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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5835 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U BB L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr. ssa Marielda Montefusco Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2419/2017,di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad appello avverso la sentenza n. 3604/2016 del Tribunale di Napoli, III Sezione Civile, pubblicata in data 2 novembre 2016, pendente
TRA
(1) la (codice fiscale Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Depretis n. 102, presso lo studio legale , rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Parte_2
Moschiano (codice fiscale ), in virtù della procura C.F._1 in calce all'atto di appello -appellante-
E
1 (2) il (codice Parte_3 fiscale , in persona del Curatore pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Marino (codice fiscale:
), elettivamente domiciliato presso il CodiceFiscale_2 difensore al domicilio digitale certificato
-appellato -appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto notificato l'8 ottobre 2010, per l'udienza del
18 gennaio 2011, la conveniva in giudizio la Parte_4
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, esponendo:
- di aver avuto, nel tempo, le seguenti denominazioni: dal
29 ottobre 1976, dal 1° Parte_5 febbraio 1978, TRASVETRO RT F.LL CC
S.p.A..; dal 18 gennaio 1991, Parte_4
-di aver acceso presso la Controparte_1
stabilimento di Caserta: in data 1° novembre
[...]
1986, il conto corrente di corrispondenza n. 2774.61, in cui, da subito, ebbe regolamento, anche quanto all'addebito delle competenze, un'apertura di credito;
in data 22 gennaio 2007, il conto 33960007/16, che invece ospitò una linea di finanziamento di tipo autoliquidante, organizzata sotto la forma tecnica dell'anticipo su fatture e/o ulteriore portafoglio commerciale, le cui competenze (interessi, spese e commissioni) furono costantemente addebitate sul c/c 2774.61, ove, altresì, furono sottoposte a capitalizzazione trimestrale;
- che i saldi di conto corrente comunicati in costanza di rapporto erano stati costantemente falsi, perché sempre corrotti:
2 a) dall'avvenuto addebito degli interessi ad un tasso ultralegale mai convenuto, per iscritto, e sempre superiore anche a quello determinato dall'art. 5 della L. 154/1992 e dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993 mercé il rinvio mobile predisposto per gli impieghi banca;
b) dall'avvenuto accredito degli interessi dovuti alla società ad un tasso mai convenuto, per iscritto;
il tasso applicato era stato sempre inferiore sia a quello legale codicistico vigente per tempo, sia a quello determinato dall'art. 5 della L. 154/1992 e dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993 mercé il rinvio mobile predisposto per le operazioni bancarie di raccolta del capitale;
3 c) dall'avvenuto addebito di somme per commissioni massimo scoperto, sebbene il loro addebito e la misura del loro addebito mai fosse stato convenuto, con contratto scritto e sottoscritto, e mai fosse stato pubblicizzato all'interno dello stabilimento bancario;
d) dall'avvenuto addebito di somme per spese, sebbene il loro addebito e la misura del loro addebito giammai fosse stato convenuto con contratto scritto e sottoscritto, e mai fosse stato pubblicizzato all'interno dello stabilimento bancario;
e) dall'avvenuta antergazione dei giorni valuta favorevoli alla banca e postergazione dei giorni valuta favorevoli ad essa correntista;
f) dall'avvenuta trimestrale capitalizzazione delle competenze a debito di essa correntista;
-che la rielaborazione del c/c 2774.61, dal dì dell'impianto al 21 settembre 2010, compiuta con elisione delle illegittimità indicate al capo che precede, eseguita anche attraverso la rideterminazione delle competenze addebitate per esposizioni scritturate nel conto 33960007/16, indicava che, al 21 settembre
2010, il c/c 22774.61, anziché esporre saldo a debito della correntista per € 147.355,48, avrebbe dovuto esporre saldo a credito per essa correntista pari ad € 450 mila.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva all'adito
Tribunale di:
I. “con riferimento al contratto costitutivo del conto corrente
n. 2774.61 ed al contratto di finanziamento [apertura di credito] che in esso ha trovato regolamento, per le causali in atto indicate - che qui si abbiano per ripetute e trascritte -, accertare
e dichiarare l'inesistenza di valido e/o efficace patto scritto relativo alla misura ultralegale degli interessi a debito della
4 correntista, alla misura inferiore a quella legale degli interessi a credito della correntista, all'addebitabilità delle commissioni di massimo scoperto, alla trimestrale capitalizzabilità delle competenze a debito della correntista, all'addebitabilità di spese bancarie ed alla disapplicabilità del principio dispositivo della valuta effettiva;
per l'effetto, accertare e dichiarare che la
[...]
con riferimento alle esposizioni Controparte_1 scritturate nel conto corrente n. 777.34, non aveva diritto di addebitare interessi ad un tasso superiore a quello legale tempo per tempo vigente ovvero, ed in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e da quel dì al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro, aveva obbligo di accreditare gli interessi spettanti alla correntista in misura pari a quella legale tempo per tempo vigente, ovvero, ed in subordine, al tasso legale tempo per tempo vigente sino all'entrata in vigore della L. 154/'92 e da quel dì al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro, non aveva diritto di addebitare commissioni di massimo scoperto, non aveva diritto di addebitare spese bancarie, non aveva diritto di procedere alla trimestrale capitalizzazione delle competenze a debito, aveva obbligo di determinare i cc.dd. numeri debitori e creditori in base al principio dispositivo della valuta effettiva”;
II.“con riferimento al contratto costitutivo del conto anticipi n.
33960007/16 ed ai contratti di finanziamento che in esso hanno trovato regolamento [anticipo su fatture e/o su ulteriore portafoglio commerciale], per le causali in atto indicate - che qui si abbiano per ripetute e trascritte -, accertarne e dichiararne la nullità totale - per difetto di forma scritta -, ovvero, ed in subordine, accertarne e dichiararne la nullità parziale - per omessa indicazione del disciplinare economico che sarebbe stato applicato al rapporto o, in subordine, per sua determinazione mercè rinvio agli usi -, ovvero, in via ulteriormente gradata,
5 accertare e dichiarare la nullità delle clausole dei predetti contratti in forza delle quali sono state addebitate alla correntista le cc.dd. commissioni di massimo scoperto e sottoposte a processo di capitalizzazione trimestrale le competenze”;
III. “per effetto delle statuizioni di cui ai capi I e II delle presenti conclusioni ovvero, ed in subordine, di quelle tra esse, rideterminato il saldo del conto corrente n. 2774.61 dal dì dell'impianto al 21.09.2010, eseguita la rideterminazione anche mercè rielaborazione delle competenze addebitate in conto in ragione delle esposizioni del conto anticipi n.
33960007/16, effettuato il ricalcolo mercè omissione dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto, mercè omissione dell'addebito delle spese, mercé omissione di qualsivoglia sistema di capitalizzazione, mercé determinazione dei numeri debitori e creditori in base al principio dispositivo della valuta effettiva, mercè addebito degli interessi a carico della al tasso legale codicistico tempo per Parte_4 tempo vigente ovvero, ed in subordine, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro e mercè accredito degli interessi spettanti alla al tasso legale Parte_4 codicistico tempo per tempo vigente ovvero, ed in subordine, al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, accertare e dichiarare che, al 21.09.2010, la era creditrice della Parte_4 Controparte_1 di € 450.000/00, ovvero di quella diversa somma,
[...] maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
IV.per l'effetto, condannare la Controparte_1
a pagare nelle mani della la su indicata somma Parte_4 di euro 450.000/00 ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale avrà ritenuto di giustizia, oltre gli accessori infra indicati: a.- interessi corrispettivi dal 21.09.2010
6 al dì della notificazione del presente atto;
b.- interessi di mora dal dì della notificazione della presente citazione al dì del pagamento;
c.- capitalizzazione semestrale degli interessi ex art.
1283 cc. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale;
d.- risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza dell'attore alla categoria economica socialmente significativa dei 'creditori imprenditori' ovvero, ed in subordine, il danno da svalutazione monetaria”;
V. “condannare la alla Controparte_1 refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfetario, accessori previdenziali ed accessori tributari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone” (cfr. pag. 24-26 dell'atto di citazione di primo grado).
7 II.2. Con comparsa del 28 dicembre 2010 si costituiva in giudizio la ed eccepiva, in via preliminare, la CP_2 decadenza ex art. 1832 c.c. e di aver correttamente operato nel corso dei rapporti;
concludeva per il rigetto delle domande.
II.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nei termini concessi ex art. 183, co. 6, c.p.c., il Giudice di primo grado, con provvedimento del 12 novembre 2011, ordinava alla di esibire in Controparte_1 giudizio gli estratti conto indicati dall'attore e disponeva c.t.u., designando come proprio ausiliare il dr.
[...]
. Per_1
Nell'elaborato datato 23 novembre 2012, il C.t.u. esponeva:
- che l'indagine peritale aveva riguardato le operazioni effettuate dal 1° ottobre 1998 al 30 giugno 2010;
- che, «siccome per il c/c n. 2774.61 nel contratto depositato agli atti si faceva rinvio gli “usi di piazza”, aveva provveduto ad applicare per il periodo 01/10/1998-01/11/2006 il tasso
d'interesse legale, mentre per il periodo 2/11/2006-30/06/2010 aveva applicato le condizioni regolarmente pattuite e sottoscritte mediante contratto di apertura di credito presente agli atti di causa»;
- che «per il conto anticipo n. 33960007.16 il ricalcolo degli interessi e competenze era stato effettuato secondo le condizioni sottoscritte nel contratto depositato agli atti dalla banca convenuta»;
- che «gli interessi e le competenze così calcolati erano stati in un primo conteggio sottratti al saldo ricostruito senza alcuna capitalizzazione;
mentre in un secondo conteggio addebitati sul conto ordinario n. 2774.61 e capitalizzati con periodicità annuale». All'esito, concludeva che, già detratta la somma di
8 € 147.355,48 esposta dalle scritture banca, il c/c 2774.61 avrebbe dovuto esporre, alla d ata del 30 giugno 2010:
a) in base al conteggio senza capitalizzazione, saldo a credito della correntista pari ad € 197.408,67;
B) in base al conteggio con capitalizzazione annuale, saldo a credito della correntista pari ad € 202.436,86”.
II.4. Nelle more del giudizio, il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 21 del 24 maggio 2013, dichiarava il fallimento della nelle more trasformata in società a Parte_4 responsabilità limitata.
II.5.Acquisita l'autorizzazione del Giudice delegato alla procedura concorsuale (decreto del 2 ott. 2013), il
[...]
. l . riassumeva il giudizio con atto depositato CP_3 in Cancelleria il 9 ottobre 2013. Il ricorso, completo di decreto di fissazione di udienza, veniva notificato alla convenuta presso il procuratore costituito il 12 novembre 2013.
All'udienza del 16 giugno 2015, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 27 ottobre 2015, il Giudice disponeva la rimessione in istruttoria per conseguire dal C.t.u. alcuni chiarimenti, ricevuti i quali, all'udienza del 2 febbraio 2016, tratteneva nuovamente la causa per la decisione.
Seguiva, il 2 novembre 2016, il deposito della sentenza n. 3604 dell'anno 2016 con cui il Tribunale di S. Maria C.V.,
Sezione Civile Terza, definitivamente pronunciando sulle domande del giudizio R.G. 701220/2010, così definiva il giudizio:
-“Rigetta la domanda, proposta dal Parte_6
in persona del Curatore pro tempore, nei confronti del
[...]
9 in persona del l.r.p.t., di Controparte_1 condanna, ai sensi dell'art. 2033 c.c., al pagamento della somma di euro 450.000,00 o ad altra ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e al maggior danno ai sensi dell'art. 1224
II co. c.c”;
- “Accoglie la domanda, proposta dal
[...]
in persona del Curatore pro tempore, nei Parte_6 confronti del in persona del Controparte_1
l.r.p.t., di accertamento della nullità parziale dei contratti instaurati presso la filiale di Caserta della convenuta, di conto corrente bancario ed identificato con il n. 2774.61 e di conto difinanziamento con anticipo ed identificato con il n.
33960007/16, in riferimento alle clausole negoziali determinative del saggio d'interessi, della capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto”;
- “Accerta, per l'effetto, che alla data della proposizione della domanda giudiziaria il saldo complessivo dei rapporti negoziali intercorrenti fra le parti di cui al capo 2) di questa
Sentenza, e risultante sul conto corrente bancario identificato con il n. 2774.61, presenta un diritto di credito a favore della parte attrice di 197.408,67 euro”;
- “Condanna in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento, in favore del Parte_6
in persona del Curatore pro tempore, della metà delle
[...] spese del giudizio, liquidate, già 50%, in euro 444,00 per esborsi ed in euro 7.000,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie del 15%”;
“Pone in via definitiva a carico di Controparte_1
in persona del l.r.p.t., il pagamento delle spese relative
[...] allo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 22 gennaio 2013”.
10 II.1.Avverso detta sentenza – con citazione per l'udienza del 6 novembre 2017, notificata il 22 aprile 2017- l a
[...]
p r o p o ne v a a p pe ll o , Controparte_1 ar ti c o l a n do u n u n i c o m o ti v o r ubr i c a to “o m e s s a
v a l u ta z i o n e d i c ir c o s ta n z e r il e v a n ti a i fi n i d el l a de c i s io n e ”- e ch i ed e n do a ll a a di ta C or te di volere:
«in riforma parziale della sentenza impugnata:
1) Accertare e dichiarare che la domanda attorea formulata in primo grado, era totalmente infondata e per l'effetto,
2) Riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha accertato
e dichiarato che, alla data di proposizione della domanda giudiziaria, il saldo complessivo dei rapporti negoziali intercorrenti tra le parti e risultante sul conto corrente bancario identificato con il n. 2774.61 presenta un diritto di credito a favore della parte attrice di 197.408,67 euro.
3) Con vittoria delle spese, anche generali, competenze e onorari dei due gradi di giudizio».
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 17 ottobre 2017 si costituiva in giudizio il deducendo Parte_3
l'infondatezza dell' interposto appello principale, e promuovendo appello incidentale, con il quale chiedeva:
- in via istruttoria di porre c.t.u. contabile al fine di rideterminare il saldo del c/c 2774.61 alla data dell'introduzione della domanda giudiziale ovvero, in subordine, al 21 settembre 2010, sulla scorta dei medesimi criteri già impartiti dal Tribunale di S. Maria C.V. e recepiti in sentenza, tuttavia utilizzando anche i documenti che parte attrice aveva depositato in giudizio il 21 marzo 2011, nonché
i documenti che aveva esibito in giudizio all'udienza Pt_7 del 4 aprile 2012; nel merito,
11 I. respingere l'appello promosso da Controparte_1 siccome inammissibile ovvero, in subordine,
[...] infondato;
II. in accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 3604/2016 del Tribunale di S.
Maria C.V., rideterminato il saldo del conto corrente 2774.61 dall'impianto del conto o, in subordine, dal 30 settembre 1995 sino alla data dell'introduzione della domanda giudiziaria ovvero, in subordine, sino alla data del 21 settembre 2010, eseguita la rideterminazione sulla scorta dei medesimi criteri già impartiti dal Tribunale di S. Maria C.V. e recepiti nella sentenza n.
3604/2016 (omissione delle spese e delle commissioni, anche di massimo scoperto;
esclusione della capitalizzazione;
applicazione degli interessi ai tassi sostitutivi di cui al D.Lgs.
385/'93), tuttavia utilizzando anche i documenti che parte attrice depositò in giudizio sub 8 il 21 marzo 2011, nonché i documenti che esibì in giudizio Controparte_1 all'udienza del 4 aprile 2012, accertare e dichiarare che, alla data della proposizione della domanda giudiziaria – ovvero, in subordine, al 21 settembre 2010 –, il saldo complessivo dei rapporti negoziali intercorrenti fra le parti (n. 2774.61 e n.
33960007/16), risultante sul conto corrente bancario identificato con il n. 2774.61, presenta un credito a favore della parte attrice di € 310 mila ovvero pari a quella diversa somma, maggiore o minore, che, anche all'esito di valutazione equitativa, l'Ecc.ma
Corte avrà ritenuto di giustizia;
III. in accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 3604/2016 del Tribunale di S. Maria C.V., condannare Controparte_1
a pagare al la
[...] Parte_3 predetta somma di € 310 mila ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, eventualmente anche all'esito di
12 valutazione equitativa, avrà ritenuto di giustizia, con l'aggiunta dei seguenti accessori: a. interessi corrispettivi dal 21 settembre
2010 al dì della notificazione della citazione introduttiva del primo grado;
b. interessi di mora dal dì della notificazione della citazione (8 ottobre 2010) al dì del pagamento;
c. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dall'introduzione della domanda
13 giudiziale;
d. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co.
2, c.c., da liquidare considerando l'appartenenza dell'attore alla categoria economica socialmente significativa dei creditori imprenditori ovvero, e in subordine, il danno da svalutazione monetaria;
IV. condannare Controparte_1
alla refusione delle spese e dei compensi legali del
[...] grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali e accessori tributari.
II.3. All'udienza del 23 maggio 2024, trattata in modalità cartolare, compariva unicamente il , che si riportava Parte_6 alla comparsa di costituzione con appello incidentale e a quanto dedotto in sede di prima udienza e chiedeva l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e richieste. La Corte riservava la causa per la decisione concedendo i termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Senonchè alla scadenza, alla luce delle istanze e deduzioni delle parti, la Corte rimetteva la causa sul ruolo disponendo una CTU contabile affinchè il nominato consulente, nella persona della dr.ssa rideterminasse il “saldo Persona_2 alla data di introduzione della domanda giudiziale o, in subordine, al 21 settembre 2010 sulla scorta dei medesimi criteri impartiti dal Tribunale, utilizzando anche i documenti depositati in giudizio da parte attrice in data 21 marzo 2011
(segnatamente gli estratti scalari dal 30 settembre 1995 al 30 settembre 1998), nonché i documenti (non rinvenuti in atti) richiamati dall'appellato e che il medesimo assume Parte_6 essere stati esibiti dall'istituto di credito all'udienza del 4 aprile
2012”.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 5 giugno
2025, le parti concludevano e la Corte rimetteva la causa nuovamente in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 14 190 c.p.c. (60+20) per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all'esito della espletata CTU contabile e dei successivi chiarimenti resi dal nominato consulente, ha respinto la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito avanzata dal (ora nei Parte_6 Pt_3 confronti della - osservando che Controparte_1
“nel caso in cui i rapporti di conto corrente siano ancora in corso di svolgimento e le eventuali operazioni illegittimamente addebitate siano state semplicemente annotate sui medesimi conti, comportando una modifica dei saldi non può dirsi di essere in presenza di un pagamento indebito”, cfr. pag. 4 della sentenza) - ed ha accolto la domanda dal medesimo proposta di accertamento della nullità delle clausole negoziali o delle singole operazioni poste in essere dalla banca “in assenza di fondamento contrattuale e della conseguente determinazione della precisa entità patrimoniale illegittimamente annotata sul conto corrente”, con specifico “riferimento alle clausole negoziali determinative del saggio di interessi, della capitalizzazione degli interessi
e della commissione di massimo scoperto”, per l'effetto, ha accertato il saldo depurato dalle operazioni “prive di valido fondamento negoziale”
e, applicando tra i vari conteggi elaborati dal CTU “quello che non applica alcuna tipologia di capitalizzazione a vantaggio di nessuna delle parti”, ha riconosciuto un credito a favore di parte attrice di € 197.408,67 alla data di proposizione della domanda giudiziaria.
A fondamento della decisione, ha osservato che:
- l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta banca
è tardiva e, pertanto, non può essere esaminata nel merito, siccome proposta nella memoria istruttoria di cui all'art. 183
VI co., II termine, c.p.c.;
15 -- la domanda di condanna ex art. 2033 c.c. è inammissibile, perché promossa a conto ancora aperto;
ciò comporta che non può dirsi esistente un pagamento indebito, in quanto non si è concretamente verificato nessuno spostamento di denaro;
-- diversamente, la domanda di accertamento è ammissibile, in quanto il correntista, anche durante lo svolgimento del rapporto di c/c, può avere un concreto ed attuale interesse volto a verificare la corretta entità del saldo del conto corrente in un determinato momento storico, così da chiedere, una volta ottenuto l'accertamento in sede giudiziaria, lo storno delle operazioni illegittime dal conto corrente e la correzione del saldo;
-- l'eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c. è infondata;
l'effetto di approvazione del c/c che deriva dalla mancata contestazione del medesimo nel termine di sessanta giorni dalla sua ricezione, produce esclusivamente la conferma della sussistenza storica delle singole operazioni di addebito e di accredito nella loro realtà fattuale, ma non preclude la possibilità di domandare in giudizio l'accertamento dell'esistenza di pattuizioni negoziali nulle o di operazioni prive di fondamento contrattuale;
-- quanto al merito della domanda volta alla dichiarazione della nullità, è stato provato in giudizio che l'istituto di credito abbia effettivamente posto in essere le condotte evidenziate dalla parte attrice nei propri scritti difensivi;
la banca ha fatto applicazione di pattuizioni negoziali affette da nullità; il tasso di interesse debitorio ed anche la misura della commissione di massimo scoperto sono stati previsti in sede negoziale mediante il rinvio ai cc.dd. usi su piazza, come affermato dall'attrice e in sostanza neppure contestato dalla parte
16 convenuta;
la banca ha altresì capitalizzato gli interessi in modalità non reciproche, bensì trimestralmente a proprio favore ed annualmente in favore della correntista;
inoltre, i contratti nulla sanciscono riguardo al calcolo delle tempistiche relative all'annotazione delle operazioni in conto corrente;
-- «in conformità ai quesiti delineati dall'Autorità Giudiziaria, il consulente tecnico dell'Ufficio ha quindi rielaborato il saldo dei conti correnti alla data della proposizione della domanda giudiziale, depurandolo da spese e commissioni non previste o previste in maniera indeterminata (come per quella di massimo scoperto per la quale non è specificata la misura del saggio d'interesse), sostituendo il tasso di interesse convenzionale, anch'esso determinato con rinvio ad usi su piazza e quindi nullo per indeterminatezza (art. 1346 c.c.) con quello delineato nel quesito peritale (legale o ex art. 117 d.lgs. 385/1993, a seconda dei periodi cronologici di riferimento) e prospettando un duplice conteggio in ordine alla capitalizzazione degli interessi, sia non applicando nessun anatocismo sia calcolando la capitalizzazione annuale in favore di entrambe le parti»;
-- tra i diversi conteggi elaborati dal C.t.u., va quindi utilizzato, per accertare il saldo depurato dalle operazioni prive di valido fondamento negoziale, quello che non applica alcuna tipologia di capitalizzazione a vantaggio di nessuna delle parti
-- “in luogo del saldo elaborato dall'istituto di credito, che alla data di proposizione della domanda presentava un saldo passivo per la correntista di € 147.355,48 e quindi un credito pecuniario a favore della banca, sulla base dei calcoli effettuati dal c.t.u.”, il Tribunale accertato un saldo a credito a favore della parte attrice di € 197.408,67.
