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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 806.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.10.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
c.f nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Locri (RC) alla via Avvocato Michele Murdaca n. 21, , c.f. Parte_2
, nato a [...] P.S. (RC) il 23.08.1980 e residente in [...] alla C.F._2
c.da Riposo snc, , c.f. , nato il [...] a [...] Parte_3 C.F._3
(RC) e ivi residente a[...], tutti quali eredi di ER
c.f. , nato a [...] il [...] e deceduto in
[...] C.F._4
Catanzaro il 03.06.2015, rappresentati e difesi, giuste distinte procure in atti, dall'Avv.
Domenico Lombardo (c.f. ), PEC C.F._5
e dall'avv.to Avv. Domenico Orlando (C.F. Email_1
), PEC con domicilio eletto C.F._6 Email_2 presso lo studio del primo sito in Marina di Gioiosa Jonica via Manzoni 70.
APPELLANTI
CONTRO
(P.IVA ), già , nella Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_1 qualità dì impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., corrente in MO TO (TV) via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Giuseppe Cristiano (c.f.
1 ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Brancaleone, Via C.F._7
Milite Ignoto, PEC Email_3
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. n. 525/18 emessa dal Tribunale di Locri in data 27.04.2018, pubblicata il 27.04.2018, nel giudizio iscritto al n. RG 752.2011.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.10.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza, depositate telematicamente dagli appellanti il 06.09.2023 e dall'appellata il 28.08.2023, riportandosi ai precedenti scritti difensivi, il cui contenuto veniva richiamato integralmente, ed alle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti di causa, di cui chiedevano l'accoglimento.
In particolare, per parti appellanti si chiedeva voler: “1) statuire e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per colpa unica ed esclusiva di ignoti, a bordo di automezzo non identificato e, per l'effetto, Voglia condannare (oggi Controparte_3 CP_1
) quale compagnia designata per il fondo vittime della strada per la regione Calabria,
[...]
nella persona del l.r.p.t, al risarcimento in favore degli eredi oggi appellanti, di tutti i danni occorsi al sig. quantificati nella misura di euro 88.175,00 oltre interessi Persona_1
rivalutazione monetaria come per legge;
2) condannare, pertanto, la Controparte_1
quale compagnia designata per il fondo vittime della strada per la regione Calabria, al risarcimento dei danni agli odierni appellanti nq. di eredi tutti occorsi alla persona del Sig. per l'ammontare di € 88.175,00 o di quella somma maggiore o minore Persona_1 ritenuta più equa e giusta a seguito dell'espletanda attività istruttoria di secondo grado, oltre interessi rivalutazione come per legge;
3) condannare, altresì, la convenuta compagnia al pagamento delle spese e competenze legali afferenti al presente procedimento, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per parte appellata, invece, si concludeva insistendo in tutte le richieste e conclusioni in atti, chiedendo il rigetto dell'appello con condanna di parte appellante alle spese ed onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. dante causa degli attuali Persona_1 appellanti, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Locri l' Controparte_4
2
[...] (poi ), quale impresa designata per il Fondo Vittime della Strada per la Controparte_1 regione Calabria per sentirla condannare, al risarcimento dei danni per le lesioni dallo stesso subite in occasione del sinistro stradale occorso in data 28.02.2008, intorno alle ore 19:20 circa, nel mentre percorreva in Locri la S.S 106 con direzione RC- CZ a bordo del motociclo
Taiwan Yamaha, tg AA89537.
Precisava l'attore: - che durante una manovra di sorpasso da parte di un camion di grosse dimensioni, il cui conducente rimaneva non identificato, lo stesso veniva colpito al volto da un telone “libero”, così da causare la perdita del controllo del motociclo e la caduta a terra;
- che veniva trasportato presso L'Ospedale di Locri, ove veniva diagnosticato "Politrauma, trauma toraco addominale, contusione ginocchio destro e gomito destro, trauma cranico con riferita perdita di coscienza epitassio", con trasferimento presso il Policlinico di Messina;
che erano seguite terapie e cure come in atti;
- che dal sinistro erano derivati danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella complessiva somma di euro 89.316,00, o nella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, di cui chiedeva la condanna al risarcimento, oltre vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa convenuta instando per la dichiarazione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda nonché per il suo rigetto nel merito poiché infondata in fatto ed in diritto, contestando la pretesa sia nell'an che nel quantum.
La causa veniva istruita a mezzo assunzione di prove testimoniali ed espletamento di consulenza medico-legale.
All'udienza del 20 settembre 2017, fallito il tentativo di bonario componimento della controversia e disposto lo scambio delle comparse conclusionali, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Con sentenza impugnata, il Tribunale rigettava la domanda attorea ritenendola infondata “non essendo stata fornita adeguata prova che il sinistro si sia verificato con le modalità descritte da parte attrice e che, in specie, sia riconducibile ad un veicolo rimasto non identificato”.
Dopo ampia ricostruzione dei principi giurisprudenziali che regolano la fattispecie, anche con indicazione dei precedenti ritenuti condivisi, statuiva “che l'istruttoria espletata non consente di ritenere con ragionevole e tranquillante certezza che le lesioni patite dall'attore siano riconducibili ad un sinistro stradale cagionato per la condotta dolosa o colposa di conducente di autoveicolo rimasto non identificato”, fornendone motivazione con ricostruzione delle risultanze istruttorie, dalla condotta delle parti, dell'attività di causa.
3 Pertanto, così disponeva: “1) rigetta la domanda;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu, come liquidate con decreto emesso in pari data”.
Avverso la indicata sentenza proponevano gravame gli attuali appellanti, tutti eredi di ER deceduto nelle more, instando per la sua integrale riforma e per l'accoglimento della
[...] domanda introduttiva del giudizio.
Rilevavano, in primo motivo di impugnazione, l'erroneità della pronuncia nella parte in cui è stata valorizzata la mancata presentazione della denuncia-querela da parte del come ER necessaria ai fini di consentire la identificazione del mezzo investitore, ritenendo non esistere un siffatto obbligo, così lamentando anche che il giudice di prime cure non aveva fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e che era individuabile una motivazione apparente.
Nel secondo motivo di gravame censuravano la pronuncia per errata valutazione delle prove acquisite, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai sig.ri e Pt_4 Pt_5 escussi alle udienze del 17.01.2013 e 11.04.2013, precisando che gli stessi avevano esaurientemente riferito la dinamica del fatto per cui è causa, lamentando anche il complessivo omesso riconoscimento del pieno giudizio di compatibilità espresso dal CTU e della non contraddizione tra e dichiarazioni acquisite e quanto riportato nei referti medici allegati, nonché l'erroneità della pronuncia nella parte in cui era stata osservata la mancata individuazione dei testi sin dalle prime fasi della vicenda.
