TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13414/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13414/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FALDELLA PAOLO e dell'avv. FALDELLA GIORGIO ( C.F._2
VIA FARINI 10 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA FARINI 10 BOLOGNA presso il difensore avv. FALDELLA PAOLO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORBO Controparte_2 C.F._3
IVAN, elettivamente domiciliato in VIA S. STEFANO N. 29 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. SORBO IVAN
(C.F. , in proprio e in qualità di rappresentante e Controparte_3 C.F._4 procuratore generale, anche processuale, dei fratelli, Controparte_4
C.F. , C.F.
[...] C.F._5 Controparte_5
, C.F. C.F._6 Controparte_6
, con il patrocinio dell'avv. PAOLUCCI RI IN, elettivamente C.F._7 domiciliato in VIA SANTO STEFANO 43 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. PAOLUCCI
RI IN
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con atto di citazione del 12 ottobre 2023, regolarmente notificato, la signora
[...] conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, il figlio sig. Controparte_1 ed il nipote sig. in proprio e quale procuratore dei Controparte_2 Controparte_3 fratelli e per ivi sentire accogliere CP_6 CP_5 Controparte_4 le seguenti conclusioni :
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previa le più opportune declaratorie e formalità, accertare e dichiarare illegittime , invalide e comunque nulle per tutte le ragioni esposte in narrativa, nonché per qualsivoglia altra ragione che dovesse essere ravvisata nel prosieguo, la delibera di approvazione del rendiconto e i suoi atti presupposti , assunte dalla Comunione proprietaria del fabbricato sito in Bologna via Siepelunga n.36, in località Belpoggio, denominato “ IL AN “ in data 17 ottobre 2022.
Spese e compensi integralmente rifusi con gli accessori di legge , rimborso forfettario del 15% compreso”
Con il presente giudizio l'attrice intende impugnare la delibera di approvazione del rendiconto anno
2021 assunta, in sua assenza, dall'assemblea della “Comunione proprietaria del fabbricato sito in
Bologna , Via Siepelunga 36 denominato “Belpoggio”, ritenendola palesemente inesistente, nulla e/o annullabile sotto vari profili.
A sostegno delle proprie ragioni, deduceva quanto segue:
• Nel 1995 veniva a mancare il conte lasciando eredi legittimi la moglie, Persona_1 odierna attrice, ed il loro figlio . CP_2
pagina 2 di 15 • Della comunione ereditaria faceva parte, tra gli altri beni, la quota indivisa di 2/3 della villa sita in Bologna, Via Siepelunga 34-36 , denominata “IL AN con annesso giardino ed un lotto di terreno facente parte dell'adiacente parco denominato “RC AN”.
• L'attuale assetto proprietario di “IL AN” e del “RC AN” discende dallo scioglimento della comunione ereditaria del tra i figli: , , Controparte_7 CP_8 CP_9
, , , ed CP_6 CP_10 CP_11 Per_1 CP_12
• Nel 1950 infatti il “ RC AN “ fu diviso in natura in 8 lotti, di cui uno assegnato ad
, in sede di estromissione dalla comunione , tre assegnati ad e uno per ciascuno CP_6 CP_9 ad , , e CP_10 CP_11 Per_1 CP_12
• “IL AN”, invece, venne assegnata per la quota di 1/5 ad , in sede di CP_6 estromissione, mentre per la quota dei restanti 4/5 ai fratelli , , ed CP_10 CP_11 Per_1
in ragione di 1/5 per ciascuno. CP_12
• Da allora, mentre la proprietà indivisa di “ IL AN ” , a seguito di successivi atti inter vivos tra i vari assegnatari, si è consolidata, a far data dal 1989, in capo ai fratelli ed Per_1
pro quota indivisa (2/3 in capo ad e 1/3 in capo ad ), la proprietà del CP_10 Per_1 CP_10
“RC AN” invece è rimasta - pro diviso - in capo agli originari condividenti ed ai loro rispettivi eredi e/o aventi causa.
Coesistono pertanto due comunioni ordinarie: la prima - pro indiviso - avente ad oggetto “IL AN “ con il relativo giardino : 2/3 agli eredi di (l'attrice ed il figlio ) e 1/3 agli eredi di ( , Per_1 CP_2 CP_10 CP_5
, e;
la seconda - pro diviso - avente ad oggetto “RC CP_3 CP_4 CP_6
AN “ tra , gli eredi di l'erede di ) gli eredi di CP_9 CP_12 Persona_2
(l'odierna attrice ed il figlio ), gli eredi di ( , , Per_1 CP_2 CP_10 CP_5 CP_3
e anche quali acquirenti a titolo particolare della quota già di proprietà CP_4 CP_6 dello zio ) . CP_6
• Dopo la scomparsa del marito - che in vita si era occupato sia dell'amministrazione Per_1 della IL sia dell'amministrazione del RC rendicontando le spese direttamente ai fratelli -
l'odierna attrice continuò ad occuparsi della manutenzione della IL e del RC, mentre venne incaricato un professionista, il dr. di provvedere alla gestione contabile Persona_3
e alla redazione dei rendiconti annuali.
• Negli ultimi anni, per svariate ragioni, i conti della “IL AN” si sono sbilanciati dando luogo a posizioni di debito /credito dei singoli verso la comunione, e tra madre e figlio sono insorti contrasti sia per quanto riguarda il godimento da parte dell'attrice della casa coniugale, pagina 3 di 15 che il figlio vorrebbe invece locata a terzi, sia per quanto riguarda le manutenzioni, sia, infine, per quanto riguarda il desiderio dell'attrice di alienare alcuni beni della comunione ereditaria per sopperire alle minori risorse finanziarie ad essa derivanti dalla conduzione della IL.
• A causa di tali contrasti, il convenuto nel 2021, adducendo la pretesa posizione CP_2 debitoria della madre nei confronti della comunione, si autonominava amministratore unico della comunione estromettendola dalla gestione quotidiana di IL AN ed inoltre chiedeva per la stessa la nomina di un amministratore di sostegno, ma il Giudice Tutelare rigettava il ricorso ritenendo l'attrice “perfettamente capace di intendere e di autodeterminarsi, dettagliatamente consapevole delle proprie consistenze economiche e patrimoniali”.
• L'attrice provvedeva pertanto ad impugnare avanti l'intestato Tribunale sia la delibera
28/01/2021 con la quale l'attrice è stata estromessa dalla gestione ( con sentenza n 119/2023 del
21/012023, al vaglio della Corte di Appello, il Tribunale ha respinto la domanda), sia la delibera 10/11/2021 di approvazione del rendiconto 2020 (con sentenza 121/23 , ora al vaglio della Corte d'Appello il Tribunale pur respingendo la domanda sotto il profilo della validità del voto espresso dalla comunione, ha dichiarato la nullità della delibera relativamente all'approvazione rendiconto anno 2020 per la genericità ed indeterminatezza dell'oggetto della delibera nella parte relativa alle spese afferenti il RC sotto il profilo dell'an) .
• Infine, l'attrice provvedeva, con il presente giudizio, ad impugnare anche la delibera di approvazione del rendiconto anno 2021 assunta dall'assemblea della asserita “Comunione ereditaria ( invero comunione ordinaria n.d.r.) - proprietaria del fabbricato sito in Bologna, Via
Siepelunga 36 denominato “Belpoggio” ), perché palesemente inesistente, nulla e/o annullabile sotto vari profili:
1. La delibera di approvazione del rendiconto 2021, oggetto del presente giudizio, essendo relativa all'amministrazione di due diverse comunioni, quella del RC e quella della IL, è affetta da nullità, e ciò a prescindere da quanto deliberato, perché essendo diversi i partecipanti dell'una e dell'altra comunione la delibera non potrà mai essere unica dovendo, al contrario, ogni comunione assumere la propria autonoma e separata delibera.
2. Non essendosi fino ad oggi mai voluto procedere allo scioglimento della comunione ereditaria del fu la proprietà dei 2/3 è ancora indivisa e detta comunione ereditaria Persona_1 non potrà che esprimere un unico voto, espresso a maggioranza e, ove non sia possibile formare una maggioranza, come nel caso di specie, essendo madre e figlio compartecipi nell'eredità al
50% ciascuno, da un rappresentante della stessa nominato , se del caso, per via giudiziale, così come previsto dall'ultimo comma dell'art.1105 c.c.. In altre parole, ciascuna comunione pagina 4 di 15 [... ereditaria deve, quindi, al suo interno raggiungere il consenso unanime (nella Comunione
essendo madre e figlio eredi in parti uguali) o maggioritaria ( nella Comunione di CP_13
essendo quattro le teste) per esprimere il voto nella più ampia comunione ereditaria di CP_10
. CP_14
3. Infine è nulla la delibera di approvazione del rendiconto anche sotto il profilo della sua non comprensibilità , confusione e genericità.
******
Il convenuto , costituitosi in data 5.1.2024, contestava le deduzioni avversarie e Controparte_2 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni : piaccia all'ill.mo giudice adito
- dirsi la domanda attorea inammissibile ed infondata e per l'effetto rigettarla;
- Condannare parte attrice, al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di causa.
Con riserva di domanda risarcitoria ex art. 96 cpc.
In particolare il convenuto deduceva quanto segue:
• precisava innanzitutto che le parti sono proprietarie, in regime di comunione, pro indiviso, della
IL AN:
l'attrice occupa la porzione di fabbricato già occupata con il fu marito per totali mq Per_1
700;
i fratelli , , e occupano o comunque CP_4 CP_3 CP_5 Controparte_6 detengono, la porzione di immobile ubicata a quota parte del pian terreno, il tutto per mq circa
70 oltre terrazza;
l'odierno convenuto al momento detiene ed occupa ulteriore porzione di Controparte_2 fabbricato di IL AN, posta al primo piano della stessa.
Vi sono poi ulteriori porzioni di immobile locate a terzi ad uso abitativo, di cui la comunione percepisce le pigioni.
• Contrariamente a quanto ex adverso asserito, l'amministrazione di IL AN dopo la morte del sig. 995) non venne effettuata dall'attrice, bensì dal commercialista a ciò Per_1 preposto, dott. il quale annualmente provvedeva a redigere preventivi, Persona_3 rendiconto e consuntivi di esercizio ed a richiedere ai partecipanti, nella quota di un terzo per ogni uno, il versamento delle spese di gestione.
pagina 5 di 15 • Dal 2012 l'attrice non onorava le spese di gestione della IL AN e non aveva mai restituito alla comunione le anticipazioni dalla stessa effettuate in suo favore, riportando un debito di euro 316.786,92, oggetto di un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Bologna.
• Il convenuto aveva pertanto provato a convincere la madre di trasferirsi in una porzione di immobile più ridotta e di locare quella occupata così da abbattere i costi di mantenimento ed accrescere le sue entrate personali , ma ella non vi acconsentì ed anzi iniziò a disconoscere le regole di amministrazione della comunione impugnando tutte le delibere assembleari via via approvate, compresa quella oggetto del presente giudizio.
• Preoccupato dal tale comportamento l'odierno convenuto aveva anche depositato ricorso per
Amministrazione di Sostegno, che però veniva respinto sul presupposto che l'odierna attrice potesse sostenere le conseguenze negative delle proprie scelte, grazie al proprio consistente patrimonio e che comunque, avesse piena consapevolezza di essere di fatto già amministrata dai propri avvocati.
• Il convenuto confidava infine che anche il presente giudizio possa seguire la medesima sorte di quelli identici che lo hanno preceduto, e che anche in questo caso l'impugnazione venga rigettata trattandosi dei medesimi 3 motivi di doglianza, e precisamente: perché la delibera aveva oggetto due comunioni differenti;
perché era stata assunta senza una valida maggioranza;
perché era incomprensibile, confusa e generica, motivi tutti già ritenuti infondati ed inammissibili nei precedenti giudizi.
Il convenuto costituitosi in data 5.1.2024 in proprio e quale rappresentante e Controparte_3 procuratore dei fratelli Controparte_4 Controparte_5
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni : Controparte_6
Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni esposte in narrativa, in via principale e nel merito:
- rigettare le domande attoree di illegittimità, invalidità, e nullità della delibera di approvazione del rendiconto e dei suoi atti presupposti, assunta dalla Comunione proprietaria del fabbricato sito in
Bologna, via Siepelunga n. 36, in località Belpoggio, denominato “IL AN” in data
17.10.2022, per il primo e il secondo motivo dell'atto di citazione, in quanto, come dedotto in narrativa, in particolare sub II.
2.1 e II.2.2, inammissibili e infondate in fatto e in diritto, e, comunque, non provate e confutate dalla documentazione ivi prodotta;
- parimenti rigettare la domanda attorea di illegittimità, invalidità, e nullità della delibera di approvazione del rendiconto e dei suoi atti presupposti assunta dalla Comunione proprietaria del
pagina 6 di 15 fabbricato sito in Bologna, via Siepelunga n. 36, in località Belpoggio, denominato “IL AN” in data 17.10.2022, per il terzo motivo dell'atto di citazione, in quanto, come dedotto sub II.2.3, improponibile e/o inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto e non provata.
In ogni caso, accertare e dichiarare la legittimità, validità ed efficacia inter partes della delibera assunta dalla comunione di IL AN in data 17.10.2022.
Valutare, quantomeno ai fini delle spese processuali, la condotta di parte attrice, per le ragioni esposte in narrativa sub II.3.
Valutare altresì, ai fini della pronuncia sulle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 46 comma 4°, disp. att.c.p.c., il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto, di cui al D.M. 110/2023.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge.
Il convenuto contestava integralmente quanto ex adverso dedotto, eccependo l'inammissibilità, improponibilità e comunque infondatezza, nonchè l'assoluta genericità e pretestuosità della domanda attorea, con la quale, a suo dire, controparte tentava , per la quarta volta, di sovvertire i principi cardine in tema di comunione, nonché una prassi concordata e consolidata da circa trent'anni dai comunisti.
Contestava infine punto per punto i motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio , il quarto promosso dall'attrice tra le medesime parti e con il medesimo petitum .
Con decreto del 18.1.2024 ex art. 171 bis cpc il Giudice differiva la data della prima udienza al giorno
16.4.2024 con i termini a ritroso per le memorie integrative ex art. 171ter cpc che le parti provvedevano regolarmente a depositare .
All'udienza del 16.4.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava ogni istanza istruttoria rimettendo il fascicolo in decisione per l'udienza del 13 maggio 2025 ed assegnando i termini 1, 2, e 3 dell'art. 189 cpc.
La causa è stata istruita solo in via documentale.
All'udienza del 13.5.2025 le parti ribadivano le già precisate conclusioni e si riportavano alle rispettive comparse conclusionali e repliche tempestivamente depositate;
quindi, il Giudice rimetteva causa in decisione.
1.1. L'impugnazione proposta dall'attrice è infondata.
Va premesso che l'art. 1104 cc prevede che “ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti (artt. 1105, 1106, 1107 e 1108) salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto”.
pagina 7 di 15 Ciò detto, prima di esaminare partitamente i motivi di impugnazione della citata delibera (come sintetizzati dall'attrice in sede di elencazione nell'atto di citazione, si rende opportuna una premessa in punto di diritto.
Secondo l'impianto codicistico, le deliberazioni della maggioranza dei comunisti, di regola immediatamente esecutive e vincolanti per tutti i partecipanti, anche assenti e dissenzienti, sono impugnabili dai compartecipi esclusivamente in presenza di una delle tre ipotesi individuate dall'art. 1109 c.c., ossia:
(i) in caso di delibera relativa ad atti di ordinaria amministrazione che provocano grave pregiudizio alla cosa comune, da intendersi questo come pregiudizio effettivo (e non meramente potenziale) e grave in relazione al parametro dell'interesse della collettività (art. 1109 n. 1 c.c.);
(ii) in caso di mancata informazione dei partecipanti sull'oggetto della delibera, ipotesi che trova fondamento nella necessità che ciascun compartecipe decida liberamente di partecipare all'assemblea ed abbia un'adeguata preparazione preventiva (art. 1109 n. 2 c.c.);
(iii) in caso di deliberazioni a maggioranza qualificata che dispongono innovazioni sulla cosa comune con pregiudizio del godimento di taluno dei partecipanti o che importano una spesa eccessivamente gravosa o che comportano altri atti di straordinaria amministrazione pregiudizievoli all'interesse di qualche comunista (art. 1109 n. 3 c.c.).
