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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1352/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. AN LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL AR Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1352/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale con domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michela Natale, giusta C.F._1 procura in atti e
, nato a [...] l'[...], C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Mennella, giusta procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso congiunto depositato il 27 marzo 2024, i sig.ri e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 12 Parte_2 ottobre 2002 in AC, e precisando che dalla loro unione è nato (6 Per_1
1 giugno 2006), oggi maggiorenne, hanno allegato il venir meno della loro comunione materiale e spirituale.
Hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione consensuale e hanno altresì formulato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c
In data 23 luglio 2024 è stata pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi;
la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio .
All'udienza del 3 ottobre 2025, le parti sono comparse davanti alla Giudice delegata chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni dagli stessi pattuite.
L'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni del divorzio, sottoscritto dalle parti in udienza, prevede quanto segue:
“1) il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente vivrà Per_1 con la madre;
2) in ragione del collocamento del figlio presso la madre ed in applicazione del disposto di cui all'art. 337-sexies c.c., il fabbricato adibito ad abitazione coniugale sito in AC, in Via AC -Cassia n. 4285 di proprietà del Sig. Parte_2
, è temporaneamente assegnato alla moglie, sig.ra , che ivi
[...] Parte_1 continuerà a vivere unitamente al figlio , sino a quando il sig. , Per_1 Pt_2 desiderando accondiscendere alle esigenze del ragazzo ed al desiderio della moglie di trasferirsi in Roma, avrà acquistato altro appartamento in Roma dove costei si trasferirà col figlio secondo quanto meglio precisato al successivo punto 3.
In ogni caso il Sig. si è già allontanato dalla ex abitazione Parte_2 coniugale asportando i propri effetti personali;
3) tenuto conto che la assegnazione prevista al punto 2 che precede è, come sopra precisato, temporanea in ragione della volontà della sig.ra e del figlio Pt_1
di spostarsi in Roma, fermo l'impegno della moglie a non trascrivere il Per_1 provvedimento di assegnazione della ex casa coniugale in suo favore, quando il marito acquisterà l'appartamento in Roma, lo intesterà in nuda proprietà al figlio
, se ne riserverà l'usufrutto ed assegnerà, contestualmente, alla sig.ra Per_1 il diritto di abitazione di undici anni decorrenti dalla data di acquisto Pt_1 della casa che dovrà avvenire entro un anno dalla sentenza di divorzio.
Per l'acquisto dell'appartamento il sig. metterà a disposizione un importo Pt_2 non superiore ad € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) comprensive delle
2 spese di eventuali agenzie immobiliari. La sig.ra ed il figlio Pt_1 Tes_1
indicheranno al sig. il risultato delle loro ricerche e delle
[...] Parte_2 loro preferenze, al cui esito il predetto si riserva di aderire sulla base di parametri che considerino oggettivamente la convenienza e l'utilità dell'acquisto.
Se l'acquisto della casa a Roma non dovesse avvenire, la Sig.ra resterà Pt_1 nella casa coniugale che le sarà assegnata sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio. La permanenza nella casa di AC comporterà che resteranno a carico della Sig.ra le utenze e la manutenzione ordinaria Pt_1 interna.
L'acquisto immobiliare sopra indicato con il connesso diritto di abitazione per la
Sig.ra costituisce accordo patrimoniale tra i coniugi funzionale Parte_1 ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale da raggiungersi prima con la separazione coniugale e poi con la cessazione degli effetti civili del matrimonio a mezzo del presente accordo.
Le parti in sede di stipula chiederanno l'applicazione delle disposizioni di legge in base alle quali tali atti di trasferimento sono in esenzione dell'Imposta di Bollo nonché delle Imposte di Registro Ipotecarie e Catastali (art. 19 L. 74/1987 come da circolare 27/E del 2012 e circolare n. 18/E del 2013 e n, 2/e del 2014).
Tutte le spese per il sopra indicato acquisto immobiliare con il connesso diritto di abitazione per la Sig.ra (inclusi gli onorari notarili), da operare Parte_1 in esecuzione del presente accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti, saranno a carico del signor . Parte_2
I comparenti convengono che le spese condominiali ordinarie dell'acquisendo appartamento di Roma saranno sopportate dalla sig.ra , mentre quelle di Pt_1 natura straordinaria saranno sostenute dal sig. , il quale, peraltro, Parte_2 comprerà a sue spese il mobilio e le suppellettili necessarie per il nuovo appartamento.
In costanza di temporanea assegnazione della ex casa coniugale di AC alla moglie e sino al 31 gennaio 2026 le relative spese correnti e le utenze saranno sopportate dal Sig. ; successivamente a tale data la sig.ra Parte_2 Pt_1 provvederà al loro intero pagamento a condizione che le utenze siano divise in modo da rendere autonomo l'appartamento eventualmente assegnatole ovvero, se così non fosse, contribuirà forfetariamente nella misura di € 200,00 al mese.
4) il Sig. corrisponderà alla moglie con decorrenza dal 3 ottobre 2025, a Pt_2
3 titolo di contributo al mantenimento del figlio , a mezzo bonifico Per_1 bancario € 660,00 (seicentosessanta/00) mensili e detto importo sarò soggetto a rivalutazione ISTAT a partire dal mese di ottobre 2026, provvederà, inoltre, al pagamento del 100% delle spese straordinarie di cui alla lettera B del protocollo di intesa per la regolamentazione del pagamento delle spese straordinarie del
Tribunale di Tivoli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso entro 10 giorni ovvero in un termine maggiore all'uopo fissato. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La Sig.ra si impegna a rilasciare al Sig. tutta la documentazione Pt_1 Pt_2 fiscale attinente alle spese ordinarie e straordinarie relative al figlio , Per_1 rientranti nelle detrazioni fiscali annuali.
I ricorrenti concordano che il c.d. Assegno Unico Universale, erogato dall' CP_1 verrà riscosso esclusivamente dalla Sig.ra , collocataria del Parte_1 figlio, mentre il Sig. avrà la facoltà di tenere fiscalmente il figlio Parte_2
a suo carico nella misura del 100 %; ogni altra prestazione di tipo assistenziale erogata dall' o altro Ente a nome del figlio, sarà nella disponibilità e, CP_1 pertanto, gestita e riscossa dalla sig.ra solo per le finalità a cui Parte_1 sono preposte tali prestazioni;
5) La sig.ra , siccome dipendente a tempo indeterminato Parte_1 dell'Università di Roma “La Sapienza” e dunque, economicamente indipendente, rinuncia ad ogni e qualsivoglia richiesta o forma di contribuzione al proprio mantenimento da parte del ma rito, il quale, onde consentirle di poter contare sull'intero stipendio di € 1.600,00 mensili circa al mese oltre 14^ e benefit, le ha già versato l'importo omnia di € 34.000,00 al solo fine ed al precipuo scopo di consentirle di estinguere tutti i presti ti contratti, valendo, ad ogni buon conto, tale dazione anche quale liquidazione “una tantum” della eventuale ipotetica pretesa ad una forma di mantenimento da parte della sig.ra ; Pt_1
6) in ragione di quanto sopra, le parti, poiché economicamente autosufficienti, provvederanno ciascuna al proprio mantenimento, senza nulla pretendere dall'altra”.
La causa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
II) La domanda è fondata e merita accoglimento.
4 Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e all'udienza del 3 ottobre 2025.
Le condizioni sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra signori Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in AC (RM) il 12
[...] Parte_2 ottobre 2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
AC, atto n° 14, parte II, serie A, anno 2002.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di AC (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
UL AR AN LU
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. AN LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL AR Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1352/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale con domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michela Natale, giusta C.F._1 procura in atti e
, nato a [...] l'[...], C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Mennella, giusta procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso congiunto depositato il 27 marzo 2024, i sig.ri e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 12 Parte_2 ottobre 2002 in AC, e precisando che dalla loro unione è nato (6 Per_1
1 giugno 2006), oggi maggiorenne, hanno allegato il venir meno della loro comunione materiale e spirituale.
Hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione consensuale e hanno altresì formulato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c
In data 23 luglio 2024 è stata pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi;
la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio .
All'udienza del 3 ottobre 2025, le parti sono comparse davanti alla Giudice delegata chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni dagli stessi pattuite.
L'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni del divorzio, sottoscritto dalle parti in udienza, prevede quanto segue:
“1) il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente vivrà Per_1 con la madre;
2) in ragione del collocamento del figlio presso la madre ed in applicazione del disposto di cui all'art. 337-sexies c.c., il fabbricato adibito ad abitazione coniugale sito in AC, in Via AC -Cassia n. 4285 di proprietà del Sig. Parte_2
, è temporaneamente assegnato alla moglie, sig.ra , che ivi
[...] Parte_1 continuerà a vivere unitamente al figlio , sino a quando il sig. , Per_1 Pt_2 desiderando accondiscendere alle esigenze del ragazzo ed al desiderio della moglie di trasferirsi in Roma, avrà acquistato altro appartamento in Roma dove costei si trasferirà col figlio secondo quanto meglio precisato al successivo punto 3.
In ogni caso il Sig. si è già allontanato dalla ex abitazione Parte_2 coniugale asportando i propri effetti personali;
3) tenuto conto che la assegnazione prevista al punto 2 che precede è, come sopra precisato, temporanea in ragione della volontà della sig.ra e del figlio Pt_1
di spostarsi in Roma, fermo l'impegno della moglie a non trascrivere il Per_1 provvedimento di assegnazione della ex casa coniugale in suo favore, quando il marito acquisterà l'appartamento in Roma, lo intesterà in nuda proprietà al figlio
, se ne riserverà l'usufrutto ed assegnerà, contestualmente, alla sig.ra Per_1 il diritto di abitazione di undici anni decorrenti dalla data di acquisto Pt_1 della casa che dovrà avvenire entro un anno dalla sentenza di divorzio.
