Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 13/06/2025, n. 11620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11620 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11620/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07640/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7640 del 2024, proposto da
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali - AF, in persona del legale rappresentante pro tempore , e GO VA Guerrieri, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese, Paolo Roberto Molea e Angelo Pacileo, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi n. 32;
nei confronti
di C.A.A. Liberi Professionisti S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
delle Regole Operative del G.S.E., emanate ai sensi dell’articolo 12 del D.M. del MASE n. 436 del 2023, SEZ. A punto 1.A.2. e decreto dipartimentale di approvazione n. 233, del 16/5/2024 del Dipartimento Energia del MASE;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Vincenzo SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il AF - unitamente ad un altro soggetto - ha impugnato le Regole Operative del D.M. n. 436/2023 (c.d. “decreto Agrivoltaico”), approvate con decreto dipartimentale del MASE n. 233 del 16 maggio 2024, nella parte in cui (Sez. A.-punto 1.A.2.) prevedono che la relazione agronomica asseverata, necessaria per accedere agli incentivi, possa essere redatta non solo da un professionista in possesso dei requisiti professionali e iscritto a un ordine professionale avente competenza in materia, ma anche da un centro di assistenza agricola : secondo la prospettazione del ricorrente, una siffatta previsione sarebbe stata adottata senza copertura legislativa e risulterebbe illegittimamente lesiva delle competenze che la legge riserva ai professionisti iscritti agli Albi delle professioni specializzate nel campo agrario.
All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025, fissata per la discussione del ricorso, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla sua decisione nel merito e ha richiesto la compensazione delle spese di lite (alla quale il procuratore del GSE, presente, non si è opposto).
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
Vincenzo SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo SS | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO