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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 12613/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice ZI NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12613/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MO VA per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall' avv. Daniele De Leonardis ( t) per procura Email_2
generale alle liti in notaio in atti Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: fondo garanzia TFR
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per sentir: “1 – accertare e CP_1
dichiarare la sussistenza di tutte le condizioni che legittimano l'intervento del Fondo di Garanzia
istituito presso l' per il fallimento della in favore del sig. CP_1 Parte_2 [...]
e il diritto dello stesso a percepire la quota di T.F.R. residua, oltre interessi e rivalutazione, Parte_1
calcolando le detrazioni previste dalla legge sull'importo del T.F.R. lordo pari ad € 21.676.06; e per
l'effetto 2 – condannare l' - quale Ente gestore del Fondo di Garanzia ex lege 297/92 e succ. CP_1
2 mod. e integr. - in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente
dell'importo di € 3.033,38, oltre interessi e rivalutazione, quale differenza tra la somma di T.F.R.
dovuta, pari ad € 8.466,33 netti, e la somma già corrisposta allo stesso titolo dall' pari ad € CP_1
5.432,95, o al pagamento di quell'altro importo che sarà determinato in corso di causa a seguito della
disponenda c.t.u.; 3 –condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
corrispondere le spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori fiscali, da
distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non percepito
compenso alcuno”.
Si costituiva l' eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del CP_1
Giudice Tributario, nonché l'intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970,
sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, convertito in L. n. 438 del 1992; e domandava, nel merito, il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti,
la causa veniva decisa.
Si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., condividendola, la sentenza del Tribunale di Bari
in diversa composizione n. 2418/2025 resa in identica fattispecie.
Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 17213/2023, le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente,
non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario,
con conseguente estraneità alla lite dell'ente impositore, il quale non può ritenersi litisconsorte necessario in ragione dell'anzidetta autonomia dei rapporti tra contribuenti rispetto a quelli nei confronti del fisco (così Cass. S.U. nn. 15031 e 15032 del 2009, seguite da numerose successive conformi).
Ciò premesso, il ricorso va tuttavia respinto in quanto inammissibile e infondato.
3 Codesto Tribunale si è già espresso su fattispecie analoga alla presente, con motivazioni che si richiamano – con gli adattamenti relativi al caso in esame - e condividono (cfr.
sentenza n. 516/2021, depositata in atti dall' . CP_1
Risulta fondata l'eccezione di decadenza mossa dall' CP_1
Al riguardo, preme evidenziare che il caso de quo verte in ipotesi di parziale adempimento di una prestazione previdenziale, atteso che il ricorrente domanda il pagamento del differenziale residuo tra quanto domandato al lordo delle ritenute (€
21.676,06) e quanto effettivamente liquidato (€ 17.192,12) dal Fondo a titolo di TFR;
al riguardo, il ricorrente lamenta l'illegittimità delle ritenute fiscali effettuate dall' non CP_1
già sull'importo lordo oggetto di domanda di intervento del Fondo di Garanzia, bensì
sull'importo netto del T.F.R. domandato, di cui, in questa sede, il ricorrente domanda appunto il pagamento del differenziale residuo.
Occorre richiamare l'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4,
comma 1, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, il quale dispone, ai primi tre commi, quanto segue:
“1.- Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità
giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2.- Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può
essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o CP_1
dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3.- Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza,
entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
4 Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia, in quanto questo rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3.
L'art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, ha poi aggiunto all'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 un ultimo comma (comma 6): “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
La norma ha introdotto dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni) una disciplina innovativa, con la conseguenza che la richiesta di integrazione di una prestazione previdenziale già riconosciuta e soddisfatta parzialmente è soggetta al termine di decadenza.