Per l'acquisto dell'appartamento il sig. metterà a disposizione un importo Pt_2 non superiore ad € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) comprensive delle
2 spese di eventuali agenzie immobiliari. La sig.ra ed il figlio Pt_1 Tes_1
indicheranno al sig. il risultato delle loro ricerche e delle
[...] Parte_2 loro preferenze, al cui esito il predetto si riserva di aderire sulla base di parametri che considerino oggettivamente la convenienza e l'utilità dell'acquisto.
Se l'acquisto della casa a Roma non dovesse avvenire, la Sig.ra resterà Pt_1 nella casa coniugale che le sarà assegnata sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio. La permanenza nella casa di AC comporterà che resteranno a carico della Sig.ra le utenze e la manutenzione ordinaria Pt_1 interna.
L'acquisto immobiliare sopra indicato con il connesso diritto di abitazione per la
Sig.ra costituisce accordo patrimoniale tra i coniugi funzionale Parte_1 ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale da raggiungersi prima con la separazione coniugale e poi con la cessazione degli effetti civili del matrimonio a mezzo del presente accordo.
Le parti in sede di stipula chiederanno l'applicazione delle disposizioni di legge in base alle quali tali atti di trasferimento sono in esenzione dell'Imposta di Bollo nonché delle Imposte di Registro Ipotecarie e Catastali (art. 19 L. 74/1987 come da circolare 27/E del 2012 e circolare n. 18/E del 2013 e n, 2/e del 2014).
Tutte le spese per il sopra indicato acquisto immobiliare con il connesso diritto di abitazione per la Sig.ra (inclusi gli onorari notarili), da operare Parte_1 in esecuzione del presente accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti, saranno a carico del signor . Parte_2
I comparenti convengono che le spese condominiali ordinarie dell'acquisendo appartamento di Roma saranno sopportate dalla sig.ra , mentre quelle di Pt_1 natura straordinaria saranno sostenute dal sig. , il quale, peraltro, Parte_2 comprerà a sue spese il mobilio e le suppellettili necessarie per il nuovo appartamento.
In costanza di temporanea assegnazione della ex casa coniugale di AC alla moglie e sino al 31 gennaio 2026 le relative spese correnti e le utenze saranno sopportate dal Sig. ; successivamente a tale data la sig.ra Parte_2 Pt_1 provvederà al loro intero pagamento a condizione che le utenze siano divise in modo da rendere autonomo l'appartamento eventualmente assegnatole ovvero, se così non fosse, contribuirà forfetariamente nella misura di € 200,00 al mese.
4) il Sig. corrisponderà alla moglie con decorrenza dal 3 ottobre 2025, a Pt_2
3 titolo di contributo al mantenimento del figlio , a mezzo bonifico Per_1 bancario € 660,00 (seicentosessanta/00) mensili e detto importo sarò soggetto a rivalutazione ISTAT a partire dal mese di ottobre 2026, provvederà, inoltre, al pagamento del 100% delle spese straordinarie di cui alla lettera B del protocollo di intesa per la regolamentazione del pagamento delle spese straordinarie del
Tribunale di Tivoli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso entro 10 giorni ovvero in un termine maggiore all'uopo fissato. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La Sig.ra si impegna a rilasciare al Sig. tutta la documentazione Pt_1 Pt_2 fiscale attinente alle spese ordinarie e straordinarie relative al figlio , Per_1 rientranti nelle detrazioni fiscali annuali.
I ricorrenti concordano che il c.d. Assegno Unico Universale, erogato dall' CP_1 verrà riscosso esclusivamente dalla Sig.ra , collocataria del Parte_1 figlio, mentre il Sig. avrà la facoltà di tenere fiscalmente il figlio Parte_2
a suo carico nella misura del 100 %; ogni altra prestazione di tipo assistenziale erogata dall' o altro Ente a nome del figlio, sarà nella disponibilità e, CP_1 pertanto, gestita e riscossa dalla sig.ra solo per le finalità a cui Parte_1 sono preposte tali prestazioni;
5) La sig.ra , siccome dipendente a tempo indeterminato Parte_1 dell'Università di Roma “La Sapienza” e dunque, economicamente indipendente, rinuncia ad ogni e qualsivoglia richiesta o forma di contribuzione al proprio mantenimento da parte del ma rito, il quale, onde consentirle di poter contare sull'intero stipendio di € 1.600,00 mensili circa al mese oltre 14^ e benefit, le ha già versato l'importo omnia di € 34.000,00 al solo fine ed al precipuo scopo di consentirle di estinguere tutti i presti ti contratti, valendo, ad ogni buon conto, tale dazione anche quale liquidazione “una tantum” della eventuale ipotetica pretesa ad una forma di mantenimento da parte della sig.ra ; Pt_1
6) in ragione di quanto sopra, le parti, poiché economicamente autosufficienti, provvederanno ciascuna al proprio mantenimento, senza nulla pretendere dall'altra”.
La causa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
II) La domanda è fondata e merita accoglimento.
4 Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e all'udienza del 3 ottobre 2025.
Le condizioni sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra signori Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in AC (RM) il 12
[...] Parte_2 ottobre 2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
AC, atto n° 14, parte II, serie A, anno 2002.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di AC (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
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