17 2. Avverso detta sentenza la Controparte_1 ha proposto un unico motivo d'impugnazione –
[...] rubricato “omessa valutazione di circostanze rilevante ai fini della decisione” (cfr. atto di appello)- col quale si duole, in sostanza, che il consulente tecnico di ufficio nominato in prime cure abbia ricostruito “i rapporti controversi” in mancanza della necessaria documentazione necessaria, nella specie degli estratti conti relativi ai periodi in verifica («nell'atto introduttivo, l'attore dichiara che, con riferimento al conto corrente n. 2774.61, mancano gli estratti conto relativi al periodo dall'apertura del conto corrente (01.11.1986) fino alla data del 30.09.1998 ed inoltre dichiara che non sono stati prodotti gli estratti conto relativi ad un rilevante periodo intermedio. Sempre nell'atto introduttivo, l'attrice dichiara che, anche con riferimento al conto corrente n. 33960007/16, non sono stati prodotti gli estratti conto relativi ad un rilevante periodo intermedio»), ergo, aggiunge, non avendo assolto parte attrice ai propri oneri probatori, in base al disposto dell'art. 2967 c.c., non avendo essa prodotto tutti gli estratti conto relativi ai rapporti controversi, la domanda attrice andrebbe rigettata.
Pertanto invoca una riforma della sentenza “nella parte in cui ha accertato un diritto di credito a favore della parte attrice di € 197.408,67”, non essendo provata la domanda attorea, e una conferma “nella parte in cui ha rigettato la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna della al CP_1 pagamento della somma di € 450.000,00 ovvero della minore
o maggiore somma accertata in corso di causa”
Il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile perchè difetta di specificità.
Ed invero, l'appellante principale, senza in alcun modo confrontarsi con le ragioni espresse dal Tribunale a fondamento della
18 decisione, attraverso apodittiche argomentazioni, nell'esporre le sue ragioni di doglianza, si è limitato a:
- riproporre il contenuto delle deduzioni attoree contenute nell'atto introduttivo, quanto alla mancanza di taluni estratti conto relativi ai periodi ed ai rapporti in verifica;
- a trascrivere i chiarimenti richiesti al CTU di primo grado e le risposte dal medesimo fornite;
- ad argomentare che “il CTU non ha spiegato come sia riuscito
a ricostruire i rapporti controversi in mancanza di tutta la documentazione necessaria”;;
- ad evidenziare che “non producendo tutti gli estratti conto relativi ai rapporti controversi, la parte attrice non ha assolto
l'onere probatorio su di essa gravante, in ragione dell'art.
2697 c.c., non riuscendo a provare la fondatezza della domanda” (cfr. pag. 3-4-5- dell'atto di appello).
Di contro, avrebbe dovuto indicare, quantomeno, quali estratti conto, a suo dire, mancavano allorché spirò il termine concesso dal Tribunale per il deposito della memoria ex art. 183, co. 2, c.p.c. Ed invece, ha trascurato di esporre questo dato, lamentando ( si ripete) in modo laconico e generico, che nell'atto introduttivo l'attore aveva dichiarato la mancanza degli estratti del c/c 2774.61 dall'impianto del rapporto (1° novembre 1986) al 30 settembre 1998, nonché di taluni altri intermedi inerenti sia a detto conto che a quello contrassegnato col n. 33960007/16.
Evidente, allora, il difetto di specificità della impugnazione ne va comunque affermata la infondatezza.
Ed invero, il quadro istruttorio con cui si confrontò il
Tribunale allorché dispose la consulenza tecnica econometrica era mutato rispetto a quello esistente al momento
19 dell'iscrizione della causa a ruolo ( come di seguito meglio si vedrà), tanto perché:
-- con le II note ex art. 183, co. 6, c.p.c., parte attrice aveva depositato sub 8, con riguardo al c/c 2774.61, anche i seguenti estratti: estratti scalari dal 30 settembre 1995 al 30 settembre 1998; estratti ordinari dal 30 settembre 1996 al 30 settembre 1998; estratti ordinari e scalari dal 1° luglio 2000 al 30 settembre 2000; estratto scalare dal 1° luglio 2010 al
22 settembre 2010;
-- la banca convenuta, all'udienza del 4 aprile 2012, in parziale ottemperanza dell'ordine di esibizione impartito dall'Istruttore il
12 novembre 2011, aveva depositato, con riguardo al c/c
2774.61, gli estratti ordinari e scalari dal 1° luglio 2010 al 30 settembre 2010, nonché, con riguardo al rapporto n.
33960007/16, il dettaglio delle competenze addebitate per gli anticipi per i periodi 30 giugno 2009 - 30 settembre 2009 e 1° gennaio 2010 - 22 settembre 2010.
Sicchè, al momento della consulenza, erano presenti agli atti del giudizio:
1. tutti gli estratti scalari del c/c 2774.61 dal 30 settembre 1995 al 30 settembre 2010;
2. tutti gli estratti ordinari del c/c 2774.61 dal 30 giugno 1996 al 30 settembre 2010;
3. tutti i dettagli delle competenze addebitate per gli anticipi con liquidazione periodica riferiti al rapporto n. 33960007/16 relativi al periodo 23 gennaio 2007 / 22 settembre 2010.
Atti e documenti di cui però il consuelente nella sua relazione e poi il Giudice nel suo provvedimento non hanno inspiegabilmente tenuto conto, come appresso meglio si dirà.
20 Per quanto detto, le deduzioni dell'appellante Controparte_1 vanno respinte.
[...]
4.A questo punto si passa ad esaminare l'appello incidentale del . Parte_6
Con il primo motivo - rubricato “omessa valutazione di materiale istruttorio agli atti del giudizio” (cfr. pag. 19 della comparsa di risposta all'appello) - l'istante si duole che il
Tribunale, recependo integralmente le risultanze della c.t.u , abbia omesso di utilizzare materiale istruttorio di indubbia rilevanza inerente sia al c/c 2774.61 sia al rapporto anticipi
3396000.16, che il C.t.u. aveva trascurato di impiegare nei calcoli peritali, sebbene ritualmente e tempestivamente depositati agli atti del processo. In dettaglio, assume, non sono stati utilizzati:
-- gli estratti del c/c 2774.61 depositati da parte attrice come doc. 8 con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.
(estratti scalari dal 30 settembre 1995 al 30 settembre 1998; estratti ordinari dal 30 settembre 1996 al 30 settembre 1998; estratti, ordinari e scalari, dal 1° luglio 2000 al 30 settembre
2000; estratto scalare dal 1° luglio 2010 al 22 settembre
2010); il deposito, avvenuto il 21 marzo 2011, è documentato dall'indice del fascicolo di primo grado debitamente sottoscritto dal Cancelliere del Tribunale di S. Maria C.V.;
-- gli estratti del c/c 2774.61 e i dettagli delle competenze addebitate per il rapporto anticipi n. 3396000.16 che Pt_7 depositò all'udienza del 4 aprile 2012 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito il 12 novembre 2011 dall' Istruttore del giudizio di primo grado (all'udienza del 4 aprile 2012, in ottemperanza a detto ordine, depositò, con riguardo al Pt_7 conto corrente n. 2774.61, gli estratti ordinari e scalari dal 1° luglio 2010 al 30 settembre 2010, nonché, con riguardo al
21 rapporto n. 33960007/16, il dettaglio delle competenze addebitate per gli anticipi per i periodo giugno 2009 - 30 settembre 2009 e 1° gennaio 2010 - 22 settembre 2010); il deposito è dimostrato dal verbale dell'udienza del 4 aprile 2012.
Evidenzia l'appellante incidentale che, sebbene fossero stati versati in atti ulteriori estratti conto, relativi ad ulteriori periodi in verifica, i calcoli peritali – che il Giudice ha recepito in sentenza – hanno riguardato unicamente il periodo compreso tra il 1° ottobre 1998 e il 30 giugno 2010 (relazione del C.t.u., pag. 4: «I calcoli peritali hanno quindi riguardato
l'intero arco temporale di entrambi i conti correnti, anche se corre obbligo di precisare che gli estratti conto e gli scalari per il conto ordinario sono stati prodotti a far data dal 01/10/1998
e fino al 30/06/2010 con eccezione del periodo 01/07/2000-
30/09/2000; per il conto anticipi n. 3396000.16 a far data dal
23/01/2007 e fino al 31/12/2009 ad eccezione del dettaglio relativo al periodo 30/06/2009-30/09/2009)».
Or dunque il motivo scrutinato va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Dalla lettura degli atti di causa, si evince, effettivamente, che il consulente nominato in prime cure. erroneamente utilizzò a fini peritali esclusivamente il materiale istruttorio che parte attrice aveva offerto in comunicazione al momento della costituzione in giudizio, senza tener conto di quanto depositato / esibito nell'ulteriore corso del processo;
il Tribunale, allo stesso modo, non tenne conto di tali estratti e documenti, ancorchè tempestivamente e ritualmente acquisiti agli atti del processo, vale a dire degli estratti prodotti con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, e degli estratti conto e dei dettagli competenze esibiti dalla banca all'udienza del 4 aprile 2012.
22 La Corte, alla luce delle istanze e deduzioni delle parti, ha disposto una ulteriore consulenza tecnica di ufficio affidando l'incarico alla dr.ssa affinchè, sulla base di Persona_2 tutta la documentazione ritualmente acquisita, fermo restando i quesiti posti dal Tribunale e quanto già accertato, procedesse con riferimento al contratto di conto corrente n. 2774.61 alla ridetermina del saldo alla data di introduzione della domanda giudiziale o in subordine al 21 settembre 2010, “utilizzando anche i documenti prodotti in giudizio da parte attrice in data 21 marzo 2011(segnatamente gli estratti scalari dal 30 settembre
1995 al 30 settembre 1998), nonché i documenti (non rinvenuti in atti) richiamati dall'appellato e che il medesimo Parte_6 assume essere stati esibiti dall'istituto di credito all'udienza del
4 aprile 2012” (cfr. ordinanza del 16 settembre 2024).
Preliminarmente, l'ausiliario, con riferimento alla documentazione rinvenuta ed oggetto di esame, ha avuto cura di precisare che “agli atti del giudizio relativamente al conto anticipi n. 33960007/16 non vi sono estratti conto, ma solo documenti contenenti il dettaglio delle competenze trimestrali applicate per ogni anticipo. Inoltre, come già sopra rappresentato, non sono stati rinvenuti agli atti i documenti
“esibiti dall'istituto di credito all'udienza del 4 aprile 2012” citati nell'ordinanza del 16.9.2024 (ovvero con riguardo al rapporto n.
33960007/16 l'estratto conto del terzo trimestre 2009 e gli estratti conto di tutti i trimestri compresi tra il 1° gennaio 2010 e il 22 settembre 2010).Quindi per quanto riguarda il conto anticipi l'indagine ha riguardato i seguenti trimestri: 1° trim- 2007, 2° trim. 2007, 3° trim.2007, 4° trim. 2007, 1° trim. 2008, 2° trim. 2008, 3° trim. 2008,
4° trim.2008, 1° trim.2009, 2° trim. 2009, 4° trim. 2009”.
Sicchè ha chiarito di non potere “rispondere alla parte del quesito in cui si chiede di esaminare anche i documenti «richiamati dall'appellato e che il medesimo assume essere stati esibiti Parte_6
23 dall'istituto di credito all'udienza del 4 aprile 2012» non essendo disponibili agli atti del giudizio i dettagli delle competenze del conto anticipi per il 3° trim.2009 e per il periodo gennaio- settembre 2010 (tra
l'altro sul conto corrente ordinario l'ultimo addebito per le competenze del conto anticipi è relativo al primo trimestre 2010)”.
Pertanto, per il conto corrente ordinario ha condotto l'indagine movimento per movimento, a partire dal 2° trim. 1996 (precisamente dall'1.4.1996) fino al 3° trim. 2010 (precisamente fino al 16.9.2010, data dell'ultimo movimento disponibile). Il saldo è stato quindi rideterminato alla data del 21 settembre 2010 come previsto nel quesito disposto dall'organo giudicante (precisamente alla data del 16 settembre 2010).
Per quanto riguarda la data di partenza dei conteggi, ha rappresentato che “non vi sono agli atti gli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto di conto corrente. Non è stato possibile neanche sviluppare i conteggi dal 3° trim. 1995 (come indicato in ordinanza) in quanto per il 3° trim. 1995 agli atti del giudizio non vi è alcun estratto conto, mentre per il 4° trim. 1995 e il 1° trim. 1996 sono disponibili agli atti del giudizio solo gli estratti conto scalari i quali riportano il dettaglio delle competenze trimestrali, ma non consentono di effettuare una ricostruzione giornaliera movimento per movimento utile ai fini delle rideterminazione del saldo finale. Di tali estratti conto scalari si è comunque tenuto conto ai fini del calcolo delle competenze trimestrali addebitate in conto successivamente”.
Non ha invece riscontrato “buchi” nei periodi intermedi in quanto
“gli estratti conto sono presenti in serie continua dal 2° trim. 1996 fino al 3° trim. 2010”, inoltre “nell'estratto conto del III° trimestre anno
1997, precisamente alla data del 15/07/1997, mancano alcune righe relativamente al periodo 15/07/1997 – 31/07/1997. Manca infatti la pagina n.2 per cui per proseguire nei conteggi è stato necessario
24 inserire un rigo per la quadratura contabile con l'importo necessario per la quadratura del saldo finale del trimestre”.
Per quanto riguarda i conteggi sviluppati, il consulente ha precisato che: per il conto corrente n.2774.61, i conteggi “seguono criteri diversi sulla base delle due distinte pattuizioni contrattuali rinvenute agli atti e sopra descritte. L'analisi condotta può essere quindi suddivisa in due periodi: dall'aprile 1996 e fino all'ottobre 2006 (con riferimento alla pattuizione originaria, rinvenuta agli atti, per il c/c ordinario n.2774.61) e dal novembre 2006 al settembre 2010 (con riferimento alla successiva pattuizione del novembre 2006 sempre relativamente al c/c ordinario n.2774.61).Il conteggio sviluppato ai fini della rideterminazione del saldo finale alla data del 16.9.2010 è unico.
Per il conto anticipi ha sviluppato un separato conteggio, che poi
è stato recepito nel conteggio del conto corrente ordinario atteso che risulta contrattualmente previsto che le competenze dello stesso siano addebitate trimestralmente sul conto corrente ordinario.
Sicchè ha così concluso: “Agli atti del giudizio sono state rinvenute tra la e la tre Parte_4 Controparte_1 pattuizioni contrattuali, due riguardanti il conto corrente ordinario n.
2774.61 e una riguardante il conto anticipi n. 33960007.16.
L'indagine della sottoscritta CTU è stata svolta quindi sul conto corrente ordinario n. 2774.61 e sul conto anticipi n. 33960007.16.
La scrivente, come richiesto dalla Corte, ha rideterminato il saldo alla data del 21.9.2010 (anzi precisamente alla data del 16.9.2010 relativa all'ultimo movimento bancario disponibile nella documentazione agli atti del giudizio) sulla scorta dei medesimi criteri impartiti dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel corso del primo grado di giudizio, utilizzando anche gli ulteriori documenti depositati agli atti (come riepilogati al paragrafo 3 e 5.3 della relazione) e segnalando le carenze documentali (pure indicate al paragrafo 3 e 5.3).
25 (…)
In conclusione, quindi, per quanto riguarda il rapporto di conto corrente n. 277461, a seguito dei conteggi effettuati sulla base dei criteri esposti ai superiori paragrafi del presente elaborato, il saldo risultante alla data del 16.9.2010 (data dell'ultimo movimento di conto disponibile), come rettificato dalla scrivente CTU, risulta a credito del correntista di euro 363.697,58,” senza capitalizzazione trimestrale.
Riconosciuta la piena validità e correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente tecnico, conformemente la decisione va emendata.
5.Con un secondo motivo di appello incidentale – rubricato
“ammissibilità della domanda di condanna” (cfr. pag. 24 della comparsa di risposta all'appello)- il lamenta che il Parte_3
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere abbia erroneamente rigettato la domanda di condanna introdotta da parte attrice dichiarandola inammissibile. All'opposto sostiene che poiché “la rigenerazione dei rapporti determinava un saldo attivo di conto” il Tribunale “avrebbe dovuto interrogarsi circa l'immediata esigibilità del saldo attivo in condizione di conto corrente ancora aperto” (cfr. pag. 25 dell'atto di appello). Ed aggiunge che “il credito da saldo attivo è immediatamente tutelabile oltre che con domanda di accertamento anche con domanda di condanna, allorchè la banca depositaria del contratto rifiuta di riconoscere il credito e/o di eseguire l'ordine di pagamento impartito dal correntista” (cfr. pag. 25 della citata comparsa).
Il motivo va respinto.
5.1. Giova rammentare che in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al 26 saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (cfr. Cass. n. 13586/ 2024).
Invero, secondo l'orientamento ormai pacificamente condiviso in giurisprudenza che trova il suo fondamento nella sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 24418/2010, è possibile configurare un vero e proprio pagamento – rilevante ai fini dell'azione di ripetizione dell'indebito – “soltanto se, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (Cass. civ. sent. n. 798/2013).
Tale assunto è rilevante non soltanto con riferimento alla valutazione della prescrizione del diritto alla ripetizione, ma anche e soprattutto con riguardo alla sussistenza o meno del diritto a ripetere le somme “pagate”. In questo senso, la S.C. ha anche affermato che “il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens” (Cass. civ. ord. n. 24051/2019 conf. a Cass. SS.UU. sent. n. 24418/2010).
Prima della chiusura del conto, costituiscono veri e propri pagamenti – anche ai fini del calcolo della prescrizione – le sole rimesse a carattere solutorio, ovvero quei versamenti effettuati su un conto
27 scoperto (cioè un conto per il quale non vi sia un affidamento e che risulti in quel momento scoperto), oppure nell'ipotesi analoga di versamento su conto passivo, cioè destinato a coprire un passivo che eccede il limite del fido (in questo caso esiste un affidamento, ma il cliente ha superato anche quell'importo). Da ciò discende che in tali casi, il correntista risulta legittimato ad agire in giudizio per la restituzione delle somme illegittimamente versate a carattere solutorio anche prima della chiusura del conto.
Di recente è intervenuta la Suprema Corte con una pronuncia a
SS UU ( n. 19750/2025) con la quale ha ammesso la possibilità di esperire l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. a conto ancora aperto
– domanda accoglibile in presenza di rimesse solutorie – con la precisazione che, in tale caso, il giudizio può concludersi unicamente con l'accertamento del saldo, non con una condanna di pagamento fin quando il conto non viene estinto.
Secondo tale pronuncia, se da un lato la chiusura del conto corrente costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito, dall'altro, la domanda di ripetizione è ammissibile anche se il rapporto bancario in contestazione è stato chiuso in corso di causa.
5.2. Venendo al caso in oggetto - ove peraltro risulterebbe che i rapporti di conto corrente si siano “chiusi” nel corso di questo giudizio come del resto rileva lo stesso Tribunale “in virtù dell'automatico scioglimento dei medesimi per effetto della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società attrice, come sancito dall'art. 78 R.D.
267/1942)” - pur a volere ritenere che sia astrattamente ammissibile la domanda di condanna alla ripetizione nei confronti della banca, osserva la Corte che non è stato precisamente dedotto né provato quando si sia verificata la chiusura del conto /dei conti de quibus, di cui peraltro è stato accertato il saldo intermedio, alla data del 16 settembre
2010 (data dell'ultimo movimento di conto disponibile) non alla data della presunta chiusura.
28 Ergo, mancando ogni ulteriore informazione in merito alle successive movimentazioni e vicende di tali rapporti, e comunque una domanda specifica della società correntista che abbia ad oggetto la liquidazione delle somme versate a carattere solutorio sino all'accertamento del saldo intermedio, essendo stata richiesta genericamente la condanna della al pagamento delle somme non CP_1 dovute, comunque non si potrebbe addivenire, in questo giudizio, ad una pronuncia di condanna alle relative restituzioni.
La decisione impugnata va dunque sul punto confermata.
6.Per quanto esposto, respinto l'appello principale della
[...]
va invece accolto per quanto di ragione l'appello Controparte_1 incidentale del sicchè, in parziale riforma Parte_3 della gravata sentenza, la Corte accerta che, alla data della proposizione della domanda giudiziaria ovvero alla data del 16 settembre 2010, il saldo complessivo del rapporto di conto corrente bancario n. 2774.61
e del conto di finanziamento con anticipo n. 33960007/16, presentava un saldo a credito della società correntista, ora Parte_3 di € 363.697, 98.
7.La riforma della sentenza impugnata impone al giudice del gravame di rinnovare la liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Dette spese, per rigore di soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante, in favore del CP_1 CP_1 Controparte_1
nella misura di 2/3 e liquidate in dispositivo, Parte_3 tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto, dell'esito della decisione, del valore della causa ( nella specie da ragguagliare al decisum) e degli altri parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con compensazione del residuo terzo tra le parti.
29 Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante principale di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
Le spese delle consulenze tecniche espletate in primo e in secondo grado vanno poste a carico definitivamente della Controparte_1
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore - con atto di
[...] citazione per l'udienza del 6 novembre 2017, notificato il 22 aprile 107-
e sull'appello incidentale proposto dal in Parte_3 persona dei curatore pro tempore- con comparsa di risposta all'appello depositata il 7 ottobre 2017- avverso la sentenza n. 3604/2016 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, pubblicata in data 2 novembre 201, così provvede:
A) rigetta l'appello principale;
B) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della gravata sentenza, accerta che, alla data del 16 settembre
2010, il saldo complessivo dei rapporti di conto corrente n. 2774.61
e di conto di finanziamento con anticipo n. 33960007/16, presentava un credito a favore della società correntista di € 363.697, 98;
C) condanna la a pagare in favore del Controparte_1 le spese di entrambi i gradi di giudizio Parte_3 nella misura dei 2/3, spese che liquida, in tale proporzione, per il primo grado in € 296,00 per gli esborsi, € 14.971,33 per i compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, per i secondo grado in € 13.412,66 per i compensi professionali, oltre
30 I.V.A. e C.P.A. come per legge, con compensazione del residuo terzo tra le parti;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma
1-bis dello stesso articolo;
E) pone le spese delle CTU espletate nel primo grado di giudizio e nel presente grado di appello definitivamente a carico della
[...]
Controparte_1
Napoli, il 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
31 32
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