Chiedevano, pertanto, volersi riformare la sentenza impugnata ed accertare la responsabilità del mezzo rimasto sconosciuto e riproponevano la domanda risarcitoria anche con ricostruzione della stessa nel quantum in conformità alle risultanze della CTU espletata in primo grado.
Concludevano chiedendo alla Corte adita di voler: “1) statuire e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per colpa unica ed esclusiva di ignoti, a bordo di automezzo non identificato e, per l'effetto, Voglia condannare (poi ) Controparte_3 Controparte_1 quale compagnia designata per il Fondo Vittime della Strada per la regione Calabria, nella persona del l.r.p.t, al risarcimento in favore degli eredi oggi appellanti, di tutti i danni occorsi al sig. quantificati nella misura di euro 88.175,00 oltre interessi Persona_1 rivalutazione monetaria come per legge;
2) condannare, pertanto, la Controparte_1 quale compagnia designata per il fondo vittime della strada per la regione Calabria, al risarcimento dei danni agli odierni appellanti nq. di eredi tutti occorsi alla persona del Sig.
4 per l'ammontare di € 88.175,00 o di quella somma maggiore o minore Persona_1 ritenuta più equa e giusta a seguito dell'espletanda attività istruttoria di secondo grado, oltre interessi rivalutazione come per legge;
3) condannare, altresì, la convenuta compagnia al pagamento delle spese e competenze legali afferenti al presente procedimento e al primo grado di giudizio, da distrarre, ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva parte appellata per resistere al gravame e chiederne il rigetto con piena conferma della pronuncia impugnata, eccependo: - che controparte non aveva fornito adeguata prova sia in ordine all'avvenuta verificazione del fatto per come narrato sia in merito alla responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto;
che il danneggiato non aveva diligentemente fornito elementi per consentire l'individuazione del mezzo;
- la inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi;
- l'irrilevanza del giudizio di compatibilità espresso dal CTU.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di voler rigettare “l'appello in quanto infondato in fatto e diritto con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, con condanna delle spese di giudizio a carico dell'appellante”.
In via subordinata, attesa la estraneità al sinistro dei motivi di decesso dell'attore in corso di causa all'età di 62 anni, rilevava doversi applicare le diverse tabelle con il calcolo della premorienza, non potendo ammettersi in via equitativa il presupposto dell'aspettativa di vita di anni 81 a cui si fa riferimento nella tabella ordinaria del Tribunale di Milano.
Costituito il contraddittorio, a seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del
02.10.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame appare infondato e va rigettato.
In via preliminare, si osserva che non è configurabile nella sentenza impugnata alcun vizio per motivazione apparente rinvenendosi lo stesso solo quando, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali risulti di fatto mancante la motivazione in quanto, dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la stessa non consente di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione. Al contrario, nel caso in esame la motivazione del decisum è stata ampiamente
5 fornita ed è comprensibile, ma se ne lamenta una mera insufficienza o una diversa interpretazione delle acquisizioni processuali.
Nella fattispecie in esame, quindi, non si ravvede alcuna apparente motivazione e la censura deve intendersi limitata ad una presunta errata ricognizione della quaestio facti e degli elementi istruttori, al rilevato vizio di aver il giudice di prime cure fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, di aver negato valore determinante agli elementi di prova complessivamente acquisiti, di aver attribuito efficacia determinante all'omessa presentazione di denuncia-querela.
In tal senso può procedersi ad una valutazione unitaria dei motivi di impugnazione, attenendo tutti alla valutazione delle risultanze di causa, precisandosi che il Tribunale ha dato conto dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e che il dettagliato richiamo alle risultanze istruttorie effettuato in sentenza di primo grado consente di comprendere le ragioni e, quindi, l'iter logico seguito per pervenire alla decisione.
In relazione, inoltre, alla errata valutazione delle prove, deve rilevarsi che il consolidato orientamento della Suprema Corte, cui si aderisce, ritiene che la prova del fatto storico nella fattispecie in esame debba essere rigorosa in quanto il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Trattasi, pertanto, di un onere della prova piuttosto pregnante, con necessità di fornire una dimostrazione piena della circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato per causa di un veicolo rimasto non indentificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica dell'evento rispetto a quella prospettata dall'attore se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria (Cass. Civ., sent. n.
35605/2021).
Non può trovare accoglimento, quindi, una domanda fondata su una ricostruzione dei fatti rimasta non supportata da congrua dimostrazione, dovendo quest'ultima essere anche più incisiva rispetto al mero standard del "più probabile che non" o della "preponderanza dell'evidenza" (cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 18584 del 30/06/2021, ma ulteriori conformi numerose), in conformità con il particolare rigore probatorio preteso dalla giurisprudenza per accertare il diritto al risarcimento del danno in capo all'impresa assicurativa designata per la gestione del F.G.V.S. e la liquidazione degli indennizzi in favore delle effettive vittime di sinistri stradali per colpa di veicoli ignoti.
6 Tanto considerato, confermandosi la sentenza impugnata in merito, si ritiene che la prova della ricostruzione dei fatti in ordine alla determinazione del sinistro a carico del mezzo rimasto non identificato e nei termini indicati dagli appellanti nel presente giudizio non sia stata raggiunta.
Infondato è, in particolare, il primo motivo di gravame, relativo alla presunta errata valorizzazione della mancanza di denuncia-querela effettuata dal giudice di prime cure.
In merito si precisa che, secondo un principio ormai pacifico, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del sul presupposto che il sinistro Parte_6 sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto, nel senso che è onere del danneggiato, attore nei confronti del
[...]
, dar conto della oggettiva impossibilità di identificare il veicolo con l'uso Parte_7 dell'ordinaria diligenza.
Quest'ultima, in specie, comporta l'obbligo di fare quanto è in suo potere onde consentire l'identificazione del responsabile, mentre nel caso in esame, anche considerate le conclusioni cui sono pervenuti gli accertatori, la mancata denuncia ha reso impossibile l'eventualità che le autorità potessero essere edotte della responsabilità di un mezzo rimasto sconosciuto e risalire alla sua eventuale identificazione.
Nessun impedimento oggettivo alla proposizione di denuncia è stato rilevato da parte attrice, non solo relativamente all'immediatezza dell'evento ma anche in epoca successiva.
Ed invero, dal verbale del Pronto Soccorso di Locri in atti risulta che il aprisse gli ER occhi spontaneamente fornendo risposte orientate e che non era incosciente, tanto da risultare riferito un mero incidente stradale senza alcuna precisazione sul coinvolgimento di terzi rimasti sconosciuti. Alcun obiettivo impedimento nel periodo successivo all'evento emerge dagli atti di causa.
L'accertamento da compiere non deve, comunque, concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, senza alcun automatismo tra la presentazione della denunzia o querela e l'accoglimento della pretesa o tra la mancata presentazione ed il rigetto della domanda.
Ne consegue che nel procedere a tale indagine il giudice potrà tener conto anche del fatto che sia stata presentata o meno una denuncia o una querela, ma ciò nell'ambito di una valutazione
7 complessiva degli elementi raccolti, essendo la presenza o meno di denuncia un indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento, costituendo un indizio in relazione all'accertamento dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr., ad. es. Cass., 12304/2005, Cass. n. 18532 del 03/09/2007, Cass., n.
3019/2016, Ord. 11/04/2022, n. 11656; Sez. VI - 3, Ord. 31/08/2020, n. 1809, Ord.,
15/09/2017, n. 21373, Ord., 26/05/2017, n. 13415, Cass. 04/12/2024, n. 31107 resa proprio su una pronuncia di questa Corte, e più recentemente Cass. 09/01/2025 n. 450)
La mancata presentazione di una denuncia è, quindi, circostanza in sé non dirimente e manca ogni automatismo tra la presenza della denuncia o querela e la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, ma la mancata presentazione costituisce un indizio da valutare unitamente alle altre risultanze istruttorie.
Corretta, quindi, è la valorizzazione effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata in relazione alla mancanza di querela in quanto detta circostanza non è stata considerata quale automatico motivo di rigetto della domanda ma è stata valutata unitamente agli altri elementi probatori ed indiziari acquisiti, di cui di seguito, così da confermare un più ampio giudizio di carenza di dimostrazione della dinamica del sinistro come descritta in citazione.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, in presenza di tutti i dubbi che minano l'attendibilità dei testi per come di seguito indicato, questo è un elemento che si aggiunge ad un quadro probatorio insufficiente e che non induce ad una valutazione complessiva a supporto degli appellanti.
In tal senso si è statuito in sentenza gravata, rilevando che la mancata denuncia costituisce elemento che “pur se da solo non sufficiente a giustificare il rigetto della domanda risarcitoria merita di essere complessivamente valutato alla luce delle altre emergenze istruttorie”.
Ne consegue che la valutazione di cui sopra, quale elemento indiziario, è corretta, con rigetto della censura sul punto.
Viene disatteso anche il secondo motivo di impugnazione, non ravvisandosi alcuna errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali e delle prove complessivamente acquisite in giudizio.
Ribadendo quanto già argomentato in sentenza di primo grado con specifico riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni e sulla concludenza delle prove sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, convincimento del quale il Tribunale ha dato ampio conto, indicando le
8 motivazioni per le quali ha ritenuto che l'attore in primo grado non avesse fornito la necessaria dimostrazione delle circostanze di fatto relative all'accadimento del sinistro a causa della condotta di un veicolo rimasto sconosciuto e per cui i testi escussi dovevano intendersi non attendibili, motivazione che appare scevra da vizi.
Con specifico riferimento alla prova testimoniale acquisita, il teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 17.01.2013, dichiarava di trovarsi sul luogo del sinistro, sulla medesima carreggiata percorsa dall'attore, a distanza di circa 150-200 metri dietro ad un camion, e di aver visto detto camion superare un motorino e “quest'ultimo cadere a terra in quanto sfiorato da qualcosa che proveniva dal camion, credo si trattasse del telone”, precisando che “il camion è passato abbastanza vicino al motorino e ho visto qualcosa che svolazzava dal camion colpire il all'altezza del viso, infatti quando mi sono fermato il viso del ER ER era tutto insanguinato”, che “sono stati chiamati i soccorsi ed io sono poi andato via”, mentre il teste , escusso all'udienza del 11 aprile 2013, che si trovava sempre Testimone_2 sulla medesima corsia a distanza di circa 150 metri unitamente al , riferiva di aver visto Pt_4
“un camion di media grandezza che aveva dei teloni, sorpassare un motorino di marca giapponese. In quel momento ho visto il conducente del motorino cadere per terra in quanto colpito da un oggetto che proveniva dal camion”, precisando che era stato colpito in volto, che il aveva “un casco non integrale” e “tutta la faccia insanguinata”, anche lui ER dichiarando di essere andato via dopo dieci minuti.
Ci si conforma, quindi, alla motivazione offerta in sentenza in merito, ritenendo che dette dichiarazioni non siano idonee a dimostrare con un giudizio di certezza e non di mera probabilità la fondatezza della domanda, mancando di specificità e congruenza, anche in considerazione del rigore probatorio richiesto.
Le dichiarazioni non sono state, infatti, conformi tra di loro e non sono state corroborate da ulteriori elementi a supporto dell'azione giudiziaria, tali da non superare il vaglio dell'attendibilità.
Ed invero, appare non verosimile con evidenza che viaggiando a distanza di circa 150/200 metri dietro al camion, in orario notturno (h. 19.20 mese di febbraio) e con solo discrete condizioni di visibilità (ved. verbale intervento), i testi, da tergo, avrebbero visto qualcosa urtare il volto del (indi la parte anteriore del capo), corrispondente per il ad ER Pt_4 un telone “svolazzante” e per l' ad un “oggetto che proveniva dal camion” (non Pt_5 rinvenuto sul luogo), mentre il camion effettuava una manovra di sorpasso.
9 Entrambi, inoltre, hanno sottolineato solo la presenza, dopo la caduta, del volto del ER
“tutto insanguinato”, riferendo ciò proprio in successione con l'urto di cui prima.
Anomala appare anche la circostanza secondo cui gli stessi non hanno fornito alcuna indicazione sul camion, che pure era il mezzo dietro al quale si trovavano, né di marca né di colore, del quale non è dato evincere alcuna caratteristica se non una generica “media grandezza” riferita dall' (che di per sé già non collima con le “grosse dimensioni” Pt_5 di cui in atto introduttivo del giudizio), ricordando invece sia la marca giapponese della moto del sia la presenza di teloni, rimasti parimente genericamente indicati. ER
In relazione a questi ultimi, secondo il sarebbero stati, non è dato sapere come, Pt_4
“svolazzanti”, mentre la medesima circostanza non è stata riferita dall' secondo il Pt_5 quale la caduta sarebbe stata determinata da un vago “oggetto” proveniente dal camion.
Ancora, i testi hanno riferito della presenza di altre persone, che avrebbero chiamato i soccorsi ed alle quali avrebbero raccontato l'evento, ma nessuno risulta presente in verbale di intervento, nessuno ha riferito della presenza di testimoni o di aver appreso il coinvolgimento di veicoli rimasti sconosciuti.
Inoltre, anche la rilevata circostanza secondo cui entrambi i testi non risultano essere presenti nel rapporto della Polizia Stradale distaccamento di Brancaleone, per aver dichiarato di essersi allontanati prima, e non hanno ritenuto in alcun modo attivarsi per fornire le dovute dichiarazioni agli agenti anche in un momento successivo, pur in presenza di soggetto che hanno riferito sembrare “morto”, mina la loro credibilità.
Ulteriore indizio in senso non favorevole alla tesi attorea è dato dal non risultare gli stessi indicati come testimoni dell'accaduto nelle lettere di denuncia e messa in mora inoltrata dopo un lasso di tempo, come in atti.
In tal senso, indi, sempre come valutazione di elemento indiziario, deve intendersi l'osservazione in sentenza relativa alla intervenuta indicazione dei testi solo dopo tre anni circa dall'evento.
Al contrario, ulteriore elemento indiziario in senso sfavorevole può, invece, essere tratto dal contenuto della denuncia stragiudiziale inoltrata per conto del con racc. a.r. datata ER
10.10.2009, in cui, se pur a distanza di tempo dall'evento, si dichiarava che “un Camion di grosse dimensioni, lo urtava leggermente”, così rappresentandosi una diversa dinamica.
Tutte le dette circostanze, pertanto, costituiscono elementi indiziari che devono essere liberamente valutati quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi, come precisato anche dal giudice di prime cure.
10 Alcun elemento può essere ulteriormente tratto dal contenuto del verbale redatto dagli agenti intervenuti, attesa l'indicazione di assenza di ogni traccia sull'asfalto, di una sola discreta visibilità, del tardo orario in stagione invernale, dell'ampiezza della strada percorsa dal ciclomotore, della mancanza di informatori.
Infatti, come da verbale annotazioni n. 571 del 28.02.2008 in atti, i verbalizzanti precisavano che il sinistro si era verificato in prossimità di bivio su una ampia corsia di dx formata da due carreggiate “la prima per la marcia larga mt. 3,15 la seconda, corsia di canalizzazione per la svolta a sx, ha larghezza di mt. 2,65”, con visibilità “discreta” e mancanza di tracce di frenata sull'asfalto.
Se ne deduce anche una significativa ampiezza della corsia di marcia interessata, specie se, come riferito dai testi, il manteneva la destra. ER
Non veniva, inoltre, raccolta alcuna dichiarazione di soggetti presenti e nessun oggetto si indicava come rinvenuto.
Indicavano, comunque, gli agenti che il conduceva il motociclo 125 Yamaha con ER casco, concludendo che, probabilmente, perdeva il controllo del veicolo rovinando sul suolo, senza l'incidenza di ulteriori cause.
Neanche dalle risultanze dei certificati medici emergono elementi in senso determinante a conferma della rappresentazione attorea, in quanto le lesioni riportate appaiono connesse alla caduta del sulla strada sul lato destro e non forniscono indizi diretti a provare un ER presunto urto con un oggetto proveniente presumibilmente da sinistra da altro mezzo in fase di sorpasso (es. vi è indicazione di frattura arcata zigomatica destra con emoseno mascellare destro, frattura osso temporale destro), né alcun valore decisivo può essere attribuito alla sola frattura del setto nasale.
Parimenti, nessun valore probatorio può essere attribuito alla valutazione di compatibilità delle lesioni effettuata dal CTU, avendo questi genericamente indicato che le lesioni potevano ritenersi in rapporto di causalità col sinistro del 28.022008 in base al riferito, giudizio che non può certo bastare di per sé solo e in assenza - come nella specie - di altre convergenti emergenze istruttorie a dare la prova della storicità del sinistro richiesta ai fini della invocata responsabilità del F.G.V.S..
È pacifico, inoltre, che la consulenza non ha alcun valore di prova sulle circostanze di fatto relative alle modalità di accadimento dell'evento, essendo ciò limitato a quanto rilevabile solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche e percepibili con l'ausilio di specifiche
11 strumentazioni tecniche e non certamente ad una indicazione di derivazione medico-sanitaria possibile del danno da una rappresentata vicenda.
Ne consegue che la prova dell'evento per come indicato non è stata, quindi, raggiunta ed i numerosi elementi indiziari valutati dal Tribunale giustificano la statuizione sul punto.
Infatti, in considerazione di quanto indicato, attesa la valutazione complessiva di tutti gli elementi offerti, non è riscontrabile alcun errore nella valutazione della prova offerta in sentenza poiché dall'esame degli atti, dei verbali e dei documenti di causa emerge la correttezza dell'accertamento svolto dal giudice di prime cure e posto a base della sentenza impugnata, la rilevata non attendibilità dei testi, nonché l'operato raffronto tra le differenti risultanze acquisite.
Ritiene, dunque, la Corte che gli elementi probatori allegati dal a fondamento della ER propria domanda non siano in grado di chiarire le concrete modalità del sinistro e l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità di un altro veicolo non identificato, per cui la domanda formulata non può trovare accoglimento.
Il mancato accoglimento della censura sull'an assorbe la valutazione della quantificazione del danno.
Per le dette motivazioni la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
In applicazione del principio della soccombenza, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellata, da liquidarsi con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, rientrabile nello scaglione di valore indeterminabile complessità bassa, vista la clausola "somma maggiore o minore" richiamata con riferimento alla richiesta risarcitoria, nella misura, corrispondente ai minimi tariffari, ritenuti equi considerato l'oggetto del contendere, le questioni sollevate, la non complessità della difesa ed essendo stato ribadito quanto già espresso in primo grado, di complessive € 4.996,00, di cui € 1.029,00 per studio, €
709,00 per fase introduttiva, € 1,523,00 per fase di trattazione ed € 1.735,00 per fase decisionale, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , tutti quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di contro le già , nella qualità Persona_1 Controparte_1 CP_3 dì impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., avverso la sentenza n. n. 525/18 del Tribunale di Locri emessa in data
27.04.2018, pubblicata il 27.04.2018, nel giudizio iscritto al n. RG 752.2011, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna le parti appellanti, in solido, alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata, che liquida in complessive € 4.996,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 12.03.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 806.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.10.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
c.f nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Locri (RC) alla via Avvocato Michele Murdaca n. 21, , c.f. Parte_2
, nato a [...] P.S. (RC) il 23.08.1980 e residente in [...] alla C.F._2
c.da Riposo snc, , c.f. , nato il [...] a [...] Parte_3 C.F._3
(RC) e ivi residente a[...], tutti quali eredi di ER
c.f. , nato a [...] il [...] e deceduto in
[...] C.F._4
Catanzaro il 03.06.2015, rappresentati e difesi, giuste distinte procure in atti, dall'Avv.
