Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/06/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 382/2024 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
Cont R E P U Parte_1
- IN NOM O -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre ipotesi”, promossa da:
SAN CATALDO (CL), 26/04/1973 (C.F. con il Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. FASANO ANGELA MARIA, FASANO STEFANIA ( ) C.F._2 Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente contro
, in persona del pro tempore (C.F. Controparte_2 CP_3
), per l' ,(C.F. ) in P.IVA_1 Controparte_4 P.IVA_2 persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, nonché infine per l (C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_3 persona del Dirigente p.t., con sede in , Via Nino Martoglio, 1 93100, CP_5 domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , con sede CP_5 in in Via Libertà, 174 CP_5 resistenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: « 1) Previa disapplicazione della normativa secondaria nelle parti ritenute illegittime nel senso di cui in premessa, accertare e dichiarare che il ricorrente, nelle graduatorie ATA nelle quali è inerito ha diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare nella misura piena di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico e, per l'effetto, ordinare al , Controparte_2 in personale del legale rappresentante p.t., di procedere alla revisione di tali graduatorie con l'attribuzione ai ricorrenti del punteggio pieno come sopra determinato 2) Ordinare alla amministrazione scolastica la rettifica del punteggio vantato dal ricorrente nella graduatoria d'istituto ATA III fascia triennio scolastico 2021/2024 e per le graduatorie successive (art. 6 comma 11del D.M. n. 50 del 03/03/2021). 3) Sempre nel merito e per l'effetto, ordinare alle Istituzioni Ministeriali -avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – a provvedere al riconoscimento del punteggio vantato in relazione al servizio militare reso non in costanza di nomina. 4) Ordinare alle Istituzioni Ministeriali - avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – a provvedere al riconoscimento del punteggio reso non in costanza di nomina. 5) Sempre nel merito e per l'effetto, ordinare alle Istituzioni Ministeriali -avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – a provvedere al riconoscimento del punteggio per il periodo del servizio militare di leva “non assolto in costanza di nomina”, in termini di servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. (punti 6 x anno e dunque all'effettivo riconoscimento di un punteggio pari a 4,50 al netto del punteggio di 0,50 già riconosciuto), funzionale alla migliore collocazione nelle graduatorie di III fascia 2021/24 a beneficio dell'istante e per i profili professionali A.T.A. interessati (AA – Assistente Amministrativo;
AT
1
CS – Collaboratore Scolastico). 6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario» Per i resistenti: « nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli Uffici periferici del;
-con vittoria di spese e compensi, CP_2 oltre accessori come per legge» Ragioni della decisione
con ricorso depositato in data 19/03/2024, ha agito anche in via cautelare, Parte_2 per l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
Ha spiegato di aver proposto la domanda per l'inserimento nelle graduatorie del personale ATA
III fascia per il triennio 2021/2024 per la Provincia di avendo conseguito il CP_5 diploma presso l'istituto Tecnico di Agrigento, nell'anno 2000/2001 e di aver ottenuto il riconoscimento del servizio militare di leva in misura inferiore a quello prestato in costanza di servizio.
Ha lamentato l'illegittimità dell'attribuzione di un punteggio inferiore per il servizio di leva prestato non in costanza di nomina in quanto ai sensi dell'articolo 485, co. 7 del dlgs n. 297/94 il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti.
Ha infatti sostenuto che il servizio militare da lui prestato non in costanza di rapporto di impiego debba essere considerato come un servizio reso, in generale, alle amministrazioni statali (con la conseguente attribuzione di punti 0,05 per mese e di punti 0,60 per anno), anziché essere considerato quale servizio effettivamente svolto nella qualifica per la quale concorre (a cui sono invece attribuiti punti 0,50 per mese e punti 6 per anno).
Non avendo ottenuto il riconoscimento del punteggio di 6 punti previsto per il servizio civile, ha adito il giudice del lavoro, ritenendo discriminante lesivo dell'art. 3 Cost., il disposto di cui all'art. 2050 del Decreto Legislativo del 15 marzo 2010 n. 66, ai sensi del quale deve essere attribuito un punteggio maggiore nella particolare ipotesi in cui il servizio militare (o il servizio civile sostitutivo) è stato prestato in costanza di impiego con il . Controparte_2
Pertanto, ha chiesto il riconoscimento del punteggio in questione, sulla scorta dell'interpretazione data dal Consiglio di Stato nella sentenza del 02.12.2019, n. 8234/2019.
Aperto il sub procedimento per la trattazione della domanda cautelare si è costituito il che ha resistito. CP_2
Con ordinanza del 25.5.2024 la domanda cautelare è stata respinta, rinviando al merito il regolamento delle spese.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito il
[...]
, congiuntamente alle Amministrazioni scolastiche convenute Controparte_2 che hanno resistito eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva delle
Amministrazioni scolastiche e rilevando l'infondatezza nel merito del ricorso, ritenendo non sussistente alcuna discriminazione per il fatto che il ricorrente abbia prestato servizio civile non in costanza di pubblico impiego.
2 La causa è stata rinviata all'udienza del 19.06.2025 e la difesa di parte ricorrente ha discusso all'odierna udienza riportandosi agli atti di causa, nonché agli arresti giurisprudenziali del
Consiglio di Stato.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
°°°°
Riassunti i termini del contendere si rileva quanto segue sulle questioni poste dalle parti.
A. Sul difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni scolastiche
Deve essere ribadito l'univoco orientamento del Tribunale di Caltanissetta in merito alla carenza di legittimazione passiva degli Uffici scolastici regionali e provinciali.
Sul punto si richiama anche l'ultimo arresto della SC (Sez. L, Sentenza n. 32938 del
09/11/2021) che ha evidenziato che la legislazione generale prevede che le cause contro le
Amministrazioni dello Stato siano da instaurare «nella persona del Ministro competente» (art. 11, co. 1, R.D. 1611/1933). «In tale prospettiva va altresì collocato l'art. 16 lett. f) d.lgs.
165/2001. Tale norma prevede che «i dirigenti di uffici dirigenziali generali», quale è il Part dirigente preposto all' «promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile
1979, n.103». Questa S.C. (Cass. 26 marzo 2008. n. 7862) ha letto le due norme in coordinamento ed ha affermato che gli USR, in quanto «strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni» ed ha sottolineato (Cass., S.U., 6 luglio
2006, n. 15342) «l'espressa salvezza della L. n. 103 del 1979, art. 12, comma 1, (attribuzione al Ministro del potere di comporre le divergenze tra Avvocatura dello Stato e amministrazioni circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo)» per desumerne in sostanza Part che i dirigenti generali periferici (e, se si vuole, l' per il quale essi organicamente operano) hanno il potere di decidere sulle liti, ma subordinatamente al potere superiore del di CP_2 avocare ogni scelta e dirimere divergenze interne alla difesa dello Stato».
Quanto alla legislazione speciale per la scuola il combinato disposto degli artt. 13 e 21, co. 18
L. 59/1997 ha rimesso ad appositi regolamenti la definizione dell'organizzazione e della disciplina anche degli uffici periferici del MIUR, poi attuata mediante i d.p.r. n. 260/2007, d.p.r.
n. 17/2009, d.p.r. n. 132/2011, d.p.r. n. 98/2014, d.p.r. n. 47/2019, d.p.r. n. 140/2019, fino all'attualmente vigente d.p.c.m. n. 166/2000 che hanno affermato la "legittimazione passiva" Part dell' rispetto al contenzioso del personale scolastico.
La Suprema Corte ha rilevato come tali norme non delineano in ogni caso una soggettività Part "esterna" dell' , ma solo il potere del medesimo di agire, in un articolato ambito di attività Part da esse definito, con effetti destinati a ricadere sul di cui lo stesso è CP_2 articolazione organizzativa.
3 Tanto evidenziato deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
ed che non hanno Controparte_6 CP_5 legittimazione esterna.
B. Sul diritto al punteggio aggiuntivo
L'art. 2050 dlgs 15 marzo 2010, n. 66 “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” dispone che:
«1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello
Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici».
Sul punto è stato chiarito che «Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo
e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali
l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010». (Sez.
L, Ordinanza n. 8586 del 29/03/2024, V. Sez. L, Sentenza n. 5854 del 08/03/2017, Sez. L,
Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020).
Questo Giudice, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 118 disp. att., c.p.c., nel dare atto delle ragioni del decidere, recepisce gli arresti giurisprudenziale della S.C., sintetizzati nelle massime che saranno di seguito riportate per spiegare i termini di operatività dell'istituto.
Quanto alla valutazione del servizio la Suprema Corte da ultimo ha evidenziato i termini per ritenere una discriminazione posto che «Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del d.lgs. n.
66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che
4 «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art.
84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021» … omissis … «in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma
2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.). Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009,
v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)».
Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento deve evidenziarsi che nel caso di specie deve non può essere riconosciuto il punteggio maggiore per il servizio civile prestato non in costanza di nomina a quello in costanza di nomina per la diversità delle due fattispecie.
5 Come evidenziato dall'Avvocatura, l'art. 2050 cit. si limita a richiedere che al servizio militare sia riconosciuto lo stesso punteggio attribuito, in generale, al servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni.
Non è previsto che al servizio di leva sia riconosciuto il medesimo punteggio attribuito al servizio prestato nella stessa qualifica o nello stesso profilo professionale per cui si concorre in quanto non è affatto indice di una preparazione del candidato paragonabile a quella vantata da chi ha già maturato esperienze lavorative nelle stesse identiche qualifiche oggetto del concorso, potendo al più essere equiparato a un servizio genericamente prestato in favore della pubblica amministrazione.
L'Allegato A del D.M. n. 50 del 30.03.2021 è conforme al disposto di cui all'art. 2050 del D.Lgs.
n. 66/2010, nella misura in cui riconosce al servizio militare di leva (o al servizio civile sostitutivo di quello di leva) lo stesso punteggio attribuito per il servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (0,60 punti per anno), salvo che esso sia prestato in costanza di impiego nella qualifica oggetto della graduatoria, posto che in tal caso è riconosciuto il medesimo punteggio (6 punti per anno) previsto per il servizio prestato nella detta qualifica.
La circostanza che venga attribuito un punteggio maggiore nella particolare e peculiare ipotesi in cui il servizio militare sia stata prestato in costanza di impiego con il Controparte_2
(nelle qualifiche oggetto del concorso) non determina alcuna violazione dell'art. 3 Cost., sussistendo in tal caso una valida ragione giustificatrice della diversità di trattamento.
Nell'ipotesi in esame viene in rilievo l'esigenza di tutelare, con idonea misura compensativa, chi sia stato costretto ad abbandonare il servizio – nella stessa qualifica oggetto del concorso – per adempiere all'obbligo di prestare il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo.
Si tratta di opzione coerente all'interpretazione propria della Suprema Corte che ha puntualmente descritto la ratio dell'istituto ed i suoi limiti.
Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento deve evidenziarsi che nel caso di specie deve non può essere riconosciuto il punteggio maggiore per il servizio civile prestato non in costanza di nomina a quello in costanza di nomina per la diversità delle due fattispecie.
Come evidenziato dall'Avvocatura l'art. 2050 cit. si limita a richiedere che al servizio militare sia riconosciuto lo stesso punteggio attribuito, in generale, al servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni.
Non è previsto che al servizio di leva sia riconosciuto il medesimo punteggio attribuito al servizio prestato nella stessa qualifica o nello stesso profilo professionale per cui si concorre in quanto non è affatto indice di una preparazione del candidato paragonabile a quella vantata da chi ha già maturato esperienze lavorative nelle stesse identiche qualifiche oggetto del concorso, potendo al più essere equiparato a un servizio genericamente prestato in favore della pubblica amministrazione.
L'Allegato A del D.M. n. 50 del 30.03.2021 è conforme al disposto di cui all'art. 2050 del D.Lgs.
n. 66/2010, nella misura in cui riconosce al servizio militare di leva (o al servizio civile
6 sostitutivo di quello di leva) lo stesso punteggio attribuito per il servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (0,60 punti per anno), salvo che esso sia prestato in costanza di impiego nella qualifica oggetto della graduatoria, posto che in tal caso è riconosciuto il medesimo punteggio (6 punti per anno) previsto per il servizio prestato nella detta qualifica.
La circostanza che venga attribuito un punteggio maggiore nella particolare e peculiare ipotesi in cui il servizio militare sia stata prestato in costanza di impiego con il Controparte_2
(nelle qualifiche oggetto del concorso) non determina alcuna violazione dell'art. 3 Cost., sussistendo in tal caso una valida ragione giustificatrice della diversità di trattamento.
Nell'ipotesi in esame viene in rilievo l'esigenza di tutelare, con idonea misura compensativa, chi sia stato costretto ad abbandonare il servizio – nella stessa qualifica oggetto del concorso – per adempiere all'obbligo di prestare il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo.
Si tratta di opzione coerente all'interpretazione propria della Suprema Corte che ha puntualmente descritto la ratio dell'istituto ed i suoi limiti.
Si tratta di disposizione di normazione secondaria secundum legem, in quanto tale pienamente legittima, oltre che recepita dalla pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che fino a prova contraria è il Giudice di legittimità
Infatti sulla questione, proprio con riferimento al personale ATA si segnala la seguente massima: «ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto» (Sez. L,
Sentenza n. 22429 del 08/08/2024).
Per tali ragioni, dovendosi escludere una discriminazione, o una illegittima applicazione delle norme vigenti il ricorso deve essere rigettato.
C. Le spese di lite
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per il 3° scaglione di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificato con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio sia per il merito (€ 2108,00) che per il giudizio cautelare (€ 1.149,50): studio della controversia, proposizione del ricorso e fase decisoria.
Pertanto parte ricorrente in quanto soccombente deve essere condannata alla loro refusione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
. Controparte_7
7 Rigetta il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dal Parte_2 [...]
e delle Amministrazioni Scolastiche convenute che vengono Controparte_2 liquidate nella complessiva somma di € 2.108,00 per il merito ed € 1.149,50 per la fase cautelare, oltre spese forfettarie, CU versato ed accessori ai sensi di legge.
Caltanissetta, 19 giugno 2025
Il Giudice Angela Latorre
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