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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/12/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 213/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di PA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
AN CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( in qualità di eredi di C.F._2 Persona_1
( ), rappresentati e difesi dall'avv. MALVISI PAOLO, C.F._3 elettivamente domiciliata presso il relativo studio in P.LE SANTAFIORA, 1
43100 PARMA;
RICORRENTI contro
- ( ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliato C/O AVVOCATURA REGIONALE INAIL VIA
ABBEVERATOIA 71/A, PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni
Per le parti ricorrenti:
«Piaccia al Sig. Giudice del Lavoro lll.mo adito, ogni contraria istanza rigettata
NEL MERITO
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio più sopra esposti, che l'odierno ricorrente è affetto da mesotelioma maligno pleurico, malattia professionale tabellata alla Voce 57, Tabella delle malattie professionali dell'industria, D.M. 9 aprile 2008; voce 53, D.M. 10 ottobre 2023
“Revisione delle Tabelle delle malattie professionali nell'industria” (cod. ICD-10 C45.0), contratta, per i motivi meglio espressi in narrativa, per lavorazioni svolte in modo non occasionale che configurano un danno biologico permanente valutabile, secondo le tabelle
, nella misura 90% (novanta percento); CP_1
- conseguentemente, condannare l' Controparte_2
- sede di PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] riconoscimento della malattia professionale denunciata ed a corrispondere all'odierno ricorrente la rendita dovuta per legge e rapportata al danno permanente sopra indicato o a quel diverso grado che verrà determinato in corso di espletanda C.T.U. medico – legale, a decorrere comunque dalla data di presentazione delle domande in sede amministrativa n. 52012515 in data
03/08/2023;
- accertato il diritto al riconoscimento della malattia professionale denunciata, condannare l' - sede di Controparte_2
PA - , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, dei ratei maturati con la decorrenza di cui al capoverso precedente;
- condannare altresì l' Controparte_2
- sede di PA -, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere,
[...] dall'insorgenza del diritto alla prestazione e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati;
- condannare l' Controparte_2
- sede di PA -, in persona del legale rappresentante pro tempore, al compenso, ex D.M.
55/2014 e anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 bis ulteriormente aumentato il compenso fino al 30% in quanto atto redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la
Pag. 2 di 6 consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati, oltre spese e oneri accessori, rifuse le eventuali competenze di C.T.P., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza
Nel merito: in via principale: rigettare il ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per mancanza dell'eziologia professionale in riferimento alla malattia professionale denunciata dal ricorrente e, per l'effetto, rigettare ogni pretesa indennitaria dedotta e deducibile.
In subordine: quantificare il danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia a seguito della CTU».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.3.2025, ha chiesto al Tribunale Persona_1
di PA di accertare l'origine professionale del mesotelioma pleurico dal quale era affetto e, per l'effetto, condannare a erogare le prestazioni previste CP_1 dalla legge per un danno biologico del 90%.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. È stata disposta CTU medico-legale al fine dell'accertamento dell'origine professionale della patologia denunciata dal ricorrente e del grado di invalidità da essa derivante.
4. Nelle more del giudizio, è intervenuto il decesso del ricorrente;
gli eredi legittimi e si sono spontaneamente costituititi per la Parte_1 Parte_2 prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 302 c.p.c., sicché non si è resa necessaria l'interruzione del processo.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 3 di 6 7. In tema di indennizzo da parte di del danno biologico conseguente a CP_1
malattie professionali o infortuni sul lavoro, l'art. 13 co. 2 d.lgs. 38/2000 dispone:
«in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema di indennizzo e CP_1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a. le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psico-fisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifiche “tabelle delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”.
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b. le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione».
8. Il CTU all'esito delle operazioni peritali, ha raggiunto le Persona_2 seguenti conclusioni:
« • Il mesotelioma pleurico maligno ha avuto origine professionale.
• Con riferimento alle tabelle (DLgs 38/2000), il danno biologico che tale CP_1 patologia ha comportato fino al decesso dell'assicurato può essere indicato nella misura del 90% (voce 136)».
9. Il consulente, in particolare, ha riconosciuto la necessità di accertare secondo criteri probabilistici la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività professionale svolta da e la patologia neoplastica dallo stesso contratta, non essendo Pt_1
Pag. 4 di 6 disponibili valutazioni tecniche o rilevazioni ambientali che permettano la precisa quantificazione della presenza di amianto sui luoghi di lavoro.
10. Nondimeno, ha ritenuto che, sulla base di un'analisi induttiva dei dati disponibili, potesse presumersi con forte grado di probabilità statistica la sussistenza del nesso di causalità.
11. In particolare, sono stati valorizzati i seguenti elementi:
- la comprovata attività lavorativa come manutentore/riparatore e conduttore presso un'azienda (Levati) che produceva macchine per l'industria alimentare, in un'epoca in cui l'uso dell'amianto era massivamente utilizzato per la coibentazione delle tubature, delle caldaie e delle autoclavi destinate all'industria conserviera;
- l'impiego presso PAlat come manutentore e riparatore di impianti e camini dal 1974 al pensionamento, dato che, fino al 1992, l'amianto era pressoché ubiquitario nell'industria lattiero-casearia per le sue proprietà isolanti e di resistenza al calore (a es. erano molto utilizzate tubature, camini e pompe in amianto nei processi di sterilizzazione del latte e di produzione/pastorizzazione;
- dalla documentazione trasmessa a da PAlat, emerge che le CP_1
procedure di bonifica delle coibentazioni di caldaie e tubazioni hanno interessato 1000 kg di amianto nel 2001 e 1037 kg nel 2002: si tratta di quantitativi che rendono altamente improbabile che non sia mai Pt_1 stato esposto a fibre aerodisperse durante le operazioni di manutenzione, montaggio/smontaggio, riparazione, etc.
12. In ragione della corretta metodologia adottata, della completezza dell'analisi e dell'immunità del ragionamento da vizi logici e giuridici, si ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU.
13. deve pertanto essere condannato al pagamento in favore degli eredi dei CP_1 ratei della rendita prevista dalle tabelle per un'invalidità del 90% maturati CP_1 dalla data della domanda amministrativa (3.8.2023) a quella del decesso dell'originario ricorrente (26.4.2025).
Pag. 5 di 6 14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
15. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di PA, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di e di CP_1 Parte_2 [...] dei ratei della rendita prevista dalla tabella per un danno Pt_1 CP_1 biologico del 90% maturati dal 3.8.2023 al 26.4.2025;
2. condanna al pagamento in favore di e di CP_1 Parte_2 [...] delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre Pt_1
15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in PA, 18/12/2025
Il giudice
Matteo AN CO
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di PA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
AN CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( in qualità di eredi di C.F._2 Persona_1
( ), rappresentati e difesi dall'avv. MALVISI PAOLO, C.F._3 elettivamente domiciliata presso il relativo studio in P.LE SANTAFIORA, 1
43100 PARMA;
RICORRENTI contro
- ( ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliato C/O AVVOCATURA REGIONALE INAIL VIA
ABBEVERATOIA 71/A, PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni
Per le parti ricorrenti:
«Piaccia al Sig. Giudice del Lavoro lll.mo adito, ogni contraria istanza rigettata
NEL MERITO
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio più sopra esposti, che l'odierno ricorrente è affetto da mesotelioma maligno pleurico, malattia professionale tabellata alla Voce 57, Tabella delle malattie professionali dell'industria, D.M. 9 aprile 2008; voce 53, D.M. 10 ottobre 2023
“Revisione delle Tabelle delle malattie professionali nell'industria” (cod. ICD-10 C45.0), contratta, per i motivi meglio espressi in narrativa, per lavorazioni svolte in modo non occasionale che configurano un danno biologico permanente valutabile, secondo le tabelle
, nella misura 90% (novanta percento); CP_1
- conseguentemente, condannare l' Controparte_2
- sede di PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] riconoscimento della malattia professionale denunciata ed a corrispondere all'odierno ricorrente la rendita dovuta per legge e rapportata al danno permanente sopra indicato o a quel diverso grado che verrà determinato in corso di espletanda C.T.U. medico – legale, a decorrere comunque dalla data di presentazione delle domande in sede amministrativa n. 52012515 in data
03/08/2023;
- accertato il diritto al riconoscimento della malattia professionale denunciata, condannare l' - sede di Controparte_2
PA - , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, dei ratei maturati con la decorrenza di cui al capoverso precedente;
- condannare altresì l' Controparte_2
- sede di PA -, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere,
[...] dall'insorgenza del diritto alla prestazione e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati;
- condannare l' Controparte_2
- sede di PA -, in persona del legale rappresentante pro tempore, al compenso, ex D.M.
55/2014 e anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 bis ulteriormente aumentato il compenso fino al 30% in quanto atto redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la
Pag. 2 di 6 consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati, oltre spese e oneri accessori, rifuse le eventuali competenze di C.T.P., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza
Nel merito: in via principale: rigettare il ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per mancanza dell'eziologia professionale in riferimento alla malattia professionale denunciata dal ricorrente e, per l'effetto, rigettare ogni pretesa indennitaria dedotta e deducibile.
In subordine: quantificare il danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia a seguito della CTU».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.3.2025, ha chiesto al Tribunale Persona_1
di PA di accertare l'origine professionale del mesotelioma pleurico dal quale era affetto e, per l'effetto, condannare a erogare le prestazioni previste CP_1 dalla legge per un danno biologico del 90%.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. È stata disposta CTU medico-legale al fine dell'accertamento dell'origine professionale della patologia denunciata dal ricorrente e del grado di invalidità da essa derivante.
4. Nelle more del giudizio, è intervenuto il decesso del ricorrente;
gli eredi legittimi e si sono spontaneamente costituititi per la Parte_1 Parte_2 prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 302 c.p.c., sicché non si è resa necessaria l'interruzione del processo.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 3 di 6 7. In tema di indennizzo da parte di del danno biologico conseguente a CP_1
malattie professionali o infortuni sul lavoro, l'art. 13 co. 2 d.lgs. 38/2000 dispone:
«in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema di indennizzo e CP_1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a. le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psico-fisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifiche “tabelle delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”.
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b. le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione».
8. Il CTU all'esito delle operazioni peritali, ha raggiunto le Persona_2 seguenti conclusioni:
« • Il mesotelioma pleurico maligno ha avuto origine professionale.
• Con riferimento alle tabelle (DLgs 38/2000), il danno biologico che tale CP_1 patologia ha comportato fino al decesso dell'assicurato può essere indicato nella misura del 90% (voce 136)».
9. Il consulente, in particolare, ha riconosciuto la necessità di accertare secondo criteri probabilistici la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività professionale svolta da e la patologia neoplastica dallo stesso contratta, non essendo Pt_1
Pag. 4 di 6 disponibili valutazioni tecniche o rilevazioni ambientali che permettano la precisa quantificazione della presenza di amianto sui luoghi di lavoro.
10. Nondimeno, ha ritenuto che, sulla base di un'analisi induttiva dei dati disponibili, potesse presumersi con forte grado di probabilità statistica la sussistenza del nesso di causalità.
11. In particolare, sono stati valorizzati i seguenti elementi:
- la comprovata attività lavorativa come manutentore/riparatore e conduttore presso un'azienda (Levati) che produceva macchine per l'industria alimentare, in un'epoca in cui l'uso dell'amianto era massivamente utilizzato per la coibentazione delle tubature, delle caldaie e delle autoclavi destinate all'industria conserviera;
- l'impiego presso PAlat come manutentore e riparatore di impianti e camini dal 1974 al pensionamento, dato che, fino al 1992, l'amianto era pressoché ubiquitario nell'industria lattiero-casearia per le sue proprietà isolanti e di resistenza al calore (a es. erano molto utilizzate tubature, camini e pompe in amianto nei processi di sterilizzazione del latte e di produzione/pastorizzazione;
- dalla documentazione trasmessa a da PAlat, emerge che le CP_1
procedure di bonifica delle coibentazioni di caldaie e tubazioni hanno interessato 1000 kg di amianto nel 2001 e 1037 kg nel 2002: si tratta di quantitativi che rendono altamente improbabile che non sia mai Pt_1 stato esposto a fibre aerodisperse durante le operazioni di manutenzione, montaggio/smontaggio, riparazione, etc.
12. In ragione della corretta metodologia adottata, della completezza dell'analisi e dell'immunità del ragionamento da vizi logici e giuridici, si ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU.
13. deve pertanto essere condannato al pagamento in favore degli eredi dei CP_1 ratei della rendita prevista dalle tabelle per un'invalidità del 90% maturati CP_1 dalla data della domanda amministrativa (3.8.2023) a quella del decesso dell'originario ricorrente (26.4.2025).
Pag. 5 di 6 14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
15. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di PA, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di e di CP_1 Parte_2 [...] dei ratei della rendita prevista dalla tabella per un danno Pt_1 CP_1 biologico del 90% maturati dal 3.8.2023 al 26.4.2025;
2. condanna al pagamento in favore di e di CP_1 Parte_2 [...] delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre Pt_1
15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in PA, 18/12/2025
Il giudice
Matteo AN CO
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