Domenico Lombardo (c.f. ), PEC C.F._5
e dall'avv.to Avv. Domenico Orlando (C.F. Email_1
), PEC con domicilio eletto C.F._6 Email_2 presso lo studio del primo sito in Marina di Gioiosa Jonica via Manzoni 70.
APPELLANTI
CONTRO
(P.IVA ), già , nella Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_1 qualità dì impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., corrente in MO TO (TV) via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Giuseppe Cristiano (c.f.
1 ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Brancaleone, Via C.F._7
Milite Ignoto, PEC Email_3
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. n. 525/18 emessa dal Tribunale di Locri in data 27.04.2018, pubblicata il 27.04.2018, nel giudizio iscritto al n. RG 752.2011.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.10.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza, depositate telematicamente dagli appellanti il 06.09.2023 e dall'appellata il 28.08.2023, riportandosi ai precedenti scritti difensivi, il cui contenuto veniva richiamato integralmente, ed alle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti di causa, di cui chiedevano l'accoglimento.
In particolare, per parti appellanti si chiedeva voler: “1) statuire e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per colpa unica ed esclusiva di ignoti, a bordo di automezzo non identificato e, per l'effetto, Voglia condannare (oggi Controparte_3 CP_1
) quale compagnia designata per il fondo vittime della strada per la regione Calabria,
[...]
nella persona del l.r.p.t, al risarcimento in favore degli eredi oggi appellanti, di tutti i danni occorsi al sig. quantificati nella misura di euro 88.175,00 oltre interessi Persona_1
rivalutazione monetaria come per legge;
2) condannare, pertanto, la Controparte_1
quale compagnia designata per il fondo vittime della strada per la regione Calabria, al risarcimento dei danni agli odierni appellanti nq. di eredi tutti occorsi alla persona del Sig. per l'ammontare di € 88.175,00 o di quella somma maggiore o minore Persona_1 ritenuta più equa e giusta a seguito dell'espletanda attività istruttoria di secondo grado, oltre interessi rivalutazione come per legge;
3) condannare, altresì, la convenuta compagnia al pagamento delle spese e competenze legali afferenti al presente procedimento, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per parte appellata, invece, si concludeva insistendo in tutte le richieste e conclusioni in atti, chiedendo il rigetto dell'appello con condanna di parte appellante alle spese ed onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. dante causa degli attuali Persona_1 appellanti, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Locri l' Controparte_4
2
[...] (poi ), quale impresa designata per il Fondo Vittime della Strada per la Controparte_1 regione Calabria per sentirla condannare, al risarcimento dei danni per le lesioni dallo stesso subite in occasione del sinistro stradale occorso in data 28.02.2008, intorno alle ore 19:20 circa, nel mentre percorreva in Locri la S.S 106 con direzione RC- CZ a bordo del motociclo
Taiwan Yamaha, tg AA89537.
Precisava l'attore: - che durante una manovra di sorpasso da parte di un camion di grosse dimensioni, il cui conducente rimaneva non identificato, lo stesso veniva colpito al volto da un telone “libero”, così da causare la perdita del controllo del motociclo e la caduta a terra;
- che veniva trasportato presso L'Ospedale di Locri, ove veniva diagnosticato "Politrauma, trauma toraco addominale, contusione ginocchio destro e gomito destro, trauma cranico con riferita perdita di coscienza epitassio", con trasferimento presso il Policlinico di Messina;
che erano seguite terapie e cure come in atti;
- che dal sinistro erano derivati danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella complessiva somma di euro 89.316,00, o nella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, di cui chiedeva la condanna al risarcimento, oltre vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa convenuta instando per la dichiarazione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda nonché per il suo rigetto nel merito poiché infondata in fatto ed in diritto, contestando la pretesa sia nell'an che nel quantum.
La causa veniva istruita a mezzo assunzione di prove testimoniali ed espletamento di consulenza medico-legale.
All'udienza del 20 settembre 2017, fallito il tentativo di bonario componimento della controversia e disposto lo scambio delle comparse conclusionali, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Con sentenza impugnata, il Tribunale rigettava la domanda attorea ritenendola infondata “non essendo stata fornita adeguata prova che il sinistro si sia verificato con le modalità descritte da parte attrice e che, in specie, sia riconducibile ad un veicolo rimasto non identificato”.
Dopo ampia ricostruzione dei principi giurisprudenziali che regolano la fattispecie, anche con indicazione dei precedenti ritenuti condivisi, statuiva “che l'istruttoria espletata non consente di ritenere con ragionevole e tranquillante certezza che le lesioni patite dall'attore siano riconducibili ad un sinistro stradale cagionato per la condotta dolosa o colposa di conducente di autoveicolo rimasto non identificato”, fornendone motivazione con ricostruzione delle risultanze istruttorie, dalla condotta delle parti, dell'attività di causa.
3 Pertanto, così disponeva: “1) rigetta la domanda;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu, come liquidate con decreto emesso in pari data”.
Avverso la indicata sentenza proponevano gravame gli attuali appellanti, tutti eredi di ER deceduto nelle more, instando per la sua integrale riforma e per l'accoglimento della
[...] domanda introduttiva del giudizio.
Rilevavano, in primo motivo di impugnazione, l'erroneità della pronuncia nella parte in cui è stata valorizzata la mancata presentazione della denuncia-querela da parte del come ER necessaria ai fini di consentire la identificazione del mezzo investitore, ritenendo non esistere un siffatto obbligo, così lamentando anche che il giudice di prime cure non aveva fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e che era individuabile una motivazione apparente.
Nel secondo motivo di gravame censuravano la pronuncia per errata valutazione delle prove acquisite, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai sig.ri e Pt_4 Pt_5 escussi alle udienze del 17.01.2013 e 11.04.2013, precisando che gli stessi avevano esaurientemente riferito la dinamica del fatto per cui è causa, lamentando anche il complessivo omesso riconoscimento del pieno giudizio di compatibilità espresso dal CTU e della non contraddizione tra e dichiarazioni acquisite e quanto riportato nei referti medici allegati, nonché l'erroneità della pronuncia nella parte in cui era stata osservata la mancata individuazione dei testi sin dalle prime fasi della vicenda.
