TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3170/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OR CA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. OR CA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCOLINI ELENA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore avv. MACCOLINI ELENA RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Dopo avere promosso infruttuosamente il procedimento amministrativo, con ricorso depositato il 2.8.2024 adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice del Parte_1 lavoro, per ottenere l'indennizzo di legge per il danno biologico corrispondente al grado di menomazione accertato in corso di causa, in considerazione della natura professionale delle patologie da cui era affetto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, e oltre alle spese processuali. A tal proposito affermava che: 1) aveva svolto l'attività di calciatore professionista dal 2006, ricoprendo il ruolo di difensore, per diverse società calcistiche senza soluzione di continuità, come di seguito specificato: dal 2006 al 2008 Russi, dal 2008 al 2011 Montichiari, dal 2011 al 2013 dal 2013 al 2015 L'Aquila 1927, dal 2015 al 2016 Matera, dal CP_2
2017 al 2018 U.C. Albinoleffe, dal 2018 al 2020 Sanbenedettese e dal 2020-2021 presso AZ Picerno Calcio;
2) nei sedici anni consecutivi svolti da calciatore era stato sottoposto a una consistente ed intensa attività fisica sostenendo allenamenti per buona parte della giornata, con sedute mattutine e pomeridiane, per una durata di tre ore circa per seduta;
durante alcuni pagina 1 di 5 periodi con cadenza settimanale aveva effettuato anche sessioni mattutine e pomeridiane insieme nello stesso giorno;
ogni sessione era svolta sul campo di gioco e in palestra, secondo programmi di preparazione atletica variabili durante la stagione calcistica;
le sessioni prevedevano esercizi a corpo libero e, per aumentare lo sforzo della contrazione muscolare, con sovraccarico scelto e graduato sulla base dei programmi di preparazione;
in tali casi al peso corporeo veniva aggiunto un carico ulteriore che può variare dai 40 ai 400 kg.; 3) era risulta affetto da ernia discale lombare con certificati disturbi trofico-sensitivi; la risonanza magnetica rachide lombosacrale del 10.2.2021 aveva certificato: “… Segni di osteocondrosi-spondilosi ed artrosi interapofisaria. Riduzione della lordosi fisiologica ed accentuazione dell'angolo sacrale. Ernie intraspongiose di Schmorl delle limitanti somatiche. In L5-S1 discomalacia, ernia discale posteriore che impronta il sacco durale, sporge nei recessi anterolaterali del canale vertebrale …”; 4) nonostante ciò l' non aveva riconosciuto la patologia come di CP_1 origine professionale, per inidoneità del rischio lavorativo a provocarla, e così aveva rigettato la sua istanza;
8) l'inabilità era invece correlata alla patologia di origine professionale ed era infondato il rigetto dell . CP_1
Si costituiva in giudizio l' , in persona del direttore regionale pro tempore CP_1 dell'Emilia-Romagna, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Affermava che l'attività svolta dal ricorrente non avevano quell'intensità e quella continuità tali da costituire la causa delle patologie denunciate. Compiuta una CTU medico-legale, all'udienza del 2.12.2025 la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati. Deve anzitutto rilevarsi che il cosiddetto sistema tabellare come delineato dal d.p.r. n. 1124/65 - che nella sua formulazione originaria limitava la tutela assicurativa contro le malattie professionali a quelle elencate nelle tabelle allegate al medesimo decreto - si fonda sulla presunzione della eziologia professionale di tali malattie dalle lavorazioni anch'esse indicate nelle medesime tabelle, una per l'industria e una per l'agricoltura. Perché però tale presunzione sia operante è altresì necessario che la malattia si manifesti nei tempi massimi specificati per ciascuna di esse nella terza parte della tabella. Con la sentenza n. 179/88 la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3 del citato decreto, nella parte in cui limitava la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella - purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro - e dell'art. 134 del medesimo decreto, nella parte in cui, per l'ipotesi di abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione morbigena, stabiliva che le prestazioni previdenziali per le malattie professionali erano dovute sempre che le manifestazioni morbose si verificassero entro un certo termine (e analogamente, per il lavoro in agricoltura, degli artt. 211 e 254). In seguito a tale intervento il lavoratore è dunque ammesso a provare che la malattia, anche quando si sia verificata fuori dei termini predeterminati nella tabella, ha tuttavia carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto, con l'obbligo per l di fornire le relative prestazioni previdenziali. CP_1
Ma come rilevato dalla stessa Corte costituzionale nella successiva pronuncia n. 206/88 e poi dalla costante giurisprudenza della Corte di legittimità, il lavoratore che non possa avvalersi delle favorevoli presunzioni discendenti dalla tabella, deve dimostrare, in applicazione del generale principio dell'onere della prova, oltre all'esistenza della malattia, le pagina 2 di 5 caratteristiche morbigene della lavorazione svolta e il nesso causale fra tale lavorazione e la malattia denunciata. Nel caso in cui la malattia sia inserita nella tabella, soltanto se esiste la prova della sua sicura eziologia diversa dal rischio professionale, si può negare il nesso di causalità e, così, superare la presunzione posta dalla legge. Il rigetto della domanda può trovare fondamento soltanto nell'accertamento che si tratta di malattia che neppure astrattamente può derivare dalla lavorazione tabellata o nell'accertamento che non v'è stata da parte dell'assicurato esposizione al rischio professionale o v'è stata un'esposizione del tutto irrilevante, altrimenti il nesso causale deve presumersi esistente. Nel caso in cui la malattia non sia invece inserita nella tabella la prova del nesso causale fra lavorazione e patologia deve essere data secondo le regole generali, senza che il lavoratore sia assistito da alcuna presunzione. Nel caso in esame è incontestata l'attività di calciatore professionista del ricorrente nel periodo indicato così come lo è la patologia da lui contratta. Unico oggetto del contendere è la natura professionale della malattia, la sua derivazione causale dall'attività lavorativa svolta.
Dall'esame della consulenza tecnica, quanto al nesso di causalità fra attività svolte e patologia, il consulente tecnico – fra l'altro – afferma: “ … In sede di operazioni peritali e in atti, sono stati dettagliati gli esercizi ai quali il Sig. era sottoposto giornalmente, cui Parte_1 si rimanda integralmente, citando tra gli altri leg press, leg curl, squat, traino slitta, squat jump di cui riferisce ripetizione di centinaia di balzi a settimana, e allenamento con gradoni espletati caricando carichi sulle spalle. Trattandosi di una attività di carattere agonistico anche l'allenamento relativo è stato quindi di carattere gravoso, richiedendo un impegno fisico importante: tali esercizi, che hanno il fine di aumentare la massa e la tonicità dei muscoli degli arti inferiori di un calciatore, sollecitano tuttavia particolarmente il rachide lombare in particolar modo quando, durante l'esecuzione, venga aggiunto un carico diretto o indiretto sulla colonna vertebrale. L'attività lavorativa del Sig. è stata pertanto caratterizzata da attività fisica e Parte_1 allenamenti continuativi, espletate per lungo tempo (16 anni continuativamente), che comportavano pesanti sforzi fisici, con sollecitazioni del rachide lombare, torsioni della colonna, iperdistensioni, microtraumi ripetuti e prolungati del rachide lombare, posture incongrue;
oltre a ciò va segnalato come tali mansioni fossero anche espletate all'esterno, subendo pertanto l'azione del clima, e che comportassero anche l'applicazione di vibrazioni al corpo nel momento di ricaduta al suolo. Risulta pertanto soddisfatta, sotto il profilo tecnico, la criteriologia medico legale del nesso di causa, o meglio di concausa, come poi si dettaglierà in seguito, tra l'attività lavorativa espletata e la patologia denunciata, ritenendo soddisfatta la relativa criteriologia: in particolare risulta soddisfatto il criterio cronologico, in relazione all'epoca di insorgenza dei disturbi;
il criterio topografico, in relazione alla sede dei disturbi stessi;
il criterio dell'efficienza e validità lesiva che risulta di particolare rilevanza, tenendo conto che la preparazione atletica del calciatore professionista sollecita in modo significativo il rachide lombare, provocando fenomeni di degenerazione e alterazioni di carattere cronico, risultando pertanto soddisfatto il criterio anche in relazione alla intensità, alla ripetitività dei movimenti e degli esercizi, e quindi degli stress sulla colonna, rilevando altresì come risulti soddisfatto anche il criterio in relazione alla esposizione a tali fattori, risultando congrua continuità e durata ai fini del determinismo del quadro.
pagina 3 di 5 Risulta quindi soddisfatto il criterio eziopatogenetico e della attendibilità statistica di tale condizione: la letteratura scientifica sul tema … consente di rilevare infatti come il rischio di patologia erniaria a carico dei calciatori sia nettamente più elevato, essendo gli stessi, nella loro attività in partita e soprattutto nella preparazione atletica, sottoposti a meccanismi di stress biomeccanico che agiscono direttamente sulla colonna lombare contribuendo a degenerare il disco intervertebrale, a far perdere elasticità all'anulus, oltre che a contribuire al restringimento degli spazio interdiscali, alla degenerazione del disco e della faccette articolari. Emerge pertanto come gli stress ripetuti che il calciatore affronta nel corso della propria carriera, ove sia dimostrata una esposizione al rischio continuativa e idonea, come nel caso in esame, indicano quindi un'usura precoce delle articolazioni vertebrali, comportando conseguentemente l'insorgenza di patologia erniaria lombare. L'attività lavorativa espletata, a carattere abituale e non occasionale, ricorrente e duratura negli anni, prevede quindi una serie di adempimenti e sollecitazioni, con movimentazioni e posture tali da essere considerate, per tipologia ed intensità, stante la ripetitività e continuità, idonee a concausare il quadro degenerativo”. Quanto poi alla misura della patologia indennizzabile il consulente tecnico aggiunge: “ … è da intendersi malattia professionale non solo la malattia contratta nell'esercizio ed a causa del lavoro ma anche quella cui si possa dimostrare un ruolo concausale esercitato dal lavoro medesimo. Pertanto, alla luce di quanto sino ad ora affermato si ritiene che la patologia erniaria a carico del rachide lombare sia concausalmente da ritenere di origine professionale, e che alla luce dei riscontri documentali e clinici, il danno biologico sia stimabile in misura pari al 6-7% (sei-sette). Il danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze (9%), è stimabile in misura pari al 14-15 (quattrodici-quindici) %”. Il consulente tecnico ha quindi concluso che la patologia oggetto di controversia ha origine professionale e che ha determinato nel ricorrente un grado di menomazione pari al complessivo 14%, tenuto conto delle pregresse infermità indennizzate. Tale grado era sussistente già all'epoca della presentazione della domanda amministrativa il 9.10.2021. Gli accertamenti e le valutazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, in relazione all'evoluzione clinica della patologia e alla misura della sua gravità, appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivati e, pertanto, possono essere fatte propri da questo giudice.
Per questi motivi
- accertata la sussistenza della patologia e del nesso causale con le mansioni svolte, oltre al grado di inabilità - deve essere accolta la domanda del ricorrente nei limiti indicati. L' deve quindi essere condannato a erogare a l'indennizzo in CP_1 Parte_1 capitale di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), D.l.vo n. 38/00 commisurato a un grado di menomazione dell'14%, detratto quanto già eventualmente percepito, oltre agli interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 9.10.2021 e fino al saldo. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito, ritualmente dichiaratosi antistatario;
sono definitivamente poste a carico dell' quelle della CTU, liquidate come da separato CP_1 decreto, in atti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 3170/24 R.G. LAV. promossa da Parte_1 contro l' , in persona del direttore regionale pro tempore, ogni diversa istanza
[...] CP_1 disattesa e respinta, così provvede:
- condanna l' a erogare a l'indennizzo in capitale di cui all'art. 13, CP_1 Parte_1 comma 2, lettera a), D.l.vo n. 38/00, commisurato a un grado di menomazione del 14%, detratto quanto già eventualmente corrisposto, oltre agli interessi legali dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali a favore di CP_1 Parte_1 liquidate in complessivi €. 3.500,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1 decreto, in atti;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 2.12.