In tal caso, il termine per proporre azione giudiziaria avente per oggetto – come nella specie – l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte (o il pagamento di accessori del credito) decorre, non dall'esaurimento del procedimento amministrativo o, in alternativa, dalla scadenza dei termini fissati per il compimento del procedimento, bensì,
come previsto dalla legge, dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte, senza che vadano computati ulteriori giorni collegati al procedimento amministrativo (in tal senso, cfr. Trib. Foggia, sez. lav., sent. n. 744 del
18/02/2020, est. dott.ssa B. Notarnicola;
Trib. Foggia, sez. lav., sent. n. 1230 del 03/06/2020,
est. dott. I. Caputo).
Ciò posto, nel caso in esame la decadenza annuale decorre dunque dalla data di pagamento della prestazione avvenuto pacificamente in data 15.9.2022, come documentato dallo stesso ricorrente (cfr. doc. 9).
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato, invece, ben oltre l'anno, in data 9.11.2023.
5 Trattandosi di decadenza “sostanziale”, il mancato adempimento dell'attività richiesta nel termine previsto (il deposito del ricorso giudiziario) determina l'estinzione del diritto e la decadenza dall'azione, con conseguente inammissibilità della domanda (Cass. Sez. Un. n.
23736/2006).
Quanto suesposto sarebbe sufficiente ai fini del rigetto del ricorso.
Si ritiene tuttavia che, pur ove ritenuta ammissibile, la domanda non potrebbe essere accolta nel merito.
Il ricorrente ha lamentato l'applicazione delle ritenute fiscali su una somma già calcolata al netto.
Dunque, l'oggetto del contendere concerne la legittimità della limitazione della liquidazione del TFR effettuata dall' alla somma indicata nel titolo esecutivo (D.I. CP_1
1215/21), oggetto di successiva domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento e quindi la eventuale legittimità della trattenuta fiscale operata su tale somma. Parte_2
Nel caso de quo non può sottacersi che l'odierno ricorrente, con il ricorso monitorio iscritto al n. 5737/2021 R.G., domandava al Tribunale di ingiungere la società a Parte_2
pagare in suo favore la somma complessiva di € 8.446,33 a titolo di TFR non corrisposto,
oltre interessi e rivalutazione, senza tuttavia specificare che trattavasi di quantificazione operata già al netto delle ritenute fiscali.
In data 20.6.2021, Codesto Tribunale emetteva il D.I. n. 1070/2021 con cui ingiungeva alla di pagare in favore del la somma complessiva di € 8.446,33. Parte_2 Parte_3
Considerato che le somme dovute in favore di un lavoratore sono sempre espresse al lordo delle imposte, in quanto su tali somme devono essere applicate, a cura del datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta, le trattenute fiscali, deve ritenersi che una somma oggetto di pronuncia giudiziale non può mai essere al netto delle imposte, in quanto la somma diviene netta solo dopo che le imposte siano state pagate, non certamente prima e a prescindere dal versamento delle stesse.
Dunque, l'errore è stato compiuto a monte dal ricorrente nella fase monitoria ove lo stesso, invece, di domandare il pagamento dell'importo lordo spettante a titolo di TFR,
6 comprensivo altresì della rivalutazione, ha domandato di ingiungere l'importo di € 8.446,33
senza specificare che trattavasi di importo già al netto delle ritenute fiscali (cfr. doc. 2
fascicolo ricorrente).
Infatti, l'importo ingiunto è stato poi oggetto di successiva istanza di ammissione allo stato passivo del;
ed anche in quella sede, sulla scorta del ricorso Controparte_2
monitorio e del pedissequo D.I. n. 1215/21, il ricorrente non specificava se l'importo quantificato a titolo di TFR fosse al netto o al lordo delle ritenute di legge.
Pertanto, l' - quale sostituto d'imposta - ha correttamente liquidato l'importo CP_1
spettante a titolo di TFR (intervento del Fondo di Garanzia) prendendo come base imponibile la somma oggetto del titolo esecutivo nonché dell'istanza di ammissione allo stato passivo, e applicando le relative ritenute fiscali.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In considerazione della peculiarità e della natura della controversia sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-ZI NO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
ZI NO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 12613/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice ZI NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12613/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MO VA per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall' avv. Daniele De Leonardis ( t) per procura Email_2
generale alle liti in notaio in atti Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: fondo garanzia TFR
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per sentir: “1 – accertare e CP_1
dichiarare la sussistenza di tutte le condizioni che legittimano l'intervento del Fondo di Garanzia
istituito presso l' per il fallimento della in favore del sig. CP_1 Parte_2 [...]
e il diritto dello stesso a percepire la quota di T.F.R. residua, oltre interessi e rivalutazione, Parte_1
calcolando le detrazioni previste dalla legge sull'importo del T.F.R. lordo pari ad € 21.676.06; e per
l'effetto 2 – condannare l' - quale Ente gestore del Fondo di Garanzia ex lege 297/92 e succ. CP_1
2 mod. e integr. - in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente
dell'importo di € 3.033,38, oltre interessi e rivalutazione, quale differenza tra la somma di T.F.R.
dovuta, pari ad € 8.466,33 netti, e la somma già corrisposta allo stesso titolo dall' pari ad € CP_1
5.432,95, o al pagamento di quell'altro importo che sarà determinato in corso di causa a seguito della
disponenda c.t.u.; 3 –condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
corrispondere le spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori fiscali, da
distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non percepito
compenso alcuno”.
Si costituiva l' eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del CP_1
Giudice Tributario, nonché l'intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970,
sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, convertito in L. n. 438 del 1992; e domandava, nel merito, il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti,
la causa veniva decisa.
Si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., condividendola, la sentenza del Tribunale di Bari
in diversa composizione n. 2418/2025 resa in identica fattispecie.
Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 17213/2023, le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente,
non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario,
con conseguente estraneità alla lite dell'ente impositore, il quale non può ritenersi litisconsorte necessario in ragione dell'anzidetta autonomia dei rapporti tra contribuenti rispetto a quelli nei confronti del fisco (così Cass. S.U. nn. 15031 e 15032 del 2009, seguite da numerose successive conformi).
Ciò premesso, il ricorso va tuttavia respinto in quanto inammissibile e infondato.
3 Codesto Tribunale si è già espresso su fattispecie analoga alla presente, con motivazioni che si richiamano – con gli adattamenti relativi al caso in esame - e condividono (cfr.
sentenza n. 516/2021, depositata in atti dall' . CP_1
Risulta fondata l'eccezione di decadenza mossa dall' CP_1
Al riguardo, preme evidenziare che il caso de quo verte in ipotesi di parziale adempimento di una prestazione previdenziale, atteso che il ricorrente domanda il pagamento del differenziale residuo tra quanto domandato al lordo delle ritenute (€
21.676,06) e quanto effettivamente liquidato (€ 17.192,12) dal Fondo a titolo di TFR;
al riguardo, il ricorrente lamenta l'illegittimità delle ritenute fiscali effettuate dall' non CP_1
già sull'importo lordo oggetto di domanda di intervento del Fondo di Garanzia, bensì
sull'importo netto del T.F.R. domandato, di cui, in questa sede, il ricorrente domanda appunto il pagamento del differenziale residuo.
Occorre richiamare l'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4,
comma 1, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, il quale dispone, ai primi tre commi, quanto segue:
“1.- Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità
giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2.- Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può
essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o CP_1
dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3.- Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza,
entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
4 Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia, in quanto questo rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3.
L'art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, ha poi aggiunto all'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 un ultimo comma (comma 6): “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
La norma ha introdotto dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni) una disciplina innovativa, con la conseguenza che la richiesta di integrazione di una prestazione previdenziale già riconosciuta e soddisfatta parzialmente è soggetta al termine di decadenza.
In tal caso, il termine per proporre azione giudiziaria avente per oggetto – come nella specie – l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte (o il pagamento di accessori del credito) decorre, non dall'esaurimento del procedimento amministrativo o, in alternativa, dalla scadenza dei termini fissati per il compimento del procedimento, bensì,
come previsto dalla legge, dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte, senza che vadano computati ulteriori giorni collegati al procedimento amministrativo (in tal senso, cfr. Trib. Foggia, sez. lav., sent. n. 744 del
18/02/2020, est. dott.ssa B. Notarnicola;
Trib. Foggia, sez. lav., sent. n. 1230 del 03/06/2020,
est. dott. I. Caputo).
Ciò posto, nel caso in esame la decadenza annuale decorre dunque dalla data di pagamento della prestazione avvenuto pacificamente in data 15.9.2022, come documentato dallo stesso ricorrente (cfr. doc. 9).
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato, invece, ben oltre l'anno, in data 9.11.2023.
5 Trattandosi di decadenza “sostanziale”, il mancato adempimento dell'attività richiesta nel termine previsto (il deposito del ricorso giudiziario) determina l'estinzione del diritto e la decadenza dall'azione, con conseguente inammissibilità della domanda (Cass. Sez. Un. n.
23736/2006).
Quanto suesposto sarebbe sufficiente ai fini del rigetto del ricorso.
Si ritiene tuttavia che, pur ove ritenuta ammissibile, la domanda non potrebbe essere accolta nel merito.
Il ricorrente ha lamentato l'applicazione delle ritenute fiscali su una somma già calcolata al netto.
Dunque, l'oggetto del contendere concerne la legittimità della limitazione della liquidazione del TFR effettuata dall' alla somma indicata nel titolo esecutivo (D.I. CP_1
1215/21), oggetto di successiva domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento e quindi la eventuale legittimità della trattenuta fiscale operata su tale somma. Parte_2
Nel caso de quo non può sottacersi che l'odierno ricorrente, con il ricorso monitorio iscritto al n. 5737/2021 R.G., domandava al Tribunale di ingiungere la società a Parte_2
pagare in suo favore la somma complessiva di € 8.446,33 a titolo di TFR non corrisposto,
oltre interessi e rivalutazione, senza tuttavia specificare che trattavasi di quantificazione operata già al netto delle ritenute fiscali.
In data 20.6.2021, Codesto Tribunale emetteva il D.I. n. 1070/2021 con cui ingiungeva alla di pagare in favore del la somma complessiva di € 8.446,33. Parte_2 Parte_3
Considerato che le somme dovute in favore di un lavoratore sono sempre espresse al lordo delle imposte, in quanto su tali somme devono essere applicate, a cura del datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta, le trattenute fiscali, deve ritenersi che una somma oggetto di pronuncia giudiziale non può mai essere al netto delle imposte, in quanto la somma diviene netta solo dopo che le imposte siano state pagate, non certamente prima e a prescindere dal versamento delle stesse.
Dunque, l'errore è stato compiuto a monte dal ricorrente nella fase monitoria ove lo stesso, invece, di domandare il pagamento dell'importo lordo spettante a titolo di TFR,
6 comprensivo altresì della rivalutazione, ha domandato di ingiungere l'importo di € 8.446,33
senza specificare che trattavasi di importo già al netto delle ritenute fiscali (cfr. doc. 2
fascicolo ricorrente).
Infatti, l'importo ingiunto è stato poi oggetto di successiva istanza di ammissione allo stato passivo del;
ed anche in quella sede, sulla scorta del ricorso Controparte_2
monitorio e del pedissequo D.I. n. 1215/21, il ricorrente non specificava se l'importo quantificato a titolo di TFR fosse al netto o al lordo delle ritenute di legge.
Pertanto, l' - quale sostituto d'imposta - ha correttamente liquidato l'importo CP_1
spettante a titolo di TFR (intervento del Fondo di Garanzia) prendendo come base imponibile la somma oggetto del titolo esecutivo nonché dell'istanza di ammissione allo stato passivo, e applicando le relative ritenute fiscali.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In considerazione della peculiarità e della natura della controversia sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-ZI NO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
ZI NO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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