Chiedevano, pertanto, volersi riformare la sentenza impugnata ed accertare la responsabilità del mezzo rimasto sconosciuto e riproponevano la domanda risarcitoria anche con ricostruzione della stessa nel quantum in conformità alle risultanze della CTU espletata in primo grado.
Concludevano chiedendo alla Corte adita di voler: “1) statuire e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per colpa unica ed esclusiva di ignoti, a bordo di automezzo non identificato e, per l'effetto, Voglia condannare (poi ) Controparte_3 Controparte_1 quale compagnia designata per il Fondo Vittime della Strada per la regione Calabria, nella persona del l.r.p.t, al risarcimento in favore degli eredi oggi appellanti, di tutti i danni occorsi al sig. quantificati nella misura di euro 88.175,00 oltre interessi Persona_1 rivalutazione monetaria come per legge;
2) condannare, pertanto, la Controparte_1 quale compagnia designata per il fondo vittime della strada per la regione Calabria, al risarcimento dei danni agli odierni appellanti nq. di eredi tutti occorsi alla persona del Sig.
4 per l'ammontare di € 88.175,00 o di quella somma maggiore o minore Persona_1 ritenuta più equa e giusta a seguito dell'espletanda attività istruttoria di secondo grado, oltre interessi rivalutazione come per legge;
3) condannare, altresì, la convenuta compagnia al pagamento delle spese e competenze legali afferenti al presente procedimento e al primo grado di giudizio, da distrarre, ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva parte appellata per resistere al gravame e chiederne il rigetto con piena conferma della pronuncia impugnata, eccependo: - che controparte non aveva fornito adeguata prova sia in ordine all'avvenuta verificazione del fatto per come narrato sia in merito alla responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto;
che il danneggiato non aveva diligentemente fornito elementi per consentire l'individuazione del mezzo;
- la inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi;
- l'irrilevanza del giudizio di compatibilità espresso dal CTU.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di voler rigettare “l'appello in quanto infondato in fatto e diritto con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, con condanna delle spese di giudizio a carico dell'appellante”.
In via subordinata, attesa la estraneità al sinistro dei motivi di decesso dell'attore in corso di causa all'età di 62 anni, rilevava doversi applicare le diverse tabelle con il calcolo della premorienza, non potendo ammettersi in via equitativa il presupposto dell'aspettativa di vita di anni 81 a cui si fa riferimento nella tabella ordinaria del Tribunale di Milano.
Costituito il contraddittorio, a seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del
02.10.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame appare infondato e va rigettato.
In via preliminare, si osserva che non è configurabile nella sentenza impugnata alcun vizio per motivazione apparente rinvenendosi lo stesso solo quando, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali risulti di fatto mancante la motivazione in quanto, dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la stessa non consente di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione. Al contrario, nel caso in esame la motivazione del decisum è stata ampiamente
5 fornita ed è comprensibile, ma se ne lamenta una mera insufficienza o una diversa interpretazione delle acquisizioni processuali.
Nella fattispecie in esame, quindi, non si ravvede alcuna apparente motivazione e la censura deve intendersi limitata ad una presunta errata ricognizione della quaestio facti e degli elementi istruttori, al rilevato vizio di aver il giudice di prime cure fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, di aver negato valore determinante agli elementi di prova complessivamente acquisiti, di aver attribuito efficacia determinante all'omessa presentazione di denuncia-querela.
In tal senso può procedersi ad una valutazione unitaria dei motivi di impugnazione, attenendo tutti alla valutazione delle risultanze di causa, precisandosi che il Tribunale ha dato conto dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e che il dettagliato richiamo alle risultanze istruttorie effettuato in sentenza di primo grado consente di comprendere le ragioni e, quindi, l'iter logico seguito per pervenire alla decisione.
In relazione, inoltre, alla errata valutazione delle prove, deve rilevarsi che il consolidato orientamento della Suprema Corte, cui si aderisce, ritiene che la prova del fatto storico nella fattispecie in esame debba essere rigorosa in quanto il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Trattasi, pertanto, di un onere della prova piuttosto pregnante, con necessità di fornire una dimostrazione piena della circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato per causa di un veicolo rimasto non indentificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica dell'evento rispetto a quella prospettata dall'attore se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria (Cass. Civ., sent. n.
35605/2021).
Non può trovare accoglimento, quindi, una domanda fondata su una ricostruzione dei fatti rimasta non supportata da congrua dimostrazione, dovendo quest'ultima essere anche più incisiva rispetto al mero standard del "più probabile che non" o della "preponderanza dell'evidenza" (cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 18584 del 30/06/2021, ma ulteriori conformi numerose), in conformità con il particolare rigore probatorio preteso dalla giurisprudenza per accertare il diritto al risarcimento del danno in capo all'impresa assicurativa designata per la gestione del F.G.V.S. e la liquidazione degli indennizzi in favore delle effettive vittime di sinistri stradali per colpa di veicoli ignoti.
6 Tanto considerato, confermandosi la sentenza impugnata in merito, si ritiene che la prova della ricostruzione dei fatti in ordine alla determinazione del sinistro a carico del mezzo rimasto non identificato e nei termini indicati dagli appellanti nel presente giudizio non sia stata raggiunta.
Infondato è, in particolare, il primo motivo di gravame, relativo alla presunta errata valorizzazione della mancanza di denuncia-querela effettuata dal giudice di prime cure.
In merito si precisa che, secondo un principio ormai pacifico, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del sul presupposto che il sinistro Parte_6 sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto, nel senso che è onere del danneggiato, attore nei confronti del
[...]
, dar conto della oggettiva impossibilità di identificare il veicolo con l'uso Parte_7 dell'ordinaria diligenza.
Quest'ultima, in specie, comporta l'obbligo di fare quanto è in suo potere onde consentire l'identificazione del responsabile, mentre nel caso in esame, anche considerate le conclusioni cui sono pervenuti gli accertatori, la mancata denuncia ha reso impossibile l'eventualità che le autorità potessero essere edotte della responsabilità di un mezzo rimasto sconosciuto e risalire alla sua eventuale identificazione.
Nessun impedimento oggettivo alla proposizione di denuncia è stato rilevato da parte attrice, non solo relativamente all'immediatezza dell'evento ma anche in epoca successiva.
Ed invero, dal verbale del Pronto Soccorso di Locri in atti risulta che il aprisse gli ER occhi spontaneamente fornendo risposte orientate e che non era incosciente, tanto da risultare riferito un mero incidente stradale senza alcuna precisazione sul coinvolgimento di terzi rimasti sconosciuti. Alcun obiettivo impedimento nel periodo successivo all'evento emerge dagli atti di causa.
L'accertamento da compiere non deve, comunque, concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, senza alcun automatismo tra la presentazione della denunzia o querela e l'accoglimento della pretesa o tra la mancata presentazione ed il rigetto della domanda.
Ne consegue che nel procedere a tale indagine il giudice potrà tener conto anche del fatto che sia stata presentata o meno una denuncia o una querela, ma ciò nell'ambito di una valutazione
7 complessiva degli elementi raccolti, essendo la presenza o meno di denuncia un indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento, costituendo un indizio in relazione all'accertamento dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr., ad. es. Cass., 12304/2005, Cass. n. 18532 del 03/09/2007, Cass., n.
3019/2016, Ord. 11/04/2022, n. 11656; Sez. VI - 3, Ord. 31/08/2020, n. 1809, Ord.,
15/09/2017, n. 21373, Ord., 26/05/2017, n. 13415, Cass. 04/12/2024, n. 31107 resa proprio su una pronuncia di questa Corte, e più recentemente Cass. 09/01/2025 n. 450)
La mancata presentazione di una denuncia è, quindi, circostanza in sé non dirimente e manca ogni automatismo tra la presenza della denuncia o querela e la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, ma la mancata presentazione costituisce un indizio da valutare unitamente alle altre risultanze istruttorie.
Corretta, quindi, è la valorizzazione effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata in relazione alla mancanza di querela in quanto detta circostanza non è stata considerata quale automatico motivo di rigetto della domanda ma è stata valutata unitamente agli altri elementi probatori ed indiziari acquisiti, di cui di seguito, così da confermare un più ampio giudizio di carenza di dimostrazione della dinamica del sinistro come descritta in citazione.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, in presenza di tutti i dubbi che minano l'attendibilità dei testi per come di seguito indicato, questo è un elemento che si aggiunge ad un quadro probatorio insufficiente e che non induce ad una valutazione complessiva a supporto degli appellanti.
In tal senso si è statuito in sentenza gravata, rilevando che la mancata denuncia costituisce elemento che “pur se da solo non sufficiente a giustificare il rigetto della domanda risarcitoria merita di essere complessivamente valutato alla luce delle altre emergenze istruttorie”.
Ne consegue che la valutazione di cui sopra, quale elemento indiziario, è corretta, con rigetto della censura sul punto.
Viene disatteso anche il secondo motivo di impugnazione, non ravvisandosi alcuna errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali e delle prove complessivamente acquisite in giudizio.
Ribadendo quanto già argomentato in sentenza di primo grado con specifico riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni e sulla concludenza delle prove sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, convincimento del quale il Tribunale ha dato ampio conto, indicando le
8 motivazioni per le quali ha ritenuto che l'attore in primo grado non avesse fornito la necessaria dimostrazione delle circostanze di fatto relative all'accadimento del sinistro a causa della condotta di un veicolo rimasto sconosciuto e per cui i testi escussi dovevano intendersi non attendibili, motivazione che appare scevra da vizi.
Con specifico riferimento alla prova testimoniale acquisita, il teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 17.01.2013, dichiarava di trovarsi sul luogo del sinistro, sulla medesima carreggiata percorsa dall'attore, a distanza di circa 150-200 metri dietro ad un camion, e di aver visto detto camion superare un motorino e “quest'ultimo cadere a terra in quanto sfiorato da qualcosa che proveniva dal camion, credo si trattasse del telone”, precisando che “il camion è passato abbastanza vicino al motorino e ho visto qualcosa che svolazzava dal camion colpire il all'altezza del viso, infatti quando mi sono fermato il viso del ER ER era tutto insanguinato”, che “sono stati chiamati i soccorsi ed io sono poi andato via”, mentre il teste , escusso all'udienza del 11 aprile 2013, che si trovava sempre Testimone_2 sulla medesima corsia a distanza di circa 150 metri unitamente al , riferiva di aver visto Pt_4
“un camion di media grandezza che aveva dei teloni, sorpassare un motorino di marca giapponese. In quel momento ho visto il conducente del motorino cadere per terra in quanto colpito da un oggetto che proveniva dal camion”, precisando che era stato colpito in volto, che il aveva “un casco non integrale” e “tutta la faccia insanguinata”, anche lui ER dichiarando di essere andato via dopo dieci minuti.
Ci si conforma, quindi, alla motivazione offerta in sentenza in merito, ritenendo che dette dichiarazioni non siano idonee a dimostrare con un giudizio di certezza e non di mera probabilità la fondatezza della domanda, mancando di specificità e congruenza, anche in considerazione del rigore probatorio richiesto.
Le dichiarazioni non sono state, infatti, conformi tra di loro e non sono state corroborate da ulteriori elementi a supporto dell'azione giudiziaria, tali da non superare il vaglio dell'attendibilità.
Ed invero, appare non verosimile con evidenza che viaggiando a distanza di circa 150/200 metri dietro al camion, in orario notturno (h. 19.20 mese di febbraio) e con solo discrete condizioni di visibilità (ved. verbale intervento), i testi, da tergo, avrebbero visto qualcosa urtare il volto del (indi la parte anteriore del capo), corrispondente per il ad ER Pt_4 un telone “svolazzante” e per l' ad un “oggetto che proveniva dal camion” (non Pt_5 rinvenuto sul luogo), mentre il camion effettuava una manovra di sorpasso.
9 Entrambi, inoltre, hanno sottolineato solo la presenza, dopo la caduta, del volto del ER
“tutto insanguinato”, riferendo ciò proprio in successione con l'urto di cui prima.
Anomala appare anche la circostanza secondo cui gli stessi non hanno fornito alcuna indicazione sul camion, che pure era il mezzo dietro al quale si trovavano, né di marca né di colore, del quale non è dato evincere alcuna caratteristica se non una generica “media grandezza” riferita dall' (che di per sé già non collima con le “grosse dimensioni” Pt_5 di cui in atto introduttivo del giudizio), ricordando invece sia la marca giapponese della moto del sia la presenza di teloni, rimasti parimente genericamente indicati. ER
In relazione a questi ultimi, secondo il sarebbero stati, non è dato sapere come, Pt_4
“svolazzanti”, mentre la medesima circostanza non è stata riferita dall' secondo il Pt_5 quale la caduta sarebbe stata determinata da un vago “oggetto” proveniente dal camion.
Ancora, i testi hanno riferito della presenza di altre persone, che avrebbero chiamato i soccorsi ed alle quali avrebbero raccontato l'evento, ma nessuno risulta presente in verbale di intervento, nessuno ha riferito della presenza di testimoni o di aver appreso il coinvolgimento di veicoli rimasti sconosciuti.
Inoltre, anche la rilevata circostanza secondo cui entrambi i testi non risultano essere presenti nel rapporto della Polizia Stradale distaccamento di Brancaleone, per aver dichiarato di essersi allontanati prima, e non hanno ritenuto in alcun modo attivarsi per fornire le dovute dichiarazioni agli agenti anche in un momento successivo, pur in presenza di soggetto che hanno riferito sembrare “morto”, mina la loro credibilità.
Ulteriore indizio in senso non favorevole alla tesi attorea è dato dal non risultare gli stessi indicati come testimoni dell'accaduto nelle lettere di denuncia e messa in mora inoltrata dopo un lasso di tempo, come in atti.
In tal senso, indi, sempre come valutazione di elemento indiziario, deve intendersi l'osservazione in sentenza relativa alla intervenuta indicazione dei testi solo dopo tre anni circa dall'evento.
Al contrario, ulteriore elemento indiziario in senso sfavorevole può, invece, essere tratto dal contenuto della denuncia stragiudiziale inoltrata per conto del con racc. a.r. datata ER
10.10.2009, in cui, se pur a distanza di tempo dall'evento, si dichiarava che “un Camion di grosse dimensioni, lo urtava leggermente”, così rappresentandosi una diversa dinamica.
Tutte le dette circostanze, pertanto, costituiscono elementi indiziari che devono essere liberamente valutati quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi, come precisato anche dal giudice di prime cure.
10 Alcun elemento può essere ulteriormente tratto dal contenuto del verbale redatto dagli agenti intervenuti, attesa l'indicazione di assenza di ogni traccia sull'asfalto, di una sola discreta visibilità, del tardo orario in stagione invernale, dell'ampiezza della strada percorsa dal ciclomotore, della mancanza di informatori.
Infatti, come da verbale annotazioni n. 571 del 28.02.2008 in atti, i verbalizzanti precisavano che il sinistro si era verificato in prossimità di bivio su una ampia corsia di dx formata da due carreggiate “la prima per la marcia larga mt. 3,15 la seconda, corsia di canalizzazione per la svolta a sx, ha larghezza di mt. 2,65”, con visibilità “discreta” e mancanza di tracce di frenata sull'asfalto.
Se ne deduce anche una significativa ampiezza della corsia di marcia interessata, specie se, come riferito dai testi, il manteneva la destra. ER
Non veniva, inoltre, raccolta alcuna dichiarazione di soggetti presenti e nessun oggetto si indicava come rinvenuto.
Indicavano, comunque, gli agenti che il conduceva il motociclo 125 Yamaha con ER casco, concludendo che, probabilmente, perdeva il controllo del veicolo rovinando sul suolo, senza l'incidenza di ulteriori cause.
Neanche dalle risultanze dei certificati medici emergono elementi in senso determinante a conferma della rappresentazione attorea, in quanto le lesioni riportate appaiono connesse alla caduta del sulla strada sul lato destro e non forniscono indizi diretti a provare un ER presunto urto con un oggetto proveniente presumibilmente da sinistra da altro mezzo in fase di sorpasso (es. vi è indicazione di frattura arcata zigomatica destra con emoseno mascellare destro, frattura osso temporale destro), né alcun valore decisivo può essere attribuito alla sola frattura del setto nasale.
Parimenti, nessun valore probatorio può essere attribuito alla valutazione di compatibilità delle lesioni effettuata dal CTU, avendo questi genericamente indicato che le lesioni potevano ritenersi in rapporto di causalità col sinistro del 28.022008 in base al riferito, giudizio che non può certo bastare di per sé solo e in assenza - come nella specie - di altre convergenti emergenze istruttorie a dare la prova della storicità del sinistro richiesta ai fini della invocata responsabilità del F.G.V.S..
È pacifico, inoltre, che la consulenza non ha alcun valore di prova sulle circostanze di fatto relative alle modalità di accadimento dell'evento, essendo ciò limitato a quanto rilevabile solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche e percepibili con l'ausilio di specifiche
11 strumentazioni tecniche e non certamente ad una indicazione di derivazione medico-sanitaria possibile del danno da una rappresentata vicenda.
Ne consegue che la prova dell'evento per come indicato non è stata, quindi, raggiunta ed i numerosi elementi indiziari valutati dal Tribunale giustificano la statuizione sul punto.
Infatti, in considerazione di quanto indicato, attesa la valutazione complessiva di tutti gli elementi offerti, non è riscontrabile alcun errore nella valutazione della prova offerta in sentenza poiché dall'esame degli atti, dei verbali e dei documenti di causa emerge la correttezza dell'accertamento svolto dal giudice di prime cure e posto a base della sentenza impugnata, la rilevata non attendibilità dei testi, nonché l'operato raffronto tra le differenti risultanze acquisite.
Ritiene, dunque, la Corte che gli elementi probatori allegati dal a fondamento della ER propria domanda non siano in grado di chiarire le concrete modalità del sinistro e l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità di un altro veicolo non identificato, per cui la domanda formulata non può trovare accoglimento.
Il mancato accoglimento della censura sull'an assorbe la valutazione della quantificazione del danno.
Per le dette motivazioni la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
In applicazione del principio della soccombenza, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellata, da liquidarsi con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, rientrabile nello scaglione di valore indeterminabile complessità bassa, vista la clausola "somma maggiore o minore" richiamata con riferimento alla richiesta risarcitoria, nella misura, corrispondente ai minimi tariffari, ritenuti equi considerato l'oggetto del contendere, le questioni sollevate, la non complessità della difesa ed essendo stato ribadito quanto già espresso in primo grado, di complessive € 4.996,00, di cui € 1.029,00 per studio, €
709,00 per fase introduttiva, € 1,523,00 per fase di trattazione ed € 1.735,00 per fase decisionale, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , tutti quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di contro le già , nella qualità Persona_1 Controparte_1 CP_3 dì impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., avverso la sentenza n. n. 525/18 del Tribunale di Locri emessa in data
27.04.2018, pubblicata il 27.04.2018, nel giudizio iscritto al n. RG 752.2011, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna le parti appellanti, in solido, alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata, che liquida in complessive € 4.996,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 12.03.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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