Superando un orientamento in tal senso diffuso nella giurisprudenza di merito, la Suprema Corte ha, poi, recentemente chiarito come “…la questione dell'eccesso di potere assembleare non possa in radice porsi stante l'ontologica diversità delle situazioni afferenti la comunione del diritto reale di proprietà su un bene immobile ed il condominio negli edifici. […] Di conseguenza il titolare di ente esclusivo condominiale è necessariamente partecipe alla comunione sulle parti comuni e non può - di regola - porre fine a detta condizione sino a che sarà titolare dell'ente in signoria esclusiva, sicché lo stato di comunione sui beni comuni appare situazione favorita dalla legge siccome tendenzialmente stabile nel tempo. Nella comunione di diritti reali su immobili, invece, non concorrendo una situazione di coesistenza nel medesimo bene di enti in signoria esclusiva e beni comuni, posto che l'intero bene è in comproprietà pro indiviso in capo a tutti i titolari del diritto di proprietà secondo quote, è sempre consentito - Cass. sez. 2 n° 2754/71 - senza impedimento alcuno al comunista - sfavor legislativo verso lo stato di comunione - chiedere la divisione del bene comune ex art 1111 cod. civ. ovvero anche solo lo stralcio della sua quota - Cass. sez. 2 n° 707/1962 - e così porre fine allo stato di comunione. […]
Di conseguenza gli istituti elaborati dalla giurisprudenza in tema di controllo di legittimità sul merito delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini non possono assumere rilevanza in tema di assemblea dei comunisti, posto che le delibere sono impugnabili esclusivamente per le ragioni di cui all'art. 1109 pagina 8 di 15 cod. civ., ma, altresì e soprattutto, ogni questione tra i comunisti si risolve definitivamente attraverso
l'esercizio del diritto potestativo di richiesta della divisione del bene comune o lo stralcio della propria quota. […]In conclusione può esser formulato il seguente principi di diritto “le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti di beni immobili pro indiviso non possono esser impugnate deducendo vizio d'eccesso di potere assembleare o conflitto d'interesse ma esclusivamente per le ragioni prescritte ex art. 1109 cod. civ.”. (Cass. n. 2299/2022).
Fatta questa premessa, si procede con l'analisi della delibera oggetto di impugnazione, riprendendo l'elencazione già supra riportata nelle conclusioni (v. sub 1).
1. quanto al primo motivo di impugnazione
Questo giudice ritiene che vertendosi in tema di assemblea dei comunisti (artt. 1105 e 1109 c.c.) la delibera si riferisca alla comunione ereditaria del fabbricato sito in Bologna Via Siepelunga 36 denominato “ Belpoggio” a prescindere dalla terminologia utilizzata.
Del resto, come correttamente dedotto dai convenuti l'assemblea, in sede di approvazione del rendiconto, ha verbalizzato quanto segue: ”Alla luce della contestazione pregresse sul punto, i presenti deliberano unanimemente la modifica della voce di rendiconto "Spese parco" in "Costi partecipazione alla manutenzione sulla comunione denominata parco villa Belpoggio" e correlativamente di specificare nelle entrate, la voce rimborsi spese Eredi e donna e sostituire con la Per_4 CP_9 diversa voce “Rimborsi su partecipazione alla manutenzione sulla comunione del RC villa
Belpoggio.”.
Inoltre, va precisato che contabilmente ogni condividente affronta le spese in relazione alle quote
“ideali” di comproprietà.
Del resto lo stato di comproprietà contempla, infatti, la possibilità per il coerede di trarre, nel rispetto delle posizioni degli altri contitolari, le utilità dirette coerenti alle caratteristiche dei singoli beni comuni, sì che, in un'ottica funzionale ed in mancanza di espresse limitazioni, non può escludersi che il coerede possa trarre anche le utilità indirette connesse alla comproprietà, quali, ad esempio, quelle derivanti dalla gestione e manutenzione del bene e che quindi possa in relazione alla sua posizione esprimere per la sua c.d. quota “ideale” il voto in assemblea, come del resto, è avvenuto.
Occorre, cioè, considerare la circostanza che, al momento della delibera sussisteva una situazione di comunione che vedeva, il conte titolare della quota ideale di 1/3 sullo stesso Controparte_2 immobile villa AN e di un 1/6 sul RC .
pagina 9 di 15
2. quanto al secondo e terzo motivo di impugnazione
L'attrice, chiede, dichiararsi la nullità o annullabilità della delibera: (1) con la quale è stato approvato la rendicontazione di spese che riguardano due comunioni diverse con partecipanti in parte diversi;
sub
(1) perchè è stata adottata con il voto determinante del comunista sub (2) Persona_5 perché è stata adottata senza le necessarie maggioranze o comunque con abuso dell'esercizio di voto da parte del che ha espresso il voto ritenendo che la quota di 2/3 fosse Persona_5
“divisibile”.
Dunque, in sintesi, l'attrice ha impugnato la delibera del 17.10.2022 dolendosi del fatto che il convenuto non rappresenterebbe la quota di un terzo della comunione Persona_5 esistente, bensì, unitamente alla madre, la quota indivisa di due terzi della comunione ereditaria.
Ritiene pertanto, che “il predetto convenuto non avrebbe potuto esprimere validamente il voto per la quota di un terzo nell'Assemblea del 17.10.2022, con conseguente invalidità della delibera assunta senza la prevista maggioranza di due terzi dei comproprietari.”
Aggiunge, infine che “La delibera di approvazione del rendiconto 2021, che qui si impugna, avendo ad oggetto l'amministrazione di due diverse comunioni, quella del RC e quella della IL, è pertanto affetta da nullità, e ciò a prescindere da quanto deliberato, perché essendo diversi i partecipanti dell'una e dell'altra comunione la delibera non potrà mai essere unica dovendo, al contrario, ogni comunione assumere la propria autonoma e separata delibera.”;
Va rammentato anzitutto che la natura giuridica della comunione, che ai sensi dell'art. 1100 cc consiste nella contitolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, è fortemente dibattuta in dottrina;
secondo un orientamento minoritario, essa consiste in una sorta di organizzazione collettiva del diritto di proprietà o di altro diritto reale, seppur priva di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, assimilabile in concreto ad una forma collettiva di proprietà; dottrina e giurisprudenza maggioritarie ritengono invece che non si possa riconoscere in capo alla comunione un'autonomia distinta dalle persone dei comunisti, poiché il tratto saliente della comunione è rappresentato esclusivamente dalla presenza di quote ideali dei partecipanti sul bene.
Peraltro tali quote, in quanto pro indiviso, non sono connesse a porzioni materiali e fisicamente individuate del bene, ma rappresentano una sorta di “unità di misura” delle facoltà di godimento e dei connessi obblighi gravanti su ogni comunista (art. 1101, 2° co., c.c.), ragion per cui, nella sostanza, la quota non rappresenta l'oggetto del diritto di proprietà, ma semmai individua il quantum di pesi e vantaggi derivanti dalla comunione che, in difetto di diversa e specifica previsione negoziale, deve presumersi uguale ai sensi dell'art. 1101 comma 1 cc. pagina 10 di 15 Ciò posto, a differenza della disciplina relativa al condominio, per la comunione il codice civile non prevede alcun organo assembleare, in quanto ai sensi dell'art. 1105 cc 2 comma tutti i partecipanti alla comunione hanno diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune;
la gestione della comunione ordinaria è pertanto congiunta ma non unanime, occorrendo solo la maggioranza semplice dei partecipanti per l'amministrazione ordinaria e la maggioranza qualificata per gli atti di straordinaria amministrazione.
In virtù di quanto innanzi, l'amministratore della comunione ordinaria non possiede dunque una sua autonoma legittimazione processuale in rappresentanza dei comunisti, ove detto potere non gli sia stato attribuito con delega ex art. 1106 c.c., non essendo applicabile analogicamente la regola contenuta nell'art. 1131 c.c. per l'amministratore di condominio.
Diversamente da quanto stabilito per il condominio degli edifici, l'assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione, purché idonea allo scopo, in quanto per la comunione semplice gli artt. 1105 e 1108 c.c. non prevedono l'assolvimento di particolari formalità, ma richiedono solamente la preventiva conoscenza dell'ordine del giorno.
Prevedendo la semplice decisione a maggioranza dei partecipanti, le norme sulla comunione ordinaria non presuppongono, quindi, una costituzione formale dell'assemblea ragion per cui, avvisati con qualsiasi forma i comunisti, l'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita e capace di deliberare con la presenza dell'amministratore per decidere su oggetti di comune interesse;
ciò posto,
l'amministrazione della cosa comune segue le prescrizioni dell'art. 1105 c.c, a norma del quale - sul presupposto che tutti i comunisti hanno pari diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune - le deliberazioni vengono prese a maggioranza in base al valore delle quote e non secondo il numero dei partecipanti.
Conseguenza della disciplina innanzi richiamata è che, una volta che i partecipanti alla siano stati preventivamente informati dell'oggetto delle delibere, ogni decisione presa a maggioranza del valore delle quote risulta vincolante anche per la minoranza dissenziente;
pertanto, con la maggioranza semplice può provvedersi all'approvazione degli atti di ordinaria amministrazione, alla nomina di un amministratore ed alla formulazione di un regolamento, mentre occorre la maggioranza qualificata per l'approvazione delle innovazioni predisposte per il miglioramento della cosa, nonché per l'approvazione degli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
il consenso unanime è, infine, richiesto soltanto in casi particolari, ovvero per gli atti di alienazione, per gli atti di costituzione di diritti reali parziari sul bene comune e per le locazioni di durata ultranovennale. pagina 11 di 15 In tutti i casi, resta naturalmente salva la facoltà per ciascun partecipante di fare ricorso all'autorità giudiziaria qualora le decisioni prese siano ingiuste o pregiudizievoli alla cosa comune, oppure qualora non siano state osservate le formalità prestabilite dalla legge, ovvero se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sia in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1108 c.c., pregiudicando il godimento di qualcuno dei partecipanti o comportando una spesa eccessivamente gravosa.
Orbene, applicando i principi di diritto innanzi richiamati al caso di specie, si osserva che, diversamente da quanto affermato dall'attrice, la delibera della comunione è stata resa nel rispetto delle regole che disciplinano la materia.
Acclarata la valida convocazione dell'assemblea, deve affermarsi anche la validità della costituzione del consesso assembleare.
Ed infatti, ribadito che le rigorose formalità previste in materia condominiale relativamente alla indicazione dei partecipanti alla riunione risultano inapplicabile alla comunione, si osserva che nella fattispecie hanno partecipato all'assemblea tutti gli aventi diritto - tranne la
[...]
- ciascuno dei quali individuato attraverso il nominativo e la rispettiva Controparte_15 qualità, come confermato dal verbale assembleare che riporta:” Il Presidente da atto della presenza della maggioranza dei due terzi della comunione…….Il Presidente, quindi dichiara valida l'assemblea
….” - ragion per cui risulta provato per tabulas che l'assemblea sia stata validamente costituita.
Altrettando può dirsi in ordine all'approvazione dei capi posti all'ordine del giorno.
Ed invero, per quanto riguarda la votazione la delibera risulta validamente approvata con il quorum richiesto dalla legge e quindi la maggioranza delle quote “ideali” della comunione richiesta dalla legge per l'approvazione delle delibere aventi ad oggetto atti di ordinaria amministrazione.
Occorre, cioè, considerare la circostanza che, al momento della delibera sussisteva una situazione di comunione che vedeva, il conte titolare della quota ideale di 1/3 sullo stesso Controparte_2 immobile villa AN e di un 1/6 sul RC .
Anche a voler ritenere che si tratti di “due comunioni distinte”, e che fosse necessario distinguere le due comunioni e quindi convocare due assemblee (IL AN / RC), la delibera è stata, comunque, assunta con le maggioranze di legge per i motivi già enunciati.
Del resto dal verbale della delibera, non emerge che l'attrice abbia subito un grave pregiudizio economico riconducibile ad una diversa ripartizione delle spese secondo quote che esulano dalle due comunioni.
Ne è condivisibile, nemmeno, l'affermazione dell'attrice che “ Ciascuna comunione ereditaria deve, quindi, al suo interno raggiungere il consenso unanime (nella Comunione di essendo madre e Per_1 pagina 12 di 15 figlio eredi in parti uguali) o maggioritaria ( nella Comunione di essendo quattro le teste) per CP_10 esprimere il voto nella più ampia comunione ereditaria di IL Bel Poggio…” trattandosi di approvazione di atti di ordinaria amministrazione.
Invero quanto alla quota in comproprietà, ai sensi dell'art. art. 2468 c.c. ultimo comma - erroneamente indicato dall'attrice quale art. 2469 cc - (che replica per le s.r.l. l'art. 2347 c.c. relativo alle s.p.a.),
“Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106” si rileva quanto segue.
Scopo della disposizione è quello di garantire, laddove sia necessaria una manifestazione di volontà da parte dei soci, il più agile funzionamento della società attraverso l'espressione di una volontà unitaria nei rapporti fra i contitolari di quota e la società.
Pertanto, l'espressione del diritto di voto in assemblea è riservata in via esclusiva al rappresentante comune.
Tale essendo la ragione ispiratrice della norma la giurisprudenza e la dottrina prevalente ritengono che il diritto di impugnativa spetti al rappresentante comune.
Sul punto la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha affermato quanto segue:
“L'art. 2347 c.c., comma 1, nel considerare la ipotesi di azione in comproprietà, ha previsto che
l'esercizio dei diritti dei contitolari sia compiuto da un rappresentante comune;
e allo scopo di evitare che la mancata nomina elettiva, per contrasti all'interno della comproprietà, possa impedire quell'esercizio, il testo della norma, ora vigente, come di recente riformato, ha stabilito che la nomina possa essere effettuata dall'autorità giudiziaria, così coprendo un vuoto normativo sul punto e ad un tempo confermando la obbligatorietà dell'esercizio unitario dei diritti attraverso la rappresentanza comune.
La norma, dunque, nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell'esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l'amministrazione in forma individuale;
e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall'altro, di garantire certezza e stabilità alle deliberazioni assunte, correttamente approvate.
E se l'intervento in assemblea e il diritto di voto in via esclusiva competono al rappresentante comune, la impugnazione prevista dagli artt. 2377 e 2379 c.c., non può che essere a lui attribuita. Non può pertanto meritare consenso la tesi che per la impugnazione delle delibere assembleari non sia richiesto
pagina 13 di 15 l'intervento del rappresentante comune, essa essendo resistita dalla norma speciale dell'art. 2347 c.c., che non distingue tra esercizio di diritti di natura sostanziale e quelli di ordine processuale, che dei primi costituiscono la conseguente esplicitazione, tranne che la impugnazione non sia esercitata unitariamente da tutti i comproprietari del titolo azionario, che in tal modo riassumono il potere delegato e, attraverso la iniziativa concordata, prevengono i rischi che conflittualità interne abbiano a riflettersi sulla portata delle deliberazioni dell'assemblea e lascino la singola partecipazione esposta a vicende contrastanti all'interno della comproprietà, ove alcuni soltanto dei comproprietari abbiano fruttuosamente esercitato la impugnativa.”
In senso conforme si è pronunciata la giurisprudenza di merito assolutamente prevalente (cfr. fra le più recenti Tribunale Bologna n. 1685/2022 del 27/06/2022; Tribunale Roma n. 13611/2018 del
30/06/2018; Tribunale Catanzaro n. 1601/2024 del 06/08/2024; Tribunale Roma, n. 915/20203 del
19/01/2023 ( quest'ultima in motivazione sottolinea che “La ratio, dunque, non va ricercata nella indivisibilità delle quote sociali ma in realtà nell'esigenza di conseguire un'unità di intenti tra i comproprietari delle azioni sociali ed al fine di evitare che la disparità di vedute possa compromettere lo svolgimento delle attività sociali. E avendo una funzione di tutela non degli interessi dei soci ma sovraindividuale, quindi sociale, deve considerarsi tale norma inderogabile e quindi, che la norma non possa essere superata da un accordo tra le parti.”).
Deve quindi concludersi che tale disposizione non appare confacente alla delibera impugnata posto che l'attrice non è comproprietaria di quote societarie.
In conclusione, ciascun comproprietario, dunque può esprimere il proprio voto in proporzione alla sua quota ideale, nel caso di comproprietà indivisa, ogni comproprietario ha egual diritto di voto sulla quota comune, salvo diversa pattuizione.
Del resto, è plausibile che il convenuto possa esprimere il voto per la metà Persona_5 della quota di sua spettanza a prescindere dalle diverse quote attribuite dalla comunione del compendio ereditario.
Si è evidenziato, inoltre, che gli atti di ordinaria amministrazione assumono valenza prettamente conservativa (cfr., Cassazione n.10611/1990) e non dispositiva.
Sicché, configurandosi quale atto di ordinaria amministrazione, poteva essere impugnato ai sensi dell'art. 1109 n. 1 c.c., dovendosi allegare e dimostrare la sussistenza di un grave pregiudizio oggettivo
(e non soggettivo) per la cosa oggetto di comunione;
nel caso di specie, non sembra integrato questo presupposto, dal momento che non si rinviene alcun grave pregiudizio per la cosa oggetto di pagina 14 di 15 comunione, ma, al più, un allegato detrimento di carattere prettamente economico per la comproprietaria contessa cui l'ordinamento appresta tutela, Controparte_1 invero, come si è visto, non mediante lo strumento dell'impugnazione ex art. 1109 c.c., bensì a mezzo dell'esercizio del diritto potestativo a chiedere lo scioglimento della comunione (così Tribunale Rimini,
05/08/2021, n.751).
A tutti i rilievi che precedono deve conseguire il rigetto della domanda di declaratoria di nullità annullabilità della delibera impugnata,
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'impugnazione della delibera assunta in data 17.10.2022;
- CONDANNA altresì la parte attrice contessa Controparte_1
a rimborsare alla parte convenuta e
[...] Persona_5 [...]
in proprio e quale procuratore dei fratelli Controparte_16 CP_6 CP_5
e le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte
[...] Controparte_4 convenuta in € 7.616,00 per compensi avvocato , oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
- RIGETTA ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Bologna, 5 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13414/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FALDELLA PAOLO e dell'avv. FALDELLA GIORGIO ( C.F._2
VIA FARINI 10 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA FARINI 10 BOLOGNA presso il difensore avv. FALDELLA PAOLO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORBO Controparte_2 C.F._3
IVAN, elettivamente domiciliato in VIA S. STEFANO N. 29 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. SORBO IVAN
(C.F. , in proprio e in qualità di rappresentante e Controparte_3 C.F._4 procuratore generale, anche processuale, dei fratelli, Controparte_4
C.F. , C.F.
