Ordinanza collegiale 22 ottobre 2015
Ordinanza collegiale 9 febbraio 2016
Sentenza 16 settembre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, ordinanza collegiale 22/10/2015, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00904/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso n. 201 del 2013 proposto da Pentagruppo S.p.A. in liquidazione, da Cooperativa Edil-Strade Imolese – C.E.S.I. Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, da Fallimento della Costruzioni Di Giansante Comm. Franco S.p.A., da Costruzioni Sveco Buriani S.p.A., da Cooperativa Edificatrice Ansaloni Società cooperativa e da Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza Società cooperativa, in persona dei legali rappresentanti p.t., difesi e rappresentati dall’avv. Vittorio Paolucci e presso lo stesso elettivamente domiciliati in LO, via D’Azeglio n. 47;
contro
Comune di LO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Montuoro e dall’avv. Giulia Carestia, ed elettivamente domiciliato in LO, p.zza Maggiore n. 6, presso l’Avvocatura comunale;
Università di LO, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di LO, domiciliataria ex lege ;
Finanziaria LO Metropolitana S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall’avv. Gualtiero Pittalis e presso lo stesso elettivamente domiciliata in LO, via San Vitale n. 55;
ID DI e AE TI, rappresentati e difesi dall’avv. Gualtiero Pittalis e presso lo stesso elettivamente domiciliati in LO, via San Vitale n. 55;
RO TO, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Pallottino, dall’avv. Valentina Canale e dall’avv. Michele Ottani, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in LO, via Saragozza n. 1;
R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall’avv. Antonio Carullo e presso lo stesso elettivamente domiciliata in LO, strada Maggiore n. 47;
RE RA, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Lavermicocca e presso lo stesso elettivamente domiciliato in LO, via Calzolerie n. 1;
IA NI e PP NI, rappresentate e difese dall’avv. Benedetto Graziosi e dall’avv. Giacomo Graziosi, e presso gli stessi elettivamente domiciliate in LO, via dei Mille n. 7/2;
Bertalia S.r.l., Casalecchio Società Cooperativa, Compagnia del Ss. Sacramento della Parrocchia di S.Martino di Bertalia, Consorzio Copalc LO Società Cooperativa in Fallimento, Cooperativa Murri (Incorporante Fiord - S.r.l.), Costruzioni E. Dalla Casa S.p.A., Costruzioni Edili Zucchini S.p.A., Luigi Cremonini, Croce del Biacco S.r.l., Emmepi Costruzioni S.r.l. (già Emmepi Costruzioni S.p.A.), Ferruccio Frascari S.p.A., Alfonso OT, Antonietta Geri, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell’Archidiocesi di LO, Letra S.r.l. in liquidazione, Melloni S.r.l. (Incorporante Zefiro S.p.A.), Nicot S.r.l., Anna LA Pederzoli, Umberto Pederzoli, Zagnoni Costruzioni S.r.l. (Incorporante Lame Immobiliare S.r.l.);
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
UNIPOL Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall’avv. Andrea Graziosi e dall’avv. Federico Gualandi, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in LO, Galleria Marconi n. 2;
per la risoluzione
della « Convenzione per l’attuazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica della zona integrata di settore “R5.3 Bertalia/Lazzaretto”, costituente altresì programma integrato di riqualificazione urbana (art. 28 legge 17 agosto 1942 n. 1150; art. 22 legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47; art. 41 legge regionale 24 marzo 2000 n. 20; legge regionale 19/1998) » stipulata in data 24 novembre 2008 con rogito a ministero Dott. Andrea Errani, Notaio in LO, Rep. n. 79572, Matr. n. 25022, e la conseguente risoluzione o comunque caducazione di ogni altro atto connesso o consequenziale, ivi compreso l’« Accordo integrativo della convenzione urbanistica di attuazione del piano particolareggiato R5.3 Bertalia Lazzaretto, ai sensi degli articoli 8 e 9 di detta convenzione: attività tecniche per l’esecuzione delle reti primarie di urbanizzazione relative ai gruppi di lotti di attuazione “2” (2°, 2b) “5-6” (5a, 5b, 6a, 6b), “a” (1, 4a, 4b, 15), “b-d” (A, B, C, D, 3), “c” (24, 25, 26) », sottoscritto in data 26 marzo 2010, con rogito a ministero Notaio Dott. Andrea Errani, Rep. n. 82494, Matr. n. 26623;
…….. per la declaratoria di nullità od in subordine la risoluzione e comunque la caducazione …….
dell’« Atto di ricomposizione fondiaria parziale al fine di riequilibrare la capacità edificatoria tra i soggetti attuatori del piano particolareggiato per la zona integrata di settore R5.3 Bertalia Lazzaretto », sottoscritto in data 24 novembre 2008 tra molteplici soggetti attuatori con rogito a ministero Notaio Dott. Andrea Errani, Rep. n. 79573, Matr. n. 25023;
dell’« Atto di ricomposizione fondiaria parziale al fine di riequilibrare la capacità edificatoria tra i soggetti attuatori del piano particolareggiato per la zona integrata di settore R5.3 Bertalia Lazzaretto », stipulato in data 11 marzo 2011 a ministero Notaio Dott. Andrea Errani, Rep. n. 84462, Matr. n. 27581, con il quale C.E.S.I. e Pentagruppo trasferivano alla società Costruzioni Edili Zucchini S.p.a., trattenendo tuttavia per sé la relativa capacità edificatoria, la parte dei terreni di loro proprietà afferente al Lotto 27 (Gruppo “h”);
…………… per la declaratoria della nullità, od in subordine la risoluzione o comunque la caducazione ……..
dell’atto di compravendita, del 22 gennaio 2009, con rogito a ministero Notaio Dott. Vincenzo Maria Santoro, rep. n. 119946, racc. n. 26675, tra le sigg.re IA NI e PP NI (parti venditrici) e le società C.E.S.I. Società Cooperativa e PENTAGRUPPO S.p.A. (parti acquirenti) per la cessione del Lotto 21, e di parte dei Lotti 22, 27 e 28 (Gruppo “h”) del Comparto R5.3;
dell’atto di Permuta e Vendita, con il quale la Compagnia del SS. Sacramento della Parrocchia di S. Martino di Bertalia cedeva i Lotti 25 e 26 (Gruppo “c”) del Comparto R5.3.; in particolare, le Società Cooperativa Edil-Strade Imolese Società Cooperativa – C.E.S.I. e PENTAGRUPPO S.p.A. acquistavano il Lotto 25 ed una parte del Lotto 26 (foglio 40, mappale 366), mentre l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero acquistava la restante parte del Lotto 26 (foglio 40, mappali 351 e 367), con rogito a ministero Notaio Dott. Andrea Errani, 1° luglio 2009, Rep. n. 80968, Matr. n. 25822;
dell’atto di cessione di capacità edificatoria e costituzione di servitù di non edificare tra l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi di LO (parte acquirente), C.E.S.I. Società Cooperativa e PENTAGRUPPO S.p.A. (parti cedenti), con il quale le parti cedenti hanno costituito sul Lotto 24 (Gruppo “c”), servitù di non edificare per 186 mq., contestualmente cedendo la medesima capacità edificatoria in favore del Lotto 26 (Gruppo “c”), con rogito a ministero Notaio Dott. Andrea Errani, 1° luglio 2009, Rep. n. 80969, Matr. n. 25823;
dell’atto di permuta del 12 gennaio 2010, con rogito a ministero Notaio Dott. Vincenzo Maria Santoro, Rep. n. 121.212, racc. n. 27625, con il quale la Società ZUCCHINI S.p.A. cedeva a C.E.S.I. e PENTAGRUPPO il Lotto 17 (Gruppo “h”), e queste ultime cedevano alla società ZUCCHINI parte del Lotto 22 (Gruppo “h”) del medesimo Comparto, che così entrava nella piena titolarità di quest’ultima, già titolare della restante parte;
dell’atto di divisione tra la società C.E.S.I. Società Cooperativa e PENTAGRUPPO S.p.A., relativo ai Lotti 24, 25 e parte del Lotto 26 (tutti Gruppo “c”) del Comparto, con rogito a ministero Notaio Dott. Andrea Errani, 15 novembre 2010, rep. n. 82692, matr. n. 27197;
…………………. per la condanna ………
in solido:
del Comune di LO, ex artt. 1453, 1218, 1223 e 1228 cod. civ., o pro parte in via subordinata, ex artt. 2043 e 2049 cod. civ., al risarcimento del danno causato dal proprio inadempimento e comunque da proprie responsabilità;
della Finanziaria LO Metropolitana S.p.A., ex artt. 1453, 1218, 1223 e 1228 cod. civ., e comunque, ex artt. 2043 e 2049 cod. civ., al risarcimento del danno causato dal proprio inadempimento e comunque da proprie responsabilità per errori e ritardi di progettazione;
dell’ing. ID DI, dell’ing. AE Muti e del prof. arch. RO TO al risarcimento del danno causato dalla loro imperizia professionale, per l’intero o per la quota parte, ex art. 2236 cod. civ. e comunque ex art. 2043 cod. civ.;
…………………… per la condanna ……..
degli interessati alla restituzione delle somme versate, in conseguenza della nullità, risoluzione o comunque caducazione degli atti conseguenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di LO, Università di LO, Finanziaria LO Metropolitana S.p.A., ID DI e AE TI, RO TO, R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., RE RA, IA NI e PP NI;
Visto l’atto di intervento di UNIPOL Banca S.p.A.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi gli avv. Vittorio Paolucci, Maria Montuoro, Gualtiero Pittalis, Michele Ottani, Marcella Giuliante, Benedetto Graziosi, Domenico Lavermicocca e Federico Gualandi, per le parti, alla pubblica udienza in data 8 ottobre 2015;
Considerato che con nota depositata in data 17 settembre 2015 il difensore della società Pentagruppo S.p.A. ha comunicato che la stessa è stata dichiarata fallita dal Tribunale di LO (sentenza del 5 agosto 2015) e ha chiesto “… volersi dare atto dell’intervenuta interruzione del presente giudizio …”;
che, pertanto, stante il disposto dell’art. 43, comma 3, del r.d. n. 267 del 1942 (“ L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo ”), non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del giudizio, ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod.proc.amm. e dell’art. 299 e ss. cod.proc.civ.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, LO, Sez. I, dà atto dell’interruzione del giudizio, ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod.proc.amm., a far tempo dal verificarsi dell’evento interruttivo.
Così deciso in LO, nella Camera di Consiglio in data 8 ottobre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2015
IL SEGRETARIO