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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249004783265/000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 324/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso R.G.R. n. 24/2025, Ricorrente_1, esponeva:
- che, in data 21.09.2023, essa ricorrente aveva ricevuto da parte di Agenzia delle Entrate -
Riscossione avviso di mora – intimazione di pagamento numero 033 2024 9004783265/000 (doc.1) per euro 18.515,59, per la riscossione delle somme dell'avviso di accertamento numero T9K 05UD00665 del
2017 e atti successivi numero T9KIPPN00812018, e T9KIPRN000572019;
- che tali atti erano stati emessi dalla Agenzia delle Entrate – DP Como e notificati con intimazione di pagamento numero 033 2023 90034266 01/000 in data 21.9.2023 (doc.2) e oggetto di impugnazione innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Como R.G. 84/2024, procedimento definito con sentenza n. 261/2024, depositata il 10.9.2024, con cui la Corte aveva accolto integralmente il ricorso;
- che impugnava quindi il citato avviso di mora – intimazione di pagamento numero 033 2024
9004783265/000, ai fini dello sgravio totale del medesimo;
- che l'avviso impugnato violava il principio del ne bis in idem, che vieta il doppio giudizio (concezione c.d. procedurale) o divieto di doppia sanzione (concezione c.d. sostanziale).
Concludeva per lo sgravio integrale dell'atto impugnato con rifusione delle spese processuali, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1, in qualità di antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, la quale esponeva:
- che l'atto impugnato derivava dall'omesso pagamento delle somme dovute dall'odierna ricorrente ad esito del contenzioso sull'avviso di accertamento n. T9K05UD00665/2017 (con il quale, per i redditi relativi all'anno di imposta 2012, l'Ufficio aveva recuperato la quota di plusvalenza relativa alla nuda proprietà di terreni lottizzati ex art. 67 D.P.R. n. 917/1986); giudizio conclusosi con sentenza n.
2896/13/19 della CTR della Lombardia parzialmente favorevole all'Ufficio, passata in giudicato in data
03.02.2020;
- che, nel corso di quel processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 del D.lgs. n. 546/1992
(riscossione frazionata in corso di causa) e 29, comma 1, lett. a), del D.l. n. 78/2010, l'Ufficio aveva notificato al Contribuente, dapprima l'atto n. T9K05UD00665/2017 e l'intimazione n. T9KIPPN00081/2018
e, successivamente, in sede di liquidazione della sentenza di secondo grado, l'intimazione n.
T9KIPRN00057/2019;
- che, alla notifica dei suddetti atti, divenuti definitivi per mancata impugnazione, non era seguito alcun pagamento da parte del Contribuente e, quindi, l'Ufficio aveva iscritto a ruolo le imposte e le sanzioni dovute e, in data 21.09.2023, l'Agente della Riscossione aveva notificato l'intimazione di pagamento n.
03320239003426601/000 per l'intero importo (comprensivo, altresì, di interessi ed oneri della riscossione);
- che, in data 20.11.2023 il contribuente aveva impugnato innanzi alla C.G.T. di Como l'intimazione de qua eccependo, tuttavia, vizi dell'atto prodromico dell'Ufficio (ossia dell'intimazione n.
T9KIPRN00057/2019, di per sé mai impugnata): nello specifico, la rideterminazione delle imposte dovute in sede di liquidazione della sentenza n. 2896/13/19 della CTR della Lombardia;
- che il contribuente aveva chiesto, corrispondentemente, lo sgravio parziale delle somme intimate;
- che, in primo grado, la C.G.T. di Como, con sentenza n. 261/01/2024, depositata il 10.09.2024 e notificata il 18.09.2024, respinta l'eccezione d'inammissibilità (per tardività del ricorso) sollevata dall'Ufficio, nel merito aveva accolto l'eccezione della ricorrente circa l'errata liquidazione della sentenza n. 2896/13/19 della CTR della Lombardia;
- che la questione era in quel momento sub iudice innanzi alla C.G.T. della Lombardia, adita con appello notificato dall'Ufficio in data 20.11.2024;
- che, nel persistere, nelle more di questo secondo grado del giudizio, dell'omesso versamento da parte del Contribuente, delle somme dovute (e già, ripetutamente, intimate), mai corrisposte nemmeno nei limiti degli importi incontestati, in data 13.11.2024 l'Agente della Riscossione notificava l'intimazione di pagamento n. 03320249004783265/000 per la riscossione del medesimo credito;
- che, con istanza, datata 15.11.2024, la sig.ra Ricorrente_1 si rivolgeva al Garante del Contribuente per contestare la legittimità dell'intimazione n. 03320249004783265/000 e chiederne lo sgravio parziale;
- che, medio tempore, in attesa della pronuncia della CTR della Lombardia sul proprio appello avverso la sentenza n. 261/01/2024 della CGT di Como, l'Ufficio, in esecuzione di tale provvedimento, al fine di preservare il contribuente da eventuali procedure esecutive ed al contempo assicurare la tutela del credito erariale non contestato (e ancora mai riscosso, nemmeno parzialmente), in data 28.11.2024 sospendeva parzialmente le partite di ruolo nn. T9K05UD00665/2017 e T9KIPPN00081/2018 nella misura degli importi contestati (così come, peraltro, determinati dal Difensore del Contribuente con ricostruzione, tuttavia, non condivisa dall'Ufficio), al fine di consentire all'Agente della Riscossione di procedere per i soli importi mai contestati;
- che la sospensione veniva comunicata al Contribuente dall'Autorità Garante, che, con prot. n.
