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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 9 ottobre 2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 604/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa dall'Avv. Manlio Abati, Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Correra, Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: Impugnativa recesso, a seguito del cambio di appalto per la distribuzione del gas naturale ex D.M. 226/2011, degli impianti dell'ATEM Napoli1, cui è subentrata la società
[...]
per giustificato motivo oggettivo. Impossibilità del repêchage. Onere della Controparte_2 prova.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.3.2025, la società indicata in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n. 2499/24 del 10/12/24, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda di aveva così provveduto:
“-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato al ricorrente e condanna la società resistente a reintegrarlo nel precedente od equivalente posto di lavoro, versando a suo favore un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento (30.11.2022) a quello dell'effettiva reintegrazione, non superiore nel massimo a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, detratto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altra attività lavorativa presso il gestore subentrante, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto mercé l'illegittimo licenziamento qui impugnato e quella accreditata al lavoratore in virtù dello svolgimento dell'altra attività lavorativa;
- Condanna parte resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per
1/3, liquida nel residuo in €. 3.100,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione”.
L'appellante ha lamentato che il primo giudice, applicando i principi sanciti da Cass. n. 16856/2020, secondo cui la disciplina di cui D.M. 21 aprile 2011 non esclude la tutela sancita dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966, avesse statuito l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repechage e per violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei dipendenti da licenziare, senza attribuire alcuna rilevanza al contesto fattuale di riferimento, a seguito del cambio di appalto per la distribuzione del gas naturale ex D.M. 226/2011, ed alle esigenze sancite dal citato
DM, che, invece, dovevano costituire il punto di partenza per la valutazione della fattispecie concreta.
Ha evidenziato, alla luce del D.lgs 23 maggio 2000 n. 164, la natura di servizio pubblico dell'attività di distribuzione del gas naturale, sostenendo che le previsioni di cui al DM 21 aprile 2011- attuativo della suindicata normativa- erano finalizzate non solo alla salvaguardia dell'occupazione del personale, ma soprattutto alla tutela del suindicato servizio pubblico, tutela che poteva essere perseguita solo mantenendo inalterata l'organizzazione del lavoro.
In tale ottica ha censurato la statuizione di illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repechage, atteso che, in ipotesi di cessione di un impianto di distribuzione di gas naturale, la società cedente non poteva che mettere a disposizione della cessionaria i dipendenti in precedenza addetti all'impianto, e ciò proprio per mantenere inalterata l'organizzazione pregressa e per garantire la continuità e la sicurezza del servizio, esigenze individuate come primarie dalla Direttiva
2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale, sulla base della quale era stato emanato il D.M. de quo.
Ha sostenuto che il provvedimento di recesso del concessionario uscente non potesse qualificarsi come “licenziamento” in senso tecnico, non comportando la perdita del posto di lavoro, considerato che l'art. 2 del D.M. 21 aprile 2011 stabilisce il principio del “passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante” dei lavoratori interessati, come era avvenuto per l'appellato, che era stato assunto alle condizioni economiche e normative in essere.
Ha lamentato ancora l'erroneità della sentenza impugnata che, senza attribuire alcun rilievo all'omessa comparazione, da parte del ricorrente, tra la propria posizione e quella degli altri dipendenti indicati nel suo ricorso, aveva ritenuto che la si fosse limitata, con riferimento a tali dipendenti, ad allegare il o il servizio in cui erano impiegati, senza specificare le mansioni Pt_2 osservate, per cui non aveva provato la non omogeneità o l'infungibilità delle mansioni. Ha sostenuto che, invece, l'appartenenza dei dipendenti indicati in ricorso ad un polo o servizio diversi da quelli dell'odierno appellato, e quindi diversi da quelli oggetto della concessione, costituiva circostanza già di per sé sufficiente a dimostrare la correttezza del comportamento di essa società, potendosi operare la comparazione solo tra i dipendenti che operavano nello stesso ambito del ricorrente, rappresentato, appunto, dalla funzione centrale di Ingegneria.
Ha lamentato che il Tribunale avesse, erroneamente, ritenuto non necessario integrare il contraddittorio né con la società che ha avuto la concessione e dalla quale il era stato CP_1 assunto né con i lavoratori indicati in ricorso rimasti a lavorare con la società , attesa la diversità e la autonomia dei singoli rapporti di lavoro. Invero la società concessionaria del servizio (2I Rete Gas
S.p.A.) era litisconsorte necessario nel presente giudizio, considerato che i rapporti di lavoro del con essa appellante e con la società concessionaria del servizio erano alternativi e non CP_1 sovrapponibili, per cui l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe dovuto comportare la necessità di risoluzione del contratto di lavoro instaurato con la subentrante, con tutte le conseguenze economiche e normative.
Inoltre, in considerazione delle esigenze di funzionalità, efficienza, sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas oggetto della concessione, doveva ritenersi che, in caso di accoglimento della domanda, al posto del dovesse essere individuato un altro lavoratore da inserire CP_1 nell'operazione di passaggio del servizio;
di qui la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei dipendenti indicati.
