merito – Invio ricorso per esecuzione giudicato al TAR -. Riconoscimento Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente: anni scolastici : 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/2021 ” con la quale, l’TR predetta, ha trasmesso la sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1698/2023 al Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione Generale per il personale scolastico, “ al fine di consentire ai superiori Uffici gerarchici l’erogazione del bonus “carta docenti” per ciascuno degli anni riconosciuti in favore di parte ricorrente: 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/2021, in quanto questo Ufficio non ha alcuna competenza nella materia oggetto del contendere ed ha posto in essere ogni azione utile ai fini dell’esatto adempimento delle proprie incombenze ”, e ha precisato che “ In data 30.04.2024 lo scrivente Ufficio ha provveduto all’emissione degli Speciali Ordini di Pagamento (SOP) dal n. 249 al n. 258 (consecutivi), allo scopo di dare esecuzione al provvedimento nella parte in cui ha disposto la condanna dell’TR resistente al pagamento delle spese di lite. ”
Nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto, nei sensi e nei limiti appresso precisati.
Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso; b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni; c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita certificazione del Tribunale di Taranto – Cancelleria Civile, Sezione Lavoro, del 24 settembre 2025.
Inoltre, la predetta sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, è stata notificata, munita di formula esecutiva in data 21 settembre 2023 al Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella sede reale a mezzo PEC), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della UB TR (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla UB TR del titolo esecutivo.
A fronte della dedotta mancata ottemperanza, il Ministero costituito non ha contestato l’inadempimento all’obbligo di cui alla statuizione giudiziale sopra trascritta, limitandosi a depositare, in data 20 ottobre 2025, la sopracitata nota prot. n. 18507 del 6 ottobre 2025, che nulla, tuttavia, dimostra in punto di intervenuta ottemperanza alla sentenza de qua, con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del Ministero dell’Istruzione e del Merito che, con la predetta nota, si è limitato a specificare la competenza nella materia oggetto del contendere del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione Generale per il personale scolastico del medesimo Ministero, precisando esclusivamente che: “ In data 30.04.2024 lo scrivente Ufficio ha provveduto all’emissione degli Speciali Ordini di Pagamento (SOP) dal n. 249 al n. 258 (consecutivi), allo scopo di dare esecuzione al provvedimento nella parte in cui ha disposto la condanna dell’TR resistente al pagamento delle spese di lite .”
L’TR intimata, deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, oltre rivalutazione e/o interessi, alla sentenza n. 1698/2023, pubblicata il 10 luglio 2023, del Tribunale del Lavoro di Taranto, in favore della ricorrente, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima, provvedendo in tal senso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
3. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con facoltà di delega, che provvederà – entro i 60 giorni successivi – ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’TR debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
4. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati.
5. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Taranto, Sezione Lavoro (di cui in epigrafe), nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con facoltà di delega.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00, per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Massimo Menenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT Moro, Presidente FF
Mariachiara Basurto, Referendario
RL CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL CO | AT Moro |
IL SEGRETARIO