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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3608/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3608/2022 promossa da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Garau,
ATTORE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Controparte_1 C.F._2
Garau,
CONVENUTO
La causa, in tema di: occupazione senza titolo di immobile;
trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELLA PARTE ATTRICE (come confermate nella comparsa conclusionale del
3.4.2025): “1) accertare e dichiarare, la detenzione sine titulo, dell'alloggio sito in Teulada (SU) via
Cesare Cabras n. 6 in capo al signor;
2) per l'effetto condannare il signor Controparte_1
al rilascio dell'immobile sito in Teulada (SU) via Cesare Cabras n. 6 in favore Controparte_1 dell'attore assegnatario;
3) Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Si chiede la Parte_1 liquidazione degli onorari come da delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del
27.04.22 prot. n. 01653/2022, come da nota spese prodotta.”.
NELL'INTERESSE DELLA PARTE CONVENUTA (come confermate nella comparsa conclusionale del 7.4.2025): “affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso, voglia: 1 Nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata per i
pagina 1 di 8 motivi esposti;
2. Con vittoria di spese”.
SULLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore ha agito nei confronti di (suo Controparte_1 fratello) al fine di far accertare e dichiarare che il convenuto detiene sine titulo una parte dell'alloggio sito in Teulada alla Via Cabras, 6, nel quale l'attore risiede, giusto provvedimento di assegnazione di abitazione da parte dello Ha inoltre agito per ottenere un ordine il rilascio dell'abitazione di CP_2 cui trattasi.
*
A sostegno della domanda l'attore ha allegato:
- che l'immobile per cui è causa, sito In Teulada (SU), Via Cesare Cabras n. 6, era stato assegnato dallo (ora Area) ai genitori delle comuni parti in causa fin dal 2013; CP_2
- di avere provveduto, a seguito del decesso dei genitori, a richiedere ad la voltura e CP_3 regolarizzazione del rapporto concessorio;
- che , valutata la sussistenza dei requisiti di legge e la richiesta di rateizzazione per la CP_3 regolamentazione dei canoni non versati dal precedente assegnatario, con Determinazione n. 3229 del
05/09/2018, procedeva alla regolarizzazione del rapporto concessorio in questione;
- che, ad oggi, una porzione dell'immobile risulta occupata senza titolo dal signor Controparte_1
(fratello), il quale, pur essendo al tempo stato invitato dall' alla regolarizzazione della propria CP_3 posizione, non ha mai mostrato interesse sul punto, non provvedendo, in particolare, al versamento del relativo canone di locazione;
- che i tentativi di comunicazione avanzati personalmente nei confronti del convenuto fratello, tendenti al rilascio dell'immobile, si sono rivelati del tutto vani;
- che veniva, all'uopo, esperito un tentativo di mediazione il 24 gennaio 2022 (procedimento n.
775/2021), il quale aveva esito negativo per la mancata presentazione del convenuto;
- che il rifiuto del convenuto ha reso necessario l'esperimento della presente azione.
*
Si è costituito il convenuto al fine di contestare gli avversi assunti e le avverse pretese.
Nello specifico ha sostenuto:
- preliminarmente, l'improcedibilità della domanda, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.
28, poiché l'attore non aveva esperito il procedimento obbligatorio di mediazione o, meglio, poiché la ricevuta comunicazione di avvio del procedimento di mediazione n. 755/2021 non risultava riconducibile alle parti in causa, riportando nominativi (tale contro tale Persona_1 [...]
verosimilmente refusi da altri procedimenti) e fatti del tutto sconosciuti;
Per_2
pagina 2 di 8 - che conseguentemente, stante l'assoluta inidoneità del documento notificato, doveva ritenersi carente la predetta condizione di procedibilità;
- nel merito, l'infondatezza della domanda attorea poiché se corrisponde al vero che l'alloggio sito in
Teulada nella via Cesare Cabras n. 6, in proprietà dell' , risultava assegnato alla sig.ra CP_3 [...]
madre dei contendenti è del pari vero che, anche dopo il decesso di questa, gli stessi Per_3 convivevano nell'alloggio per cui è causa, costituendo un unico nucleo familiare;
- di aver mostrato interesse alla regolarizzazione della propria posizione allocativa, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore e di avere provveduto al pagamento sia delle utenze che del canone di locazione relativi all'alloggio per cui è causa e che, a tale effetto, sottoscriveva un piano di rateizzo con , per la regolarizzazione del contratto a favore di entrambi i fratelli, e CP_3 CP_1
; Pt_1
- di aver pagato l'acconto richiesto di € 200,00, nonché le singole rate mensili previste dal piano di rateizzo, la prima con scadenza 31.01.2017 e che tali ratei comprendevano contestualmente anche il canone di locazione in corso;
- di avere titolo, nella stessa misura dell'attore, ad occupare l'abitazione di cui trattasi per far egli parte dello stesso nucleo familiare dell'attore e di essere conseguentemente, e direttamente da , CP_3 autorizzato ad occupare l'immobile;
- che nella documentazione contrattuale resa da è presente il nominativo di entrambi i CP_3 contendenti;
- che la sussistenza delle condizioni per la regolarizzazione del rapporto locatizio venivano accertate dall'Agenzia in capo ad entrambi i fratelli e che, in particolare, “la carta dei servizi dell' CP_3 nella parte quarta al punto uno rubricato DIRITTI DELL'ASSEGNATARIO, dispone che
l'assegnatario ha il diritto di “abitare nell'alloggio assegnato. Tale diritto si estende ai componenti il nucleo familiare…”.
*
Nel corso del procedimento le parti sono state invitate a rinnovare il procedimento di mediazione che, pur correttamente esplicato, ha avuto esito negativo.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
L'azione in atti si configura quale azione per la restituzione di immobile da detentore (non proprietario) ad effetto della occupazione sine titulo da parte di terzo. L'azione si differenzia da quella per rivendicazione, la cui legittimazione attiva presuppone il diritto di proprietà sul bene, con contestuale accertamento del titolo ovvero, alternativamente, la mera presa d'atto, ai fini della rivendica, appunto. Sebbene l'azione di restituzione (a differenza di quella per rivendica di cui all'art. pagina 3 di 8 948 c.c.) non sia espressamente definita e disciplinata dal legislatore, nondimeno, la tutela restitutoria si intende, comunque, quale tutela fornita dall'ordinamento giuridico per ristabilire lo status quo ante, modificato ad effetto di un rapporto giuridico (tipicamente contrattuale) o di una situazione di fatto (apprensione del bene da parte di terzi, appunto, sine titulo).
Diversamente dall'azione di rivendicazione, dunque, l'azione restitutoria presuppone che l'attore agisca in giudizio vantando un diritto alla restituzione, il quale può nascere da rapporti contrattuali di diversa natura o da una condizione di fatto quale l'indebita apprensione.
Ne deriva, pertanto, che colui che agisce al fine di ottenere la restituzione di un bene, deve semplicemente provare l'obbligo di restituzione gravante sul chiamato in giudizio e non anche l'esistenza del diritto di proprietà sul bene.
Nel caso di specie l'attore ha allegato di godere del bene in forza di un provvedimento di concessione di un alloggio popolare da parte dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa, ottenuto in prosecuzione rispetto ad un precedente provvedimento di assegnazione in favore dei genitori delle odierne parti. Tale circostanza non è oggetto di contestazione e risulta comunque oggetto di prova documentale. Ciò che è in contestazione è che l'attore abbia diritto di godimento esclusivo del bene.
Il convenuto, infatti, afferma di avere diritto di godere del bene al pari del fratello in quanto componente del nucleo familiare beneficiario dell'assegnazione.
Dalla documentazione in atti emerge con chiarezza l'infondatezza delle istanze attoree.
Emerge infatti che le odierne parti sono state indicate dall'attore come facenti parte di un unico nucleo familiare nell'istanza di assegnazione dell'alloggio nel 2017 così come nell'accordo di assegnazione del 2021 (docc. 3 e 4 prodotti dal convenuto).
