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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1048/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1480/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036833225 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036833225 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036833225 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036833225 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036833225 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 1480/2025 Ricorrente_1 si è opposto ad una Cartella di pagamento n. 295 2024 0036833225000, notificata in data 20 Dicembre 2024, con la quale l'Agenzia delle
Entrate-SI ha intimato al Sig. Ricorrente_1 il pagamento dell'importo complessivo di € 5.226,88, per presunto omesso pagamento “Raccolta rifiuti anno 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012”.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione, e per difetto di motivazione.
L'Società_1 s.p.a. si è costituita contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
L'ADER si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, va osservato come l'ATO ME 1 s.p.a., costituendosi, ha versato in atti la prodromica intimazione di pagamento, in particolare dimostrando che in data 29.07.2019 è stata notificata l'intimazione n. 302895
(cfr.).
La stessa è stata pertanto correttamente notificata alla parte ricorrente, circostanza risultante documentalmente, e non opposta.
Quanto agli effetti della suddetta notificazione, va richiamato quanto al riguardo affermato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n.
546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.”( Cassazione civile sez. trib., 11/03/2025, n.6436).
Ne viene che, con riferimento agli anni2008, 2009, 2010, 2011 e 2012” la prospettata prescrizione quinquennale, atteso che la cartella è stata notificata in data 20/12/2024, non si è verificata, sicchè risulta tempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta entro il successivo termine di prescrizione quinquennale, tenendo pure conto della proroga dei termini per la notifica introdotta dalla normativa emergenziale.
Né la parte ricorrente ha fornito prova di avere provveduto alla impugnazione della prodromica suddetta intimazione che l'impositore ha versato in atti(cfr.).
Inoltre, la motivazione dell'atto impugnato risulta sussistente anche attraverso il richiamo all'atto prodromico richiamato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese tra le parti seguono la soccombenza della parte ricorrente come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 6, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio alle parti resistenti, che si liquidano in € 500,00 oltre accessori se dovuti, per ciascuna di esse, distratte in favore dei rispettivi procuratori che hanno reso la dichiarazione di legge.
Messina lì 9.2.2026
Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1480/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036833225 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036833225 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036833225 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036833225 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036833225 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 1480/2025 Ricorrente_1 si è opposto ad una Cartella di pagamento n. 295 2024 0036833225000, notificata in data 20 Dicembre 2024, con la quale l'Agenzia delle
Entrate-SI ha intimato al Sig. Ricorrente_1 il pagamento dell'importo complessivo di € 5.226,88, per presunto omesso pagamento “Raccolta rifiuti anno 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012”.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione, e per difetto di motivazione.
L'Società_1 s.p.a. si è costituita contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
L'ADER si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, va osservato come l'ATO ME 1 s.p.a., costituendosi, ha versato in atti la prodromica intimazione di pagamento, in particolare dimostrando che in data 29.07.2019 è stata notificata l'intimazione n. 302895
(cfr.).
La stessa è stata pertanto correttamente notificata alla parte ricorrente, circostanza risultante documentalmente, e non opposta.
Quanto agli effetti della suddetta notificazione, va richiamato quanto al riguardo affermato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n.
546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.”( Cassazione civile sez. trib., 11/03/2025, n.6436).
Ne viene che, con riferimento agli anni2008, 2009, 2010, 2011 e 2012” la prospettata prescrizione quinquennale, atteso che la cartella è stata notificata in data 20/12/2024, non si è verificata, sicchè risulta tempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta entro il successivo termine di prescrizione quinquennale, tenendo pure conto della proroga dei termini per la notifica introdotta dalla normativa emergenziale.
Né la parte ricorrente ha fornito prova di avere provveduto alla impugnazione della prodromica suddetta intimazione che l'impositore ha versato in atti(cfr.).
Inoltre, la motivazione dell'atto impugnato risulta sussistente anche attraverso il richiamo all'atto prodromico richiamato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese tra le parti seguono la soccombenza della parte ricorrente come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 6, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio alle parti resistenti, che si liquidano in € 500,00 oltre accessori se dovuti, per ciascuna di esse, distratte in favore dei rispettivi procuratori che hanno reso la dichiarazione di legge.
Messina lì 9.2.2026
Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna