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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/11/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. dott. Enrico Rao Consigliere all'udienza del 14.11.2025, all'esito della discussione orale dei difensori delle parti e previa assegnazione del termine di giorni 10 prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 1275/2024 R.G., avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione e di cui viene data lettura mediante deposito telematico
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania via Enrico Pantano, 87 presso lo studio dell'avv. Manuela Lo Presti che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
) domiciliati in Catania, via Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura P.IVA_1 dello Stato di Catania dalla quale sono patrocinati ex lege;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.1734/2024, emessa all'udienza del 4.4.2024, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione avanzata da avverso le Parte_1 ordinanze ingiunzioni n.19/0913 e n.19/0915, emesse dal Dirigente responsabile del servizio il 8.10.2019, con le quali erano state irrogate le Controparte_1 sanzioni di euro 16.509,50 per violazione dell'art.39 commi 1 e 2 del d.l. del 2008 n. 112, convertito in L. n.133/2008 e di euro 1.000,00 per violazione dell'art. 4 bis comma 2, come sostituito dall'art.5, comma 3 della L. n.183 del 2010, contestate come da verbale di accertamento redatto dal nucleo Carabinieri presso l' di Catania a seguito di accesso Controparte_1 ispettivo del 18.2.2015, nulla disponendo sulle spese di lite stante che l'Amministrazione si era avvalsa della difesa di proprio funzionario.
Con ricorso depositato il 1.10.2024 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 2.10.2024 all' , anche presso Controparte_1
l'Avvocatura , quale domiciliataria ex lege dell' Controparte_2 [...]
, proponeva appello alla detta sentenza che censurava per Controparte_1 Parte_1 le ragioni esposte e ne chiedeva l'integrale riforma, con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
Si costituiva l' Controparte_1
contestando la fondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto con conseguente
[...] statuizione sulle spese di lite.
1) Con il proposto gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per aver violato l'art.2697 c.c. in punto di onere della prova avendo erroneamente affermato che la P.A. avesse assolto alla prova su di questa incombente sebbene si fosse limitata a produrre il verbale ispettivo con le dichiarazioni rese solo dal lavoratore nel corso dell'accesso ispettivo, Parte_2 senza considerare che nessuna prova per testi aveva chiesto l' a conferma delle CP_1 dichiarazioni del lavoratore ed aveva ignorato le prove contrarie, sia documentali che per testi, offerte dall'opponente.
2) Il motivo è fondato avuto riguardo alla ordinanza ingiunzione n.19/0913 con cui l' ha sanzionato l'appellante, sul presupposto che Controparte_1 Parte_2
senza essere stato regolarizzato, fosse alle dipendenze della ditta CI PE fin
[...] dal maggio 1996, anziché dal 16.5.2015.
3) Il tribunale, dopo aver premesso che a seguito dell'accesso ispettivo eseguito il 18.2.2015 dal Nucleo dei Carabinieri di Catania presso la ditta individuale venivano Parte_1 rinvenuti intenti al lavoro i dipendenti e basandosi CP_3 Parte_2 esclusivamente sulle dichiarazioni rese dallo stesso , non corroborate da altri elementi di Parte_2
2 prova, che affermava di aver iniziato a lavorare per il fin dal mese di maggio 1996 Pt_1 indicando mansioni, orario, retribuzioni e ferie, riteneva che, essendo state rese le dichiarazioni nella immediatezza dell'ispezione andavano considerate genuine e idonee a provare la esistenza del rapporto di lavoro subordinato fin dalla suddetta data anziché dal 16.5.2015, data dalla quale, dopo l'accesso ispettivo, veniva regolarizzato il suddetto rapporto ed anche quello dell'altro lavoratore sulla cui data di inizio non veniva mossa alcuna contestazione dall' , valutando CP_1 negativamente le prove contrarie allegate dall'opponente.
In ordine alla prova contraria offerta dal datore di lavoro, il giudice di prime cure, dopo aver correttamente ritenuto priva di rilevanza la deposizione del teste , poiché nulla poteva dire Tes_1 sul rapporto di lavoro del , riteneva che l'altro teste - che invece Parte_2 Testimone_2 aveva confermato che il predetto non avesse lavorato prima del 16.2.2015 per il padre - Parte_2 ne giudicava l'inattendibilità in quanto legato da stretta parentela con il datore di lavoro ed in quanto non vi erano altri elementi idonei a confermare l'assunto sostenuto dall'opponente, ritenendo che avesse valore privilegiato quanto dichiarato dal lavoratore stesso nel verbale ispettivo.
Riguardo poi al verbale di conciliazione di due giudizi avviati dal innanzi al Parte_2
Giudice del lavoro per essere stato licenziato verbalmente e per aver richiesto differenze retributive ed emolumenti mai corrisposti, ha affermato la inopponibilità delle dichiarazioni contenute nel predetto verbale e rese sempre dal , sebbene di contrario avviso rispetto a quelle rese in Parte_2 sede ispettiva, con la motivazione che il verbale di conciliazione intercorso fra il datore di lavoro ed il lavoratore non produce efficacia nei riguardi dell'Amministrazione.
4) Ritiene il collegio che il Tribunale etneo non abbia fatto buon governo dei principi in tema di onere della prova.
Come è noto, in caso di accertamento ispettivo presso le imprese, i verbali dei pubblici ufficiali, redatti in funzione dell'attività ispettiva espletata, fanno piena prova dei fatti avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre sono liberamente valutate le altre circostanze, come il contenuto delle dichiarazioni provenienti da terzi o dagli stessi lavoratori.
Le dichiarazioni rese in sede ispettiva possono essere poste alla base della decisione in sede di giudizio di opposizione avverso le sanzioni irrogate dall'Amministrazione in quanto il giudice può utilizzare tali dichiarazioni per il proprio convincimento anche se non riconfermate in giudizio.
Con riguardo alla valenza probatoria delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori nel corso della visita ispettiva, la Suprema Corte ha ritenuto che il rapporto dei funzionari ispettivi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare mediante allegazione delle dichiarazioni rese dai terzi)
3 restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori
(cfr. Cass. 2012 n.14965; Cass. 2014 n. 166).
Nè l'opposizione rende priva di efficacia probatoria le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso della ispezione dovendo il giudice del merito prenderle in esame per valutarle nel complesso delle risultanze processuali ove assume rilievo anche il contegno processuale tenuto dall'opponente
(cfr. Cass. 2001 n.3350).
Ne consegue che l'assunto dell'appellante, secondo il quale poiché il lavoratore Parte_2 non era stato citato come testimone nel giudizio di opposizione, tale circostanza escludeva la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese agli ispettori, non è corretto.
5) E' però fondata la contestazione secondo cui, posto che grava sull'Amministrazione
l'onere probatorio in ordine alla esistenza di fatti e circostanze che giustificano l'adozione della sanzione irrogata, a fronte delle prove contrarie fornite dall'opponente, andava escluso che la sola dichiarazione del lavoratore fosse idonea a dimostrare la esistenza della condotta posta in violazione della norma sanzionatoria ,ovvero che il rapporto di lavoro subordinato fra il e Parte_2
l'impresa fosse iniziato fin dal maggio 1996 e proseguito ininterrottamente. Pt_1
Ora “i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95” da Cassazione civile sez. lav., 02/11/2020, n.24208).
Inoltre, “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio” (cfr. Cass. n. 17555/02).
Il , tuttavia, non è stato sentito innanzi al giudice di prime cure sicchè tale ultimo Parte_2 raffronto non è in questa sede possibile.
7) Venendo alle prove contrarie offerte dall'opponente, in primo luogo il teste Tes_2 ha negato che il avesse lavorato dal maggio 1996 per il padre avendo iniziato
[...] Parte_2
a lavorare dal 16.2.2015.
4 Tale deposizione non può essere sminuita solo perché il predetto testimone sia legato da stretto vincolo di parentela con l'opponente, potendo invece il giudice motivare sugli elementi che ne escludano la sua eventuale attendibilità, ma nessun elemento in tal senso è contenuto nelle valutazioni del tribunale, per cui la deposizione del teste di senso contrario alle dichiarazioni rese dal lavoratore va tenuta in considerazione.
“In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cassazione civile sez. III, 17/12/2015, n.25358).
8) Assume poi rilevanza, a parere del collegio, il verbale di conciliazione sottoscritto innanzi al giudice del lavoro dallo stesso lavoratore e dal datore di lavoro contenendo Parte_2 Pt_1 dichiarazioni del tutto contrarie a quelle rese in sede ispettiva.
Se è vero che i verbali di conciliazione non vincolano i terzi che alla transazione non hanno preso parte e quindi nemmeno i soggetti titolari di interessi pubblici quale è l'Ispettorato del lavoro, tuttavia le dichiarazioni ivi rese dal lavoratore, qualora siano in contrasto con quelle rese in precedenza in sede ispettiva, vanno prese in considerazione dal giudice nell'ambito del giudizio di opposizione al fine di valutare la contraddittorietà tra tali dichiarazioni e quelle rese dallo stesso lavoratore in sede ispettiva.
Di contro l'Amministrazione può offrire elementi di prova per dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro del e soprattutto che questo abbia avuto inizio nel Parte_2
1996 anziché nel 2015, prove tuttavia non allegate essendo la sanzione basata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede ispettiva.
Ora, in sede di conciliazione dei giudizi di impugnazione del licenziamento verbale e di differenze retributive avviati dal contro l'impresa all'udienza del 7.7.2016 il Parte_2 Pt_1 predetto ha dichiarato che il rapporto di lavoro alle dipendenze del con le Parte_2 Pt_1 mansioni di operaio ha avuto inizio il 16 febbraio 2015 ed è cessato il 31.7.2015, precisando che per il periodo pregresso ha prestato sporadica ed occasionale collaborazione effettuando consegne del materiale venduto presso il punto vendita di piazza Carlo Alberto in Catania.
La contraddittorietà di tali dichiarazioni con quelle rese agli ispettori con le quali ha affermato di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze del con le mansioni di addetto Pt_1 all'imballaggio della carta da macelleria nello stabilimento di Misterbianco in via Calabria 48 dal
5 maggio 1996, è stato smentito dalle successive dichiarazioni del tutto differenti rese innanzi al giudice del lavoro dallo stesso nonché dalle deposizione del teste dell'opponente Parte_2
che ha confermato che il lavoratore non aveva lavorato alle dipendenze della Testimone_2 ditta del padre prima del 16.5.2015.
9) Non pertinenti appaiono le considerazioni del giudice di prime cure secondo cui le dichiarazioni in sede di conciliazione rese dal darebbero contezza che il rapporto di Parte_2 lavoro sarebbe iniziato prima del febbraio 2015, così come che l'importo offerto in via transattiva di euro 25.000 secondo il tribunale sarebbe sproporzionato per un rapporto di lavoro durato dal 16 febbraio al 31 luglio 2015, rendendo inattendibili le dichiarazioni rese in sede di conciliazione e genuine quelle rese durante l'accesso ispettivo..
Tale assunto è pero generico per dimostrare che l'ammissione di occasionali collaborazioni antecedenti al 16.2.2015 possa comportare l'esistenza della prova che il rapporto di lavoro subordinato continuativo ed ininterrotto sia stato intrattenuto fin dal febbraio 1996, così come dedurre dall'importo della transazione la prova della durata del rapporto lavorativo fin dal maggio
1996.
Ritiene il collegio che proprio la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal lavoratore in un arco temporale ravvicinato e l'assenza di altra prova fornita dall'Amministrazione per corroborare la fondatezza della irrogata sanzione a cui va aggiunta la prova contraria offerta dal datore di lavoro, rendono carente l'assunto dell'Amministrazione posto a base della a sanzione che va dunque annullata.
10) In ordine poi alla ordinanza ingiunzione n. 19/0915 di euro 1.000,00 irrogata in quanto il datore di lavoro, in violazione dell'art. 4 bis comma 2 come sostituito dall'art.5, comma 3 della L.
n.183 del 2010, non aveva consegnato al momento dell'assunzione e prima dell'inizio del rapporto ad entrambi i dipendenti e una copia dell'assunzione ovvero CP_3 Parte_2 del contratto individuale di lavoro, sanzione fissata in euro 500,00 ciascuno, l'opponente ne aveva chiesto la riduzione alla metà, senza che il tribunale si fosse pronunciato.
La chiesta riduzione va però esclusa in quanto, ferma restando la violazione nemmeno contestata, occorreva che il pagamento della sanzione fosse avvenuto nel termine di 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione delle violazioni commesse, pagamento però non avvenuto come attestato con l'ordinanza ingiunzione ed in assenza di documentazione allegata dall'opponente che ne comprovi il contrario.
6 L'appello va quindi parzialmente accolto e annullata l'ordinanza ingiunzione n. 19/0913 emessa dal Dirigente responsabile del servizio Controparte_1
l'8.10.2019.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.
n.1275/2024, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n.1734/2024, emessa dal Tribunale di Catania il 4.4.2024, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 19/0913 emessa dal Dirigente responsabile del servizio Controparte_1
l'8.10.2019;
[...] dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 14/11/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. dott. Enrico Rao Consigliere all'udienza del 14.11.2025, all'esito della discussione orale dei difensori delle parti e previa assegnazione del termine di giorni 10 prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 1275/2024 R.G., avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione e di cui viene data lettura mediante deposito telematico
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania via Enrico Pantano, 87 presso lo studio dell'avv. Manuela Lo Presti che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
) domiciliati in Catania, via Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura P.IVA_1 dello Stato di Catania dalla quale sono patrocinati ex lege;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.1734/2024, emessa all'udienza del 4.4.2024, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione avanzata da avverso le Parte_1 ordinanze ingiunzioni n.19/0913 e n.19/0915, emesse dal Dirigente responsabile del servizio il 8.10.2019, con le quali erano state irrogate le Controparte_1 sanzioni di euro 16.509,50 per violazione dell'art.39 commi 1 e 2 del d.l. del 2008 n. 112, convertito in L. n.133/2008 e di euro 1.000,00 per violazione dell'art. 4 bis comma 2, come sostituito dall'art.5, comma 3 della L. n.183 del 2010, contestate come da verbale di accertamento redatto dal nucleo Carabinieri presso l' di Catania a seguito di accesso Controparte_1 ispettivo del 18.2.2015, nulla disponendo sulle spese di lite stante che l'Amministrazione si era avvalsa della difesa di proprio funzionario.
Con ricorso depositato il 1.10.2024 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 2.10.2024 all' , anche presso Controparte_1
l'Avvocatura , quale domiciliataria ex lege dell' Controparte_2 [...]
, proponeva appello alla detta sentenza che censurava per Controparte_1 Parte_1 le ragioni esposte e ne chiedeva l'integrale riforma, con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
Si costituiva l' Controparte_1
contestando la fondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto con conseguente
[...] statuizione sulle spese di lite.
1) Con il proposto gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per aver violato l'art.2697 c.c. in punto di onere della prova avendo erroneamente affermato che la P.A. avesse assolto alla prova su di questa incombente sebbene si fosse limitata a produrre il verbale ispettivo con le dichiarazioni rese solo dal lavoratore nel corso dell'accesso ispettivo, Parte_2 senza considerare che nessuna prova per testi aveva chiesto l' a conferma delle CP_1 dichiarazioni del lavoratore ed aveva ignorato le prove contrarie, sia documentali che per testi, offerte dall'opponente.
2) Il motivo è fondato avuto riguardo alla ordinanza ingiunzione n.19/0913 con cui l' ha sanzionato l'appellante, sul presupposto che Controparte_1 Parte_2
senza essere stato regolarizzato, fosse alle dipendenze della ditta CI PE fin
[...] dal maggio 1996, anziché dal 16.5.2015.
3) Il tribunale, dopo aver premesso che a seguito dell'accesso ispettivo eseguito il 18.2.2015 dal Nucleo dei Carabinieri di Catania presso la ditta individuale venivano Parte_1 rinvenuti intenti al lavoro i dipendenti e basandosi CP_3 Parte_2 esclusivamente sulle dichiarazioni rese dallo stesso , non corroborate da altri elementi di Parte_2
2 prova, che affermava di aver iniziato a lavorare per il fin dal mese di maggio 1996 Pt_1 indicando mansioni, orario, retribuzioni e ferie, riteneva che, essendo state rese le dichiarazioni nella immediatezza dell'ispezione andavano considerate genuine e idonee a provare la esistenza del rapporto di lavoro subordinato fin dalla suddetta data anziché dal 16.5.2015, data dalla quale, dopo l'accesso ispettivo, veniva regolarizzato il suddetto rapporto ed anche quello dell'altro lavoratore sulla cui data di inizio non veniva mossa alcuna contestazione dall' , valutando CP_1 negativamente le prove contrarie allegate dall'opponente.
In ordine alla prova contraria offerta dal datore di lavoro, il giudice di prime cure, dopo aver correttamente ritenuto priva di rilevanza la deposizione del teste , poiché nulla poteva dire Tes_1 sul rapporto di lavoro del , riteneva che l'altro teste - che invece Parte_2 Testimone_2 aveva confermato che il predetto non avesse lavorato prima del 16.2.2015 per il padre - Parte_2 ne giudicava l'inattendibilità in quanto legato da stretta parentela con il datore di lavoro ed in quanto non vi erano altri elementi idonei a confermare l'assunto sostenuto dall'opponente, ritenendo che avesse valore privilegiato quanto dichiarato dal lavoratore stesso nel verbale ispettivo.
Riguardo poi al verbale di conciliazione di due giudizi avviati dal innanzi al Parte_2
Giudice del lavoro per essere stato licenziato verbalmente e per aver richiesto differenze retributive ed emolumenti mai corrisposti, ha affermato la inopponibilità delle dichiarazioni contenute nel predetto verbale e rese sempre dal , sebbene di contrario avviso rispetto a quelle rese in Parte_2 sede ispettiva, con la motivazione che il verbale di conciliazione intercorso fra il datore di lavoro ed il lavoratore non produce efficacia nei riguardi dell'Amministrazione.
4) Ritiene il collegio che il Tribunale etneo non abbia fatto buon governo dei principi in tema di onere della prova.
Come è noto, in caso di accertamento ispettivo presso le imprese, i verbali dei pubblici ufficiali, redatti in funzione dell'attività ispettiva espletata, fanno piena prova dei fatti avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre sono liberamente valutate le altre circostanze, come il contenuto delle dichiarazioni provenienti da terzi o dagli stessi lavoratori.
Le dichiarazioni rese in sede ispettiva possono essere poste alla base della decisione in sede di giudizio di opposizione avverso le sanzioni irrogate dall'Amministrazione in quanto il giudice può utilizzare tali dichiarazioni per il proprio convincimento anche se non riconfermate in giudizio.
Con riguardo alla valenza probatoria delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori nel corso della visita ispettiva, la Suprema Corte ha ritenuto che il rapporto dei funzionari ispettivi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare mediante allegazione delle dichiarazioni rese dai terzi)
3 restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori
(cfr. Cass. 2012 n.14965; Cass. 2014 n. 166).
Nè l'opposizione rende priva di efficacia probatoria le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso della ispezione dovendo il giudice del merito prenderle in esame per valutarle nel complesso delle risultanze processuali ove assume rilievo anche il contegno processuale tenuto dall'opponente
(cfr. Cass. 2001 n.3350).
Ne consegue che l'assunto dell'appellante, secondo il quale poiché il lavoratore Parte_2 non era stato citato come testimone nel giudizio di opposizione, tale circostanza escludeva la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese agli ispettori, non è corretto.
5) E' però fondata la contestazione secondo cui, posto che grava sull'Amministrazione
l'onere probatorio in ordine alla esistenza di fatti e circostanze che giustificano l'adozione della sanzione irrogata, a fronte delle prove contrarie fornite dall'opponente, andava escluso che la sola dichiarazione del lavoratore fosse idonea a dimostrare la esistenza della condotta posta in violazione della norma sanzionatoria ,ovvero che il rapporto di lavoro subordinato fra il e Parte_2
l'impresa fosse iniziato fin dal maggio 1996 e proseguito ininterrottamente. Pt_1
Ora “i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95” da Cassazione civile sez. lav., 02/11/2020, n.24208).
Inoltre, “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio” (cfr. Cass. n. 17555/02).
Il , tuttavia, non è stato sentito innanzi al giudice di prime cure sicchè tale ultimo Parte_2 raffronto non è in questa sede possibile.
7) Venendo alle prove contrarie offerte dall'opponente, in primo luogo il teste Tes_2 ha negato che il avesse lavorato dal maggio 1996 per il padre avendo iniziato
[...] Parte_2
a lavorare dal 16.2.2015.
4 Tale deposizione non può essere sminuita solo perché il predetto testimone sia legato da stretto vincolo di parentela con l'opponente, potendo invece il giudice motivare sugli elementi che ne escludano la sua eventuale attendibilità, ma nessun elemento in tal senso è contenuto nelle valutazioni del tribunale, per cui la deposizione del teste di senso contrario alle dichiarazioni rese dal lavoratore va tenuta in considerazione.
“In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cassazione civile sez. III, 17/12/2015, n.25358).
8) Assume poi rilevanza, a parere del collegio, il verbale di conciliazione sottoscritto innanzi al giudice del lavoro dallo stesso lavoratore e dal datore di lavoro contenendo Parte_2 Pt_1 dichiarazioni del tutto contrarie a quelle rese in sede ispettiva.
Se è vero che i verbali di conciliazione non vincolano i terzi che alla transazione non hanno preso parte e quindi nemmeno i soggetti titolari di interessi pubblici quale è l'Ispettorato del lavoro, tuttavia le dichiarazioni ivi rese dal lavoratore, qualora siano in contrasto con quelle rese in precedenza in sede ispettiva, vanno prese in considerazione dal giudice nell'ambito del giudizio di opposizione al fine di valutare la contraddittorietà tra tali dichiarazioni e quelle rese dallo stesso lavoratore in sede ispettiva.
Di contro l'Amministrazione può offrire elementi di prova per dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro del e soprattutto che questo abbia avuto inizio nel Parte_2
1996 anziché nel 2015, prove tuttavia non allegate essendo la sanzione basata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede ispettiva.
Ora, in sede di conciliazione dei giudizi di impugnazione del licenziamento verbale e di differenze retributive avviati dal contro l'impresa all'udienza del 7.7.2016 il Parte_2 Pt_1 predetto ha dichiarato che il rapporto di lavoro alle dipendenze del con le Parte_2 Pt_1 mansioni di operaio ha avuto inizio il 16 febbraio 2015 ed è cessato il 31.7.2015, precisando che per il periodo pregresso ha prestato sporadica ed occasionale collaborazione effettuando consegne del materiale venduto presso il punto vendita di piazza Carlo Alberto in Catania.
La contraddittorietà di tali dichiarazioni con quelle rese agli ispettori con le quali ha affermato di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze del con le mansioni di addetto Pt_1 all'imballaggio della carta da macelleria nello stabilimento di Misterbianco in via Calabria 48 dal
5 maggio 1996, è stato smentito dalle successive dichiarazioni del tutto differenti rese innanzi al giudice del lavoro dallo stesso nonché dalle deposizione del teste dell'opponente Parte_2
che ha confermato che il lavoratore non aveva lavorato alle dipendenze della Testimone_2 ditta del padre prima del 16.5.2015.
9) Non pertinenti appaiono le considerazioni del giudice di prime cure secondo cui le dichiarazioni in sede di conciliazione rese dal darebbero contezza che il rapporto di Parte_2 lavoro sarebbe iniziato prima del febbraio 2015, così come che l'importo offerto in via transattiva di euro 25.000 secondo il tribunale sarebbe sproporzionato per un rapporto di lavoro durato dal 16 febbraio al 31 luglio 2015, rendendo inattendibili le dichiarazioni rese in sede di conciliazione e genuine quelle rese durante l'accesso ispettivo..
Tale assunto è pero generico per dimostrare che l'ammissione di occasionali collaborazioni antecedenti al 16.2.2015 possa comportare l'esistenza della prova che il rapporto di lavoro subordinato continuativo ed ininterrotto sia stato intrattenuto fin dal febbraio 1996, così come dedurre dall'importo della transazione la prova della durata del rapporto lavorativo fin dal maggio
1996.
Ritiene il collegio che proprio la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal lavoratore in un arco temporale ravvicinato e l'assenza di altra prova fornita dall'Amministrazione per corroborare la fondatezza della irrogata sanzione a cui va aggiunta la prova contraria offerta dal datore di lavoro, rendono carente l'assunto dell'Amministrazione posto a base della a sanzione che va dunque annullata.
10) In ordine poi alla ordinanza ingiunzione n. 19/0915 di euro 1.000,00 irrogata in quanto il datore di lavoro, in violazione dell'art. 4 bis comma 2 come sostituito dall'art.5, comma 3 della L.
n.183 del 2010, non aveva consegnato al momento dell'assunzione e prima dell'inizio del rapporto ad entrambi i dipendenti e una copia dell'assunzione ovvero CP_3 Parte_2 del contratto individuale di lavoro, sanzione fissata in euro 500,00 ciascuno, l'opponente ne aveva chiesto la riduzione alla metà, senza che il tribunale si fosse pronunciato.
La chiesta riduzione va però esclusa in quanto, ferma restando la violazione nemmeno contestata, occorreva che il pagamento della sanzione fosse avvenuto nel termine di 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione delle violazioni commesse, pagamento però non avvenuto come attestato con l'ordinanza ingiunzione ed in assenza di documentazione allegata dall'opponente che ne comprovi il contrario.
6 L'appello va quindi parzialmente accolto e annullata l'ordinanza ingiunzione n. 19/0913 emessa dal Dirigente responsabile del servizio Controparte_1
l'8.10.2019.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.
n.1275/2024, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n.1734/2024, emessa dal Tribunale di Catania il 4.4.2024, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 19/0913 emessa dal Dirigente responsabile del servizio Controparte_1
l'8.10.2019;
[...] dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 14/11/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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