Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e Previdenza ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 28.02.2025, lette le note pervenute nel termine assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 17998/2023
T R A
Il Sig. , nato a [...] il [...] e vi residente alla P.tta S. Parte_1
Vincenzo n. 25 (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro C.F._1
Orlando, presso il cui studio elegge domicilio in Napoli alla Via Giotto n. 25, come in atti
- ricorrente-
C O N T R O
l' in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale n. ), P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi, elett.te domicilia in Napoli, alla Via
A. De Gasperi n. 55, presso Ufficio Legale come in atti CP_2
–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.10.2023 il sig. rappresentava che in data Parte_1
24/08/2020 inoltrava domanda di pensione di vecchiaia all' , tramite Controparte_3
la sede territorialmente competente.
Il suddetto Ente con provvedimento del 07/09/2020 comunicava la reiezione della domanda ritenendo carente il requisito sanitario dell'invalidità in misura pari o superiore all' 80% per poter usufruire del requisito ridotto di età.
Avverso il predetto provvedimento in data 20/11/2020 l'istante proponeva ricorso amministrativo, che restava privo di esito.
Il ricorrente, avendo sia il requisito anagrafico sia quello assicurativo – contributivo, nonché ritenendosi invalido nella misura dell'80%, aveva diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, e pertanto chiedeva domanda, una invalidità in misura pari o superiore all'80% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (24/08/2020) o comunque da quando ritenuto di diritto ed accertato in corso di causa;
per l'effetto dichiarare quindi il diritto alla pensione di vecchiaia ex articolo 1, comma 8, e art. 2, comma 3, lettera a), del d.lgs.
503/92 e s.m.i., condannare l'ente convenuto, a corrispondere la pensione di vecchiaia,
a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (01/09/20) o comunque da quando ritenuto di diritto ed accertato in corso di causa, nonché a pagare i ratei maturati e maturandi, il tutto con maggiorazione degli interessi di mora;
provvedere, per le spese della procedura con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario per quanto concernono le spese, i diritti e gli onorari di difesa, e con l'aumento previsto per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del pct ex art. 4 comma 1-bis d.m. 55/2014 e s.m.i.>>.
Si costituiva l' in persona del rapp. te p.t con memoria del 19.03.2024, la quale CP_2
chiedeva il rigetto del ricorso eccependone la nullità per difetto dei requisiti di cui all'art.414 c.p.c., nn. 2-3-4-5, la improcedibilità non avendo controparte presentato ricorso amministrativo avverso la reiezione della domanda di pensione e la improponibilità della richiesta pensione non risultando la relativa domanda.
Eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza triennale dal diritto e dall'azione giudiziaria ex art. 47 D.P.R. 639/1970 nonché la prescrizione quinquennale essendo la prestazione ed i relativi ratei già liquidati, in mancanza di valido atto interruttivo dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Concludeva chiedendo
Monocratico del Lavoro disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: rigettare il ricorso avversario in quanto nullo, inammissibile, improcedibile nonché accertare l'intervenuta decadenza e prescrizione come dedotto e, nel merito, dichiarare infondato in fatto e diritto, il ricorso medesimo assolvendo l' da ogni CP_2
domanda; con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con riserva di produrre documentazione amministrativa.>>
All'udienza del 05.04.2024 il Giudicante, ritenutane la necessità ai fini del decidere, nominava ctu il Dr. affinchè stabilisse la percentuale invalidante da Persona_1
attribuirsi al ricorrente ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata
(pari o superiore almeno all' 80%). All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza telematica.
Il ricorso va accolto.
Il nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità, per alcune categorie di lavoratori, di beneficiare del pensionamento anticipato. Sono infatti previsti trattamenti differenziati a favore delle categorie di lavoratori più deboli, i quali, a causa delle proprie condizioni fisiche o psichiche più svantaggiate, necessitano di maggiore tutela in materia lavoristica.
Proprio per questo, a favore di tutti quei lavoratori che abbiano contratto patologie o menomazioni di natura psico-fisica, idonee a ridurre la loro capacità lavorativa, la normativa previdenziale italiana garantisce il diritto di beneficiare del pensionamento anticipato.
Un accesso notevolmente anticipato alla pensione è previsto con riferimento ai lavoratori che abbiano una percentuale di invalidità pari o superiore all'80%. In questo caso, gli stessi, qualora abbiano versato almeno 20 anni di contributi, potranno accedere alla pensione con ben 11 anni di anticipo rispetto all'età pensionabile prevista (che allo stato attuale in Italia è pari a 67 anni).
Quanto ai requisiti anagrafici, per le donne l'età minima richiesta è pari a 56 anni, mentre per gli uomini è pari a 61 anni di età.
Tuttavia, è opportuno tenere presente che tale misura si applica solo nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato. Essa, infatti, non è estensibile né ai lavoratori pubblici né ai lavoratori autonomi.
In particolare i lavoratori con una invalidità non inferiore all'80% possono ottenere il trattamento di vecchiaia a 60 anni se uomini e a 55 anni se donne purchè in possesso di almeno 20 anni di contributi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992 (cfr: Circolare 35/2012). Dal 1° gennaio 2013 i predetti requisiti CP_2 si adeguano alla stima di vita e pertanto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre
2024 risulta necessario raggiungere 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne. Questi lavoratori devono, tuttavia, attendere l'apertura di una finestra mobile di 12 mesi per ottenere il primo rateo pensionistico a differenza di quanto accade attualmente nella normativa generale che ha soppresso le finestre annuali.
Questa essendo la cornice normativa che in sintesi concerne l' istituto della pensione di vecchiaia anticipata, osserva il Tribunale che, alla luce della c.t.u. disposta in corso di causa, emerge la sussistenza del requisito sanitario per la concessione del beneficio pacifico che il ricorrente sia titolare sia di quello anagrafico che contributivo.
Ed invero, il consulente nominato dal giudice, dopo aver sottoposto ad accurata visita il periziato e dopo l' esame della copiosa documentazione sanitaria prodotta dallo stesso ha così concluso:
“Dagli accertamenti presenti in fascicolo e' emerso che il Sig. è affetto Parte_1
da “ Sindrome ansiosa (cod 2207 15%),cardiopatia ipertensiva in I classe funzionale
NYHA (cod.6445 20%),diabete mellito tipo 2 (cod. 9309 40%),esiti di nefrectomia a sx per Ca uroteliale (cod 9322-9323 50%) ,ipertrofia prostatica con cistiti ricorrenti(cod
6203 20%) BPCO
(cod 6013 20%), poliartrosi (cod 7010 31%) ”
A nostro avviso il Sig. può essere considerato invalido in misura pari o Parte_1
superiore all'80% e pertanto può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia dalla data della domanda amministrativa.”
Conseguentemente, l' va condannato a riconoscere in favore del ricorrente il CP_2
beneficio della pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dalla domanda amministrativa del 24.8.2020 ed a corrispondergli tutti i ratei arretrati dalla predetta decorrenza.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Condanna l' a riconoscere a il beneficio della pensione di CP_2 Parte_1
vecchiaia anticipata a decorrere dal 24.8.2020 e, per l' effetto, lo condanna al pagamento, in suo favore, dei ratei pensionistici maturati dalla predetta decorrenza, maggiorati dagli accessori nella misura di legge.
Condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.200,00, CP_2
oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 28.2.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero