TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1428 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 24/06/2025, alle ore 9.48 innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Domenica Scriva, per parte ricorrente, la quale si riporta al ricorso introduttivo ed insiste nell'accoglimento della domanda.
Nessuno è presente per l' , benchè regolarmente convenuto in giudizio. CP_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, dr.ssa Giuliana Profazio all'udienza del
24/06/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 1428 /2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. SCRIVA DOMENICA, Parte_1
giusta procura in atti. ricorrente
E
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria
Laganà e Dario Adornato giusta procura generale alle liti in atti resistente contumace dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12.45, assenti le parti dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.4.2025, la ricorrente ha dedotto di essere pensionata, con pensione cat. IO n. 15000773 con decorrenza 1° febbraio 1990.
In data 04.10.2022 riceveva dall' comunicazione, con la quale veniva CP_1 informata che “...l'assegno di invalidità numero 15000773 cat IO a lei intestato
è stato ricalcolato a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il ricalcolo comprende rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo;
concessione del trattamento di famiglia. Il conguaglio al netto della ritenuta IRPEF è di €
19.322,79.”.
Tuttavia, l' non provvedeva a liquidare la suddetta somma e la ricorrente CP_1
inviava delle diffide che rimanevano senza alcun riscontro.
Per tal motivo, la ricorrente agiva in giudizio perché l' venisse condannato CP_1
alla liquidazione della somma di € 19.322,79, come comunicato nella lettera del
04.10.2022, oltre interessi legali e moratori dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l , benchè CP_1
regolarmente convenuto e per il quale verrà dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, è stata trattenuta a sentenza.
La domanda della ricorrente, supportata e provata attraverso la documentazione in atti, è meritevole di accoglimento.
Ed invero, l'istante ha allegato al suo ricorso la comunicazione di liquidazione dell' del 4.10.2022, con la quale la signora veniva informata che l'assegno CP_1
di invalidità 1500773 cat. IO, a lei intestato, era stato calcolato a decorrere dall'1° gennaio 2018. Il calcolo comprendeva la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e la concessione del trattamento di famiglia. Dal suddetto ricalcolo era derivato, fino al 31.10.2022, un credito a suo favore di € 19.322,79.
Nella stessa comunicazione non erano indicate e previste delle trattenute per precedenti indebiti, per cui l' avrebbe dovuto liquidare l'intera somma a CP_1
credito, al netto di eventuali trattenute fiscali.
La ricorrente veniva, altresì, informata che la somma sarebbe stata corrisposta al compimento di tutti gli adempimenti necessari. Tuttavia, sono già trascorsi diversi anni ed è difficile pensare che tali adempimenti non si siano ancora conclusi.
Oltretutto, l non si è costituito in giudizio per confutare la domanda proposta CP_1
e spiegare il motivo che impedisce la corresponsione della somma dovuta.
Per cui si deve ritenere che non via sia alcun ostacolo alla liquidazione della somma comunicata se non l'inerzia dell'Ente nell'adempiere a quanto annunciato alla signora.
Per quanto sopra, l' dovrà essere condannato a liquidare alla signora CP_1
la somma di € 19.322,79, oltre interessi legali con decorrenza dal Parte_1
121° giorno successivo alla proposizione della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna l' a corrispondere alla ricorrente la somma di € 19.322,79, come CP_1
indicata nella comunicazione del 4.10.2022, oltre interessi legali con decorrenza dal
121° giorno successivo alla proposizione della domanda;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, ridotte del 30% in assenza di CP_1
specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma 4 DM 55/20149 in favore di parte ricorrente che liquida in € 1887,90, oltre rimborso spese generali al
15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Palmi 24/06/2025
Dott.ssa Giuliana Profazio