[...] C.F._5 Controparte_5
, C.F. C.F._6 Controparte_6
, con il patrocinio dell'avv. PAOLUCCI RI IN, elettivamente C.F._7 domiciliato in VIA SANTO STEFANO 43 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. PAOLUCCI
RI IN
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con atto di citazione del 12 ottobre 2023, regolarmente notificato, la signora
[...] conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, il figlio sig. Controparte_1 ed il nipote sig. in proprio e quale procuratore dei Controparte_2 Controparte_3 fratelli e per ivi sentire accogliere CP_6 CP_5 Controparte_4 le seguenti conclusioni :
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previa le più opportune declaratorie e formalità, accertare e dichiarare illegittime , invalide e comunque nulle per tutte le ragioni esposte in narrativa, nonché per qualsivoglia altra ragione che dovesse essere ravvisata nel prosieguo, la delibera di approvazione del rendiconto e i suoi atti presupposti , assunte dalla Comunione proprietaria del fabbricato sito in Bologna via Siepelunga n.36, in località Belpoggio, denominato “ IL AN “ in data 17 ottobre 2022.
Spese e compensi integralmente rifusi con gli accessori di legge , rimborso forfettario del 15% compreso”
Con il presente giudizio l'attrice intende impugnare la delibera di approvazione del rendiconto anno
2021 assunta, in sua assenza, dall'assemblea della “Comunione proprietaria del fabbricato sito in
Bologna , Via Siepelunga 36 denominato “Belpoggio”, ritenendola palesemente inesistente, nulla e/o annullabile sotto vari profili.
A sostegno delle proprie ragioni, deduceva quanto segue:
• Nel 1995 veniva a mancare il conte lasciando eredi legittimi la moglie, Persona_1 odierna attrice, ed il loro figlio . CP_2
pagina 2 di 15 • Della comunione ereditaria faceva parte, tra gli altri beni, la quota indivisa di 2/3 della villa sita in Bologna, Via Siepelunga 34-36 , denominata “IL AN con annesso giardino ed un lotto di terreno facente parte dell'adiacente parco denominato “RC AN”.
• L'attuale assetto proprietario di “IL AN” e del “RC AN” discende dallo scioglimento della comunione ereditaria del tra i figli: , , Controparte_7 CP_8 CP_9
, , , ed CP_6 CP_10 CP_11 Per_1 CP_12
• Nel 1950 infatti il “ RC AN “ fu diviso in natura in 8 lotti, di cui uno assegnato ad
, in sede di estromissione dalla comunione , tre assegnati ad e uno per ciascuno CP_6 CP_9 ad , , e CP_10 CP_11 Per_1 CP_12
• “IL AN”, invece, venne assegnata per la quota di 1/5 ad , in sede di CP_6 estromissione, mentre per la quota dei restanti 4/5 ai fratelli , , ed CP_10 CP_11 Per_1
in ragione di 1/5 per ciascuno. CP_12
• Da allora, mentre la proprietà indivisa di “ IL AN ” , a seguito di successivi atti inter vivos tra i vari assegnatari, si è consolidata, a far data dal 1989, in capo ai fratelli ed Per_1
pro quota indivisa (2/3 in capo ad e 1/3 in capo ad ), la proprietà del CP_10 Per_1 CP_10
“RC AN” invece è rimasta - pro diviso - in capo agli originari condividenti ed ai loro rispettivi eredi e/o aventi causa.
Coesistono pertanto due comunioni ordinarie: la prima - pro indiviso - avente ad oggetto “IL AN “ con il relativo giardino : 2/3 agli eredi di (l'attrice ed il figlio ) e 1/3 agli eredi di ( , Per_1 CP_2 CP_10 CP_5
, e;
la seconda - pro diviso - avente ad oggetto “RC CP_3 CP_4 CP_6
AN “ tra , gli eredi di l'erede di ) gli eredi di CP_9 CP_12 Persona_2
(l'odierna attrice ed il figlio ), gli eredi di ( , , Per_1 CP_2 CP_10 CP_5 CP_3
e anche quali acquirenti a titolo particolare della quota già di proprietà CP_4 CP_6 dello zio ) . CP_6
• Dopo la scomparsa del marito - che in vita si era occupato sia dell'amministrazione Per_1 della IL sia dell'amministrazione del RC rendicontando le spese direttamente ai fratelli -
l'odierna attrice continuò ad occuparsi della manutenzione della IL e del RC, mentre venne incaricato un professionista, il dr. di provvedere alla gestione contabile Persona_3
e alla redazione dei rendiconti annuali.
• Negli ultimi anni, per svariate ragioni, i conti della “IL AN” si sono sbilanciati dando luogo a posizioni di debito /credito dei singoli verso la comunione, e tra madre e figlio sono insorti contrasti sia per quanto riguarda il godimento da parte dell'attrice della casa coniugale, pagina 3 di 15 che il figlio vorrebbe invece locata a terzi, sia per quanto riguarda le manutenzioni, sia, infine, per quanto riguarda il desiderio dell'attrice di alienare alcuni beni della comunione ereditaria per sopperire alle minori risorse finanziarie ad essa derivanti dalla conduzione della IL.
• A causa di tali contrasti, il convenuto nel 2021, adducendo la pretesa posizione CP_2 debitoria della madre nei confronti della comunione, si autonominava amministratore unico della comunione estromettendola dalla gestione quotidiana di IL AN ed inoltre chiedeva per la stessa la nomina di un amministratore di sostegno, ma il Giudice Tutelare rigettava il ricorso ritenendo l'attrice “perfettamente capace di intendere e di autodeterminarsi, dettagliatamente consapevole delle proprie consistenze economiche e patrimoniali”.
• L'attrice provvedeva pertanto ad impugnare avanti l'intestato Tribunale sia la delibera
28/01/2021 con la quale l'attrice è stata estromessa dalla gestione ( con sentenza n 119/2023 del
21/012023, al vaglio della Corte di Appello, il Tribunale ha respinto la domanda), sia la delibera 10/11/2021 di approvazione del rendiconto 2020 (con sentenza 121/23 , ora al vaglio della Corte d'Appello il Tribunale pur respingendo la domanda sotto il profilo della validità del voto espresso dalla comunione, ha dichiarato la nullità della delibera relativamente all'approvazione rendiconto anno 2020 per la genericità ed indeterminatezza dell'oggetto della delibera nella parte relativa alle spese afferenti il RC sotto il profilo dell'an) .
• Infine, l'attrice provvedeva, con il presente giudizio, ad impugnare anche la delibera di approvazione del rendiconto anno 2021 assunta dall'assemblea della asserita “Comunione ereditaria ( invero comunione ordinaria n.d.r.) - proprietaria del fabbricato sito in Bologna, Via
Siepelunga 36 denominato “Belpoggio” ), perché palesemente inesistente, nulla e/o annullabile sotto vari profili:
1. La delibera di approvazione del rendiconto 2021, oggetto del presente giudizio, essendo relativa all'amministrazione di due diverse comunioni, quella del RC e quella della IL, è affetta da nullità, e ciò a prescindere da quanto deliberato, perché essendo diversi i partecipanti dell'una e dell'altra comunione la delibera non potrà mai essere unica dovendo, al contrario, ogni comunione assumere la propria autonoma e separata delibera.
2. Non essendosi fino ad oggi mai voluto procedere allo scioglimento della comunione ereditaria del fu la proprietà dei 2/3 è ancora indivisa e detta comunione ereditaria Persona_1 non potrà che esprimere un unico voto, espresso a maggioranza e, ove non sia possibile formare una maggioranza, come nel caso di specie, essendo madre e figlio compartecipi nell'eredità al
50% ciascuno, da un rappresentante della stessa nominato , se del caso, per via giudiziale, così come previsto dall'ultimo comma dell'art.1105 c.c.. In altre parole, ciascuna comunione pagina 4 di 15 [... ereditaria deve, quindi, al suo interno raggiungere il consenso unanime (nella Comunione
essendo madre e figlio eredi in parti uguali) o maggioritaria ( nella Comunione di CP_13
essendo quattro le teste) per esprimere il voto nella più ampia comunione ereditaria di CP_10
. CP_14
3. Infine è nulla la delibera di approvazione del rendiconto anche sotto il profilo della sua non comprensibilità , confusione e genericità.
******
Il convenuto , costituitosi in data 5.1.2024, contestava le deduzioni avversarie e Controparte_2 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni : piaccia all'ill.mo giudice adito
- dirsi la domanda attorea inammissibile ed infondata e per l'effetto rigettarla;
- Condannare parte attrice, al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di causa.
Con riserva di domanda risarcitoria ex art. 96 cpc.
In particolare il convenuto deduceva quanto segue:
• precisava innanzitutto che le parti sono proprietarie, in regime di comunione, pro indiviso, della
IL AN:
l'attrice occupa la porzione di fabbricato già occupata con il fu marito per totali mq Per_1
700;
i fratelli , , e occupano o comunque CP_4 CP_3 CP_5 Controparte_6 detengono, la porzione di immobile ubicata a quota parte del pian terreno, il tutto per mq circa
70 oltre terrazza;
l'odierno convenuto al momento detiene ed occupa ulteriore porzione di Controparte_2 fabbricato di IL AN, posta al primo piano della stessa.
Vi sono poi ulteriori porzioni di immobile locate a terzi ad uso abitativo, di cui la comunione percepisce le pigioni.
• Contrariamente a quanto ex adverso asserito, l'amministrazione di IL AN dopo la morte del sig. 995) non venne effettuata dall'attrice, bensì dal commercialista a ciò Per_1 preposto, dott. il quale annualmente provvedeva a redigere preventivi, Persona_3 rendiconto e consuntivi di esercizio ed a richiedere ai partecipanti, nella quota di un terzo per ogni uno, il versamento delle spese di gestione.
pagina 5 di 15 • Dal 2012 l'attrice non onorava le spese di gestione della IL AN e non aveva mai restituito alla comunione le anticipazioni dalla stessa effettuate in suo favore, riportando un debito di euro 316.786,92, oggetto di un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Bologna.
• Il convenuto aveva pertanto provato a convincere la madre di trasferirsi in una porzione di immobile più ridotta e di locare quella occupata così da abbattere i costi di mantenimento ed accrescere le sue entrate personali , ma ella non vi acconsentì ed anzi iniziò a disconoscere le regole di amministrazione della comunione impugnando tutte le delibere assembleari via via approvate, compresa quella oggetto del presente giudizio.
• Preoccupato dal tale comportamento l'odierno convenuto aveva anche depositato ricorso per
Amministrazione di Sostegno, che però veniva respinto sul presupposto che l'odierna attrice potesse sostenere le conseguenze negative delle proprie scelte, grazie al proprio consistente patrimonio e che comunque, avesse piena consapevolezza di essere di fatto già amministrata dai propri avvocati.
• Il convenuto confidava infine che anche il presente giudizio possa seguire la medesima sorte di quelli identici che lo hanno preceduto, e che anche in questo caso l'impugnazione venga rigettata trattandosi dei medesimi 3 motivi di doglianza, e precisamente: perché la delibera aveva oggetto due comunioni differenti;
perché era stata assunta senza una valida maggioranza;
perché era incomprensibile, confusa e generica, motivi tutti già ritenuti infondati ed inammissibili nei precedenti giudizi.
Il convenuto costituitosi in data 5.1.2024 in proprio e quale rappresentante e Controparte_3 procuratore dei fratelli Controparte_4 Controparte_5
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni : Controparte_6
Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni esposte in narrativa, in via principale e nel merito:
- rigettare le domande attoree di illegittimità, invalidità, e nullità della delibera di approvazione del rendiconto e dei suoi atti presupposti, assunta dalla Comunione proprietaria del fabbricato sito in
Bologna, via Siepelunga n. 36, in località Belpoggio, denominato “IL AN” in data
17.10.2022, per il primo e il secondo motivo dell'atto di citazione, in quanto, come dedotto in narrativa, in particolare sub II.
2.1 e II.2.2, inammissibili e infondate in fatto e in diritto, e, comunque, non provate e confutate dalla documentazione ivi prodotta;
- parimenti rigettare la domanda attorea di illegittimità, invalidità, e nullità della delibera di approvazione del rendiconto e dei suoi atti presupposti assunta dalla Comunione proprietaria del
pagina 6 di 15 fabbricato sito in Bologna, via Siepelunga n. 36, in località Belpoggio, denominato “IL AN” in data 17.10.2022, per il terzo motivo dell'atto di citazione, in quanto, come dedotto sub II.2.3, improponibile e/o inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto e non provata.
In ogni caso, accertare e dichiarare la legittimità, validità ed efficacia inter partes della delibera assunta dalla comunione di IL AN in data 17.10.2022.
Valutare, quantomeno ai fini delle spese processuali, la condotta di parte attrice, per le ragioni esposte in narrativa sub II.3.
Valutare altresì, ai fini della pronuncia sulle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 46 comma 4°, disp. att.c.p.c., il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto, di cui al D.M. 110/2023.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge.
Il convenuto contestava integralmente quanto ex adverso dedotto, eccependo l'inammissibilità, improponibilità e comunque infondatezza, nonchè l'assoluta genericità e pretestuosità della domanda attorea, con la quale, a suo dire, controparte tentava , per la quarta volta, di sovvertire i principi cardine in tema di comunione, nonché una prassi concordata e consolidata da circa trent'anni dai comunisti.
Contestava infine punto per punto i motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio , il quarto promosso dall'attrice tra le medesime parti e con il medesimo petitum .
Con decreto del 18.1.2024 ex art. 171 bis cpc il Giudice differiva la data della prima udienza al giorno
16.4.2024 con i termini a ritroso per le memorie integrative ex art. 171ter cpc che le parti provvedevano regolarmente a depositare .
All'udienza del 16.4.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava ogni istanza istruttoria rimettendo il fascicolo in decisione per l'udienza del 13 maggio 2025 ed assegnando i termini 1, 2, e 3 dell'art. 189 cpc.
La causa è stata istruita solo in via documentale.
All'udienza del 13.5.2025 le parti ribadivano le già precisate conclusioni e si riportavano alle rispettive comparse conclusionali e repliche tempestivamente depositate;
quindi, il Giudice rimetteva causa in decisione.
1.1. L'impugnazione proposta dall'attrice è infondata.
Va premesso che l'art. 1104 cc prevede che “ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti (artt. 1105, 1106, 1107 e 1108) salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto”.
pagina 7 di 15 Ciò detto, prima di esaminare partitamente i motivi di impugnazione della citata delibera (come sintetizzati dall'attrice in sede di elencazione nell'atto di citazione, si rende opportuna una premessa in punto di diritto.
Secondo l'impianto codicistico, le deliberazioni della maggioranza dei comunisti, di regola immediatamente esecutive e vincolanti per tutti i partecipanti, anche assenti e dissenzienti, sono impugnabili dai compartecipi esclusivamente in presenza di una delle tre ipotesi individuate dall'art. 1109 c.c., ossia:
(i) in caso di delibera relativa ad atti di ordinaria amministrazione che provocano grave pregiudizio alla cosa comune, da intendersi questo come pregiudizio effettivo (e non meramente potenziale) e grave in relazione al parametro dell'interesse della collettività (art. 1109 n. 1 c.c.);
(ii) in caso di mancata informazione dei partecipanti sull'oggetto della delibera, ipotesi che trova fondamento nella necessità che ciascun compartecipe decida liberamente di partecipare all'assemblea ed abbia un'adeguata preparazione preventiva (art. 1109 n. 2 c.c.);
(iii) in caso di deliberazioni a maggioranza qualificata che dispongono innovazioni sulla cosa comune con pregiudizio del godimento di taluno dei partecipanti o che importano una spesa eccessivamente gravosa o che comportano altri atti di straordinaria amministrazione pregiudizievoli all'interesse di qualche comunista (art. 1109 n. 3 c.c.).
