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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 4858/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna - Presidente -
2) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. –
3) Dott.ssa Veronica Vernetti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4858/2024 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 12.06.2025 avente ad oggetto “divorzio congiunto” e vertente
TRA nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Domenico C.F._1
Fontana n. 76 presso lo studio dell'avv. Maria Di Vaia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E nato a CA (NA) il 21.04.1965 (C.F.: Parte_2
), elettivamente domiciliato in Grosseto alla via Piave n.7 presso C.F._2 lo studio dell'avv. Silvia Marioni che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 10.12.2024 dai coniugi e Parte_1 Parte_2 tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio in Napoli l'11.01.1986 e che dalla loro unione sono nati tre figli, (l'01.06.1986), (il 09.01.1992) e Per_1 Per_2
(l'11.12.1995) ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti: Per_3 osservato che con sentenza (recante n. cron. 9491/2013) emessa il 19.04.2013, il
Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale tra i coniugi;
osservato che le parti hanno precisato in ricorso che la sig.ra ha trovato nel Parte_1 tempo una propria collocazione nel mondo del lavoro come dipendente di una ditta di pulizie, mentre il Sig. quale dipendente presso una cooperativa sociale;
Pt_2 considerato che le parti si sono limitate a richiedere la declaratoria di scioglimento degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori istanze;
udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
lette le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi;
rilevato che in data 12.06.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio;
considerato che
è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
ritenuto, in diritto, che nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli
(avvenuta il 09.11.2010) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza (recante n. cron. 9491/2013) emessa il 19.04.2013 e pubblicata in data 25.07.2013 passata in giudicato come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria il 15.12.2015; tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
rilevato che, in assenza di pattuizioni accessorie, essendo i figli della coppia maggiorenni ed economicamente autosufficienti, la pronuncia è limitata allo status; pag. 2/3
ritenuto che
, tenuto conto della congiunta richiesta delle parti e avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a
[...] Parte_2
CA (NA) il 21.04.1965, contratto in Napoli l'11.01.1986 (atto n. 11, Parte I,
Serie /, anno 1986);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
c) compensa integralmente le spese tra le parti;
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 10.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Nadia Zampogna
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 4858/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna - Presidente -
2) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. –
3) Dott.ssa Veronica Vernetti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4858/2024 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 12.06.2025 avente ad oggetto “divorzio congiunto” e vertente
TRA nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Domenico C.F._1
Fontana n. 76 presso lo studio dell'avv. Maria Di Vaia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E nato a CA (NA) il 21.04.1965 (C.F.: Parte_2
), elettivamente domiciliato in Grosseto alla via Piave n.7 presso C.F._2 lo studio dell'avv. Silvia Marioni che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 10.12.2024 dai coniugi e Parte_1 Parte_2 tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio in Napoli l'11.01.1986 e che dalla loro unione sono nati tre figli, (l'01.06.1986), (il 09.01.1992) e Per_1 Per_2
(l'11.12.1995) ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti: Per_3 osservato che con sentenza (recante n. cron. 9491/2013) emessa il 19.04.2013, il
Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale tra i coniugi;
osservato che le parti hanno precisato in ricorso che la sig.ra ha trovato nel Parte_1 tempo una propria collocazione nel mondo del lavoro come dipendente di una ditta di pulizie, mentre il Sig. quale dipendente presso una cooperativa sociale;
Pt_2 considerato che le parti si sono limitate a richiedere la declaratoria di scioglimento degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori istanze;
udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
lette le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi;
rilevato che in data 12.06.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio;
considerato che
è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
ritenuto, in diritto, che nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli
(avvenuta il 09.11.2010) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza (recante n. cron. 9491/2013) emessa il 19.04.2013 e pubblicata in data 25.07.2013 passata in giudicato come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria il 15.12.2015; tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
rilevato che, in assenza di pattuizioni accessorie, essendo i figli della coppia maggiorenni ed economicamente autosufficienti, la pronuncia è limitata allo status; pag. 2/3
ritenuto che
, tenuto conto della congiunta richiesta delle parti e avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a
[...] Parte_2
CA (NA) il 21.04.1965, contratto in Napoli l'11.01.1986 (atto n. 11, Parte I,
Serie /, anno 1986);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
c) compensa integralmente le spese tra le parti;
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 10.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Nadia Zampogna
pag. 3/3