Ha sostenuto che l'intervenuta stipula di un contratto di lavoro con la 2I Rete Gas S.p.A., tuttora vigente ed operante, privava il ricorrente di una posizione di interesse ad agire nel presente giudizio, trattandosi di rapporto di lavoro alternativo, incompatibile e non sovrapponibile a quello con essa società cedente, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art.100 c.p.c..
L'appellante società ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta dall'appellato con il ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese. Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello proposto va rigettato in quanto infondato.
Questa Corte in diversa composizione (cfr le sentenze nn.3813/24, 148/25, 1239/25) si è già pronunciata in controversie del tutto sovrapponibili a quella in esame, per la coincidenza dei motivi di gravame proposti dalla società impugnante, le cui argomentazioni sono pienamente condivise anche da questo collegio e che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Occorre riportare in via preliminare la normativa di riferimento.
La fattispecie per cui è causa è disciplinata dal D.Lgs. n.164/2000, recante attuazione della Direttiva
98130/CE in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale, e dal DM 21 aprile
2011.
La complessa normativa elaborata dal legislatore ha carattere speciale contenendo al suo interno norme ad hoc riguardanti gli obblighi del nuovo concessionario aggiudicatario rispetto ai dipendenti del gestore uscente.
In particolare, l'art. 28, comma 6, del D.Lgs. n. 164/2000 stabilisce che, "al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del sistema del gas e la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione. In particolare i suddetti Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi elle trasformazioni del settore del gas".
La fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro conseguente alla cessione di impianti di distribuzione di gas naturale risulta espressamente disciplinata dal D.M. 21 aprile 2011, recante
“Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, art. 28, comma 6, recante norme comuni per il mercato interno del gas”, decreto emesso in attuazione dell'art. 28, comma 6 del
Dlgs n.164 del 2000 (recante attuazione della direttiva 98130/CE in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale).
L'art. 2 del D.M. 21 aprile 2011 titolato “Tutela dell'occupazione del personale“ prevede che:” 1. Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio (…)”.
La suddetta disposizione contenuta nel Decreto Ministeriale, gerarchicamente subordinata alle norme primarie, affermando che il subentro nelle concessioni si atteggi come un “cambio appalto” ed imponendo all'impresa subentrante l'obbligo di assunzione, a parità di condizioni economiche e normative, del personale del gestore uscente addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale, consente sia di governare gli effetti sociali connessi a detto passaggio sia di garantire una migliore sicurezza e qualità del servizio in quanto il personale in esame assicura l'esperienza, la conoscenza degli impianti e la continuità del servizio.
Orbene, se non vi è dubbio in ordine alla natura di servizio pubblico dell'attività di distribuzione di gas naturale, ciò non esclude la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ai sensi dell'art.3
l.n.604/1966.
Con la citata disposizione, il legislatore ha voluto prevedere, nei casi di subentro nella concessione, un sistema di salvaguardia dei livelli occupazionali, disponendo ex lege il passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante dei lavoratori coinvolti, con obbligo di mantenimento delle precedenti condizioni economiche, analogamente a quanto stabilito da alcuni CCNL in materia di cambio appalto.
Emerge evidente il parallelismo esistente tra questa situazione e quanto avviene in caso di subentro negli appalti di servizio ove i dipendenti vengono licenziati dalla società uscente passando direttamente, alle medesime condizioni economiche e normative, presso il nuovo appaltatore.
Anche in questi casi non vengono meno i principi generali regolanti il licenziamento individuale o collettivo.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che "Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto ed immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Nè la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sè, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorchè implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo" (cfr Cass. 2018/29922, Cass. n.22121/2016 e Cass.
n.12613/2007).
Ne consegue, pertanto, che, anche nel caso in esame, la salvaguardia prevista dal DM citato, emesso in applicazione del D.Lgs 164/2000, non esonera il datore di lavoro dal rispetto delle norme in materia di licenziamento, come già osservato dal primo giudice laddove ha richiamato il principio espresso nella giurisprudenza di legittimità in una fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, (Cass. n.
16857/2020), sul presupposto che la legge n.164 del 2000 “non contiene alcun criterio che consenta di derogare al principio generale di tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato, rappresentate da licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso”.
La Suprema Corte, dopo aver esaminato la disciplina sancita dall'art. 2 del DM 2011, ha, infatti, affermato: “La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura regolamentare, mira ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, sicche' non solo una fonte normativa di rango secondario non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali.
Pertanto, nelle ipotesi di subentro di altra impresa nella concessione relativa alla distribuzione del gas, l'originario datore di lavoro, sarà tenuto a dimostrare la sussistenza del presupposto di natura organizzativo e produttivo che legittima il recesso (delineato dal d.m. e consistente nella perdita dell'appalto e nell'appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2 del d.m.) e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili”.
Dunque, i due piani di tutela, e cioè quello previsto dall'art. 2 DM 2011 e quello delineato dall'art. 3
l.n.604/1966 non sono alternativi, ma cumulativi.
Così chiarito l'ambito normativo ed interpretativo nel quale si inserisce la fattispecie in esame, in relazione ai motivi di impugnazione fatti valere dalla società che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione, va rimarcato, in primis, che la risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti in causa non può che essere qualificata come licenziamento essendo tale ogni recesso determinato dalla volontà unilaterale dell'azienda sulla base di sue valutazioni e scelte;
detto licenziamento non può che inquadrarsi nell'ambito dei recessi per giustificato motivo oggettivo, in quanto indubbiamente intimato per ragioni inerenti “all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Orbene, la Corte condivide pienamente le argomentazioni sulla cui base il primo giudice ha ritenuto illegittimo il licenziamento oggetto di giudizio, argomentazioni che non risultano intaccate dai motivi del presente gravame.