Superando un orientamento in tal senso diffuso nella giurisprudenza di merito, la Suprema Corte ha, poi, recentemente chiarito come “…la questione dell'eccesso di potere assembleare non possa in radice porsi stante l'ontologica diversità delle situazioni afferenti la comunione del diritto reale di proprietà su un bene immobile ed il condominio negli edifici. […] Di conseguenza il titolare di ente esclusivo condominiale è necessariamente partecipe alla comunione sulle parti comuni e non può - di regola - porre fine a detta condizione sino a che sarà titolare dell'ente in signoria esclusiva, sicché lo stato di comunione sui beni comuni appare situazione favorita dalla legge siccome tendenzialmente stabile nel tempo. Nella comunione di diritti reali su immobili, invece, non concorrendo una situazione di coesistenza nel medesimo bene di enti in signoria esclusiva e beni comuni, posto che l'intero bene è in comproprietà pro indiviso in capo a tutti i titolari del diritto di proprietà secondo quote, è sempre consentito - Cass. sez. 2 n° 2754/71 - senza impedimento alcuno al comunista - sfavor legislativo verso lo stato di comunione - chiedere la divisione del bene comune ex art 1111 cod. civ. ovvero anche solo lo stralcio della sua quota - Cass. sez. 2 n° 707/1962 - e così porre fine allo stato di comunione. […]
Di conseguenza gli istituti elaborati dalla giurisprudenza in tema di controllo di legittimità sul merito delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini non possono assumere rilevanza in tema di assemblea dei comunisti, posto che le delibere sono impugnabili esclusivamente per le ragioni di cui all'art. 1109 pagina 8 di 15 cod. civ., ma, altresì e soprattutto, ogni questione tra i comunisti si risolve definitivamente attraverso
l'esercizio del diritto potestativo di richiesta della divisione del bene comune o lo stralcio della propria quota. […]In conclusione può esser formulato il seguente principi di diritto “le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti di beni immobili pro indiviso non possono esser impugnate deducendo vizio d'eccesso di potere assembleare o conflitto d'interesse ma esclusivamente per le ragioni prescritte ex art. 1109 cod. civ.”. (Cass. n. 2299/2022).
Fatta questa premessa, si procede con l'analisi della delibera oggetto di impugnazione, riprendendo l'elencazione già supra riportata nelle conclusioni (v. sub 1).
1. quanto al primo motivo di impugnazione
Questo giudice ritiene che vertendosi in tema di assemblea dei comunisti (artt. 1105 e 1109 c.c.) la delibera si riferisca alla comunione ereditaria del fabbricato sito in Bologna Via Siepelunga 36 denominato “ Belpoggio” a prescindere dalla terminologia utilizzata.
Del resto, come correttamente dedotto dai convenuti l'assemblea, in sede di approvazione del rendiconto, ha verbalizzato quanto segue: ”Alla luce della contestazione pregresse sul punto, i presenti deliberano unanimemente la modifica della voce di rendiconto "Spese parco" in "Costi partecipazione alla manutenzione sulla comunione denominata parco villa Belpoggio" e correlativamente di specificare nelle entrate, la voce rimborsi spese Eredi e donna e sostituire con la Per_4 CP_9 diversa voce “Rimborsi su partecipazione alla manutenzione sulla comunione del RC villa
Belpoggio.”.
Inoltre, va precisato che contabilmente ogni condividente affronta le spese in relazione alle quote
“ideali” di comproprietà.
Del resto lo stato di comproprietà contempla, infatti, la possibilità per il coerede di trarre, nel rispetto delle posizioni degli altri contitolari, le utilità dirette coerenti alle caratteristiche dei singoli beni comuni, sì che, in un'ottica funzionale ed in mancanza di espresse limitazioni, non può escludersi che il coerede possa trarre anche le utilità indirette connesse alla comproprietà, quali, ad esempio, quelle derivanti dalla gestione e manutenzione del bene e che quindi possa in relazione alla sua posizione esprimere per la sua c.d. quota “ideale” il voto in assemblea, come del resto, è avvenuto.
Occorre, cioè, considerare la circostanza che, al momento della delibera sussisteva una situazione di comunione che vedeva, il conte titolare della quota ideale di 1/3 sullo stesso Controparte_2 immobile villa AN e di un 1/6 sul RC .
pagina 9 di 15
2. quanto al secondo e terzo motivo di impugnazione
L'attrice, chiede, dichiararsi la nullità o annullabilità della delibera: (1) con la quale è stato approvato la rendicontazione di spese che riguardano due comunioni diverse con partecipanti in parte diversi;
sub
(1) perchè è stata adottata con il voto determinante del comunista sub (2) Persona_5 perché è stata adottata senza le necessarie maggioranze o comunque con abuso dell'esercizio di voto da parte del che ha espresso il voto ritenendo che la quota di 2/3 fosse Persona_5
“divisibile”.
Dunque, in sintesi, l'attrice ha impugnato la delibera del 17.10.2022 dolendosi del fatto che il convenuto non rappresenterebbe la quota di un terzo della comunione Persona_5 esistente, bensì, unitamente alla madre, la quota indivisa di due terzi della comunione ereditaria.
Ritiene pertanto, che “il predetto convenuto non avrebbe potuto esprimere validamente il voto per la quota di un terzo nell'Assemblea del 17.10.2022, con conseguente invalidità della delibera assunta senza la prevista maggioranza di due terzi dei comproprietari.”
Aggiunge, infine che “La delibera di approvazione del rendiconto 2021, che qui si impugna, avendo ad oggetto l'amministrazione di due diverse comunioni, quella del RC e quella della IL, è pertanto affetta da nullità, e ciò a prescindere da quanto deliberato, perché essendo diversi i partecipanti dell'una e dell'altra comunione la delibera non potrà mai essere unica dovendo, al contrario, ogni comunione assumere la propria autonoma e separata delibera.”;
Va rammentato anzitutto che la natura giuridica della comunione, che ai sensi dell'art. 1100 cc consiste nella contitolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, è fortemente dibattuta in dottrina;
secondo un orientamento minoritario, essa consiste in una sorta di organizzazione collettiva del diritto di proprietà o di altro diritto reale, seppur priva di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, assimilabile in concreto ad una forma collettiva di proprietà; dottrina e giurisprudenza maggioritarie ritengono invece che non si possa riconoscere in capo alla comunione un'autonomia distinta dalle persone dei comunisti, poiché il tratto saliente della comunione è rappresentato esclusivamente dalla presenza di quote ideali dei partecipanti sul bene.
Peraltro tali quote, in quanto pro indiviso, non sono connesse a porzioni materiali e fisicamente individuate del bene, ma rappresentano una sorta di “unità di misura” delle facoltà di godimento e dei connessi obblighi gravanti su ogni comunista (art. 1101, 2° co., c.c.), ragion per cui, nella sostanza, la quota non rappresenta l'oggetto del diritto di proprietà, ma semmai individua il quantum di pesi e vantaggi derivanti dalla comunione che, in difetto di diversa e specifica previsione negoziale, deve presumersi uguale ai sensi dell'art. 1101 comma 1 cc. pagina 10 di 15 Ciò posto, a differenza della disciplina relativa al condominio, per la comunione il codice civile non prevede alcun organo assembleare, in quanto ai sensi dell'art. 1105 cc 2 comma tutti i partecipanti alla comunione hanno diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune;
la gestione della comunione ordinaria è pertanto congiunta ma non unanime, occorrendo solo la maggioranza semplice dei partecipanti per l'amministrazione ordinaria e la maggioranza qualificata per gli atti di straordinaria amministrazione.
In virtù di quanto innanzi, l'amministratore della comunione ordinaria non possiede dunque una sua autonoma legittimazione processuale in rappresentanza dei comunisti, ove detto potere non gli sia stato attribuito con delega ex art. 1106 c.c., non essendo applicabile analogicamente la regola contenuta nell'art. 1131 c.c. per l'amministratore di condominio.
Diversamente da quanto stabilito per il condominio degli edifici, l'assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione, purché idonea allo scopo, in quanto per la comunione semplice gli artt. 1105 e 1108 c.c. non prevedono l'assolvimento di particolari formalità, ma richiedono solamente la preventiva conoscenza dell'ordine del giorno.
Prevedendo la semplice decisione a maggioranza dei partecipanti, le norme sulla comunione ordinaria non presuppongono, quindi, una costituzione formale dell'assemblea ragion per cui, avvisati con qualsiasi forma i comunisti, l'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita e capace di deliberare con la presenza dell'amministratore per decidere su oggetti di comune interesse;
ciò posto,
l'amministrazione della cosa comune segue le prescrizioni dell'art. 1105 c.c, a norma del quale - sul presupposto che tutti i comunisti hanno pari diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune - le deliberazioni vengono prese a maggioranza in base al valore delle quote e non secondo il numero dei partecipanti.
Conseguenza della disciplina innanzi richiamata è che, una volta che i partecipanti alla siano stati preventivamente informati dell'oggetto delle delibere, ogni decisione presa a maggioranza del valore delle quote risulta vincolante anche per la minoranza dissenziente;
pertanto, con la maggioranza semplice può provvedersi all'approvazione degli atti di ordinaria amministrazione, alla nomina di un amministratore ed alla formulazione di un regolamento, mentre occorre la maggioranza qualificata per l'approvazione delle innovazioni predisposte per il miglioramento della cosa, nonché per l'approvazione degli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
il consenso unanime è, infine, richiesto soltanto in casi particolari, ovvero per gli atti di alienazione, per gli atti di costituzione di diritti reali parziari sul bene comune e per le locazioni di durata ultranovennale. pagina 11 di 15 In tutti i casi, resta naturalmente salva la facoltà per ciascun partecipante di fare ricorso all'autorità giudiziaria qualora le decisioni prese siano ingiuste o pregiudizievoli alla cosa comune, oppure qualora non siano state osservate le formalità prestabilite dalla legge, ovvero se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sia in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1108 c.c., pregiudicando il godimento di qualcuno dei partecipanti o comportando una spesa eccessivamente gravosa.
Orbene, applicando i principi di diritto innanzi richiamati al caso di specie, si osserva che, diversamente da quanto affermato dall'attrice, la delibera della comunione è stata resa nel rispetto delle regole che disciplinano la materia.
Acclarata la valida convocazione dell'assemblea, deve affermarsi anche la validità della costituzione del consesso assembleare.
Ed infatti, ribadito che le rigorose formalità previste in materia condominiale relativamente alla indicazione dei partecipanti alla riunione risultano inapplicabile alla comunione, si osserva che nella fattispecie hanno partecipato all'assemblea tutti gli aventi diritto - tranne la
[...]
- ciascuno dei quali individuato attraverso il nominativo e la rispettiva Controparte_15 qualità, come confermato dal verbale assembleare che riporta:” Il Presidente da atto della presenza della maggioranza dei due terzi della comunione…….Il Presidente, quindi dichiara valida l'assemblea
….” - ragion per cui risulta provato per tabulas che l'assemblea sia stata validamente costituita.
Altrettando può dirsi in ordine all'approvazione dei capi posti all'ordine del giorno.
Ed invero, per quanto riguarda la votazione la delibera risulta validamente approvata con il quorum richiesto dalla legge e quindi la maggioranza delle quote “ideali” della comunione richiesta dalla legge per l'approvazione delle delibere aventi ad oggetto atti di ordinaria amministrazione.
Occorre, cioè, considerare la circostanza che, al momento della delibera sussisteva una situazione di comunione che vedeva, il conte titolare della quota ideale di 1/3 sullo stesso Controparte_2 immobile villa AN e di un 1/6 sul RC .
Anche a voler ritenere che si tratti di “due comunioni distinte”, e che fosse necessario distinguere le due comunioni e quindi convocare due assemblee (IL AN / RC), la delibera è stata, comunque, assunta con le maggioranze di legge per i motivi già enunciati.
Del resto dal verbale della delibera, non emerge che l'attrice abbia subito un grave pregiudizio economico riconducibile ad una diversa ripartizione delle spese secondo quote che esulano dalle due comunioni.
Ne è condivisibile, nemmeno, l'affermazione dell'attrice che “ Ciascuna comunione ereditaria deve, quindi, al suo interno raggiungere il consenso unanime (nella Comunione di essendo madre e Per_1 pagina 12 di 15 figlio eredi in parti uguali) o maggioritaria ( nella Comunione di essendo quattro le teste) per CP_10 esprimere il voto nella più ampia comunione ereditaria di IL Bel Poggio…” trattandosi di approvazione di atti di ordinaria amministrazione.
Invero quanto alla quota in comproprietà, ai sensi dell'art. art. 2468 c.c. ultimo comma - erroneamente indicato dall'attrice quale art. 2469 cc - (che replica per le s.r.l. l'art. 2347 c.c. relativo alle s.p.a.),
“Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106” si rileva quanto segue.
Scopo della disposizione è quello di garantire, laddove sia necessaria una manifestazione di volontà da parte dei soci, il più agile funzionamento della società attraverso l'espressione di una volontà unitaria nei rapporti fra i contitolari di quota e la società.
Pertanto, l'espressione del diritto di voto in assemblea è riservata in via esclusiva al rappresentante comune.
Tale essendo la ragione ispiratrice della norma la giurisprudenza e la dottrina prevalente ritengono che il diritto di impugnativa spetti al rappresentante comune.
Sul punto la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha affermato quanto segue:
“L'art. 2347 c.c., comma 1, nel considerare la ipotesi di azione in comproprietà, ha previsto che
l'esercizio dei diritti dei contitolari sia compiuto da un rappresentante comune;
e allo scopo di evitare che la mancata nomina elettiva, per contrasti all'interno della comproprietà, possa impedire quell'esercizio, il testo della norma, ora vigente, come di recente riformato, ha stabilito che la nomina possa essere effettuata dall'autorità giudiziaria, così coprendo un vuoto normativo sul punto e ad un tempo confermando la obbligatorietà dell'esercizio unitario dei diritti attraverso la rappresentanza comune.
La norma, dunque, nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell'esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l'amministrazione in forma individuale;
e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall'altro, di garantire certezza e stabilità alle deliberazioni assunte, correttamente approvate.
E se l'intervento in assemblea e il diritto di voto in via esclusiva competono al rappresentante comune, la impugnazione prevista dagli artt. 2377 e 2379 c.c., non può che essere a lui attribuita. Non può pertanto meritare consenso la tesi che per la impugnazione delle delibere assembleari non sia richiesto
pagina 13 di 15 l'intervento del rappresentante comune, essa essendo resistita dalla norma speciale dell'art. 2347 c.c., che non distingue tra esercizio di diritti di natura sostanziale e quelli di ordine processuale, che dei primi costituiscono la conseguente esplicitazione, tranne che la impugnazione non sia esercitata unitariamente da tutti i comproprietari del titolo azionario, che in tal modo riassumono il potere delegato e, attraverso la iniziativa concordata, prevengono i rischi che conflittualità interne abbiano a riflettersi sulla portata delle deliberazioni dell'assemblea e lascino la singola partecipazione esposta a vicende contrastanti all'interno della comproprietà, ove alcuni soltanto dei comproprietari abbiano fruttuosamente esercitato la impugnativa.”
In senso conforme si è pronunciata la giurisprudenza di merito assolutamente prevalente (cfr. fra le più recenti Tribunale Bologna n. 1685/2022 del 27/06/2022; Tribunale Roma n. 13611/2018 del
30/06/2018; Tribunale Catanzaro n. 1601/2024 del 06/08/2024; Tribunale Roma, n. 915/20203 del
19/01/2023 ( quest'ultima in motivazione sottolinea che “La ratio, dunque, non va ricercata nella indivisibilità delle quote sociali ma in realtà nell'esigenza di conseguire un'unità di intenti tra i comproprietari delle azioni sociali ed al fine di evitare che la disparità di vedute possa compromettere lo svolgimento delle attività sociali. E avendo una funzione di tutela non degli interessi dei soci ma sovraindividuale, quindi sociale, deve considerarsi tale norma inderogabile e quindi, che la norma non possa essere superata da un accordo tra le parti.”).
Deve quindi concludersi che tale disposizione non appare confacente alla delibera impugnata posto che l'attrice non è comproprietaria di quote societarie.
In conclusione, ciascun comproprietario, dunque può esprimere il proprio voto in proporzione alla sua quota ideale, nel caso di comproprietà indivisa, ogni comproprietario ha egual diritto di voto sulla quota comune, salvo diversa pattuizione.
Del resto, è plausibile che il convenuto possa esprimere il voto per la metà Persona_5 della quota di sua spettanza a prescindere dalle diverse quote attribuite dalla comunione del compendio ereditario.
Si è evidenziato, inoltre, che gli atti di ordinaria amministrazione assumono valenza prettamente conservativa (cfr., Cassazione n.10611/1990) e non dispositiva.
Sicché, configurandosi quale atto di ordinaria amministrazione, poteva essere impugnato ai sensi dell'art. 1109 n. 1 c.c., dovendosi allegare e dimostrare la sussistenza di un grave pregiudizio oggettivo
(e non soggettivo) per la cosa oggetto di comunione;
nel caso di specie, non sembra integrato questo presupposto, dal momento che non si rinviene alcun grave pregiudizio per la cosa oggetto di pagina 14 di 15 comunione, ma, al più, un allegato detrimento di carattere prettamente economico per la comproprietaria contessa cui l'ordinamento appresta tutela, Controparte_1 invero, come si è visto, non mediante lo strumento dell'impugnazione ex art. 1109 c.c., bensì a mezzo dell'esercizio del diritto potestativo a chiedere lo scioglimento della comunione (così Tribunale Rimini,
05/08/2021, n.751).
A tutti i rilievi che precedono deve conseguire il rigetto della domanda di declaratoria di nullità annullabilità della delibera impugnata,
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'impugnazione della delibera assunta in data 17.10.2022;
- CONDANNA altresì la parte attrice contessa Controparte_1
a rimborsare alla parte convenuta e
[...] Persona_5 [...]
in proprio e quale procuratore dei fratelli Controparte_16 CP_6 CP_5
e le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte
[...] Controparte_4 convenuta in € 7.616,00 per compensi avvocato , oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
- RIGETTA ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Bologna, 5 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 15 di 15