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3170/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OR CA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. OR CA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCOLINI ELENA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore avv. MACCOLINI ELENA RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Dopo avere promosso infruttuosamente il procedimento amministrativo, con ricorso depositato il 2.8.2024 adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice del Parte_1 lavoro, per ottenere l'indennizzo di legge per il danno biologico corrispondente al grado di menomazione accertato in corso di causa, in considerazione della natura professionale delle patologie da cui era affetto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, e oltre alle spese processuali. A tal proposito affermava che: 1) aveva svolto l'attività di calciatore professionista dal 2006, ricoprendo il ruolo di difensore, per diverse società calcistiche senza soluzione di continuità, come di seguito specificato: dal 2006 al 2008 Russi, dal 2008 al 2011 Montichiari, dal 2011 al 2013 dal 2013 al 2015 L'Aquila 1927, dal 2015 al 2016 Matera, dal CP_2
2017 al 2018 U.C. Albinoleffe, dal 2018 al 2020 Sanbenedettese e dal 2020-2021 presso AZ Picerno Calcio;
2) nei sedici anni consecutivi svolti da calciatore era stato sottoposto a una consistente ed intensa attività fisica sostenendo allenamenti per buona parte della giornata, con sedute mattutine e pomeridiane, per una durata di tre ore circa per seduta;
durante alcuni pagina 1 di 5 periodi con cadenza settimanale aveva effettuato anche sessioni mattutine e pomeridiane insieme nello stesso giorno;
ogni sessione era svolta sul campo di gioco e in palestra, secondo programmi di preparazione atletica variabili durante la stagione calcistica;
le sessioni prevedevano esercizi a corpo libero e, per aumentare lo sforzo della contrazione muscolare, con sovraccarico scelto e graduato sulla base dei programmi di preparazione;
in tali casi al peso corporeo veniva aggiunto un carico ulteriore che può variare dai 40 ai 400 kg.; 3) era risulta affetto da ernia discale lombare con certificati disturbi trofico-sensitivi; la risonanza magnetica rachide lombosacrale del 10.2.2021 aveva certificato: “… Segni di osteocondrosi-spondilosi ed artrosi interapofisaria. Riduzione della lordosi fisiologica ed accentuazione dell'angolo sacrale. Ernie intraspongiose di Schmorl delle limitanti somatiche. In L5-S1 discomalacia, ernia discale posteriore che impronta il sacco durale, sporge nei recessi anterolaterali del canale vertebrale …”; 4) nonostante ciò l' non aveva riconosciuto la patologia come di CP_1 origine professionale, per inidoneità del rischio lavorativo a provocarla, e così aveva rigettato la sua istanza;
8) l'inabilità era invece correlata alla patologia di origine professionale ed era infondato il rigetto dell . CP_1
Si costituiva in giudizio l' , in persona del direttore regionale pro tempore CP_1 dell'Emilia-Romagna, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Affermava che l'attività svolta dal ricorrente non avevano quell'intensità e quella continuità tali da costituire la causa delle patologie denunciate. Compiuta una CTU medico-legale, all'udienza del 2.12.2025 la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e motivazione riservata. Le domande del ricorrente sono fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati. Deve anzitutto rilevarsi che il cosiddetto sistema tabellare come delineato dal d.p.r. n. 1124/65 - che nella sua formulazione originaria limitava la tutela assicurativa contro le malattie professionali a quelle elencate nelle tabelle allegate al medesimo decreto - si fonda sulla presunzione della eziologia professionale di tali malattie dalle lavorazioni anch'esse indicate nelle medesime tabelle, una per l'industria e una per l'agricoltura. Perché però tale presunzione sia operante è altresì necessario che la malattia si manifesti nei tempi massimi specificati per ciascuna di esse nella terza parte della tabella. Con la sentenza n. 179/88 la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3 del citato decreto, nella parte in cui limitava la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella - purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro - e dell'art. 134 del medesimo decreto, nella parte in cui, per l'ipotesi di abbandono da parte dell'assicurato della lavorazione morbigena, stabiliva che le prestazioni previdenziali per le malattie professionali erano dovute sempre che le manifestazioni morbose si verificassero entro un certo termine (e analogamente, per il lavoro in agricoltura, degli artt. 211 e 254). In seguito a tale intervento il lavoratore è dunque ammesso a provare che la malattia, anche quando si sia verificata fuori dei termini predeterminati nella tabella, ha tuttavia carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto, con l'obbligo per l di fornire le relative prestazioni previdenziali. CP_1
Ma come rilevato dalla stessa Corte costituzionale nella successiva pronuncia n. 206/88 e poi dalla costante giurisprudenza della Corte di legittimità, il lavoratore che non possa avvalersi delle favorevoli presunzioni discendenti dalla tabella, deve dimostrare, in applicazione del generale principio dell'onere della prova, oltre all'esistenza della malattia, le pagina 2 di 5 caratteristiche morbigene della lavorazione svolta e il nesso causale fra tale lavorazione e la malattia denunciata. Nel caso in cui la malattia sia inserita nella tabella, soltanto se esiste la prova della sua sicura eziologia diversa dal rischio professionale, si può negare il nesso di causalità e, così, superare la presunzione posta dalla legge. Il rigetto della domanda può trovare fondamento soltanto nell'accertamento che si tratta di malattia che neppure astrattamente può derivare dalla lavorazione tabellata o nell'accertamento che non v'è stata da parte dell'assicurato esposizione al rischio professionale o v'è stata un'esposizione del tutto irrilevante, altrimenti il nesso causale deve presumersi esistente. Nel caso in cui la malattia non sia invece inserita nella tabella la prova del nesso causale fra lavorazione e patologia deve essere data secondo le regole generali, senza che il lavoratore sia assistito da alcuna presunzione. Nel caso in esame è incontestata l'attività di calciatore professionista del ricorrente nel periodo indicato così come lo è la patologia da lui contratta. Unico oggetto del contendere è la natura professionale della malattia, la sua derivazione causale dall'attività lavorativa svolta.
Dall'esame della consulenza tecnica, quanto al nesso di causalità fra attività svolte e patologia, il consulente tecnico – fra l'altro – afferma: “ … In sede di operazioni peritali e in atti, sono stati dettagliati gli esercizi ai quali il Sig. era sottoposto giornalmente, cui Parte_1 si rimanda integralmente, citando tra gli altri leg press, leg curl, squat, traino slitta, squat jump di cui riferisce ripetizione di centinaia di balzi a settimana, e allenamento con gradoni espletati caricando carichi sulle spalle. Trattandosi di una attività di carattere agonistico anche l'allenamento relativo è stato quindi di carattere gravoso, richiedendo un impegno fisico importante: tali esercizi, che hanno il fine di aumentare la massa e la tonicità dei muscoli degli arti inferiori di un calciatore, sollecitano tuttavia particolarmente il rachide lombare in particolar modo quando, durante l'esecuzione, venga aggiunto un carico diretto o indiretto sulla colonna vertebrale. L'attività lavorativa del Sig. è stata pertanto caratterizzata da attività fisica e Parte_1 allenamenti continuativi, espletate per lungo tempo (16 anni continuativamente), che comportavano pesanti sforzi fisici, con sollecitazioni del rachide lombare, torsioni della colonna, iperdistensioni, microtraumi ripetuti e prolungati del rachide lombare, posture incongrue;
oltre a ciò va segnalato come tali mansioni fossero anche espletate all'esterno, subendo pertanto l'azione del clima, e che comportassero anche l'applicazione di vibrazioni al corpo nel momento di ricaduta al suolo. Risulta pertanto soddisfatta, sotto il profilo tecnico, la criteriologia medico legale del nesso di causa, o meglio di concausa, come poi si dettaglierà in seguito, tra l'attività lavorativa espletata e la patologia denunciata, ritenendo soddisfatta la relativa criteriologia: in particolare risulta soddisfatto il criterio cronologico, in relazione all'epoca di insorgenza dei disturbi;
il criterio topografico, in relazione alla sede dei disturbi stessi;
il criterio dell'efficienza e validità lesiva che risulta di particolare rilevanza, tenendo conto che la preparazione atletica del calciatore professionista sollecita in modo significativo il rachide lombare, provocando fenomeni di degenerazione e alterazioni di carattere cronico, risultando pertanto soddisfatto il criterio anche in relazione alla intensità, alla ripetitività dei movimenti e degli esercizi, e quindi degli stress sulla colonna, rilevando altresì come risulti soddisfatto anche il criterio in relazione alla esposizione a tali fattori, risultando congrua continuità e durata ai fini del determinismo del quadro.
pagina 3 di 5 Risulta quindi soddisfatto il criterio eziopatogenetico e della attendibilità statistica di tale condizione: la letteratura scientifica sul tema … consente di rilevare infatti come il rischio di patologia erniaria a carico dei calciatori sia nettamente più elevato, essendo gli stessi, nella loro attività in partita e soprattutto nella preparazione atletica, sottoposti a meccanismi di stress biomeccanico che agiscono direttamente sulla colonna lombare contribuendo a degenerare il disco intervertebrale, a far perdere elasticità all'anulus, oltre che a contribuire al restringimento degli spazio interdiscali, alla degenerazione del disco e della faccette articolari. Emerge pertanto come gli stress ripetuti che il calciatore affronta nel corso della propria carriera, ove sia dimostrata una esposizione al rischio continuativa e idonea, come nel caso in esame, indicano quindi un'usura precoce delle articolazioni vertebrali, comportando conseguentemente l'insorgenza di patologia erniaria lombare. L'attività lavorativa espletata, a carattere abituale e non occasionale, ricorrente e duratura negli anni, prevede quindi una serie di adempimenti e sollecitazioni, con movimentazioni e posture tali da essere considerate, per tipologia ed intensità, stante la ripetitività e continuità, idonee a concausare il quadro degenerativo”. Quanto poi alla misura della patologia indennizzabile il consulente tecnico aggiunge: “ … è da intendersi malattia professionale non solo la malattia contratta nell'esercizio ed a causa del lavoro ma anche quella cui si possa dimostrare un ruolo concausale esercitato dal lavoro medesimo. Pertanto, alla luce di quanto sino ad ora affermato si ritiene che la patologia erniaria a carico del rachide lombare sia concausalmente da ritenere di origine professionale, e che alla luce dei riscontri documentali e clinici, il danno biologico sia stimabile in misura pari al 6-7% (sei-sette). Il danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze (9%), è stimabile in misura pari al 14-15 (quattrodici-quindici) %”. Il consulente tecnico ha quindi concluso che la patologia oggetto di controversia ha origine professionale e che ha determinato nel ricorrente un grado di menomazione pari al complessivo 14%, tenuto conto delle pregresse infermità indennizzate. Tale grado era sussistente già all'epoca della presentazione della domanda amministrativa il 9.10.2021. Gli accertamenti e le valutazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, in relazione all'evoluzione clinica della patologia e alla misura della sua gravità, appaiono immuni da vizi logici e coerentemente motivati e, pertanto, possono essere fatte propri da questo giudice.
Per questi motivi
- accertata la sussistenza della patologia e del nesso causale con le mansioni svolte, oltre al grado di inabilità - deve essere accolta la domanda del ricorrente nei limiti indicati. L' deve quindi essere condannato a erogare a l'indennizzo in CP_1 Parte_1 capitale di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), D.l.vo n. 38/00 commisurato a un grado di menomazione dell'14%, detratto quanto già eventualmente percepito, oltre agli interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 9.10.2021 e fino al saldo. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito, ritualmente dichiaratosi antistatario;
sono definitivamente poste a carico dell' quelle della CTU, liquidate come da separato CP_1 decreto, in atti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 3170/24 R.G. LAV. promossa da Parte_1 contro l' , in persona del direttore regionale pro tempore, ogni diversa istanza
[...] CP_1 disattesa e respinta, così provvede:
- condanna l' a erogare a l'indennizzo in capitale di cui all'art. 13, CP_1 Parte_1 comma 2, lettera a), D.l.vo n. 38/00, commisurato a un grado di menomazione del 14%, detratto quanto già eventualmente corrisposto, oltre agli interessi legali dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali a favore di CP_1 Parte_1 liquidate in complessivi €. 3.500,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1 decreto, in atti;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 2.12.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5