In particolare dal doc. 3 (prodotto dal convenuto) emerge che in sede di richiesta di regolarizzazione della situazione abitativa presentata il 21.6.2017 l'atto ha espressamente indicato il fratello come componente del proprio nucleo familiare. Controparte_1
Negli stessi termini nel contratto stipulato tra e l' Parte_1 Controparte_4
(alla pagina 1 per l'esattezza), nella parte riferita alla estensione del diritto di abitazione a tutti i componenti il nucleo familiare, si legge: “a seguito di procedimento di cui all'art. 40 della L.R.
13/1989 1'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa di CAGLIARI ha regolarizzato 1'occupazione di un alloggio ERP a favore del Sig./sig.ra e del suo nucleo familiare così Parte_1 composto:1) nato a [...] 11 22/04/1963, codice fiscale Parte_2
- omissis - i quali tutti conseguono pari diritti e obblighi in ordine al C.F._3 godimento.”.
Il convenuto ha prodotto il certificato storico di residenza dal quale risulta che dal Controparte_1
pagina 4 di 8 10.5.2004 al novembre 2023 (data del rilascio del certificato) ha traferito la residenza
(presumibilmente in concomitanza alla separazione dal coniuge, successivamente al cambio di residenza effettuato in costanza di matrimonio) nella abitazione per cui è causa;
oltre ad uno stato di famiglia che al 2022 evidenzia la composizione del nucleo familiare nelle persone di Parte_1
e
[...] Controparte_1
Ma vi è di più, come risulta dalla documentazione depositata dal difensore dell'attore in data
16.11.2023, con l'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, l'attore all'atto della presentazione della dichiarazione ISEE del 17.2.2023 ha indicato la presenza del fratello CP_1 nel proprio nucleo familiare.
[...]
Vi sono agli atti, quindi, una pluralità di documenti con i quali l'attore rende piena ammissione del fatto che il fratello – odierno convenuto – facesse parte del suo nucleo familiare al momento dell'assegnazione dell'alloggio in luogo dei comuni genitori deceduti.
In proposito appare opportuno rilevare che sulla scorta della L.R. Sardegna n. 13/1989, ed in particolare giusta la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 2 e 40, l' disponeva Controparte_5
l'assegnazione del bene al nucleo familiare come descritto dal richiedente, ovvero dall'odierno attore.
L'art. 40 in particolare stabilisce che: “
1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga a quanto disposto dal presente articolo 24, per tutti gli alloggi di cui all'articolo 1 della presente legge che alla data del 31 dicembre 1986 risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'articolo 8, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dall'articolo 2 della presente legge.
2. La regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata: a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data indicata nel primo comma fino al momento dell'assegnazione; b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati dalla data dell'occupazione abusiva;
c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario già individuato in graduatoria pubblica a norma di legge o che si tratti di alloggio soggetto a riserva ai sensi dell'articolo 14 della presente legge”.
Del tutto irrilevante, peraltro, è la circostanza che lo stesso abbia formulato Controparte_1 autonomamente una prima istanza di assegnazione nel 2016 (la quale evidentemente non andava a buon fine), dal momento che ciò che rileva è la espressa estensione del diritto di abitazione sull'immobile a tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente assegnatario, Parte_1
il quale ripetutamente indica il fratello come facente parte del citato nucleo.
[...] CP_1
Né può attribuirsi rilievo alle deduzioni contenute nella comparsa conclusionale di parte attrice pagina 5 di 8 secondo le quali il convenuto avrebbe sempre abitato (dal 1997, data delle nozze) con la moglie e solo dopo l'instaurazione del presente giudizio nel 2022 avrebbe modificato la residenza senza interpellarlo. Si tratta di allegazione tardiva (non essendo mai stata dedotta tale circostanza) oltre che generica e contraddittoria rispetto alle allegazioni in atti, non avendo l'attore chiarito quando il convenuto si sia trasferito nella casa di cui ha chiesto il rilascio. In ogni caso, come si è detto, la circostanza risulta documentalmente smentita dal doc. 7 di parte convenuta, ovvero dal certificato di residenza storico dell'odierno convenuto, dal quale emerge avere trasferito la residenza in via Cesare
Cabras n° 6 fin dal 2004 (verosimilmente in concomitanza con la separazione coniugale, culminata nel divorzio nel 2014, come da certificato di famiglia in atti).