Il licenziamento oggetto di giudizio è stato irrogato in data 28/10/2022 con una missiva del seguente tenore: “Risoluzione del rapporto di lavoro ex D.M. 21 aprile 2011 – “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzioni del gas in attuazione del comma 6, dell'art 28 del decreto legislativo 23 maggio 2020, n 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”.
“Ai sensi e per gli effetti del DM 21 aprile 2011, in relazione alla cessione degli impianti per il servizio di distribuzione gas nell'Atem NA 1 (Comuni di Napoli, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano,
Torre Annunziata e Torre del Greco) - che sono risultati aggiudicati alla società 2i Rete Gas s.p.a. -
Le confermiamo che il Suo rapporto di lavoro ad oggi in essere con la scrivente società cesserà alla data del 30 novembre 2022, con contestuale Sua assunzione da parte del nuovo gestore subentrante, con decorrenza dalla data di effettiva cessione degli impianti, i cui effetti sono definiti con decorrenza
1 dicembre 2022. .... Il suo rapporto di lavoro alle dipendenze di si intende, Parte_1 conseguentemente, risolto ex lege a far data dal 30 novembre 2022, ultimo giorno di lavoro”.
Dunque, si tratta di un licenziamento giustificato da un motivo oggettivo consistente nella pacifica ed incontestata cessione, da parte della appellante alla società 2I Rete Gas S.p.A. dell'impianto di distribuzione di gas naturale dell'ATEM Napoli 1, comprendente i comuni di Napoli, Portici,
Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco.
Orbene, nel caso di specie il primo giudice ha accertato che la aveva fornito la prova Parte_1 dei requisiti richiesti dall'art. 2 DM 2011, in quanto era pacifico che la società̀ avesse cessato l'appalto ed emergeva dagli atti che il ricorrente -odierno appellato- dalla data del 31/12/2017 fosse addetto ad una delle funzioni centrali come definite dall'art.1 DM 2011, e cioè alle funzioni centrali di ingegneria, per cui egli rientrava nella “quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività̀ di distribuzione e misura degli impianti ”oggetto di cessione ai sensi dell'art. 2 del DM 21 aprile 2011.
Tali circostanze, non specificamente censurate da parte appellata, devono, quindi, ritenersi accertate con efficacia di giudicato.
Ciò posto, va innanzitutto disattesa la doglianza relativa ad una asserita carenza di interesse ad impugnare il recesso da parte del per essere lo stesso pacificamente transitato alle CP_1 dipendenze della società cessionaria dell'impianto di distribuzione del gas.
Innanzitutto non può escludersi un interesse dell'appellato a rimanere alle dipendenze dell'originario datore di lavoro, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto e di particolari condizioni contrattuali di cui poteva usufruire presso l'originario datore di lavoro;
inoltre, per quanto in precedenza evidenziato circa la doppia ed alternativa tutela del lavoratore, deve escludersi che la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della subentrante implichi rinuncia e carenza di interesse ad impugnare il recesso datoriale reputato illegittimo.
Vanno ora esaminate le doglianze relative alla statuizione contenuta in sentenza di illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei dipendenti da licenziare e per violazione dell'obbligo di repechage.
Come si è detto, la Suprema Corte ha ritenuto che nella fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro per cessione di impianti di distribuzione di gas naturale di cui all'art.2 DM 21 aprile 2011 il datore di lavoro cedente sia ugualmente onerato della prova della legittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 3 l.n.604/1966.
La peculiarità di tale risoluzione consiste solo nell'essere già stata configurata l'esigenza d'impresa che giustifica il licenziamento, e cioè la cessione dell'impianto di distribuzione di gas, laddove incombe comunque sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso causale tra l'esigenza d'impresa e la scelta del lavoratore da licenziare e, nel caso di riduzione di personale omogeneo e fungibile,
l'osservanza dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei licenziabili.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato: “nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi della legge n. 604 del 1966, art. 3, per la giurisprudenza di questa Corte, allorquando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera: essa, infatti, risulta limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e
1375 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse (v. Cass. n. 7046 del 2011; Cass. n. 11124 del 2004; Cass. n. 13058 del 2003; Cass. n. 16144 del 2001; Cass. n. 16856/2020).
Orbene, nel caso di specie, posto che il alla data del licenziamento era addetto alla funzione CP_1 centrale di Ingegneria, per cui rientrava nella “quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti”, oggetto di cessione di cui all'art.2 del DM 21 aprile 2011, deve ritenersi che la società appellante non abbia adempiuto all'onere probatorio che le incombeva.
Proprio la circostanza che il non fosse materialmente addetto al funzionamento dello CP_1 specifico impianto oggetto di cessione rendeva più complessa la sua identificazione tra i soggetti licenziabili e maggiormente rigoroso l'onere probatorio incombente sulla società, che avrebbe dovuto indicare - a prescindere dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo- i criteri seguiti per scegliere i soggetti addetti alle funzioni centrali inseriti nell'elenco dei licenziabili.
Invero l'individuazione della quota parte del personale addetto a funzioni centrali di supporto dell'impianto ceduto implicava una scelta che non poteva essere discrezionale, ma doveva fondarsi su criteri generali, che dovevano essere esplicitati per essere controllabili.
Inoltre, nel caso di specie in cui nel ricorso introduttivo era stato allegato un elenco di dipendenti rimasti alla dopo la cessione, la società avrebbe dovuto specificare, per ciascun dipendente inserito in elenco, le mansioni svolte al fine di dimostrarne l'infungibilità e la non omogeneità con quelle svolte dal alla data del disposto licenziamento. Invece, come già evidenziato dal Tribunale, CP_1 la società si è limitata ad indicare il polo o servizio di appartenenza di tali dipendenti ed a dedurre che gli stessi erano stati, tutti, assegnati, alla data del 31 dicembre 2017, ad attività e funzioni diverse e non comparabili con quelle del , senza specificare le ragioni di tale valutazione.
Non può fondatamente sostenersi che l'appartenenza ad un polo o servizio diversi da quelli dello stesso costituisse circostanza sufficiente a dimostrare la correttezza dell'operato della società̀. Si tratta, infatti, di indicazioni generiche e non sempre ben comprensibili in assenza di un organigramma della società, laddove solo l'indicazione delle mansioni svolte dai dipendenti inseriti nell'elenco, qualora tali mansioni fossero state diverse ed infungibili rispetto a quelle del , avrebbe CP_1 potuto dimostrare la correttezza della scelta operata dalla società.
La Corte condivide, quindi, le conclusioni contenute in sentenza secondo cui la convenuta non ha allegato e provato la non omogeneità o l'infungibilità delle mansioni;
conseguentemente, non è stato allegato e provato che la società, al fine di scegliere i lavoratori da licenziare, abbia rispettato le regole di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. o i criteri previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 (carichi di famiglia e dell'anzianità, non assumendo, invece, rilievo le esigenze tecnico – produttive e organizzative data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti) o comunque altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.
Vanno parimenti disattese le censure relative all'accertata violazione dell'obbligo di repechage.
E' noto che l'elemento dell'impossibilità di reimpiego in altre posizioni di lavoro e/o con diverse mansioni, pur non essendo normativamente espresso nella formulazione testuale dell'art. 3 I. n.
604/1966, trova la sua giustificazione nella consolidata giurisprudenza.
Ciò sia sul piano dei valori e principi generali, nella prospettiva del licenziamento come extrema ratio all'interno di un ordinamento che tutela il lavoro già a livello costituzionale, limitando, per converso,
l'iniziativa economica privata, ove il suo esercizio risulti in contrasto con la dignità umana (art. 41, comma 2°, Cost.); sia come riflesso logico del carattere effettivo e non pretestuoso che deve accompagnare la scelta tecnico-organizzativa del datore di lavoro, la quale, siccome univocamente diretta al conseguimento delle ragioni proprie dell'impresa, non può riconoscere il condizionamento di finalità espulsive diversamente legate alla persona del lavoratore ( cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n.
24882 del 20/10/2017).
Dunque, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro e dall'altro l'impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa
(cfr. Cass. n. 27792/2017, Cass. n. 24882 del 2017, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 5592/2016).
Si è ritenuto che, ai fini all'adempimento dell'obbligo di "repêchage", la dimostrazione del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del lavoratore possa essere data dal datore di lavoro con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi quel fatto negativo (Cass. n. 23789/2019).
Inoltre, tale prova deve riguardare l'intero complesso aziendale e non la sola unità produttiva cui era addetto il lavoratore.
Nel caso di specie deve rilevarsi che, a fronte della specifica allegazione della violazione di tale obbligo, la società odierna appellante non ha fornito sufficienti allegazioni in ordine alla verifica circa la impossibilità di collocare diversamente il dipendente all'interno dell'organizzazione imprenditoriale quale residuata a seguito del passaggio di cantiere dell'ATEM Napoli 1, sia con riguardo alle mansioni proprie del livello di inquadramento posseduto dal lavoratore che con riferimento a mansioni inferiori.
Ritiene la Corte che, in virtù dell'autonomia dei due rapporti di lavoro, quello con l'impresa cedente e quello instaurato con l'impresa cessionaria, la tutela del recesso illegittimo sancita dall'art.3
l.n.604/1966 debba prescindere dalle esigenze dell'impresa subentrante.
Infine, sempre in considerazione della suindicata autonomia dei rapporti di lavoro, va condivisa la decisione del primo giudice di non integrare il contraddittorio nei confronti della società subentrante nella concessione e dei lavoratori indicati nell'elenco del ricorso introduttivo, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario nei confronti di tali parti.
L'appello va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM
147/2022, come in dispositivo, con attribuzione.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il medesimo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in euro 3966,00, oltre iva, cpa e spese, con attribuzione all'avv. Nicoletta Correra.
Dà atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 228/12, che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis DPR n.115/02, se dovuto il contributo.CU come in motivazione.
Napoli, 9.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 9 ottobre 2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 604/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa dall'Avv. Manlio Abati, Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Correra, Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: Impugnativa recesso, a seguito del cambio di appalto per la distribuzione del gas naturale ex D.M. 226/2011, degli impianti dell'ATEM Napoli1, cui è subentrata la società
[...]
per giustificato motivo oggettivo. Impossibilità del repêchage. Onere della Controparte_2 prova.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.3.2025, la società indicata in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n. 2499/24 del 10/12/24, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda di aveva così provveduto:
“-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato al ricorrente e condanna la società resistente a reintegrarlo nel precedente od equivalente posto di lavoro, versando a suo favore un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento (30.11.2022) a quello dell'effettiva reintegrazione, non superiore nel massimo a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, detratto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altra attività lavorativa presso il gestore subentrante, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto mercé l'illegittimo licenziamento qui impugnato e quella accreditata al lavoratore in virtù dello svolgimento dell'altra attività lavorativa;
- Condanna parte resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per
1/3, liquida nel residuo in €. 3.100,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione”.
L'appellante ha lamentato che il primo giudice, applicando i principi sanciti da Cass. n. 16856/2020, secondo cui la disciplina di cui D.M. 21 aprile 2011 non esclude la tutela sancita dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966, avesse statuito l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repechage e per violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei dipendenti da licenziare, senza attribuire alcuna rilevanza al contesto fattuale di riferimento, a seguito del cambio di appalto per la distribuzione del gas naturale ex D.M. 226/2011, ed alle esigenze sancite dal citato
DM, che, invece, dovevano costituire il punto di partenza per la valutazione della fattispecie concreta.
Ha evidenziato, alla luce del D.lgs 23 maggio 2000 n. 164, la natura di servizio pubblico dell'attività di distribuzione del gas naturale, sostenendo che le previsioni di cui al DM 21 aprile 2011- attuativo della suindicata normativa- erano finalizzate non solo alla salvaguardia dell'occupazione del personale, ma soprattutto alla tutela del suindicato servizio pubblico, tutela che poteva essere perseguita solo mantenendo inalterata l'organizzazione del lavoro.
In tale ottica ha censurato la statuizione di illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repechage, atteso che, in ipotesi di cessione di un impianto di distribuzione di gas naturale, la società cedente non poteva che mettere a disposizione della cessionaria i dipendenti in precedenza addetti all'impianto, e ciò proprio per mantenere inalterata l'organizzazione pregressa e per garantire la continuità e la sicurezza del servizio, esigenze individuate come primarie dalla Direttiva
2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale, sulla base della quale era stato emanato il D.M. de quo.
Ha sostenuto che il provvedimento di recesso del concessionario uscente non potesse qualificarsi come “licenziamento” in senso tecnico, non comportando la perdita del posto di lavoro, considerato che l'art. 2 del D.M. 21 aprile 2011 stabilisce il principio del “passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante” dei lavoratori interessati, come era avvenuto per l'appellato, che era stato assunto alle condizioni economiche e normative in essere.
Ha lamentato ancora l'erroneità della sentenza impugnata che, senza attribuire alcun rilievo all'omessa comparazione, da parte del ricorrente, tra la propria posizione e quella degli altri dipendenti indicati nel suo ricorso, aveva ritenuto che la si fosse limitata, con riferimento a tali dipendenti, ad allegare il o il servizio in cui erano impiegati, senza specificare le mansioni Pt_2 osservate, per cui non aveva provato la non omogeneità o l'infungibilità delle mansioni. Ha sostenuto che, invece, l'appartenenza dei dipendenti indicati in ricorso ad un polo o servizio diversi da quelli dell'odierno appellato, e quindi diversi da quelli oggetto della concessione, costituiva circostanza già di per sé sufficiente a dimostrare la correttezza del comportamento di essa società, potendosi operare la comparazione solo tra i dipendenti che operavano nello stesso ambito del ricorrente, rappresentato, appunto, dalla funzione centrale di Ingegneria.
Ha lamentato che il Tribunale avesse, erroneamente, ritenuto non necessario integrare il contraddittorio né con la società che ha avuto la concessione e dalla quale il era stato CP_1 assunto né con i lavoratori indicati in ricorso rimasti a lavorare con la società , attesa la diversità e la autonomia dei singoli rapporti di lavoro. Invero la società concessionaria del servizio (2I Rete Gas
S.p.A.) era litisconsorte necessario nel presente giudizio, considerato che i rapporti di lavoro del con essa appellante e con la società concessionaria del servizio erano alternativi e non CP_1 sovrapponibili, per cui l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe dovuto comportare la necessità di risoluzione del contratto di lavoro instaurato con la subentrante, con tutte le conseguenze economiche e normative.
Inoltre, in considerazione delle esigenze di funzionalità, efficienza, sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas oggetto della concessione, doveva ritenersi che, in caso di accoglimento della domanda, al posto del dovesse essere individuato un altro lavoratore da inserire CP_1 nell'operazione di passaggio del servizio;
di qui la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei dipendenti indicati.
Ha sostenuto che l'intervenuta stipula di un contratto di lavoro con la 2I Rete Gas S.p.A., tuttora vigente ed operante, privava il ricorrente di una posizione di interesse ad agire nel presente giudizio, trattandosi di rapporto di lavoro alternativo, incompatibile e non sovrapponibile a quello con essa società cedente, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art.100 c.p.c..
L'appellante società ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta dall'appellato con il ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese. Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello proposto va rigettato in quanto infondato.
Questa Corte in diversa composizione (cfr le sentenze nn.3813/24, 148/25, 1239/25) si è già pronunciata in controversie del tutto sovrapponibili a quella in esame, per la coincidenza dei motivi di gravame proposti dalla società impugnante, le cui argomentazioni sono pienamente condivise anche da questo collegio e che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Occorre riportare in via preliminare la normativa di riferimento.
La fattispecie per cui è causa è disciplinata dal D.Lgs. n.164/2000, recante attuazione della Direttiva
98130/CE in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale, e dal DM 21 aprile
2011.
La complessa normativa elaborata dal legislatore ha carattere speciale contenendo al suo interno norme ad hoc riguardanti gli obblighi del nuovo concessionario aggiudicatario rispetto ai dipendenti del gestore uscente.
In particolare, l'art. 28, comma 6, del D.Lgs. n. 164/2000 stabilisce che, "al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del sistema del gas e la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione. In particolare i suddetti Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi elle trasformazioni del settore del gas".
La fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro conseguente alla cessione di impianti di distribuzione di gas naturale risulta espressamente disciplinata dal D.M. 21 aprile 2011, recante
“Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, art. 28, comma 6, recante norme comuni per il mercato interno del gas”, decreto emesso in attuazione dell'art. 28, comma 6 del
Dlgs n.164 del 2000 (recante attuazione della direttiva 98130/CE in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale).
L'art. 2 del D.M. 21 aprile 2011 titolato “Tutela dell'occupazione del personale“ prevede che:” 1. Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio (…)”.
La suddetta disposizione contenuta nel Decreto Ministeriale, gerarchicamente subordinata alle norme primarie, affermando che il subentro nelle concessioni si atteggi come un “cambio appalto” ed imponendo all'impresa subentrante l'obbligo di assunzione, a parità di condizioni economiche e normative, del personale del gestore uscente addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale, consente sia di governare gli effetti sociali connessi a detto passaggio sia di garantire una migliore sicurezza e qualità del servizio in quanto il personale in esame assicura l'esperienza, la conoscenza degli impianti e la continuità del servizio.
Orbene, se non vi è dubbio in ordine alla natura di servizio pubblico dell'attività di distribuzione di gas naturale, ciò non esclude la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ai sensi dell'art.3
l.n.604/1966.
Con la citata disposizione, il legislatore ha voluto prevedere, nei casi di subentro nella concessione, un sistema di salvaguardia dei livelli occupazionali, disponendo ex lege il passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante dei lavoratori coinvolti, con obbligo di mantenimento delle precedenti condizioni economiche, analogamente a quanto stabilito da alcuni CCNL in materia di cambio appalto.
Emerge evidente il parallelismo esistente tra questa situazione e quanto avviene in caso di subentro negli appalti di servizio ove i dipendenti vengono licenziati dalla società uscente passando direttamente, alle medesime condizioni economiche e normative, presso il nuovo appaltatore.
Anche in questi casi non vengono meno i principi generali regolanti il licenziamento individuale o collettivo.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che "Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto ed immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Nè la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sè, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorchè implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo" (cfr Cass. 2018/29922, Cass. n.22121/2016 e Cass.
n.12613/2007).
Ne consegue, pertanto, che, anche nel caso in esame, la salvaguardia prevista dal DM citato, emesso in applicazione del D.Lgs 164/2000, non esonera il datore di lavoro dal rispetto delle norme in materia di licenziamento, come già osservato dal primo giudice laddove ha richiamato il principio espresso nella giurisprudenza di legittimità in una fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, (Cass. n.
16857/2020), sul presupposto che la legge n.164 del 2000 “non contiene alcun criterio che consenta di derogare al principio generale di tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato, rappresentate da licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso”.
La Suprema Corte, dopo aver esaminato la disciplina sancita dall'art. 2 del DM 2011, ha, infatti, affermato: “La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura regolamentare, mira ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, sicche' non solo una fonte normativa di rango secondario non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali.
Pertanto, nelle ipotesi di subentro di altra impresa nella concessione relativa alla distribuzione del gas, l'originario datore di lavoro, sarà tenuto a dimostrare la sussistenza del presupposto di natura organizzativo e produttivo che legittima il recesso (delineato dal d.m. e consistente nella perdita dell'appalto e nell'appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2 del d.m.) e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili”.
Dunque, i due piani di tutela, e cioè quello previsto dall'art. 2 DM 2011 e quello delineato dall'art. 3
l.n.604/1966 non sono alternativi, ma cumulativi.
Così chiarito l'ambito normativo ed interpretativo nel quale si inserisce la fattispecie in esame, in relazione ai motivi di impugnazione fatti valere dalla società che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione, va rimarcato, in primis, che la risoluzione del rapporto di lavoro tra le parti in causa non può che essere qualificata come licenziamento essendo tale ogni recesso determinato dalla volontà unilaterale dell'azienda sulla base di sue valutazioni e scelte;
detto licenziamento non può che inquadrarsi nell'ambito dei recessi per giustificato motivo oggettivo, in quanto indubbiamente intimato per ragioni inerenti “all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Orbene, la Corte condivide pienamente le argomentazioni sulla cui base il primo giudice ha ritenuto illegittimo il licenziamento oggetto di giudizio, argomentazioni che non risultano intaccate dai motivi del presente gravame.
Il licenziamento oggetto di giudizio è stato irrogato in data 28/10/2022 con una missiva del seguente tenore: “Risoluzione del rapporto di lavoro ex D.M. 21 aprile 2011 – “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzioni del gas in attuazione del comma 6, dell'art 28 del decreto legislativo 23 maggio 2020, n 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”.
“Ai sensi e per gli effetti del DM 21 aprile 2011, in relazione alla cessione degli impianti per il servizio di distribuzione gas nell'Atem NA 1 (Comuni di Napoli, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano,
Torre Annunziata e Torre del Greco) - che sono risultati aggiudicati alla società 2i Rete Gas s.p.a. -
Le confermiamo che il Suo rapporto di lavoro ad oggi in essere con la scrivente società cesserà alla data del 30 novembre 2022, con contestuale Sua assunzione da parte del nuovo gestore subentrante, con decorrenza dalla data di effettiva cessione degli impianti, i cui effetti sono definiti con decorrenza
1 dicembre 2022. .... Il suo rapporto di lavoro alle dipendenze di si intende, Parte_1 conseguentemente, risolto ex lege a far data dal 30 novembre 2022, ultimo giorno di lavoro”.
Dunque, si tratta di un licenziamento giustificato da un motivo oggettivo consistente nella pacifica ed incontestata cessione, da parte della appellante alla società 2I Rete Gas S.p.A. dell'impianto di distribuzione di gas naturale dell'ATEM Napoli 1, comprendente i comuni di Napoli, Portici,
Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco.
Orbene, nel caso di specie il primo giudice ha accertato che la aveva fornito la prova Parte_1 dei requisiti richiesti dall'art. 2 DM 2011, in quanto era pacifico che la società̀ avesse cessato l'appalto ed emergeva dagli atti che il ricorrente -odierno appellato- dalla data del 31/12/2017 fosse addetto ad una delle funzioni centrali come definite dall'art.1 DM 2011, e cioè alle funzioni centrali di ingegneria, per cui egli rientrava nella “quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività̀ di distribuzione e misura degli impianti ”oggetto di cessione ai sensi dell'art. 2 del DM 21 aprile 2011.
Tali circostanze, non specificamente censurate da parte appellata, devono, quindi, ritenersi accertate con efficacia di giudicato.
Ciò posto, va innanzitutto disattesa la doglianza relativa ad una asserita carenza di interesse ad impugnare il recesso da parte del per essere lo stesso pacificamente transitato alle CP_1 dipendenze della società cessionaria dell'impianto di distribuzione del gas.
Innanzitutto non può escludersi un interesse dell'appellato a rimanere alle dipendenze dell'originario datore di lavoro, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto e di particolari condizioni contrattuali di cui poteva usufruire presso l'originario datore di lavoro;
inoltre, per quanto in precedenza evidenziato circa la doppia ed alternativa tutela del lavoratore, deve escludersi che la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della subentrante implichi rinuncia e carenza di interesse ad impugnare il recesso datoriale reputato illegittimo.
Vanno ora esaminate le doglianze relative alla statuizione contenuta in sentenza di illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei dipendenti da licenziare e per violazione dell'obbligo di repechage.
Come si è detto, la Suprema Corte ha ritenuto che nella fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro per cessione di impianti di distribuzione di gas naturale di cui all'art.2 DM 21 aprile 2011 il datore di lavoro cedente sia ugualmente onerato della prova della legittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 3 l.n.604/1966.
La peculiarità di tale risoluzione consiste solo nell'essere già stata configurata l'esigenza d'impresa che giustifica il licenziamento, e cioè la cessione dell'impianto di distribuzione di gas, laddove incombe comunque sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso causale tra l'esigenza d'impresa e la scelta del lavoratore da licenziare e, nel caso di riduzione di personale omogeneo e fungibile,
l'osservanza dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei licenziabili.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato: “nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi della legge n. 604 del 1966, art. 3, per la giurisprudenza di questa Corte, allorquando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera: essa, infatti, risulta limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e
1375 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse (v. Cass. n. 7046 del 2011; Cass. n. 11124 del 2004; Cass. n. 13058 del 2003; Cass. n. 16144 del 2001; Cass. n. 16856/2020).
Orbene, nel caso di specie, posto che il alla data del licenziamento era addetto alla funzione CP_1 centrale di Ingegneria, per cui rientrava nella “quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti”, oggetto di cessione di cui all'art.2 del DM 21 aprile 2011, deve ritenersi che la società appellante non abbia adempiuto all'onere probatorio che le incombeva.
Proprio la circostanza che il non fosse materialmente addetto al funzionamento dello CP_1 specifico impianto oggetto di cessione rendeva più complessa la sua identificazione tra i soggetti licenziabili e maggiormente rigoroso l'onere probatorio incombente sulla società, che avrebbe dovuto indicare - a prescindere dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo- i criteri seguiti per scegliere i soggetti addetti alle funzioni centrali inseriti nell'elenco dei licenziabili.
