Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3423/2023 di R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto
ingiuntivo
tra
Parte_1
(rappresentato e difesa dall'avv. Giuseppe Misserini, come da mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione)
OPPONENTE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Maria Motta, come da mandato in calce al ricorso monitorio ed alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA
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I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, qui da intendersi richiamate e trascritte.
* * * * * * * *
1
La presente controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla
[...]
per il pagamento di euro 102.644,99 oltre interessi di mora ex D.lgs n.231/02 che Controparte_1
assume dovuto dal quale corrispettivo d'appalto dei lavori di “miglioramento della Parte_1
captazione delle acque meteoriche su via Salvemini” regolarmente eseguiti dall'impresa come da certificazione del 5.3.22.
L'Amministrazione intimata oppone ritualmente il decreto ingiuntivo n.759/23 del 15.5.2023 chiedendone la revoca per inesigibilità del credito;
deduce che: le risorse destinate a finanziare quell'opera rientrano nei contributi statali ex art.1/29 Legge n.160/2019 richiesti ma non erogati nei tempi prescritti dall'Autorità
ministeriale, che ha fatto confluire nell'apposita misura PNRR l'intervento finanziato modificando in itinere l'iter seguito per l'inoltro dei dati e dei documenti;
sino all'effettiva erogazione dei fondi la stazione appaltante è quindi impossibilitata a pagare e non è responsabile del ritardo.
La Società opposta deduce l'infondatezza dell'avverso dedotto;
osserva che l'obbligazione assunta dalla stazione appaltante non è soggetta a termini diversi da quelli stabiliti in sede di affidamento e con il contratto d'appalto del 12.10.21; il mancato stanziamento delle risorse da parte dell'ente finanziatore non
è evento impeditivo al pagamento, che il è tenuto comunque ad anticipare per sua condotta Pt_1
negligente ed incauta.
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I) L'opposizione è infondata.
La menzione negli atti di indirizzo ed in quelli di gara (v. procedura selettiva e lettera di invito per l'affidamento dei lavori) dell'intera copertura finanziaria dell'opera tramite il contributo statale previsto dall'art.1/29 legge n.160/2019 non è circostanza dirimente che vale a differire il pagamento del corrispettivo al momento dell'accreditamento dei fondi da parte del (soggetto terzo). CP_2
2 L'appalto inter partes non prevede alcun evento condizionale né tantomeno àncora - con apposita pattuizione (in tesi, legittima: Cass.18/2509; Cass.14/22996; Cass. 09/3648) - il pagamento dei lavori all'effettiva disponibilità delle somme accreditate alla stazione appaltante.
In assenza di contrarie indicazioni, il tempo dell'adempimento dell'obbligazione è quello previsto in convenzione ragion per cui, una volta compiuto regolarmente l'opus e rilasciata la conforme certificazione
(in data 5.3.22, seguita in data 22.6.22 dall'approvazione dello stato finale dei lavori), l'Impresa appaltatrice ha maturato il diritto di esigere il pagamento del prezzo fatturato.
Non rileva che il RUP, con la Determina del 21.7.22, abbia liquidato all'appaltatore la somma richiesta dando atto però che “l'effettivo pagamento del documento fiscale è subordinato all'effettivo introito dei fondi statali”, trattandosi di una decisione unilaterale che, in quella fase, non assurge al rango di provvedimento amministrativo e che, di contro, devia (dalla procedura di aggiudicazione e) dalle intese negoziali, ormai cristallizzate.
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Il eccepisce in ogni caso che la mora non gli è imputabile, non avendo ricevuto la provvista a Pt_1
tempo debito dall'ente finanziatore.
La prova liberatoria (art.1218 c.c.), nel caso in cui la prestazione non possa eseguirsi per fatto di un terzo,
richiede che il debitore abbia tenuto un comportamento diligente al fine di rimuovere l'ostacolo all'adempimento frapposto da altri.
La stazione appaltante, che nei suoi atti ha evidenziato la presenza della copertura finanziaria ed ha programmato pagamenti in corso d'opera, si è interfacciata con l'organismo statale di controllo e di verifica dei dati solo dopo quattro mesi dall'avvenuto collaudo, disattendendo così il sistema di monitoraggio e di erogazione graduale del contributo delineato dall'art.1/29 della legge n.106/2019 (rilievi contenuti nella nota ministeriale del 22.11.22, in risposta al sollecito di pagamento della stazione appaltante).
3 Tale modus operandi, in uno all'invio della rendicontazione dell'intervento su un applicativo diverso, ha certamente contribuito al ritardo nello stanziamento dei fondi.
Il pertanto, non è esente da responsabilità verso l'appaltatore, la cui posizione, una volta portato Pt_1
a termine il lavoro, non può essere pregiudicata da disfunzioni della P.A. nell'accredito delle risorse.
L'opponente, che non si è cautelato altrimenti (cfr. Cass. 18/21180; Cass. 14/22580), era tenuto a far fronte agli obblighi negoziali con anticipazioni di cassa.
II) Il credito di euro 102.644,99 fatturato dall'appaltatore (al netto dell'iva da versare in regime di split payment, come attestato dal documento fiscale) va maggiorato degli interessi di mora previsti dal D.lgs n.231/02 (applicabile agli appalti pubblici atteso il disposto dall'art.24 commi 1 e 2 della Legge n.161/2014)
a far data dal 23.7.22 a mente dell'art.4/2 del Decreto.
In corso di causa il ha versato alla Società, in conto capitale, l'importo di euro 55.143,58 in data Pt_1
9.11.23 (v. contabili bancarie).
Sul ritardato pagamento sono maturati interessi pari a euro 7.210,21.
Il ha poi corrisposto, a saldo, il residuo importo di euro 47.501,41 in data 24.6.24 (v. contabile Pt_1
bancaria).
Sul ritardato pagamento sono maturati interessi pari a euro 9.886,15.
Ne discende che, allo stato, residua una debitoria dell'Ente (per interessi) di complessivi euro 17.096,36.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.
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Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano (inclusa la fase monitoria) come da dispositivo, secondo parametri aggiornati al d.m. n.147/2022.
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P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- per la causale in oggetto, condanna il al pagamento in favore della Parte_1 [...]
del residuo credito di euro 17.096,36; Controparte_1
- condanna l'Amministrazione a rifondere alla controparte le spese e competenze di lite, che liquida in euro
9.023,50 (euro 406,50 per esborsi;
euro 8.617,00 per compenso) oltre rsg, iva e cap come per legge.
Taranto, 3.6.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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