La domanda di parte attrice deve ritenersi pertanto del tutto infondata, avendo ottenuto l'assegnazione dell'alloggio per l'uso del suo nucleo familiare e dopo avere inserito nel nucleo familiare il fratello odierno convenuto. Ogni altra questione circa la contribuzione alle spese o le eventuali difficoltà di convivenza non rilevano in questa sede.
Tanto premesso, la domanda deve ritenersi infondata ed essere integralmente respinta.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte attrice. La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore indeterminabile di complessità bassa e, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori minimi indicati nella tabella allegata al DM citato, avuto riguardo all'assenza di istruttoria orale e alla complessiva semplicità del giudizio, per € 3.809,00, oltre spese generali e accessori di legge.
*
Deve infine aversi riguardo a quanto emerso in causa e al comportamento processuale dell'attore il quale ha agito nei confronti del fratello per ottenerne l'allontanamento dall'abitazione di comune residenza pur avendolo ripetutamente indicato come componente del suo nucleo familiare e aver ottenuto l'alloggio proprio per adibirlo all'intero nucleo familiare. Deve inoltre stigmatizzarsi come l'attore abbia omesso di produrre agli atti sia l'istanza di assegnazione che il contratto stipulato con nei quali come si è detto, indicava il fratello come facente parte del nucleo familiare, pur CP_3 trattandosi di documenti fondamentali ai fini di causa, all'evidente fine di celare le proprie dichiarazioni confessorie.
Deve, pertanto, disporsi la revoca, con efficacia retroattiva, del provvedimento di ammissione di al patrocinio a spese dello Stato disposto con delibera del Consiglio dell'ordine Parte_1 degli avvocati di Cagliari del 27.4.2022 (Prot. n. 01653/2022), ai sensi dell'art. 136 comma II^
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia pagina 6 di 8 di spese di giustizia), secondo cui il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati se emerge che l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Deve ritenersi, infatti, che, nel caso che ci occupa, l'attore abbia agito in giudizio in mala fede, nella piena consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese (tanto alla luce della presentazione della domanda del beneficio indicando nel proprio nucleo l'odierno convenuto, quanto in considerazione della reiterata predetta indicazione nel proprio nucleo ai fini fiscali della dichiarazione ISEE).
Il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve dunque essere revocato con efficacia retroattiva.
*
La condotta processuale sopra descritta impone la condanna della parte attrice al pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc, di una somma ulteriore che si reputa equo determinare in ragione di 1/3 dei compensi professionali.
L'art. 96 III comma c.p.c. (come modificato dalla l. 69/2009) prevede il potere-dovere del giudicante di statuire anche sulla responsabilità per i danni subiti dalla parte vittoriosa per essere stata ingiustamente evocata o costretta in giudizio, laddove si ravvisino nella condotta della parte soccombente rilevanti profili di colpa da valutarsi secondo i generali criteri di responsabilità. Nel caso di specie tali profili di responsabilità sono stati compiutamente analizzati al fine di disporre la revoca del patrocinio a spese dello Stato. Recentemente la Corte di legittimità a Sezioni Unite
(Sentenza n. 22405 del 13/09/2018) ha chiarito che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza”. La liquidazione equitativa deve essere parametrata, secondo la più recente giurisprudenza, alle spese di lite. Da ultimo la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 17902 del
04/07/2019 ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere pagina 7 di 8 parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”. Il danno deve pertanto essere stimato nella misura di 1/3 delle spese di lite
(comprensive delle spese generali), pari a 1.460,00 €.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta la domanda;
2) revoca, con efficacia retroattiva, l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato disposto con delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Cagliari (Prot. n. 01653/2022) in data 27.4.2022;
3) dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, spese che liquida in € 3.809,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e accessori di legge;
4) dichiara tenuta e condanna l'attore all'ulteriore pagamento, in favore del convenuto, ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. della somma, di € 1.460,00, oltre interessi dalla presente decisione e fino al saldo.
Cagliari, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3608/2022 promossa da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Garau,
ATTORE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Controparte_1 C.F._2
Garau,
CONVENUTO
La causa, in tema di: occupazione senza titolo di immobile;
trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELLA PARTE ATTRICE (come confermate nella comparsa conclusionale del
3.4.2025): “1) accertare e dichiarare, la detenzione sine titulo, dell'alloggio sito in Teulada (SU) via
Cesare Cabras n. 6 in capo al signor;
2) per l'effetto condannare il signor Controparte_1
al rilascio dell'immobile sito in Teulada (SU) via Cesare Cabras n. 6 in favore Controparte_1 dell'attore assegnatario;
3) Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Si chiede la Parte_1 liquidazione degli onorari come da delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del
27.04.22 prot. n. 01653/2022, come da nota spese prodotta.”.
NELL'INTERESSE DELLA PARTE CONVENUTA (come confermate nella comparsa conclusionale del 7.4.2025): “affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso, voglia: 1 Nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata per i
pagina 1 di 8 motivi esposti;
2. Con vittoria di spese”.
SULLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore ha agito nei confronti di (suo Controparte_1 fratello) al fine di far accertare e dichiarare che il convenuto detiene sine titulo una parte dell'alloggio sito in Teulada alla Via Cabras, 6, nel quale l'attore risiede, giusto provvedimento di assegnazione di abitazione da parte dello Ha inoltre agito per ottenere un ordine il rilascio dell'abitazione di CP_2 cui trattasi.
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A sostegno della domanda l'attore ha allegato:
- che l'immobile per cui è causa, sito In Teulada (SU), Via Cesare Cabras n. 6, era stato assegnato dallo (ora Area) ai genitori delle comuni parti in causa fin dal 2013; CP_2
- di avere provveduto, a seguito del decesso dei genitori, a richiedere ad la voltura e CP_3 regolarizzazione del rapporto concessorio;
- che , valutata la sussistenza dei requisiti di legge e la richiesta di rateizzazione per la CP_3 regolamentazione dei canoni non versati dal precedente assegnatario, con Determinazione n. 3229 del
05/09/2018, procedeva alla regolarizzazione del rapporto concessorio in questione;
- che, ad oggi, una porzione dell'immobile risulta occupata senza titolo dal signor Controparte_1
(fratello), il quale, pur essendo al tempo stato invitato dall' alla regolarizzazione della propria CP_3 posizione, non ha mai mostrato interesse sul punto, non provvedendo, in particolare, al versamento del relativo canone di locazione;
- che i tentativi di comunicazione avanzati personalmente nei confronti del convenuto fratello, tendenti al rilascio dell'immobile, si sono rivelati del tutto vani;
- che veniva, all'uopo, esperito un tentativo di mediazione il 24 gennaio 2022 (procedimento n.
775/2021), il quale aveva esito negativo per la mancata presentazione del convenuto;
- che il rifiuto del convenuto ha reso necessario l'esperimento della presente azione.
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Si è costituito il convenuto al fine di contestare gli avversi assunti e le avverse pretese.
Nello specifico ha sostenuto:
- preliminarmente, l'improcedibilità della domanda, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.
28, poiché l'attore non aveva esperito il procedimento obbligatorio di mediazione o, meglio, poiché la ricevuta comunicazione di avvio del procedimento di mediazione n. 755/2021 non risultava riconducibile alle parti in causa, riportando nominativi (tale contro tale Persona_1 [...]
verosimilmente refusi da altri procedimenti) e fatti del tutto sconosciuti;
Per_2
pagina 2 di 8 - che conseguentemente, stante l'assoluta inidoneità del documento notificato, doveva ritenersi carente la predetta condizione di procedibilità;
- nel merito, l'infondatezza della domanda attorea poiché se corrisponde al vero che l'alloggio sito in
Teulada nella via Cesare Cabras n. 6, in proprietà dell' , risultava assegnato alla sig.ra CP_3 [...]
madre dei contendenti è del pari vero che, anche dopo il decesso di questa, gli stessi Per_3 convivevano nell'alloggio per cui è causa, costituendo un unico nucleo familiare;
- di aver mostrato interesse alla regolarizzazione della propria posizione allocativa, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore e di avere provveduto al pagamento sia delle utenze che del canone di locazione relativi all'alloggio per cui è causa e che, a tale effetto, sottoscriveva un piano di rateizzo con , per la regolarizzazione del contratto a favore di entrambi i fratelli, e CP_3 CP_1
; Pt_1
- di aver pagato l'acconto richiesto di € 200,00, nonché le singole rate mensili previste dal piano di rateizzo, la prima con scadenza 31.01.2017 e che tali ratei comprendevano contestualmente anche il canone di locazione in corso;
- di avere titolo, nella stessa misura dell'attore, ad occupare l'abitazione di cui trattasi per far egli parte dello stesso nucleo familiare dell'attore e di essere conseguentemente, e direttamente da , CP_3 autorizzato ad occupare l'immobile;
- che nella documentazione contrattuale resa da è presente il nominativo di entrambi i CP_3 contendenti;
- che la sussistenza delle condizioni per la regolarizzazione del rapporto locatizio venivano accertate dall'Agenzia in capo ad entrambi i fratelli e che, in particolare, “la carta dei servizi dell' CP_3 nella parte quarta al punto uno rubricato DIRITTI DELL'ASSEGNATARIO, dispone che
l'assegnatario ha il diritto di “abitare nell'alloggio assegnato. Tale diritto si estende ai componenti il nucleo familiare…”.
*
Nel corso del procedimento le parti sono state invitate a rinnovare il procedimento di mediazione che, pur correttamente esplicato, ha avuto esito negativo.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
L'azione in atti si configura quale azione per la restituzione di immobile da detentore (non proprietario) ad effetto della occupazione sine titulo da parte di terzo. L'azione si differenzia da quella per rivendicazione, la cui legittimazione attiva presuppone il diritto di proprietà sul bene, con contestuale accertamento del titolo ovvero, alternativamente, la mera presa d'atto, ai fini della rivendica, appunto. Sebbene l'azione di restituzione (a differenza di quella per rivendica di cui all'art. pagina 3 di 8 948 c.c.) non sia espressamente definita e disciplinata dal legislatore, nondimeno, la tutela restitutoria si intende, comunque, quale tutela fornita dall'ordinamento giuridico per ristabilire lo status quo ante, modificato ad effetto di un rapporto giuridico (tipicamente contrattuale) o di una situazione di fatto (apprensione del bene da parte di terzi, appunto, sine titulo).
Diversamente dall'azione di rivendicazione, dunque, l'azione restitutoria presuppone che l'attore agisca in giudizio vantando un diritto alla restituzione, il quale può nascere da rapporti contrattuali di diversa natura o da una condizione di fatto quale l'indebita apprensione.
Ne deriva, pertanto, che colui che agisce al fine di ottenere la restituzione di un bene, deve semplicemente provare l'obbligo di restituzione gravante sul chiamato in giudizio e non anche l'esistenza del diritto di proprietà sul bene.
Nel caso di specie l'attore ha allegato di godere del bene in forza di un provvedimento di concessione di un alloggio popolare da parte dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa, ottenuto in prosecuzione rispetto ad un precedente provvedimento di assegnazione in favore dei genitori delle odierne parti. Tale circostanza non è oggetto di contestazione e risulta comunque oggetto di prova documentale. Ciò che è in contestazione è che l'attore abbia diritto di godimento esclusivo del bene.
Il convenuto, infatti, afferma di avere diritto di godere del bene al pari del fratello in quanto componente del nucleo familiare beneficiario dell'assegnazione.
Dalla documentazione in atti emerge con chiarezza l'infondatezza delle istanze attoree.
Emerge infatti che le odierne parti sono state indicate dall'attore come facenti parte di un unico nucleo familiare nell'istanza di assegnazione dell'alloggio nel 2017 così come nell'accordo di assegnazione del 2021 (docc. 3 e 4 prodotti dal convenuto).