2024/3369 del 16.12.2024, dato atto del provvedimento dell'Ufficio, aveva disposto la chiusura del procedimento;
- che, tuttavia, in data 17.12.2024 il Contribuente notificava ad Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale (CO) ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03320249004783265/000;
- che, tanto premesso, non sussisteva la violazione del principio del ne bis in idem;
- che erano inammissibili eventuali contestazioni circa la pretesa tributaria oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03320249004783265/000 dell'Agente della Riscossione.
Concludeva per il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese processuali.
Dal verbale di udienza del 16.6.2025, risulta quanto segue:
“Su invito della C.G.T di Como, le parti chiariscono che l'intimazione nr. 03320239003426601000 per
Euro 18317,19 è quella oggetto del giudizio concluso con sentenza nr. 261/2024 emessa dalla Sez. 1 di questa C.G.T. e ora impugnata presso la Associazione_2 di secondo grado, con giudizio ancora in corso. Il presente giudizio ha per oggetto l'intimazione di pagamento nr.
03320249004783265/000 per Euro 18.515,59.
La C.G.T. invita l'Ufficio a valutare il perdurante interesse a coltivare l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, tanto più che è pendente il gravame contro la sentenza predetta con rischio di giudicati contrastanti.
Le parti chiedono concordemente un rinvio per poter valutare quanto oggi emerso in udienza”. Nell'udienza del 15.9.2025, le parti concordemente davano atto che la Corte di Giustizia di secondo grado di Milano, in data 09 luglio 2025, aveva assunto il ricorso in decisione sull'appello proposto dall'Ufficio; chiedevano, quindi, concordemente un rinvio per poter valutare la sentenza che sarebbe stata emessa in quel giudizio.
Nell'udienza del 15.12.2025, sentiti il relatore e le parti, la C.G.T. pronunciava il dispositivo sottoriportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa C.G.T. che il ricorso debba essere integralmente rigettato.
Infatti, sull'appello proposto dall'Ufficio avverso la citata sentenza n. 261/2024, emessa dalla C.G.T. di
Como in composizione monocratica, la C.G.T. Lombardia ha emesso la sentenza n. 2377/2025, depositata il 23.10.2025, cha ha accolto l'appello e ha compensato tra le parti le spese processuali.
La C.G.T. Lombardia, in particolare, nel merito ha così correttamente motivato la pronuncia:
“Meritevole di accoglimento è invece il motivo di merito presentato dall'Ufficio in quanto, dall'analisi dei documenti, appare evidente come la somma di euro 4.712 era già stata scomputata in sede di accertamento. L'Ufficio, in sede di liquidazione della sentenza, in relazione alle spese notarili (indicate in sentenza in € 7.751,50), ha riconosciuto l'importo € 3.039,50, quindi al netto di € 4.712,00 già riconosciute in sede di accertamento sulla base di dichiarazione del notaio Nominativo_1 che aveva quantificato l'importo dovuto in capo alle ricorrenti, sulla base della loro quota nel piano di lottizzazione. I contribuenti nulla hanno eccepito rispetto a tale contestazione limitandosi a riportare la parte della sentenza in cui si affermava che la somma di euro 7.751,50 risulti ulteriore rispetto a quella di euro
4.712,00, quando in realtà da nessun atto risulta un credito maggiore”.
Alla luce di quanto esposto, ritiene questa C.G.T. che siano meritevoli di pregio e dunque condivisibili tutte le difese svolte dall'Ufficio e siano, invece, rimaste del tutto destituite di fondamento le allegazioni e le contestazioni mosse dalla ricorrente e che non vi siano affatto i presupposti per ritenere la violazione del principio del ne bis in idem, reiteratamente prospettata dalla ricorrente.
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Sussistono tuttavia giusti motivi, in considerazione della complessità della determinazione degli importi dovuti dalla ricorrente in conseguenza dei molteplici avvisi e giudizi che si sono susseguiti nel tempo, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2, così provvede:
rigetta il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Como, 15 dicembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Damiano Spera
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249004783265/000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 324/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso R.G.R. n. 24/2025, Ricorrente_1, esponeva:
- che, in data 21.09.2023, essa ricorrente aveva ricevuto da parte di Agenzia delle Entrate -
Riscossione avviso di mora – intimazione di pagamento numero 033 2024 9004783265/000 (doc.1) per euro 18.515,59, per la riscossione delle somme dell'avviso di accertamento numero T9K 05UD00665 del
2017 e atti successivi numero T9KIPPN00812018, e T9KIPRN000572019;
- che tali atti erano stati emessi dalla Agenzia delle Entrate – DP Como e notificati con intimazione di pagamento numero 033 2023 90034266 01/000 in data 21.9.2023 (doc.2) e oggetto di impugnazione innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Como R.G. 84/2024, procedimento definito con sentenza n. 261/2024, depositata il 10.9.2024, con cui la Corte aveva accolto integralmente il ricorso;
- che impugnava quindi il citato avviso di mora – intimazione di pagamento numero 033 2024
9004783265/000, ai fini dello sgravio totale del medesimo;
- che l'avviso impugnato violava il principio del ne bis in idem, che vieta il doppio giudizio (concezione c.d. procedurale) o divieto di doppia sanzione (concezione c.d. sostanziale).
Concludeva per lo sgravio integrale dell'atto impugnato con rifusione delle spese processuali, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1, in qualità di antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, la quale esponeva:
- che l'atto impugnato derivava dall'omesso pagamento delle somme dovute dall'odierna ricorrente ad esito del contenzioso sull'avviso di accertamento n. T9K05UD00665/2017 (con il quale, per i redditi relativi all'anno di imposta 2012, l'Ufficio aveva recuperato la quota di plusvalenza relativa alla nuda proprietà di terreni lottizzati ex art. 67 D.P.R. n. 917/1986); giudizio conclusosi con sentenza n.
2896/13/19 della CTR della Lombardia parzialmente favorevole all'Ufficio, passata in giudicato in data
03.02.2020;
- che, nel corso di quel processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 del D.lgs. n. 546/1992
(riscossione frazionata in corso di causa) e 29, comma 1, lett. a), del D.l. n. 78/2010, l'Ufficio aveva notificato al Contribuente, dapprima l'atto n. T9K05UD00665/2017 e l'intimazione n. T9KIPPN00081/2018
e, successivamente, in sede di liquidazione della sentenza di secondo grado, l'intimazione n.
T9KIPRN00057/2019;
- che, alla notifica dei suddetti atti, divenuti definitivi per mancata impugnazione, non era seguito alcun pagamento da parte del Contribuente e, quindi, l'Ufficio aveva iscritto a ruolo le imposte e le sanzioni dovute e, in data 21.09.2023, l'Agente della Riscossione aveva notificato l'intimazione di pagamento n.
03320239003426601/000 per l'intero importo (comprensivo, altresì, di interessi ed oneri della riscossione);
- che, in data 20.11.2023 il contribuente aveva impugnato innanzi alla C.G.T. di Como l'intimazione de qua eccependo, tuttavia, vizi dell'atto prodromico dell'Ufficio (ossia dell'intimazione n.
T9KIPRN00057/2019, di per sé mai impugnata): nello specifico, la rideterminazione delle imposte dovute in sede di liquidazione della sentenza n. 2896/13/19 della CTR della Lombardia;
- che il contribuente aveva chiesto, corrispondentemente, lo sgravio parziale delle somme intimate;
- che, in primo grado, la C.G.T. di Como, con sentenza n. 261/01/2024, depositata il 10.09.2024 e notificata il 18.09.2024, respinta l'eccezione d'inammissibilità (per tardività del ricorso) sollevata dall'Ufficio, nel merito aveva accolto l'eccezione della ricorrente circa l'errata liquidazione della sentenza n. 2896/13/19 della CTR della Lombardia;
- che la questione era in quel momento sub iudice innanzi alla C.G.T. della Lombardia, adita con appello notificato dall'Ufficio in data 20.11.2024;
- che, nel persistere, nelle more di questo secondo grado del giudizio, dell'omesso versamento da parte del Contribuente, delle somme dovute (e già, ripetutamente, intimate), mai corrisposte nemmeno nei limiti degli importi incontestati, in data 13.11.2024 l'Agente della Riscossione notificava l'intimazione di pagamento n. 03320249004783265/000 per la riscossione del medesimo credito;
- che, con istanza, datata 15.11.2024, la sig.ra Ricorrente_1 si rivolgeva al Garante del Contribuente per contestare la legittimità dell'intimazione n. 03320249004783265/000 e chiederne lo sgravio parziale;
- che, medio tempore, in attesa della pronuncia della CTR della Lombardia sul proprio appello avverso la sentenza n. 261/01/2024 della CGT di Como, l'Ufficio, in esecuzione di tale provvedimento, al fine di preservare il contribuente da eventuali procedure esecutive ed al contempo assicurare la tutela del credito erariale non contestato (e ancora mai riscosso, nemmeno parzialmente), in data 28.11.2024 sospendeva parzialmente le partite di ruolo nn. T9K05UD00665/2017 e T9KIPPN00081/2018 nella misura degli importi contestati (così come, peraltro, determinati dal Difensore del Contribuente con ricostruzione, tuttavia, non condivisa dall'Ufficio), al fine di consentire all'Agente della Riscossione di procedere per i soli importi mai contestati;
- che la sospensione veniva comunicata al Contribuente dall'Autorità Garante, che, con prot. n.
2024/3369 del 16.12.2024, dato atto del provvedimento dell'Ufficio, aveva disposto la chiusura del procedimento;
- che, tuttavia, in data 17.12.2024 il Contribuente notificava ad Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale (CO) ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03320249004783265/000;
- che, tanto premesso, non sussisteva la violazione del principio del ne bis in idem;
- che erano inammissibili eventuali contestazioni circa la pretesa tributaria oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03320249004783265/000 dell'Agente della Riscossione.
Concludeva per il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese processuali.
Dal verbale di udienza del 16.6.2025, risulta quanto segue:
“Su invito della C.G.T di Como, le parti chiariscono che l'intimazione nr. 03320239003426601000 per
Euro 18317,19 è quella oggetto del giudizio concluso con sentenza nr. 261/2024 emessa dalla Sez. 1 di questa C.G.T. e ora impugnata presso la Associazione_2 di secondo grado, con giudizio ancora in corso. Il presente giudizio ha per oggetto l'intimazione di pagamento nr.
03320249004783265/000 per Euro 18.515,59.
La C.G.T. invita l'Ufficio a valutare il perdurante interesse a coltivare l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, tanto più che è pendente il gravame contro la sentenza predetta con rischio di giudicati contrastanti.
Le parti chiedono concordemente un rinvio per poter valutare quanto oggi emerso in udienza”. Nell'udienza del 15.9.2025, le parti concordemente davano atto che la Corte di Giustizia di secondo grado di Milano, in data 09 luglio 2025, aveva assunto il ricorso in decisione sull'appello proposto dall'Ufficio; chiedevano, quindi, concordemente un rinvio per poter valutare la sentenza che sarebbe stata emessa in quel giudizio.
Nell'udienza del 15.12.2025, sentiti il relatore e le parti, la C.G.T. pronunciava il dispositivo sottoriportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa C.G.T. che il ricorso debba essere integralmente rigettato.
Infatti, sull'appello proposto dall'Ufficio avverso la citata sentenza n. 261/2024, emessa dalla C.G.T. di
Como in composizione monocratica, la C.G.T. Lombardia ha emesso la sentenza n. 2377/2025, depositata il 23.10.2025, cha ha accolto l'appello e ha compensato tra le parti le spese processuali.
La C.G.T. Lombardia, in particolare, nel merito ha così correttamente motivato la pronuncia:
“Meritevole di accoglimento è invece il motivo di merito presentato dall'Ufficio in quanto, dall'analisi dei documenti, appare evidente come la somma di euro 4.712 era già stata scomputata in sede di accertamento. L'Ufficio, in sede di liquidazione della sentenza, in relazione alle spese notarili (indicate in sentenza in € 7.751,50), ha riconosciuto l'importo € 3.039,50, quindi al netto di € 4.712,00 già riconosciute in sede di accertamento sulla base di dichiarazione del notaio Nominativo_1 che aveva quantificato l'importo dovuto in capo alle ricorrenti, sulla base della loro quota nel piano di lottizzazione. I contribuenti nulla hanno eccepito rispetto a tale contestazione limitandosi a riportare la parte della sentenza in cui si affermava che la somma di euro 7.751,50 risulti ulteriore rispetto a quella di euro
4.712,00, quando in realtà da nessun atto risulta un credito maggiore”.
Alla luce di quanto esposto, ritiene questa C.G.T. che siano meritevoli di pregio e dunque condivisibili tutte le difese svolte dall'Ufficio e siano, invece, rimaste del tutto destituite di fondamento le allegazioni e le contestazioni mosse dalla ricorrente e che non vi siano affatto i presupposti per ritenere la violazione del principio del ne bis in idem, reiteratamente prospettata dalla ricorrente.
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Sussistono tuttavia giusti motivi, in considerazione della complessità della determinazione degli importi dovuti dalla ricorrente in conseguenza dei molteplici avvisi e giudizi che si sono susseguiti nel tempo, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2, così provvede:
rigetta il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Como, 15 dicembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Damiano Spera