Sentenza 14 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/12/2002, n. 17948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17948 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contralto di SEZIONE TERZA CIVILE алиalicumpionsстрый Composta dag i Ill mi gg.ri igis hati:- 17 9 48 /02 R.G.N. 19474/00 JVA PERCONTE LICATESE Dott. Renato Consigliere Cron. 42159 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. 4814 Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Ud. 02/10/02 Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO EUROPELL SRL, con sede in Forlì, in persona 5 del Curatore Dr. Aurelio Marzocchi, elettivamente presso lo38, domiciliata in ROMA VIA DELLE FORNACI studio dell'avvocato RAFFAELE ALBERICI, che la difende anhe disgiuntamente all'avvocato RUGGERO PIAZZOLLA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
SACE-ISTITUTO per i SERVIZI ASSICURATIVI del COMMERCIO ESTERO, subentrato ex lege alla SACE - SEZIONE SPECIALE 2002 PER L'ASSICURAZI ONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE, in 1847 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente 1 domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
controricorrente avversO la sentenza n. 559/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione I Civile, emessa il 05/02/00 e depositata il 21/02/00 (R.G. 225/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Massimo SALVATORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso notificato in data 5.10.2002, il Fal- limento della s.r.l. Europell, con sede in Forlì, in Herma presenza del curatore dott. Aurelio Marzocchi, ha chie- c sto la Cassazione della sentenza 5/21.2.2000 n. 5591559,con la quale la Corte di Appello di Roma ha rigettato l'impugnazione proposta dal Fallimento avverso la sen- tenza 6.4.1998 resa dal Tribunale di Roma nel giudizio da esso proposto contro la SACE Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione. La SACE ha prodotto controricorso, deducendo l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366, 2 1° comma, n. 3, c.p.c. Motivi della decisione La norma richiamata dal controricorrente prevede che il ricorso contenga, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa. Tale requisito volto a consentire al Giudice di legittimità di conoscere la fattispecie concreta che ha dato luogo al processo e confrontare con essa le censu- re proposte dal ricorrente, deve necessariamente risul- tare dal contenuto dell'atto senza la necessità di far ricorso ad altre fonti (Cass. Sez. III 11.3.1995 n. 2867). Contenuto che, peraltro, è riferibile a tutto l'atto e non soltanto a quella parte di esso che do- vrebbe riassumenre i fatti di causa sostanziali e pro- cessuali, cosicché, ove il requisito in questione sia ricavabile da altra parte del ricorso, devesi escludere l'ipotesi della inammissibilità. all'esame del ricorso nella Nel caso in oggetto, d sua interezza non è dato dedurre elementi tali da con- I sentire alla Corte la conoscenza dei fatti di causa cui fa riferimento il citato art. 366 c.p.c. Consegue a ciò l'inammissibilità del ricorso. Sussistono giusti motivi per la compensazione del- le spese del giudizio di Cassazione. 3 R.G. 19474 РОМ La Corte 2000 Dichiara inammissibile il ricorso compensa le e spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, addì 2.10.2002 Il Cons. est. Il Presidente Jalin Kaly Vitor's fuva CANCEIL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 DIC. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista