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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 10771/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 10771/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Vassallo Giuseppe;
Parte_1
- , difeso ai sensi dell'art. 417 Controparte_1 bis c.p.c.; premesso
• che parte ricorrente è invalida civile al 75% ed è quindi iscritta a far data dal 10.06.2011 nell'elenco provinciale di Catania dei disabili aspiranti al Collocamento Obbligatorio ai sensi degli artt. 1 e 8 della L. n. 68/99; tale condizione è stata accertata con sentenza del Tribunale di
Catania;
• che la stessa proponeva domanda per essere inserita nella graduatoria per la provincia di
Verbano-Cusio-Ossola per il personale ATA, precisando la propria condizione di invalida;
costei è stata però inserita senza diritto a riserva;
• che proponeva quindi il presente ricorso per vedere accertato il proprio diritto alla riserva, prevista dalla normativa per il collocamento al lavoro dei disabili;
• che il contestava la sussistenza del diritto, affermando che la ricorrente non era CP_1 inoccupata e, quindi, non poteva essere inserita nelle liste di cui all'art. 8 legge 68/1999; considera
1. Sono pacifici i seguenti elementi:
a. la ricorrente è in condizione di disabilità (invalidità civile al 75%);
b. è attualmente occupata, ma con un reddito inferiore a € 8.145,00 annui (come dimostrato tramite la produzione del CU e confermato dal con le note CP_1 autorizzate);
c. non le è stata riconosciuta la riserva, come dimostrato dalla graduatoria da ultimo prodotta.
2. Il punto controverso è l'equiparabilità, allo stato di inoccupazione, della situazione di chi, come la ricorrente, è occupata ma possiede un reddito inferiore a € 8.145,00.
3. Le norme rilevanti sono le seguenti:
1 R.G.L. 10771/2024
- art. 7, comma 2, legge 68/1999: “
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”;
- art. 8, comma 2, legge 68/1999: “
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati;
l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa”;
- art. 4, comma 15 quater, d.l. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo
2019, n. 26. “15-quater. Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
4. Il sostiene che la norma da ultimo invocata sia applicabile solo al fine di CP_1 stabilire i requisiti per accedere a determinate misure di sostegno economico, essendo irrilevante per il collocamento al lavoro dei disabili;
ma tale interpretazione confligge con la lettera e la ratio della norma.
5. Il comma 15 quater, unico sopravvissuto dell'art. 4 dopo l'intervento della legge
197/2022, afferma che, laddove un lavoratore percepisca un reddito inferiore al tasso soglia, è considerato nella medesima situazione di chi è in stato di disoccupazione “per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine”: è evidente che tale norma, seppur contenuta in una legge che mirava a inserire misure di sostegno del reddito, ha una forza espansiva che travalica l'oggetto dell'atto normativo che la contiene.
6. D'altronde, a voler sostenere il contrario, si porrebbe il lavoratore disabile dinanzi alla scelta di ottenere un reddito, seppur minimo, ma così perdendo il diritto alla riserva nelle assunzioni, o di rinunciare a un lavoro nell'attesa di una possibile migliore collocazione lavorativa.
2 R.G.L. 10771/2024
7. Appare irrilevante che l'esiguità del reddito dipenda dal fatto che la ricorrente abbia scelto la sede con un numero esiguo di ore: in primo luogo il dato reddituale ha carattere oggettivo;
in secondo luogo, la scelta di una sede rispetto ad un'altra può dipendere da vari fattori, che appaiono allo stato insindacabili, primo fra tutti la distanza dalla residenza e la facilità di raggiungere il luogo di lavoro, circostanze che appaiono rilevanti per un soggetto disabile.
8. Il reddito percepito dalla ricorrente, inferiore a quello previsto dalla legge, impone di considerarla alla stregua di un soggetto disoccupato: pertanto, ha il diritto ad essere iscritta con riserva negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2, legge 68/1999.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta il diritto della ricorrente alla riserva prevista dall'art. 7, comma 2, legge 68/1999;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
Torino, 3/12/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
3
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 10771/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Vassallo Giuseppe;
Parte_1
- , difeso ai sensi dell'art. 417 Controparte_1 bis c.p.c.; premesso
• che parte ricorrente è invalida civile al 75% ed è quindi iscritta a far data dal 10.06.2011 nell'elenco provinciale di Catania dei disabili aspiranti al Collocamento Obbligatorio ai sensi degli artt. 1 e 8 della L. n. 68/99; tale condizione è stata accertata con sentenza del Tribunale di
Catania;
• che la stessa proponeva domanda per essere inserita nella graduatoria per la provincia di
Verbano-Cusio-Ossola per il personale ATA, precisando la propria condizione di invalida;
costei è stata però inserita senza diritto a riserva;
• che proponeva quindi il presente ricorso per vedere accertato il proprio diritto alla riserva, prevista dalla normativa per il collocamento al lavoro dei disabili;
• che il contestava la sussistenza del diritto, affermando che la ricorrente non era CP_1 inoccupata e, quindi, non poteva essere inserita nelle liste di cui all'art. 8 legge 68/1999; considera
1. Sono pacifici i seguenti elementi:
a. la ricorrente è in condizione di disabilità (invalidità civile al 75%);
b. è attualmente occupata, ma con un reddito inferiore a € 8.145,00 annui (come dimostrato tramite la produzione del CU e confermato dal con le note CP_1 autorizzate);
c. non le è stata riconosciuta la riserva, come dimostrato dalla graduatoria da ultimo prodotta.
2. Il punto controverso è l'equiparabilità, allo stato di inoccupazione, della situazione di chi, come la ricorrente, è occupata ma possiede un reddito inferiore a € 8.145,00.
3. Le norme rilevanti sono le seguenti:
1 R.G.L. 10771/2024
- art. 7, comma 2, legge 68/1999: “
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”;
- art. 8, comma 2, legge 68/1999: “
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati;
l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa”;
- art. 4, comma 15 quater, d.l. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo
2019, n. 26. “15-quater. Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
4. Il sostiene che la norma da ultimo invocata sia applicabile solo al fine di CP_1 stabilire i requisiti per accedere a determinate misure di sostegno economico, essendo irrilevante per il collocamento al lavoro dei disabili;
ma tale interpretazione confligge con la lettera e la ratio della norma.
5. Il comma 15 quater, unico sopravvissuto dell'art. 4 dopo l'intervento della legge
197/2022, afferma che, laddove un lavoratore percepisca un reddito inferiore al tasso soglia, è considerato nella medesima situazione di chi è in stato di disoccupazione “per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine”: è evidente che tale norma, seppur contenuta in una legge che mirava a inserire misure di sostegno del reddito, ha una forza espansiva che travalica l'oggetto dell'atto normativo che la contiene.
6. D'altronde, a voler sostenere il contrario, si porrebbe il lavoratore disabile dinanzi alla scelta di ottenere un reddito, seppur minimo, ma così perdendo il diritto alla riserva nelle assunzioni, o di rinunciare a un lavoro nell'attesa di una possibile migliore collocazione lavorativa.
2 R.G.L. 10771/2024
7. Appare irrilevante che l'esiguità del reddito dipenda dal fatto che la ricorrente abbia scelto la sede con un numero esiguo di ore: in primo luogo il dato reddituale ha carattere oggettivo;
in secondo luogo, la scelta di una sede rispetto ad un'altra può dipendere da vari fattori, che appaiono allo stato insindacabili, primo fra tutti la distanza dalla residenza e la facilità di raggiungere il luogo di lavoro, circostanze che appaiono rilevanti per un soggetto disabile.
8. Il reddito percepito dalla ricorrente, inferiore a quello previsto dalla legge, impone di considerarla alla stregua di un soggetto disoccupato: pertanto, ha il diritto ad essere iscritta con riserva negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2, legge 68/1999.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta il diritto della ricorrente alla riserva prevista dall'art. 7, comma 2, legge 68/1999;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
Torino, 3/12/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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