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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6709 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile
N.22573/2024 R.G.A.C.
TRA
Parte 1 elettivamente domiciliato in Roma,viaVia Flaminia, 334 presso lo studio dell'Avv. PATTUMELLI E DI BELLA che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in via CORSO C/O AVV.TOMASELLI FRANCESCA VIA DELLA REPUBBLICA 6 CIAMPINO presso lo studio dell'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell'udienza del 29.5.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.6.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione all'a.t.p. RG 30022/2023 con cui era stata negata la sussistenza delle condizioni sanitarie ex art. 1 1. n.
222/1984; pertanto, affermato di possedere tutti i requisiti di legge, chiedeva la concessione giudiziale della provvidenza di cui alla legge indicata.
L'CP_1 si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda.
La causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, era decisa all'udienza odierna tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che parte ricorrente, nel costituirsi in giudizio, ha criticato le risultanze dell'a.t.p. in modo del tutto generico e senza il supporto di conferenti riscontri documentali, limitandosi a descrivere la sintomatologia e l'andamento delle patologie riscontrate dal ctu, senza però indicare, in maniera esaustiva le specifiche ragioni medico legali per le quali il consulente avrebbe errato nell'addivenire alla conclusioni tratte.
In tale contesto non vi sono quindi elementi univoci e riscontrabili oggettivamente per affermare che le conclusioni cui è giunto il ctu non siano corrette.
Tale carenza appare ancor più censurabile se si tiene conto l'atto di contestazione non ha espresso rilievi ponderati e non ha fornito alcuna argomentazione utile al fine di valutare quali usuranti le dedotte mansioni di fattorino con impiego part time. Ritiene, invece, questo Giudice che le valutazioni formulate dal c.t.u. sono esaustive e condivisibili in quanto traggono origine da una meditata considerazione degli elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Ne consegue che va confermata la carenza in capo all'istante del requisito sanitario utile per il riconoscimento della provvidenza sopra indicata, con conseguente rigetto del ricorso, rimanendo assorbita la necessità di verificare il possesso da parte del ricorrente dei concorrenti requisiti socio-economici di legge.
Le spese del giudizio, comprese quelle della fase precedente, vengono compensate tra le parti stante la natura della controversia e la sussistenza, comunque, di patologie invalidanti
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Spese compensate
IL GIUDICE
AP GA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile
N.22573/2024 R.G.A.C.
TRA
Parte 1 elettivamente domiciliato in Roma,viaVia Flaminia, 334 presso lo studio dell'Avv. PATTUMELLI E DI BELLA che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in via CORSO C/O AVV.TOMASELLI FRANCESCA VIA DELLA REPUBBLICA 6 CIAMPINO presso lo studio dell'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell'udienza del 29.5.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.6.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione all'a.t.p. RG 30022/2023 con cui era stata negata la sussistenza delle condizioni sanitarie ex art. 1 1. n.
222/1984; pertanto, affermato di possedere tutti i requisiti di legge, chiedeva la concessione giudiziale della provvidenza di cui alla legge indicata.
L'CP_1 si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda.
La causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, era decisa all'udienza odierna tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che parte ricorrente, nel costituirsi in giudizio, ha criticato le risultanze dell'a.t.p. in modo del tutto generico e senza il supporto di conferenti riscontri documentali, limitandosi a descrivere la sintomatologia e l'andamento delle patologie riscontrate dal ctu, senza però indicare, in maniera esaustiva le specifiche ragioni medico legali per le quali il consulente avrebbe errato nell'addivenire alla conclusioni tratte.
In tale contesto non vi sono quindi elementi univoci e riscontrabili oggettivamente per affermare che le conclusioni cui è giunto il ctu non siano corrette.
Tale carenza appare ancor più censurabile se si tiene conto l'atto di contestazione non ha espresso rilievi ponderati e non ha fornito alcuna argomentazione utile al fine di valutare quali usuranti le dedotte mansioni di fattorino con impiego part time. Ritiene, invece, questo Giudice che le valutazioni formulate dal c.t.u. sono esaustive e condivisibili in quanto traggono origine da una meditata considerazione degli elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Ne consegue che va confermata la carenza in capo all'istante del requisito sanitario utile per il riconoscimento della provvidenza sopra indicata, con conseguente rigetto del ricorso, rimanendo assorbita la necessità di verificare il possesso da parte del ricorrente dei concorrenti requisiti socio-economici di legge.
Le spese del giudizio, comprese quelle della fase precedente, vengono compensate tra le parti stante la natura della controversia e la sussistenza, comunque, di patologie invalidanti
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Spese compensate
IL GIUDICE
AP GA