TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9870 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 636/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: divorzio giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. AGEROLA GIANLUCA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E ata a NAPOLI il 12/03/1982 c.f. , rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. ANTONIO BRUNO, CALI' FABIO, e DE Controparte_2 FA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 07.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/01/2025 il sig. premesso: Parte_1 - di aver contratto matrimonio in Napoli il 16.06.2011 con la sig.ra CP_1
- che dall'unione tra i predetti nascevano i figli 19.04.2011) e (25.11.2013); Per_1 Per_2
- di essersi separati in virtù di accordi di negoziazione assistita del 12.12.2023 alle seguenti condizioni: - affido congiunto dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- diritto/dovere di visita con il genitore non collocatario;
-contributo paterno al mantenimento dei minori pari ad € 900,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie.
Su tali premesse il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con le consequenziali pronunce accessorie di cui al ricorso.
In data 30.05.2025 si costituiva la sig.ra a quale non si opponeva alla cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio e chiedeva adottarsi le statuizioni accessorie di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 05.06.2025 le parti comparivano innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il quale dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, invitata le parti ad intavolare un accordo finalizzato al bonario componimento della lite.
Alla successiva udienza in presenza del 07.10.2025 comparivano personalmente i coniugi i quali dichiaravano di aver raggiunto un accordo a totale definizione della lite. Sulle conclusioni delle parti (alle quali aderiva anche il P.M.) la causa era rimessa al Collegio.
Nel merito la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio va intesa come domanda di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi raggiunta a seguito di accordo di negoziazione assistita del 12.12.2023.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 6 mesi anteriori alla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere si sensi dell'art. 5 L. n. 74/87.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Si riportano di seguito i patti raggiunti dai coniugi:
1. Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza abituale presso la madre. I genitori avranno l'obbligo di educare e istruire i figli. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli.
2. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute dei figli (scuola, cure mediche, sport, tempo libero etc. etc.) verrà presa in accordo tra i due genitori. 3. Determinare quale contributo al mantenimento a carico del padre, delle figlie ed Per_1 Per_2 la somma mensile di € 450,00 cadauno, (€ 900,00 complessivi mensili) somma che sarà versata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese di competenza a mezzo bonifico su C/C e/o carta postale prepagata intestata alla sig.ra Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli CP_1 indici ISTAT.
4. In relazione all'Assegno Unico il sig. rinuncia alla quota mensile richiesta pari Parte_1 al 50%, dell'importo di circa Euro 235,40, e pertanto si impegna a formalizzare detta rinuncia presso il competente organo Inps, autorizzando la sig.ra a percepire l'intero importo. Si CP_1 precisa che fino a quando non sarà presentata la rinuncia alla corresponsione del 50% il sig. Pt_1 verserà alla sig.ra l'importo mensile percepito. CP_1
5. Il sig. provvederà, altresì, al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, Parte_1
(scolastiche e universitarie, extra scolastiche, ludiche e sanitarie non coperte dal servizio nazionale) nella misura del 100% preventivamente concordate tra le parti e nel rispetto del protocollo di Intesa tra gli avvocati e il Tribunale di Napoli siglato il 7.03.2018.
6. Il padre, il sig. avrà la facoltà di tenere con sé le figlie minori due fine settimana Parte_1
(sabato - domenica) al mese, con diritto al pernottamento, alternativamente dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e salvo diversi accordi. Le Figlie potranno trascorrere due pomeriggi a settimana con il padre, con la precisione, martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00, con possibilità di pernottamento.
7. Le vacanze Natalizie, saranno così suddivise: la vigilia di Natale col padre, il giorno di Natale e S. NO con la madre ad anni alterni, il Capodanno con la madre e primo dell'anno col padre ad anni alterni e l'Epifania invece la trascorreranno ad anni alterni con uno dei due genitori;
nel periodo Pasquale alternativamente di anno in anno dalla domenica di Pasqua al lunedì in Albis;
nel periodo estivo dopo la fine delle lezioni scolastiche i coniugi decideranno autonomamente le vacanze estive, compatibilmente con le ferie di entrambi;
ed trascorreranno nel mese di luglio Per_1 Per_2
e di agosto 15 giorni, anche non consecutivi con il padre. Entrambi i coniugi si cureranno di comunicare le due settimane di competenza con un anticipo di 30 giorni;
entrambi comunicheranno la località scelta per le vacanze e tutti i recapiti necessari.; Durante i mesi invernali, laddove le condizioni economiche di entrambi i genitori lo consentiranno e compatibilmente con gli impegni scolastici, potranno effettuare una piccola vacanza con le figlie tra il mese di dicembre e il 30 aprile di ogni anno, comunicando all'altro genitore il luogo e il periodo scelto almeno 20 giorni prima della partenza.
8. Ogni genitore deciderà autonomamente e secondo le proprie risorse economiche dove trascorrere le vacanze, avendo cura di comunicarsi la destinazione scelta e il tempo di permanenza.
9. Il padre potrà trascorrere del tempo con le figlie anche durante la settimana, accompagnarle a scuola, in palestra, alle feste, e etc. etc.; le figlie potranno pernottare, per un giorno, a casa del padre anche durante la settimana, compatibilmente con le esigenze lavorative e con le normali abitudini delle ragazze in crescita, previo accordo tra i genitori.
10. I coniugi sin d'ora prestano il proprio consenso al rilascio di passaporto autonomo e/o carta di identità per le minori e;
Per_1 Per_2
12.Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia. 13.Le spese della presente procedura restano integralmente compensate tra le parti e gli avvocati costituiti rinunziano al vincolo della solidarietà professionale”.
In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelle aventi ad oggetto statuizioni pertinenti al giudizio di divorzio (le materie cioè riguardanti l'affidamento dei figli, i poteri di visita, gli assegni di mantenimento, l'assegnazione della casa familiare…).
Orbene, si ritiene che i patti di cui sopra non siano contrari a norme imperative e siano conformi all'interesse dei figli minori che non è stato necessario sentire in virtù di tali accordi, con la conseguenza che il Tribunale li può porre a base della presente decisione.
Spese compensate, attesi gli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli il 16.06.2011 da Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il
[...] CP_1
12/03/1982;
b) Adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.07.1939 n. 1238, 49 lett. Gg) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, cosi come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 (atto n. 17, parte I, serie Sez W, registro atti di matrimonio anno 2011);
d) Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10/10/2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Immacolata Cozzolino