Sentenza breve 31 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 31/05/2022, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00905/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00357/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 357 del 2022, proposto da
Impresa Individuale “A di Cristina Perciaccante”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Foti e Sabina Letizia Silocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Monica Foti in Milano, via Sant’Antonio Maria Zaccaria 4;
contro
Comune di Castro, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento Prot. n. 1497 del 25.02.22 del Responsabile dell’UTC della città di Castro, notificato via pec in data 25.02.22, e di tutti gli atti connessi, collegati, presupposti, precedenti e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria del complesso immobiliare sito in Castro, alla Via Litoranea Castro-Tricase, n. 104 e censito al CF del Comune di Castro al Fg. 10 mapp. 254, sub 12, 13, graffato al mappale 1196 sub 1, e 14, graffato al mappale 1196 sub. 2 e 1263, mapp. 732 e 733.
Il bene è allocato in zona omogenea B4 e ha una destinazione d’uso residenziale.
In data 18.02.22 la ricorrente presentava la SCIA prot. n. 1334 per la variante in corso d’opera per l’intervento di cui ai titoli SCIA prott. nn. 3916/2021, 9249/2021 e 465/2022, contestualmente a istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata.
Ciò, al fine di realizzare due pergolati in legno lamellare di colore bianco, aperti sui tre lati e con copertura amovibile in cannicciato con canne, per ombreggiare, nel periodo estivo, l’area pertinenziale sottostante, l’una parzialmente in corrispondenza del cortile interno alla proprietà e l’altra sul terrazzo, onde consentirne la migliore fruizione; come si evince dalla descrizione sintetica dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera recate dall’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, segnatamente vengono in rilievo:
(i) un primo pergolato in legno da allocarsi al Fg. 10 mapp. 254 sub. 14, della misura “ di circa mq. 18,50, avente dimensione in pianta di 3,20 x 5,70 mt. con altezza variabile di mt. 2,75 in corrispondenza dell’appoggio sul muro di confine e di mt. 2,25 in corrispondenza dell’area scoperta del cortile. La struttura portante sarà costituita da due travi portanti in legno lamellare 10x24cm., di cui una sarà fissata al muro di confine mentre l’altra poggerà su n. 2 pilastri in legno lamellare 20x20cm posti con interasse di 5,40 m; la struttura secondaria sarà costituita da travetti di sezione 10x16cm in legno lamellare poggianti sulle 2 travi principali e posti ad interasse 0,90 mt. Tutti gli elementi saranno connessi medianti viti opportunamente dimensionate. Tutta la struttura sarà realizzata in legno lamellare di colore bianco. Al fine di realizzare l’ombreggiatura, sarà realizzata una copertura amovibile in cannicciato con canne disposte parallelamente e tenute unite da legature trasversali, di vario uso e appoggiate tra le travi costituenti struttura secondaria ”;
(ii) un secondo pergolato in legno da allocarsi al Fg. 10 mapp. 254 sub. 12, della misura “ di mq. 12,50 circa, avente dimensione in pianta di 2,30 x 5,30 mt. con altezza variabile di mt. 2,70 in corrispondenza dell’appoggio sul muro di prospiciente la camera da letto e di mt. 2,40 in corrispondenza dell’altra trave portante poggiante su pilastri verso l’area scoperta della terrazza. La struttura sarà costituita da 5 travetti di sezione 10x16cm in legno lamellare poggianti da una parte direttamente sulla muratura della camera da letto e dall’altra su una trave 10x24cm in legno lamellare. La trave 10x24cm poggerà su due pilastri in legno lamellare 16x16cm. Tutti gli elementi saranno connessi medianti viti opportunamente dimensionate. Tutta la struttura sarà realizzata in legno lamellare di colore bianco. Al fine di realizzare l’ombreggiatura sarà realizzata una copertura amovibile in cannicciato con canne disposte parallelamente e tenute unite da legature trasversali, di vario uso e appoggiate tra le travi costituenti struttura secondaria ”.
Con provvedimento prot. n. 1497 del 25.02.2022 del Responsabile dell’UTC, notificato via pec in data 25.02.2022, il Comune di Castro disponeva il rigetto della SCIA prot. n. 1334 del 18.02.2022, avente ad oggetto la realizzazione di due pergolati in legno su area scoperta e su terrazzo di pertinenza del complesso immobiliare della ricorrente e, per l’effetto, ordinava di non eseguire i lavori ivi previsti, per due ordini di ragioni: 1) poiché l’intervento si rivela in contrasto con l’art. 6 della Variante al Programma di Fabbricazione, che subordina qualsiasi intervento in zona B4 ad uno studio particolareggiato per l’intera zona; 2) poiché l’intervento si rivela in contrasto con l’art. 5 della Variante al Programma di Fabbricazione con riferimento al rapporto di copertura, all’altezza degli edifici, distacco tra fabbricati e arretramento della litoranea.
La ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1. Erroneità dei presupposti in fatto e in diritto;
2. Violazione degli artt. 5 e 6 della Variante al Programma di Fabbricazione;
3. Violazione dell’art 6, comma 1 lett. e quinquies , del DPR n. 380/2001, per come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 222/2016;
4. Violazione degli artt. 3 e 11 del DPR n. 31/2017, 90 NTA PPTR e della Deliberazione della Giunta Regionale pugliese n. 1309/2010;
5. Difetto di istruttoria;
6. Silenzio assenso della Soprintendenza della Regione Puglia ex 17 bis della L. n. 241/1990;
7. Travisamento e contraddittorietà motivazionale;
8. Eccesso di potere.
Il Comune di Castro non si è costituito in giudizio.
Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Sulla base della descrizione sintetica dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera recate dall’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, i due pergolati de quibus possono configurarsi quali strutture leggere, con copertura filtrante (costituita da una ‘incannucciata’) e facilmente amovibile, che vanno qualificate come arredo di uno spazio esterno, non comportante aumento di volumetria o superficie utile (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 06/12/2018, n. 1761; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 01/10/2020 n. 1257; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 16/12/2020, n. 6189). “ Affinché un’opera possa qualificarsi come mero arredo di uno spazio esterno, che non comporta realizzazione di superfici utili o volume e non necessiti di alcuna concessione edilizia, è necessario ... che l’opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione urbanistica del territorio … (sent. n. 862/2013; in termini, sent. n. 3954/2016), laddove deve essere qualificata come intervento di nuova costruzione la realizzazione di una struttura (ancorché realizzata con materiali leggeri) di notevoli dimensioni, la cui “solidità e robustezza” e le cui dimensioni facciano “desumere una permanenza prolungata nel tempo della stessa struttura ... tutt’altro rispetto ad un semplice pergolato e/o attrezzatura decorativa o di arredo” (Cons. di Stato, IV, sent. n. 4793/2008) ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 05/05/2020, n. 1646; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 16/12/2020, n. 6189).
L’installazione di un pergolato, generalmente, non è soggetta a titolo edilizio, laddove presenti le caratteristiche sopra descritte e sia, quindi, suscettibile di essere sussunta all’interno delle opere di cui all’art. 6, comma 1, lett. e- quinquies ), DPR n. 380/2001, in quanto elemento “ di arredo delle aree pertinenziali degli edifici ”. Infatti, il glossario delle opere di edilizia libera, approvato con D.M. 2 marzo 2018, vi riconduce “ Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo ”.
Orbene, assumendo le strutture de quibus il carattere di meri elementi di arredo, le stesse sono ricomprese nell’edilizia libera (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 02/10/2020, n. 5770; Cons. Stato, Sez. VI, 09/07/2018, n. 4177; T.A.R. Veneto, Sez. II, 22/03/2022, n. 480) e quindi non si pone la questione della compatibilità delle opere in parola con gli artt. 5 (con riferimento al rapporto di copertura, all’altezza degli edifici, distacco tra fabbricati e arretramento della litoranea) e 6 (che subordina “ qualsiasi intervento ” in zona B4 ad uno studio particolareggiato per l’intera zona) della Variante al Programma di Fabbricazione, essendo tali disposizioni applicabili soltanto con riguardo a strutture idonee a creare nuovi volumi.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della particolarità delle questioni, per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio, fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese irripetibili, fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO