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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2664/2019 depositato il 24/09/2019
proposto da
Giustizia Amministrativa Tar Puglia Sezione Staccata Di Lecce
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Lecce - Via F. Rubichi, 39 73100 Lecce LE
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 185/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 11/02/2019
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 47 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. avverso l'invito al pagamento del contributo unificato - emesso dal TAR per omesso pagamento del contributo unificato 2017 ed eventuale applicazione di sanzione prot. n.00047/2018 dovuto per il deposito di motivi aggiunti - la Commissione tributaria provinciale di Lecce con sentenza n.185/04/2019 depositata in data 11/02/2019 si esprimeva accogliendolo. Così decideva ritenendo che i motivi aggiunti proposti avverso il c.d. soccorso istruttorio fossero un'estensione dell'impugnazione già proposta avverso il provvedimento di aggiudicazione in favore della Società_1 Srl di una gara bandita dall'Università del Salento, ovvero che l'impugnazione del nuovo provvedimento era strettamente conseguente al precedente, trattandosi di provvedimento confermativo di quello di aggiudicazione della gara, impugnato perchè l'aggiudicataria non aveva indicato i costi della sicurezza di cui all'art.95 co.10 del Codice degli appalti e che tale carenza non fosse sanabile con il c.d. soccorso istruttorio.
Presentava appello il TAR richiamando la normativa in materia, in particolare l'art.13 co.6 bis del DPR
115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e giurisprudenza in materia, in particolare la pronuncia della Suprema Corte n.23691 del 28.10.2020 che dispone che “il contribuente è tenuto al pagamento del contributo unificato per la proposizione di motivi aggiunti, per avere impugnato un altro provvedimento amministrativo, autonomamente lesivo e non connesso secondo un vincolo di pregiudizialità-dipendenza” con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio.
Sosteneva che i motivi aggiunti erano da considerarsi impropri e dovevano essere assoggettati al pagamento di nuovo contributo perché impugnavano la nota del RUP che disponeva il soccorso istruttorio, atto diverso ed autonomo, quindi modificavano il thema decidendum, dato da petitum e causa petendi.
Richiamava la circolare n.20766/2015 del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa che ha evidenziato che “ogni volta che con i motivi aggiunti, si impugni un provvedimento ulteriore rispetto a quello già sottoposto al vaglio giurisdizionale, si è in presenza di un distinto ed ulteriore “oggetto” del giudizio”.
Pertanto, evidenziava sempre l'appellante, per pacifica giurisprudenza amministrativa “quando con i motivi aggiunti vengono impugnati “provvedimenti formalmente e sostanzialmente distinti da quelli censurati con l'originario ricorso, ciascuno dotato di un'autonoma efficacia lesiva e ciascuno potenzialmente affetto da autonomi vizi di legittimità”, sebbene riferiti al medesimo bene della vita vantato dal ricorrente, è sempre dovuto il contributo unificato”. Veniva citata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE del 6/10/2015 nella causa C-61/14, posizione recepita anche da Cassazione civ., sez. trib., 27/10/2020 nn.23528 e 23530, e ribadito dalle successive sentenze n.23691 del 27/10/2020, n.23873 del 29/10/2020 e ordinanze n.16288 del 10/6/2021 e n.31151 del 2/11/2021, n.30273 e 30274 del 14/10/2022. Quindi, poiché con i motivi aggiunti la parte ha esteso l'impugnativa ad un atto non impugnato in precedenza deve ritenersi soddisfatto il presupposto del tributo, cioè la proposizione in giudizio di più domande, dovendosi escludere che tra gli atti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti sussista il nesso di connessione “forte” che, a giudizio della
Suprema Corte, può giustificare la non assoggettabilità dei motivi aggiunti c.d. impropri al contributo unificato.
Si è costituita Resistente_1 S.r.l. che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto in violazione dell'art.16 co.5 DL 119/2018 perchè in forma cartacea A/R e privo di forma digitale.
Dopo aver riassunto l'iter del procedimento fino al giudizio di primo grado incluso, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, contestando in particolare che con i motivi aggiunti si fosse introdotto nel giudizio un elemento di novità rispetto al contenuto del ricorso. Sulla base della documentazione allegata, invece, ad avviso dell'appellata, si evince pacificamente che il provvedimento di aggiudicazione definitivo è esattamente un provvedimento confermativo di quello di aggiudicazione primigenio e, circostanza sottovalutata da parte appellante, l'impossibilità di adire il soccorso istruttorio era argomentazione presente nel ricorso introduttivo innanzi al TAR. Concludeva chiedendo la conferma della sentenza con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decisum dei primi giudici deve essere confermato.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello occorre precisare che dal 15 luglio 2017, il processo tributario telematico (PTT) è divenuto attivo, quale facoltà, presso tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Successivamente, l'art.16 del D.L. n.119/2018 (convertito dalla legge n.136/2018) ha introdotto apposite disposizioni riguardanti la digitalizzazione del processo tributario: è stato sostituito il co.3 dell'art.16- bis del Dlgs n.546/1992 introducendo l'obbligatorietà dell'uso del PTT per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019 (circolare n.1/DF del 2019 Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, con nuove linee guida sull'attuazione del PTT ad integrazione di quelle di cui alla circolare n.2/DF del 2016).
Purtuttavia, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta in quanto l'appello risulta notificato anche via pec con firma digitale e depositato telematicamente presso la segreteria del contenzioso.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Stante le opposte letture delle parti in ordine ai non contestati principi giuridici afferenti la fattispecie, questo
Collegio tiene in evidenza l'ordinanza di Cass. 21.10.2024 n.27168, secondo la quale: “In tema di contributo unificato sul ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., la distinzione tra motivi aggiunti propri, che consentono al ricorrente principale ed incidentale di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ed impropri, volti all'impugnazione di uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato, non è rilevante ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo, poiché, conformemente alla giurisprudenza dell'Unione europea (sentenza CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14), occorre accertare se tali motivi determinino (o meno) un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale e se il ricorso aggiuntivo abbia ad oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause”.
Poiché dall'osservazione in fatto della odierna controversia non solo non è possibile rinvenire una
“considerevole variazione del thema decidendum”, come indicato dalla Cassazione, a causa della presentazione dei motivi aggiunti, ma anzi si evince che sono stati impugnati, con i due atti proposti dalla parte, due provvedimenti fra loro in rapporto di stretta connessione, costituendo il secondo la diretta conseguenza del primo trattandosi dell'aggiudicazione della gara dopo il soccorso istruttorio la cui ammissione era stata già impugnata, si deve concludere che è del tutto fallace l'impostazione dell'appellante che, di fatto, nonostante il corretto richiamo ai principi giurisprudenziali, àncora le proprie difese esclusivamente alla circostanza che sono stati impugnati due provvedimenti distinti.
In ogni caso, proprio la giurisprudenza citata dall'appellante trascura il dato formale del doppio provvedimento, se considerato di per sé, ritenendolo non significativo in tutti quei casi in cui vi sia un rapporto di stretta conseguenzialità fra i due atti, tale da non ampliare in modo considerevole l'oggetto del decidere. In tali casi, dunque, per la giurisprudenza consolidata, il secondo contributo unificato non può essere richiesto e non è dovuto perchè si tratta di due atti emessi in due momenti distinti ma legati da una connessione forte essendo l'uno la mera conseguenza dell'altro, ovvero legati da uno stretto vincolo di pregiudizialità-dipendenza. In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado è pienamente confermata.
Le spese del grado possono essere compensate in funzione dell'errata proposizione di eccezione di inammissibilità fatta da parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sez. staccata di Lecce rigetta l'appello del
TAR. Spese compensate.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del giorno 24 novembre 2025
il Presidente relatore
LA UI EU
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2664/2019 depositato il 24/09/2019
proposto da
Giustizia Amministrativa Tar Puglia Sezione Staccata Di Lecce
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Lecce - Via F. Rubichi, 39 73100 Lecce LE
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 185/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 11/02/2019
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 47 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. avverso l'invito al pagamento del contributo unificato - emesso dal TAR per omesso pagamento del contributo unificato 2017 ed eventuale applicazione di sanzione prot. n.00047/2018 dovuto per il deposito di motivi aggiunti - la Commissione tributaria provinciale di Lecce con sentenza n.185/04/2019 depositata in data 11/02/2019 si esprimeva accogliendolo. Così decideva ritenendo che i motivi aggiunti proposti avverso il c.d. soccorso istruttorio fossero un'estensione dell'impugnazione già proposta avverso il provvedimento di aggiudicazione in favore della Società_1 Srl di una gara bandita dall'Università del Salento, ovvero che l'impugnazione del nuovo provvedimento era strettamente conseguente al precedente, trattandosi di provvedimento confermativo di quello di aggiudicazione della gara, impugnato perchè l'aggiudicataria non aveva indicato i costi della sicurezza di cui all'art.95 co.10 del Codice degli appalti e che tale carenza non fosse sanabile con il c.d. soccorso istruttorio.
Presentava appello il TAR richiamando la normativa in materia, in particolare l'art.13 co.6 bis del DPR
115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e giurisprudenza in materia, in particolare la pronuncia della Suprema Corte n.23691 del 28.10.2020 che dispone che “il contribuente è tenuto al pagamento del contributo unificato per la proposizione di motivi aggiunti, per avere impugnato un altro provvedimento amministrativo, autonomamente lesivo e non connesso secondo un vincolo di pregiudizialità-dipendenza” con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio.
Sosteneva che i motivi aggiunti erano da considerarsi impropri e dovevano essere assoggettati al pagamento di nuovo contributo perché impugnavano la nota del RUP che disponeva il soccorso istruttorio, atto diverso ed autonomo, quindi modificavano il thema decidendum, dato da petitum e causa petendi.
Richiamava la circolare n.20766/2015 del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa che ha evidenziato che “ogni volta che con i motivi aggiunti, si impugni un provvedimento ulteriore rispetto a quello già sottoposto al vaglio giurisdizionale, si è in presenza di un distinto ed ulteriore “oggetto” del giudizio”.
Pertanto, evidenziava sempre l'appellante, per pacifica giurisprudenza amministrativa “quando con i motivi aggiunti vengono impugnati “provvedimenti formalmente e sostanzialmente distinti da quelli censurati con l'originario ricorso, ciascuno dotato di un'autonoma efficacia lesiva e ciascuno potenzialmente affetto da autonomi vizi di legittimità”, sebbene riferiti al medesimo bene della vita vantato dal ricorrente, è sempre dovuto il contributo unificato”. Veniva citata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE del 6/10/2015 nella causa C-61/14, posizione recepita anche da Cassazione civ., sez. trib., 27/10/2020 nn.23528 e 23530, e ribadito dalle successive sentenze n.23691 del 27/10/2020, n.23873 del 29/10/2020 e ordinanze n.16288 del 10/6/2021 e n.31151 del 2/11/2021, n.30273 e 30274 del 14/10/2022. Quindi, poiché con i motivi aggiunti la parte ha esteso l'impugnativa ad un atto non impugnato in precedenza deve ritenersi soddisfatto il presupposto del tributo, cioè la proposizione in giudizio di più domande, dovendosi escludere che tra gli atti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti sussista il nesso di connessione “forte” che, a giudizio della
Suprema Corte, può giustificare la non assoggettabilità dei motivi aggiunti c.d. impropri al contributo unificato.
Si è costituita Resistente_1 S.r.l. che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto in violazione dell'art.16 co.5 DL 119/2018 perchè in forma cartacea A/R e privo di forma digitale.
Dopo aver riassunto l'iter del procedimento fino al giudizio di primo grado incluso, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, contestando in particolare che con i motivi aggiunti si fosse introdotto nel giudizio un elemento di novità rispetto al contenuto del ricorso. Sulla base della documentazione allegata, invece, ad avviso dell'appellata, si evince pacificamente che il provvedimento di aggiudicazione definitivo è esattamente un provvedimento confermativo di quello di aggiudicazione primigenio e, circostanza sottovalutata da parte appellante, l'impossibilità di adire il soccorso istruttorio era argomentazione presente nel ricorso introduttivo innanzi al TAR. Concludeva chiedendo la conferma della sentenza con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decisum dei primi giudici deve essere confermato.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello occorre precisare che dal 15 luglio 2017, il processo tributario telematico (PTT) è divenuto attivo, quale facoltà, presso tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Successivamente, l'art.16 del D.L. n.119/2018 (convertito dalla legge n.136/2018) ha introdotto apposite disposizioni riguardanti la digitalizzazione del processo tributario: è stato sostituito il co.3 dell'art.16- bis del Dlgs n.546/1992 introducendo l'obbligatorietà dell'uso del PTT per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019 (circolare n.1/DF del 2019 Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, con nuove linee guida sull'attuazione del PTT ad integrazione di quelle di cui alla circolare n.2/DF del 2016).
Purtuttavia, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta in quanto l'appello risulta notificato anche via pec con firma digitale e depositato telematicamente presso la segreteria del contenzioso.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Stante le opposte letture delle parti in ordine ai non contestati principi giuridici afferenti la fattispecie, questo
Collegio tiene in evidenza l'ordinanza di Cass. 21.10.2024 n.27168, secondo la quale: “In tema di contributo unificato sul ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., la distinzione tra motivi aggiunti propri, che consentono al ricorrente principale ed incidentale di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ed impropri, volti all'impugnazione di uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato, non è rilevante ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo, poiché, conformemente alla giurisprudenza dell'Unione europea (sentenza CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14), occorre accertare se tali motivi determinino (o meno) un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale e se il ricorso aggiuntivo abbia ad oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause”.
Poiché dall'osservazione in fatto della odierna controversia non solo non è possibile rinvenire una
“considerevole variazione del thema decidendum”, come indicato dalla Cassazione, a causa della presentazione dei motivi aggiunti, ma anzi si evince che sono stati impugnati, con i due atti proposti dalla parte, due provvedimenti fra loro in rapporto di stretta connessione, costituendo il secondo la diretta conseguenza del primo trattandosi dell'aggiudicazione della gara dopo il soccorso istruttorio la cui ammissione era stata già impugnata, si deve concludere che è del tutto fallace l'impostazione dell'appellante che, di fatto, nonostante il corretto richiamo ai principi giurisprudenziali, àncora le proprie difese esclusivamente alla circostanza che sono stati impugnati due provvedimenti distinti.
In ogni caso, proprio la giurisprudenza citata dall'appellante trascura il dato formale del doppio provvedimento, se considerato di per sé, ritenendolo non significativo in tutti quei casi in cui vi sia un rapporto di stretta conseguenzialità fra i due atti, tale da non ampliare in modo considerevole l'oggetto del decidere. In tali casi, dunque, per la giurisprudenza consolidata, il secondo contributo unificato non può essere richiesto e non è dovuto perchè si tratta di due atti emessi in due momenti distinti ma legati da una connessione forte essendo l'uno la mera conseguenza dell'altro, ovvero legati da uno stretto vincolo di pregiudizialità-dipendenza. In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado è pienamente confermata.
Le spese del grado possono essere compensate in funzione dell'errata proposizione di eccezione di inammissibilità fatta da parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sez. staccata di Lecce rigetta l'appello del
TAR. Spese compensate.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del giorno 24 novembre 2025
il Presidente relatore
LA UI EU