In particolare dal doc. 3 (prodotto dal convenuto) emerge che in sede di richiesta di regolarizzazione della situazione abitativa presentata il 21.6.2017 l'atto ha espressamente indicato il fratello come componente del proprio nucleo familiare. Controparte_1
Negli stessi termini nel contratto stipulato tra e l' Parte_1 Controparte_4
(alla pagina 1 per l'esattezza), nella parte riferita alla estensione del diritto di abitazione a tutti i componenti il nucleo familiare, si legge: “a seguito di procedimento di cui all'art. 40 della L.R.
13/1989 1'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa di CAGLIARI ha regolarizzato 1'occupazione di un alloggio ERP a favore del Sig./sig.ra e del suo nucleo familiare così Parte_1 composto:1) nato a [...] 11 22/04/1963, codice fiscale Parte_2
- omissis - i quali tutti conseguono pari diritti e obblighi in ordine al C.F._3 godimento.”.
Il convenuto ha prodotto il certificato storico di residenza dal quale risulta che dal Controparte_1
pagina 4 di 8 10.5.2004 al novembre 2023 (data del rilascio del certificato) ha traferito la residenza
(presumibilmente in concomitanza alla separazione dal coniuge, successivamente al cambio di residenza effettuato in costanza di matrimonio) nella abitazione per cui è causa;
oltre ad uno stato di famiglia che al 2022 evidenzia la composizione del nucleo familiare nelle persone di Parte_1
e
[...] Controparte_1
Ma vi è di più, come risulta dalla documentazione depositata dal difensore dell'attore in data
16.11.2023, con l'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, l'attore all'atto della presentazione della dichiarazione ISEE del 17.2.2023 ha indicato la presenza del fratello CP_1 nel proprio nucleo familiare.
[...]
Vi sono agli atti, quindi, una pluralità di documenti con i quali l'attore rende piena ammissione del fatto che il fratello – odierno convenuto – facesse parte del suo nucleo familiare al momento dell'assegnazione dell'alloggio in luogo dei comuni genitori deceduti.
In proposito appare opportuno rilevare che sulla scorta della L.R. Sardegna n. 13/1989, ed in particolare giusta la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 2 e 40, l' disponeva Controparte_5
l'assegnazione del bene al nucleo familiare come descritto dal richiedente, ovvero dall'odierno attore.
L'art. 40 in particolare stabilisce che: “
1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga a quanto disposto dal presente articolo 24, per tutti gli alloggi di cui all'articolo 1 della presente legge che alla data del 31 dicembre 1986 risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'articolo 8, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dall'articolo 2 della presente legge.
2. La regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata: a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data indicata nel primo comma fino al momento dell'assegnazione; b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati dalla data dell'occupazione abusiva;
c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario già individuato in graduatoria pubblica a norma di legge o che si tratti di alloggio soggetto a riserva ai sensi dell'articolo 14 della presente legge”.
Del tutto irrilevante, peraltro, è la circostanza che lo stesso abbia formulato Controparte_1 autonomamente una prima istanza di assegnazione nel 2016 (la quale evidentemente non andava a buon fine), dal momento che ciò che rileva è la espressa estensione del diritto di abitazione sull'immobile a tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente assegnatario, Parte_1
il quale ripetutamente indica il fratello come facente parte del citato nucleo.
[...] CP_1
Né può attribuirsi rilievo alle deduzioni contenute nella comparsa conclusionale di parte attrice pagina 5 di 8 secondo le quali il convenuto avrebbe sempre abitato (dal 1997, data delle nozze) con la moglie e solo dopo l'instaurazione del presente giudizio nel 2022 avrebbe modificato la residenza senza interpellarlo. Si tratta di allegazione tardiva (non essendo mai stata dedotta tale circostanza) oltre che generica e contraddittoria rispetto alle allegazioni in atti, non avendo l'attore chiarito quando il convenuto si sia trasferito nella casa di cui ha chiesto il rilascio. In ogni caso, come si è detto, la circostanza risulta documentalmente smentita dal doc. 7 di parte convenuta, ovvero dal certificato di residenza storico dell'odierno convenuto, dal quale emerge avere trasferito la residenza in via Cesare
Cabras n° 6 fin dal 2004 (verosimilmente in concomitanza con la separazione coniugale, culminata nel divorzio nel 2014, come da certificato di famiglia in atti).
La domanda di parte attrice deve ritenersi pertanto del tutto infondata, avendo ottenuto l'assegnazione dell'alloggio per l'uso del suo nucleo familiare e dopo avere inserito nel nucleo familiare il fratello odierno convenuto. Ogni altra questione circa la contribuzione alle spese o le eventuali difficoltà di convivenza non rilevano in questa sede.
Tanto premesso, la domanda deve ritenersi infondata ed essere integralmente respinta.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte attrice. La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore indeterminabile di complessità bassa e, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori minimi indicati nella tabella allegata al DM citato, avuto riguardo all'assenza di istruttoria orale e alla complessiva semplicità del giudizio, per € 3.809,00, oltre spese generali e accessori di legge.
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Deve infine aversi riguardo a quanto emerso in causa e al comportamento processuale dell'attore il quale ha agito nei confronti del fratello per ottenerne l'allontanamento dall'abitazione di comune residenza pur avendolo ripetutamente indicato come componente del suo nucleo familiare e aver ottenuto l'alloggio proprio per adibirlo all'intero nucleo familiare. Deve inoltre stigmatizzarsi come l'attore abbia omesso di produrre agli atti sia l'istanza di assegnazione che il contratto stipulato con nei quali come si è detto, indicava il fratello come facente parte del nucleo familiare, pur CP_3 trattandosi di documenti fondamentali ai fini di causa, all'evidente fine di celare le proprie dichiarazioni confessorie.
Deve, pertanto, disporsi la revoca, con efficacia retroattiva, del provvedimento di ammissione di al patrocinio a spese dello Stato disposto con delibera del Consiglio dell'ordine Parte_1 degli avvocati di Cagliari del 27.4.2022 (Prot. n. 01653/2022), ai sensi dell'art. 136 comma II^
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia pagina 6 di 8 di spese di giustizia), secondo cui il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati se emerge che l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Deve ritenersi, infatti, che, nel caso che ci occupa, l'attore abbia agito in giudizio in mala fede, nella piena consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese (tanto alla luce della presentazione della domanda del beneficio indicando nel proprio nucleo l'odierno convenuto, quanto in considerazione della reiterata predetta indicazione nel proprio nucleo ai fini fiscali della dichiarazione ISEE).
Il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve dunque essere revocato con efficacia retroattiva.
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La condotta processuale sopra descritta impone la condanna della parte attrice al pagamento, ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc, di una somma ulteriore che si reputa equo determinare in ragione di 1/3 dei compensi professionali.
L'art. 96 III comma c.p.c. (come modificato dalla l. 69/2009) prevede il potere-dovere del giudicante di statuire anche sulla responsabilità per i danni subiti dalla parte vittoriosa per essere stata ingiustamente evocata o costretta in giudizio, laddove si ravvisino nella condotta della parte soccombente rilevanti profili di colpa da valutarsi secondo i generali criteri di responsabilità. Nel caso di specie tali profili di responsabilità sono stati compiutamente analizzati al fine di disporre la revoca del patrocinio a spese dello Stato. Recentemente la Corte di legittimità a Sezioni Unite
(Sentenza n. 22405 del 13/09/2018) ha chiarito che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza”. La liquidazione equitativa deve essere parametrata, secondo la più recente giurisprudenza, alle spese di lite. Da ultimo la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 17902 del
04/07/2019 ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere pagina 7 di 8 parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”. Il danno deve pertanto essere stimato nella misura di 1/3 delle spese di lite
(comprensive delle spese generali), pari a 1.460,00 €.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta la domanda;
2) revoca, con efficacia retroattiva, l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato disposto con delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Cagliari (Prot. n. 01653/2022) in data 27.4.2022;
3) dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, spese che liquida in € 3.809,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e accessori di legge;
4) dichiara tenuta e condanna l'attore all'ulteriore pagamento, in favore del convenuto, ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. della somma, di € 1.460,00, oltre interessi dalla presente decisione e fino al saldo.
Cagliari, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
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