Invero l'individuazione della quota parte del personale addetto a funzioni centrali di supporto dell'impianto ceduto implicava una scelta che non poteva essere discrezionale, ma doveva fondarsi su criteri generali, che dovevano essere esplicitati per essere controllabili.
Inoltre, nel caso di specie in cui nel ricorso introduttivo era stato allegato un elenco di dipendenti rimasti alla dopo la cessione, la società avrebbe dovuto specificare, per ciascun dipendente inserito in elenco, le mansioni svolte al fine di dimostrarne l'infungibilità e la non omogeneità con quelle svolte dal alla data del disposto licenziamento. Invece, come già evidenziato dal Tribunale, CP_1 la società si è limitata ad indicare il polo o servizio di appartenenza di tali dipendenti ed a dedurre che gli stessi erano stati, tutti, assegnati, alla data del 31 dicembre 2017, ad attività e funzioni diverse e non comparabili con quelle del , senza specificare le ragioni di tale valutazione.
Non può fondatamente sostenersi che l'appartenenza ad un polo o servizio diversi da quelli dello stesso costituisse circostanza sufficiente a dimostrare la correttezza dell'operato della società̀. Si tratta, infatti, di indicazioni generiche e non sempre ben comprensibili in assenza di un organigramma della società, laddove solo l'indicazione delle mansioni svolte dai dipendenti inseriti nell'elenco, qualora tali mansioni fossero state diverse ed infungibili rispetto a quelle del , avrebbe CP_1 potuto dimostrare la correttezza della scelta operata dalla società.
La Corte condivide, quindi, le conclusioni contenute in sentenza secondo cui la convenuta non ha allegato e provato la non omogeneità o l'infungibilità delle mansioni;
conseguentemente, non è stato allegato e provato che la società, al fine di scegliere i lavoratori da licenziare, abbia rispettato le regole di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. o i criteri previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 (carichi di famiglia e dell'anzianità, non assumendo, invece, rilievo le esigenze tecnico – produttive e organizzative data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti) o comunque altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.
Vanno parimenti disattese le censure relative all'accertata violazione dell'obbligo di repechage.
E' noto che l'elemento dell'impossibilità di reimpiego in altre posizioni di lavoro e/o con diverse mansioni, pur non essendo normativamente espresso nella formulazione testuale dell'art. 3 I. n.
604/1966, trova la sua giustificazione nella consolidata giurisprudenza.
Ciò sia sul piano dei valori e principi generali, nella prospettiva del licenziamento come extrema ratio all'interno di un ordinamento che tutela il lavoro già a livello costituzionale, limitando, per converso,
l'iniziativa economica privata, ove il suo esercizio risulti in contrasto con la dignità umana (art. 41, comma 2°, Cost.); sia come riflesso logico del carattere effettivo e non pretestuoso che deve accompagnare la scelta tecnico-organizzativa del datore di lavoro, la quale, siccome univocamente diretta al conseguimento delle ragioni proprie dell'impresa, non può riconoscere il condizionamento di finalità espulsive diversamente legate alla persona del lavoratore ( cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n.
24882 del 20/10/2017).
Dunque, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro e dall'altro l'impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa
(cfr. Cass. n. 27792/2017, Cass. n. 24882 del 2017, Cass. n. 12101 del 2016, Cass. n. 5592/2016).
Si è ritenuto che, ai fini all'adempimento dell'obbligo di "repêchage", la dimostrazione del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del lavoratore possa essere data dal datore di lavoro con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi quel fatto negativo (Cass. n. 23789/2019).
Inoltre, tale prova deve riguardare l'intero complesso aziendale e non la sola unità produttiva cui era addetto il lavoratore.
Nel caso di specie deve rilevarsi che, a fronte della specifica allegazione della violazione di tale obbligo, la società odierna appellante non ha fornito sufficienti allegazioni in ordine alla verifica circa la impossibilità di collocare diversamente il dipendente all'interno dell'organizzazione imprenditoriale quale residuata a seguito del passaggio di cantiere dell'ATEM Napoli 1, sia con riguardo alle mansioni proprie del livello di inquadramento posseduto dal lavoratore che con riferimento a mansioni inferiori.
Ritiene la Corte che, in virtù dell'autonomia dei due rapporti di lavoro, quello con l'impresa cedente e quello instaurato con l'impresa cessionaria, la tutela del recesso illegittimo sancita dall'art.3
l.n.604/1966 debba prescindere dalle esigenze dell'impresa subentrante.
Infine, sempre in considerazione della suindicata autonomia dei rapporti di lavoro, va condivisa la decisione del primo giudice di non integrare il contraddittorio nei confronti della società subentrante nella concessione e dei lavoratori indicati nell'elenco del ricorso introduttivo, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario nei confronti di tali parti.
L'appello va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM
147/2022, come in dispositivo, con attribuzione.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il medesimo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in euro 3966,00, oltre iva, cpa e spese, con attribuzione all'avv. Nicoletta Correra.
Dà atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 228/12, che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis DPR n.115/02, se dovuto il contributo.CU come in motivazione.
Napoli, 9.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro