Articolo 10 della Legge 18 gennaio 1952, n. 40
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 febbraio 1952
Art. 10.
Conseguono l'idoneita' a rivestire il grado di sottobrigadiere i militari di truppa che abbiano frequentato con esito favorevole apposito corso di istruzione presso la Scuola sottufficiali della Guardia di finanza, al quale siano stati ammessi in seguito a concorso per esami.
L'idoneita' a rivestire il grado di sottobrigadiere e' dichiarata da una commissione di ufficiali del Corpo, nominata dal comandante generale e presieduta da un colonnello, la quale procede secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1952